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Circolare numero 113 del 19-7-2004.htm

  
Lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE assunti nel territorio dello Stato italiano in qualità di operai agricoli.   

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Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo

e il Coordinamento dell’Area Agricola

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 19 Luglio 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  113

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE assunti nel territorio dello Stato italiano in qualità di operai agricoli.

 

 

 

SOMMARIO:

Premessa.

Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico.

 

 

 

 

Premessa.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 14 del 28 aprile 2004  “ Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 –Programmazione del flussi di ingresso dei nuovi Stati membri della UE nel  territorio dello Stato per l’anno 2004-“ ha precisato che dal 1 maggio 2004 nei confronti dei cittadini della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca trovano automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione di quelle contenute negli articoli da 1 a 6  del regolamento CEE 1612/68, che risultano sospese per i primi due anni dalla data di adesione.

 

A tal proposito per i primi due anni,   per la disciplina dell’ingresso dei cittadini provenienti da nuovi Stati membri, continuano a trovare applicazione le misure nazionali o quelle contemplate da accordi bilaterali.

 

Per i cittadini provenienti dalle Repubbliche di Malta e Cipro, trovano immediata applicazione tutte le disposizioni comunitarie.

 

Con la presente circolare vengono fornite istruzioni, per la compilazione della dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, alle aziende agricole assuntrici di manodopera che si avvalgono di lavoratori cittadini cehi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e svolacchi che dal 1 maggio 2004 intendono accedere al mercato di lavoro italiano e per i quali hanno ottenuto l’autorizzazione dalle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 20/04/2004.

 

E’ di tutta evidenza che dopo avere ricevuto la succitata autorizzazione dalle D.P.L. per l’assunzione dei lavoratori le aziende agricole dovranno presentare l’attuale registro d’impresa secondo le modalità contenute nel messaggio 0000762 del 12/01/2004.

 

 

Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione trimestrale : DMAG-Unico.

 

 

Ai fini dell’identificazione dei cittadini dei nuovi Stati membri, come identificati in premessa,   le aziende agricole tenute alla presentazione del modello DMAG- Unico, istituito con circolare n. 153 del 27 settembre 2002, devono indicare, al quadro“F” :

 

nel campo “COMUNE  DI NASCITA O STATO ESTERO”, in chiaro e per esteso, lo Stato estero di nascita;

 

nel campo “ PROVICIA DI NASCITA (PROV)” il codice dello Stato da cui proviene il lavoratore,  secondo la tabella che segue:

 

 

Codice Stato di provenienza

Descrizione Stato di provenienza

01

Repubblica Ceca

02

Estonia

03

Lettonia

04

Lituania

05

Polonia

06

Slovacchia

07

Slovenia

08

Ungheria

 

 

I predetti codici trovano validità a partire dalle dichiarazioni trimestrali del secondo trimestre 2004 e si raccomanda alle aziende la massima attenzione nell’uso degli stessi i quali si ribadisce devono essere utilizzati solo per i lavoratori che dal 1 maggio 2004  accedono al mercato del lavoro italiano e non per quelli che alla predetta data risultano occupati legalmente in Italia e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.

 

 

Il Direttore Generale

Crecco