Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 488 del 12/7/2004
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Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Pisapia ed altri; Trantino ed altri; Soda ed altri; Buffo ed altri; Pisapia ed altri; Piscitello: Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (1238-1554-1738-3847-3857-3883) (ore 21,33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Trantino ed altri; Soda ed altri; Buffo ed altri; Pisapia ed altri; Piscitello: Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1238 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il Presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni delle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Soda.

ANTONIO SODA, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, sarò breve, data l'ora tarda. Consegnerò comunque alcune considerazioni scritte per un approfondimento che spero potrà essere compiuto nel Comitato dei nove.
Penso che, questa sera, discutendo sul diritto d'asilo, dobbiamo volgere un commosso saluto ai profughi sudanesi e dare anche atto che sono prevalsi, nel nostro paese e nella sensibilità del Governo, principi di umanità e di civiltà rispetto all'applicazione di regole e forme che, a volte, contrastano con la necessità che, in fondo, l'Europa - che appare stanca ed impaurita - sappia esprimere fino in fondo il suo ruolo di accoglienza nei confronti dei perseguitati di tutte le guerre.
Recentemente, in occasione della celebrazione della giornata del rifugiato, il titolo dell'incontro che si è svolto a Roma e, promosso dall'ACNUR, era dedicato alla casa come luogo e simbolo della propria identità. Affinché tale dignità sia restituita ai rifugiati, è necessario che vi sia un quadro di certezze giuridiche e di regole improntate ai principi internazionali in tema di accoglienza.
Non abbiamo una legge organica sul diritto d'asilo. Questa proposta di legge, che giunge oggi all'esame dell'Assemblea,


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mira a dare sia attuazione dell'articolo 10 della Costituzione sia esecuzione delle convenzioni internazionali.
La questione che ogni Stato democratico ha di fronte a sé, quando affronta una proposta di disciplina organica del diritto d'asilo, è la conciliazione, in un punto di equilibrio, del tema della sicurezza con quello dell'accoglienza, la funzione di sicurezza che ogni Stato democratico deve garantire ai propri cittadini e, insieme, l'etica ed il rispetto dei principi internazionali.
Il testo all'esame dell'Assemblea è, appunto, un tentativo di creare una disciplina di equilibrio tra tali valori e principi. Non si tratta di un testo, come ho già avuto modo di rilevare in Commissione, completamente soddisfacente, però esso si muove all'interno di un equilibrio possibile tra tali due valori.
Nelle note scritte che consegnerò per la pubblicazione in calce al resoconto analizzo gli aspetti che mi auguro l'Assemblea approfondisca, al fine di raggiungere l'armonia tra questi due valori. Vorrei segnalare i principi cardine di questo testo unificato. Mi riferisco al principio del riconoscimento del diritto di asilo non soltanto a coloro che sono qualificati come rifugiati secondo le Convenzioni internazionali, ma anche a tutti coloro ai quali nel loro paese di origine sono conculcate le libertà democratiche, ossia a tutti coloro cui è impedito l'effettivo esercizio del diritto di espressione e di libertà politiche e democratiche.
Il diritto d'asilo è esteso anche al coniuge e al convivente, poiché sappiamo, per l'esperienza concreta delle tragedie dei rifugiati, che spesso la violenza e il potere si esercitano sui congiunti e sui figli. Quindi, oltre all'istituto del ricongiungimento familiare, a questi ultimi dobbiamo garantire anche l'estensione delle provvidenze e delle guarentigie proprie del diritto di asilo.
Per quanto concerne la procedura, nel testo si sceglie l'ipotesi della pluralità delle commissioni, perché siano articolate sul territorio e siano più vicine alle domande di chi propone il diritto di asilo, rispetto alla scelta di una commissione unica nazionale, che non garantisce tempi certi e immediatezza di esame della domanda.
Sempre per quanto riguarda la procedura, il principio cardine è quello di garantire ai richiedenti l'asilo il massimo di assistenza relativamente alla lingua, il massimo di assistenza tecnico-giuridica e, insieme, tempi ragionevoli e brevi per l'esame della loro domanda di asilo.
L'altro principio cardine è costituito dalla giurisdizionalizzazione del diritto, ossia dalla possibilità di far valere questo diritto non soltanto di fronte agli organi amministrativi, ma anche di fronte all'autorità giudiziaria. In questo senso, vanno considerati tutti i provvedimenti che vengono assunti dall'autorità amministrativa e dalle commissioni, che pur vedendo tra i propri membri la presenza del rappresentante dell'ACNUR e dei rappresentanti regionali e pur avendo piena autonomia rispetto ai ministeri e, quindi, al potere esecutivo di appartenenza, restano pur sempre organi amministrativi. Dunque, il diritto dei richiedenti asilo, essendo un diritto costituzionalmente protetto, deve avere piena tutela giurisdizionale.
Sul tema più drammatico della condizione dei richiedenti asilo durante il corso della procedura, nel testo è previsto il principio generale in virtù del quale la semplice proposizione della domanda di asilo non comporta limitazioni di libertà al richiedente asilo e, soltanto per ipotesi determinate e specificate dalla legge, sono previsti centri di identificazione o di accoglienza secondo una tipologia espressa nel testo. Comunque, trattandosi di provvedimenti - mi riferisco a quelli di trattenimento - che incidono sulla sfera di libertà dei richiedenti l'asilo, il principio generale che anima il testo della proposta di legge è quello della convalida degli stessi da parte dell'autorità giudiziaria. Ho segnalato nella relazione che nel testo vi sono alcune insufficienze, lacune e contraddizioni che mi auguro l'Assemblea possa compiutamente risolvere.
Di fronte ai provvedimenti negativi e, quindi, di non accoglienza della domanda di rifugiato, il principio che dovremmo


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accogliere in quest'aula e che è in nuce nel testo la possibilità di verificare tali atti, con un'efficacia, almeno in primo grado, sospensiva del provvedimento negativo dell'autorità amministrativa. Ciò, anche in ottemperanza alla Convenzione internazionale, la quale prevede che il respingimento non avvenga se non previa verifica della sussistenza del diritto da parte di un organo giurisdizionale.
Problemi si pongono all'interno del testo anche per quanto riguarda il diritto al lavoro dei richiedenti l'asilo e, su questo terreno, alcuni principi che sono contenuti nel testo di legge necessitano di una armonizzazione e un coordinamento.
In sostanza, al di là delle osservazioni di carattere squisitamente tecnico che sono contenute nella nota di cui mi riservo di chiedere l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, a me sembra che l'impianto complessivo di questa proposta di legge possa essere utilmente approfondito dall'Assemblea, nella direzione dei tre principi sopra ricordati: garanzia del diritto d'asilo anche nei riguardi di coloro che per la nostra Costituzione hanno diritto a vedere riconosciute nel nostro paese le libertà conculcate nei paesi di provenienza e di origine, procedura garantita con l'assistenza sociale, morale, tecnica e giuridica; disciplina dei centri di identificazione nei quali le limitazioni della sfera dei diritti di libertà siano temporanee e garantite dalla magistratura ordinaria con provvedimenti di convalida per le ragioni del trattenimento; ragionevolezza e brevità del tempo di permanenza, con la possibilità di esercizio del diritto davanti all'autorità giudiziaria, ove vi sia stato un provvedimento negativo di rigetto da parte dell'autorità amministrativa.
Intorno a questi tre valori guida è possibile predisporre una normativa che sia conforme alla nostra Costituzione, alle convenzioni internazionali e che sia anche di guida, possibilmente nell'Unione europea, affinché non abbiano a ripetersi quelle tragedie che stiamo registrando in questi giorni nei nostri mari e che hanno visto un'Europa incapace di dare una risposta ad una domanda di asilo e di aiuto che, da terre disperate come il Sudan, proviene al nostro paese.
In conclusione, chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di conclusioni integrative della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, in base ai consueti criteri.
Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
È iscritto a parlare l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, considerata l'ora tarda, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, secondo i consueti criteri.
Constato l'assenza dell'onorevole Luciano Dussin, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
È iscritta a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce del resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, secondo i consueti criteri.
È iscritto a parlare l'onorevole Selva. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, secondo i consueti criteri.


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È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso venire incontro alla domanda di depositare agli atti il testo del mio intervento per un motivo molto semplice: non avendo predisposto un testo scritto, tenterò di svolgere un'estrema sintesi, perché ritengo che vada dato atto anche questa sera all'onorevole Soda, nell'illustrare in maniera molto sintetica l'iter attraverso il quale siamo giunti all'esame di questo provvedimento da parte dell'Assemblea, di un lavoro straordinario compiuto all'interno della Commissione, che è anche il frutto di questa capacità dello stesso relatore di individuare un punto di equilibrio tra il principio della responsabilità etica di fronte ad una questione che assume nell'età moderna dinamiche completamente innovative, da un lato, e, dall'altro l'esigenza di tenere conto di uno degli elementi che avevamo evidenziato, quando discutemmo della legge sull'immigrazione, comunemente detta Bossi-Fini, chiedendo con forza, come Democratici di sinistra-L'Ulivo e come centrosinistra, lo stralcio relativo alle norme che riguardavano il diritto d'asilo.
Siamo di fronte, a mio avviso, ad un testo di legge che non soddisfa complessivamente il mio gruppo e che proprio per questo vedrà, nel corso del lavoro emendativo dell'Assemblea, la proposta di introduzione di una serie di elementi che vanno nella direzione non soltanto dei punti già contenuti nella relazione introduttiva dell'onorevole Soda, in particolare con riferimento all'articolo 12, ma anche di quella evidenziata con le osservazioni e le condizioni poste dalla stessa Commissione giustizia, che ci paiono essere in armonia con ciò che viene definito come l'asse portante del provvedimento, sul quale abbiamo ragionato, parlando del contenuto stesso della materia del diritto d'asilo.
Noi abbiamo una lungimirante Costituzione: l'articolo 10 è norma più avanzata di molte altre del diritto internazionale. Tale articolo stabilisce che: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Si tratta di un principio straordinario che fonda la sua natura sul fatto che quello di chiedere asilo sia un diritto soggettivo pieno, perfetto e che, quindi, supera tutta la cultura giusnaturalistica degli Stati moderni a partire dalla teoria di Locke. Proprio in quel periodo, infatti, veniva avanti l'idea in cui l'individuo di fronte allo Stato è portatore di alcuni diritti inalienabili. Nei secoli XVII e XVIII prevaleva, invece, l'idea di una soluzione etica dello Stato da cui discendeva la visione dell'individuo non portatore di diritti soggettivi.
Siamo di fronte ad un provvedimento molto atteso dalle organizzazioni umanitarie, che abbiamo anche audito in Commissione. Esse si aspettano dal Governo italiano non solo la possibilità concreta che venga alla luce durante questa legislatura una normativa equiparabile a quella degli altri paesi europei, ma anche che tale normativa sia basata sul suddetto articolo 10. Gli elementi dell'accoglienza e della sicurezza devono garantire quel giusto equilibrio cui faceva riferimento il collega Soda.
Per tali motivi, saremo vigili: in Commissione abbiamo avuto la capacità di trovare alcuni punti di equilibrio, ma ci auguriamo una più ampia convergenza durante l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Il tema ci pone di fronte a chi oggi ha problemi enormi in un mondo sempre più dilaniato dalle guerre. Dunque, non si tratta più solo del diritto all'emigrazione, bensì del diritto di chi non va liberamente in un altro paese a cercare lavoro ma è costretto a farlo. Perciò, dobbiamo definire meglio i limiti ed i profili del diritto dell'asilante.
Questi sono gli elementi per cui auspichiamo che durante l'esame del provvedimento - nel quale ci occuperemo anche degli ulteriori punti di crisi e delle problematiche di cui parlava il relatore Soda - sarà possibile dare all'intero mondo dei


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rifugiati un'idea dell'Italia in cui vi sia maggiore certezza delle procedure e delle garanzie. Speriamo che quella giornata del rifugiato che vedeva la casa come simbolo di una vera identità possa trovare concretezza e che quella casa non sia solo simbolica, ma il concreto nascere di una situazione in cui l'essere asilante non permetta a nessuno di considerare quel soggetto privo di libertà. Si tratta, infatti, di un cittadino portatore di diritti: all'interno di tali diritti deve esservi un riconoscimento vero della propria funzione e della propria umanità.
Sulla base di questi criteri, ci apprestiamo ad effettuare un esame serio e concreto nel merito del provvedimento, auspicando che da parte del Governo e della maggioranza vi sia una forte attenzione, soprattutto perché l'approvazione di una legge in materia è importante non solo dal punto di vista politico, ma anche perché segna il passaggio di una civiltà in un periodo complesso e noi dobbiamo fare in modo che in quel passaggio di civiltà vi sia non la paura del diverso, bensì un'idea rinnovata del concetto di accoglienza, che rappresenta il secondo elemento della base sulla quale si impernia l'intero provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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