www.migranws.net

 

Le detrazioni IRPEF per i familiari a carico dei lavoratori immigrati: una soluzione positiva,  solo per i redditi del 2003. 

Saleh  Zaghloul



Una buona notizia per i lavoratori immigrati che rischiavano di non poter usufruire delle detrazioni IRPEF per i figli a carico per i redditi del 2003. La circolare dell’Agenzia delle entrate 22/2004 del 08.06.2004 specifica che la documentazione - richiesta dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 - non riguarda i redditi del 2003 e che tale documentazione sarà richiesta a decorrere dall’anno 2004. 

 

Le detrazioni per i figli a carico sono uno sconto sul prelievo fiscale fatto sulla busta paga (riduzione delle tasse) nel caso in cui il lavoratore abbia familiari a carico. Questa riduzione del prelievo fiscale si traduce nella maggiore quantità di retribuzione netta che il lavoratore può percepire senza che ciò comporti per il datore di lavoro alcuna maggiore spesa.


La norma di legge di cui si occupa la circolare dell’Agenzia delle entrate è il comma 6-bis dell’art. 21 della legge 326/2003 ed era entrata in vigore dal 26 novembre 2003, cioè il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. Tale norma dispone che per fruire delle detrazioni relative a familiari non residenti in Italia, i lavoratori immigrati dovranno produrre al sostituto la documentazione anagrafica validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all’originale. Se i figli dei lavoratori immigrati  sono residenti in Italia dovrà, invece, essere prodotta al sostituto la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali.


Fino all’anno scorso il riconoscimento delle detrazioni, comprese quelle per i familiari a carico era condizionato semplicemente alla procedura dichiarativa. Pertanto, in relazione alle modalità applicative, la circolare fa presente “che per l’anno di prima applicazione della normativa in esame (anno 2003) i sostituti d’imposta non sono chiamati a porre in essere particolari adempimenti”. Le motivazioni sulle quali si basa la circolare sono le obiettive condizioni di incertezza determinatesi in relazione all’applicazione della norma, tra l’altro intervenuta a fine anno 2003 e quindi, a ridosso del periodo di predisposizione dei conguagli, nonché della obiettiva difficoltà per i cittadini extracomunitari di reperire in tempi ristretti la necessaria documentazione.

 

Per l’anno 2003, la verifica del possesso della documentazione necessaria sarà effettuata esclusivamente dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle ordinarie modalità di controllo. Pertanto i CAF nell’ambito della loro attività di assistenza fiscale non sono tenuti ad acquisire la documentazione relativa alle detrazioni soggettive d'imposta. La soluzione prospettata ha l’obiettivo di salvaguardare, al tempo stesso, il rispetto del dettato normativo, l’operato dei sostituti d’imposta nonché il diritto dei cittadini extra-comunitari di poter ottemperare in tempi compatibili agli adempimenti richiesti.

 

A decorrere dall’anno 2004, invece, i lavoratori immigrati dovranno produrre la documentazione tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano. Il problema si presenterà di nuovo l’anno prossimo: è infatti nota la situazione drammatica delle Ambasciate per quanto riguarda i visti e le asseverazioni dei certificazioni dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Una situazione destinata ad aggravarsi per effetto della massiccia ondata di richieste di visti per il ricongiungimento familiare dei 600.000 regolarizzati. Molto probabilmente solo una piccola parte dei lavoratori immigrati sarà in grado di presentare i certificati tradotti in tempo utile per le detrazioni del 2004.