STATO DI POLIZIA, ESPULSI I PRIMI NAUFRAGHI DELLA CAP ANAMUR.

Come programmato dal Ministero degli interni quando era stato deciso il blitz notturno con il quale erano deportati dal CPT di Caltanissetta a Ponte Galeria (Roma), quattordici naufraghi sbarcati dalla Cap Anamur, oggi 21 luglio si stanno eseguendo le espulsioni con accompagnamento forzato di coloro ai quali la Commissione ministeriale aveva negato il diritto di asilo. Non stato riconosciuto alcun diritto ad un riesame della decisione ed a nulla valso il ricorso durgenza presentato a Roma, al giudice ordinario per il riconoscimento dellasilo costituzionale.

Di fronte al fallimento delle politiche di sbarramento basate sugli accordi di Schengen e di Dublino, palesemente inapplicabili a paesi di frontiera come Malta, di fronte al caso Cap Anamur che questo fallimento ha messo in evidenza, di fronte ad una vasta mobilitazione di parlamentari, di associazioni e movimenti, di enti locali che avevano offerto accoglienza, si risposto nel modo pi brutale, costretti dalla necessit di dimostrare a tutta lEuropa che i profughi erano soltanto clandestini, anche per supportare la iniziativa giudiziaria contro i responsabili della Cap Anamur ed il sequestro della nave, bloccata da giorni a porto Empedocle.

Gli altri richiedenti asilo, per i quali la Commissione aveva formulato la raccomandazione perch la Questura di Caltanissetta rilasciasse il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono stati deportati con un bus blindato verso laeroporto di Catania, e da qui, malgrado la protesta dei movimenti e delle associazioni presenti in quellaeroporto, trasferiti a Ponte Galeria e l segregati in una sezione speciale. Anche per loro appare probabile a questo punto una espulsione con accompagnamento immediato.

La vicenda della Cap Anamur impone adesso iniziative concrete, denunce circostanziate, anche in sede penale, e sono gi pronti i ricorsi alla Corte europea dei diritti delluomo, in merito al trattamento riservato dallo stato italiano alle 37 persone, raccolte in mare dalla nave, che sin allinizio si sono manifestate come richiedenti asilo, tanto da avere inoltrato domanda alla Germania dopo che era stato loro rifiutato lattracco nel porto italiano.

Fin dallinizio la vicenda stata gestita dal Governo Italiano, con la complicit di quello tedesco, senza trasparenza e senza dar conto a nessuno, neppure agli avvocati o ai parlamentari, dei provvedimenti adottati. Si persino negato il diritto degli avvocati di esercitare i diritti di difesa e di assistenza legale.

Del resto lambiguit dellazione del Governo riflette la clamorosa assenza in Italia di una normativa sullasilo, e la pervicace intenzione di dimostrare, con qualsiasi mezzo e ad ogni costo, il carattere strumentale delle richieste di asilo presentate dai profughi.

Persino dopo la decisione favorevole della Commissione che raccomandava il rilascio del permesso di soggiorno gli immigrati trattenuti illegittimamente nel centro di permanenza temporanea di Caltanissetta sono stati sottoposti a durissimi interrogatori, senza la presenza dei difensori, per ottenere in questo modo dichiarazioni contrastanti rispetto a quelle rilasciate alla stessa Commissione che aveva gi esaminato le istanze di asilo.

Insomma, si doveva dimostrare che si trattava di comuniclandestini e questo risultato sta per essere raggiunto, non importa con quali mezzi.

 

Vanno denunciate in tutte le sedi le gravissimi violazioni poste in essere dal Governo italiano.

stato illegittimamente vietato per giorni alla nave Cap Anamur di entrare in acque territoriali italiane nonostante il capitano avesse informato lautorit italiana di avere raccolto in mare un gruppo di naufraghi; conseguentemente stato vietato per giorni alle 37 persone di entrare in Italia per presentare domanda dasilo, nonostante avessero dichiarato al capitano della Cap Anamur tale intenzione.

Costretto dagli eventi a consentire lattracco, il Governo italiano ha, immediatamente, rinchiuso i richiedenti asilo in un centro di detenzione amministrativa ad Agrigento, impedendo loro di entrare in contatto con le associazioni di tutela e con legali e, quindi, NEGANDO INNANZITUTTO IL DIRITTO AD UNA COMPLETA INFORMAZIONE SULLE CORRETTE PROCEDURE DA INTRAPRENDERE PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI.

Per giorni le notizie sulla sorte dei 37 richiedenti asilo si sono rincorse senza che le autorit italiana rendessero noti i provvedimenti adottati o che intendevano adottare, nonostante il clamore della vicenda e lattenzione dimostrata da parlamentari, enti locali e associazioni di tutela.

In mancanza di una corretta informazione, i 37 profughi sono riusciti a presentare unicamente istanze per il riconoscimento dello status di rifugiato in modo del tutto anomalo, attraverso lACNUR, nonostante potessero presentare direttamente allAutorit giudiziaria domanda di asilo costituzionale, con facolt certamente pi ampie di quelle consentite nella procedura per la richiesta di asilo in base alla Convenzione di Ginevra.

 

I 37 PROFUGHI SONO STATI TRATTATI COME SEMPLICI CLANDESTINI in quanto nei loro confronti sono stati adottati, subito dopo lo sbarco a Porto Empedocle, veri e propri decreti di respingimento, nonostante la stessa legge italiana vieti tali misure nei confronti dei richiedenti asilo, e nonostante misure di tal genere siano parimenti vietate dallart. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dallart. 3 della Conv. Europea dei diritti delluomo.

I decreti di respingimento, per come sono stati formulati, con contenuti uniformi per tutti i destinatari, si configurano inoltre come respingimento collettivo di persone provenienti da paesi o regioni ove la loro vita e la loro libert possono essere seriamente minacciate, in violazione dellart. 3 della Convenzione Europea sui Diritti dellUomo e del quarto protocollo della stessa Convenzione.

 

La CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO, solo per i trattenuti a Ponte Galeria, AVVENUTA IN GRAN SEGRETO, SENZA LA PRESENZA DEI DIFENSORI DI FIDUCIA E NONOSTANTE FOSSE ANCORA IN CORSO LESAME DELLA DOMANDA DI ASILO E NESSUN ESITO FOSSE STATO ANCORA NOTIFICATO.

E IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE NESSUN RESPINGIMENTO PU ESSERE ADOTTATO NEI CONFRONTI DI RICHIEDENTI ASILO, COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLART. 19 DEL TU 286/98.

E INVECE ADESSO QUELLE MISURE DI ALLONTANAMENTO FORZATO SONO STATE ESEGUITE PER I PRIMI PROFUGHI RIMPATRIATI IN NIGERIA. COME SE IN NIGERIA NON FOSSERO CONTINUAMENTE VIOLATI I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA, VIOLAZIONI DENUNCIATE ANCHE DA AMNESTY INTERNATIONAL. DECINE DI NIGERIANI HANNO OTTENUTO ASILO POLITICO IN ITALIA, ANCHE CON DECISIONI DELLA MAGISTRATURA.

EPPURE CON LA NIGERIA E STATO STIPULATO UN ACCORDO DI RIAMMISSIONE CHE EVIDENTEMENTE FUNZIONA ASSAI BENE.

 

PER I 22 PROFUGHI TRATTENUTI A CALTANISSETTA E DEPORTATI OGGI A ROMA, NON VI STATO PER GIORNI, PER QUANTO E DATO SAPERE, ALCUN TITOLO LEGALE CHE GIUSTIFICASSE LA PRIVAZIONE DELLA LORO LIBERT PERSONALE.

LA SUCCESSIVA DEPORTAZIONE A ROMA AVVENUTA IL 21 LUGLIO APPARE ALTRETTANTO PRIVA DI UNA QUALSIASI BASE GIURIDICA, SOPRATTUTTO SE SI CONSIDERA CHE PER GLI STESSI LA COMMISSIONE AVEVA RACCOMANDATO ALLA QUESTURA IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI.

 

Lespulsione o il respingimento verso paesi nei quali le persone allontanate dallItalia potrebbero essere incarcerati o gravemente perseguitati, viola lart. 19. co..1 del T.U. 286/98 e lart. 3 della Convenzione europea dei diritti dellUomo, che proibiscono in ogni caso il rinvio di uno straniero verso un territorio ove egli possa essere sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti;

Lallontanamento immediato - conseguente ad espulsione o allesecuzione del respingimento - costituisce anche una violazione della stessa legge 189/02 (Bossi-Fini) che comunque prevede, con la nuova procedura desame delle domande (la cui applicazione subordinata allemanazione del regolamento di attuazione, e dunque non ancora entrato in vigore) che il ricorrente abbia diritto ad un riesame della prima decisione negativa prima dellesecuzione dellallontanamento. Di certo, il comportamento seguito dal Governo in questa occasione contraddice i principi fondamentali affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, relativamente ai diritti di difesa e di ricorso che vanno riconosciuti anche agli stranieri,comunque presenti nel territorio nazionale in base allart. 2 del Testo Unico sullimmigrazione n.286 del 1998.

21 luglio 2004

Fulvio Vassallo Paleologo

ASGI Associazione studi giuridici sullimmigrazione

ICS Consorzio italiano solidariet

ARCI Immigrazione