Allegato A
Seduta n. 488 del 12/7/2004


Pag. 8


...

(A.C. 1238 - Sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,
premesso che:
il progetto di legge 1238-A, recante «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo», intende introdurre una disciplina di carattere generale in materia di asilo, in conformità ai principi dell'ordinamento costituzionale, internazionale e comunitario;
a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, è stata avviata la definizione di una politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo, che ha trovato una prima espressione con il regolamento 343/2003/CE, che disciplina i criteri per la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo e che trova applicazione per tutti i cittadini dei paesi terzi e per gli apolidi che presentino domanda di asilo nel territorio di uno Stato membro, recepita nel nostro ordinamento con la Legge comunitaria per il 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306);
è in fase di elaborazione la direttiva del Consiglio recante norme minime comuni per le procedure da applicare negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
la materia presenta quindi una estrema delicatezza tenuto conto dell'esigenza di omogeneizzare le procedure amministrative e giurisdizionali dei Paesi europei nel riconoscimento del diritto d'asilo al fine di scongiurare il fenomeno del cosiddetto «turismo» degli asilanti che sarebbe orientato verso i paesi il cui quadro normativo risulti agli stessi più favorevole;
che il nostro paese, è in attesa di una presa di posizione univoca da parte dell'Unione europea, cui possa seguire una normativa uniforme degli Stati membri,

delibera

di sospendere l'esame della presente proposta di legge in attesa dell'esatta definizione del quadro normativo comunitario in materia.
n. 1Luciano Dussin, Fontanini.