SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(Art. 567 c.p.p.)

 

REPUBBLICA ITALIANA

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice del dibattimento del TRIBUNALE DI TREVISO Sezione Distaccata di

 

CONEGLIANO

Dott. Deli LUCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel procedimento penale nei confronti di

 

PICCIN DANIELA n. 11.11.1974 a Vittorio Veneto residente a Colle Umberto via G. Puccini 29 e con domicilio eletto c/o la ditta FIT FOR LIFE sita in Vittorio Veneto via della Bustatte n.10-

 

LIBERA-PRESENTE

Opponente a decreto penale n.692/02 revocato in apertura di dibattimento-

 

IMPUTATO

 

del reato di cui allart. 22 10 comma del D.L.vo 25.07.1998 n.286 perch, in qualit di legale rappresentante dellassociazione sportiva AYM & TONIK con sede in Vittorio veneto e quindi di datore di lavoro, occupava alle proprie dipendenze il cittadino extracomunitario MONTIEL GONZALES Oswaldo Agapito privo di permesso di soggiorno.

Accertato in Vittorio Veneto il 13.11.2001-

Conclusioni della Difesa:  previa revoca del decreto penale opposto proscioglimento

Sent. N. 193/2004

N. 104/04 r.g.

N. 8262/01 r.g.n.r.

 

Art. N. ..

del R. Mod. 3/SG

 

Il

fatta scheda

        Il Cancelliere

 

 

sentenza

in data 19.05.2004

depositata in Cancelleria il

18.06.2004

Il Cancelliere

 

Estratto esecutivo al P.M.

Treviso il

...

 

Vistata dal P.M. di Treviso

il

 

Vistata dal P.G. di Venezia

il

 

Notificato estratto al contumace il ..

 

sentenza divenuta irrevocabile il

...

Il Cancelliere

 

sentenza impugnata

il.

 

La signora Piccin Daniela chiamata a rispondere del reato p. e p. dallrt. 22, 10comma, D.Lvo n. 286/1998: perch in qualit di legale rappresentante dellassociazione sportiva GYM & Tonik con sede in Vittorio veneto e quindi di datore di lavoro, occupava alle proprie dipendenze il cittadino extracomunitario Montiel Gonzales Oswaldo Agapito privo di permesso di soggiorno. Acc. in Vittorio Veneto il 13.11.2001.

Limputata nella memoria depositata dal difensore contesta che il cittadino ecuadoregno, che, come si legge nel rapporto degli agenti della guardia di Finanza, nella mattinata del 13 novembre 2001 si trovava nei locali dellassociazione sportiva GYM & TONIK, fosse un dipendente dellassociazione stessa attesa la casualit e estemporaneit della sua presenza in loco chiedendo, si apure in via subordinata di essere ammessa  aprovare tale circostanza.

 

La difesa ha perlatro evidenziato che il contegno addebitato alla sig.ra PICCIN non sarebbe comunque riconducibile alla fattispecie incriminatrice (art. 22, comma 10, D.Leg.von.286/1998).

La tesi appare fondata.

Se partiamo dal dettato letterale dellart. 22, co.10, D.L.vo n.286/1998 risulta palese che viene sanzionata la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

Nella norma il contegno sanzionato viene descritto ed individuato con limpiego del termine lavoratori stranieri, e, quindi, con un termine espresso al plurale.

 

Le regole proprie dellinterpretazione delle norme penali codificate dallart. 2 del c.p. e dallart. 14 delle preleggi, non consentono una interpretazione analogica, ma impongono una interpretazione secondo il principio di tassativit dei fatti direatop : ne consegue che il reato de quo sussiste quando vi sia lassunzione di lavoratori stranieri irregolari e, quindi, di almeno due persone e non quando invece sia assunta una sola unica persona.

 

Tale conclusione a fortori  confermata da un esame comparativo con la norma di cui allart. 24, comma 6, della medesima legge che sanziona lassunzione di cittadini stranieri irregolari per lavori di carattere stagionale :

 

Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale,  uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato, annullato, punito ai sensi dellart. 22, comma 10.

 

Nella descrizione di altra fattispecie criminosa connessa allimpiego di stranieri irregolari il medesimo legislatore ha quindi utilizzato lespressione uno o pi stranieri, non limitandosi allimpiego del termine lavoratore al plurale come nellart. 22.

Si pu dunque ritenere che la diversit terminologica  sia lespressione della precisa volont del legislatore di sanzionare penalmente solo lassunzione di due o pi lavoratori stranieri.

Diversamente si sarebbe descritto il fatto penalmente rilevante utilizzando anche nellart. 22, come nel successivo art. 24, lespressione uno o pi stranieri.

Del resto, sia detto per inciso, lassunzione di un solo lavoratore si verifica quasi sempre in situazioni particolari ( si pensi al noto fenomeno della assistenza degli anziani,  malati, ect..) in cui il datore di lavoro non persegue esigenze di profitto.

Queste situazioni, salvi eventuali illeciti amministrativi, giustificano un minor rigore nella disciplina legislativa,   rispetto ad altri fenomeni di sfruttamento,  tipici della produzione industriale o artigianale, che il legislatore ha invece ritenuto di perseguire anche con la sanzione penale.

 

In definitva  lassunzione per unattivit lavorativa di carattere non stagionale di un solo straniero irregolare, non rientra nella fattispecie incriminatrice, quale espressa dal suo dettato letterale, anche comparato con il dettato dellart. 24, comma 6, della medesima legge.

PQM

Visto lart 129 e 530 cpp assolve limputata dal reato a lei ascritto perch il fatto non previsto dalla legge come reato.

Revoca il decreto penale opposto.

Fissa termine di gg 30 per la motivazione.

Conegliano 19.05.2004                                             Il giudice del dibattimento