Allegato A
Seduta n. 488 del 12/7/2004


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PROPOSTE DI LEGGE: PISAPIA ED ALTRI: TRANTINO ED ALTRI; SODA ED ALTRI; BUFFO ED ALTRI; PISAPIA ED ALTRI; PISCITELLO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO DI ASILO (1238-1554-1738-3847-3857-3883-A)

(A.C. 1238 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

La Camera,
considerato che:
il progetto di legge 1238-A recante «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo» riproduce sostanzialmente il disegno di legge di iniziativa governativa n. 5381 della scorsa legislatura, il quale aveva l'obiettivo di completare la riforma della disciplina relativa ad immigrazione e condizione dello straniero, di cui alla cosiddetta «Legge Turco-Napolitano» (legge 6 marzo 1998, n. 40) e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostitutivi della precedente cosiddetta «Legge Martelli» (legge 28 febbraio 1990 n. 39), proprio per la parte relativa al diritto di asilo;
la materia dell'immigrazione è stata ridisciplinata su iniziativa dell'attuale Governo con un intervento legislativo organico che ha trovato espressione nella legge «Bossi-Fini» (legge 30 luglio 2002, n. 189);
tale legge è intervenuta anche in materia di diritto di asilo introducendo novelle al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato», convertito nella legge n. 39 del 1990, cosiddetta «Legge Martelli»;
questa nuova disciplina attende una piena attuazione che verrà realizzata con i regolamenti di esecuzione di imminente emanazione i quali dovrebbero contenere norme procedurali relative all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, all'istituzione di sette centri di identificazione nelle province da individuarsi con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata Stato-autonomie locali, all'emanazione di disposizioni relative alla gestione e al funzionamento dei centri, nonché alle modalità di permanenza degli stranieri negli stessi, all'individuazione di sette Commissioni territoriali presso le Prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani, con definizione delle modalità del loro funzionamento, alla disciplina di valutazione delle istanze di asilo, del riesame, della definizione delle modalità di esercizio del potere del Prefetto di concessione al richiedente dell'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale, in casi di ricorso al tribunale contro la decisione della Commissione per il diritto di asilo, infine all'emanazione di disposizioni transitorie necessarie allo snellimento dell'arretrato relativo alle istanze pendenti presso la


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Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
la legge «Bossi-Fini» sarà in grado di dispiegare compiutamente i propri effetti con il completamento del complesso iter dei regolamenti di attuazione,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge in esame.
n. 1. Luciano Dussin, Fontanini.