STUDIO LEGALE
Avv. ROSA EMANUELA LO FARO
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AL SIGNOR QUESTORE DI CATANIA
AL SIG. DIRETTORE DEL GIORNALE LA SICILIA
Lettera aperta
OGGETTO: PERMESSI DI SOGGIORNO ONE LINE A CATANIA :
SOLO UN SOGNO.
In data 16.07.2004 , dopo aver preventivamente effettuato un appuntamento per iscritto alle ore
12.00, il sig. Lin Haifeng , accompagnato dal suo datore di lavoro straniero e dallo scrivente si presentava presso lo sportello dellufficio immigrazione di Catania Corso delle Provinice, 218 per poter presentare la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno .
Allo sportello per la ricezione dei documenti vi era un agente di polizia senza cartellino di riconoscimento, il quale raccoglieva le cedole orarie degli appuntamenti , mischiandole e procedendo senza rispettare lorario.
Interrogando i presenti si accertava che egli procedeva ad introitare le domande delle ore 12.15 e delle 12.30, e su richiesta del perch agisse in tale modo rispondeva che, gli stranieri chiamati si erano gi presentati e non avevano introitato la domanda, e Lin sarebbe stato chiamato per ultimo perch in base al suo libro giornale aveva preso un appuntamento fuori lista SIC!
Lo straniero alle ore 13.30 presentava la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro , esibendo:
1) originale del permesso di soggiorno della Questura di Macerata.
2) Dichiarazione di ospitalit in Catania , con fotocopia del documento
3) Contratto di lavoro con una SNC con sede legale in Napoli a e avente la filiale in Catania
4) Individuazione del rappresentante legale della Societ
5) Comunicazione allufficio del lavoro del rapporto di lavoro
6) CUD 2003
7) Ultime buste paga.
8) Dichiarazione sostitutiva di residenza e di ospitalit del datore di lavoro
9) Tessera sanitaria
Lagente verificava che la fotocopia del permesso di soggiorno del datore di lavoro anchegli straniero non era chiaramente leggibile e dichiarava di non poter accettare i documenti.
Veniva esibita loriginale della carta di identit del datore di lavoro , la quale serve per verificare le vere generalit del predetto , ma egli dopo una breve consultazione allinterno dellufficio rifiutava tutti i documenti e la domanda , rinviando alle ore 12.00 del giorno 19.07.2004 la presentazione di essa.
Il lavoratore quindi , per presentare la domanda presso la Questura di Catania , ha dovuto perdere un giorno lavorativo per prendere lappuntamento , due ore di lavoro per presentare i documenti in data 16.07.2004 ed infine un altro giorno il 19.07.2004 il cui esito ancora incerto.
Gi nel 2001 il Ministero con la circolare N.300/C/2001/575/P/l 2.24.5/1^div. Roma. 19 maggio 2001 , riguardante i Rinnovi dei permessi di soggiorno.Dichiarazioni sostitutive aveva stabilito che:Documentazione amministrativa. Autocertificazione.
L'entrata
in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
esplica i suoi effetti anche relativamente ai cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia, i quali possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del predetto Testo Unico
limitatamente alle qualit personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero o conseguenti a specifiche
convenzioni con il Paese di provenienza.
Nel
senso indicato si esprime espressamente l'art. 3 del Testo Unico sopraindicato
confermando, in sostanza, quanto gi previsto dall'art.2 del D.P.R. 394/99. Dal
disposto normativo si evince, pertanto, che gli stranieri regolarmente
soggiornanti possono autocertificare tutte quelle situazioni che trovino
riscontro in albi, elenchi o registri pubblici o che siano, comunque, accertate
da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Si aggiunga che, in conformit a
quanto stabilito dal gi citato art. 2 del Regolamento di attuazione cui,
pertanto, pu essere attribuito carattere di norma speciale - il ricorso
all'autocertificazione consentito anche in relazione a quegli stati
attestabili da parte di soggetti privati italiani.
Restano,
in ogni caso, salve le certificazioni che, per esplicita previsione del D.L.vo
286/98 e del relativo Regolamento di attuazione, devono essere prodotte a
corredo dell'istanza, nonch quelle che, per loro natura, non possono essere
sostituite da altro documento (cfr art.49 del D.P.R. 445/2000).
Alla
luce di quanto sin qui illustrato e ponendo mente ai procedimenti che
interessano
codesti uffici, si ritiene che il ricorso alle dichiarazioni sostitutive mentre
ammissibile in tutte le ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno (si veda,
in particolare, l'art.13, comma 2 del D.P.R. 394/99), sia da escludere nei
procedimenti volti al rilascio della carta di soggiorno (art. 16 del
Regolamento) e del nulla osta per ricongiungimento familiare (art.29, comma 3,
del D.L.vo 286/98 in relazione all 'art.6 del D.P.R. 394/99).
In considerazione di ci
le SS.LL. avranno cura di verificare che la modulistica attualmente in uso,
nella quale sono indicati i documenti da produrre, sia adeguatamente modificata
prevedendo i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive (art. 48,
coma 3, del D.P.R. 445/2000) e predisponendo i moduli necessari per la
redazione delle predette dichiarazioni che gli interessati hanno facolt di
utilizzare (art. 48, comma 2).
Si richiama, infine,
l'attenzione sulla necessit di procedere in tutti i casi in cui vi siano
fondati dubbi sulla veridicit, delle dichiarazioni sostitutive, ad idonei
controlli, anche a campione, secondo le modalit previste dall'art.71 del
D.P.R. 445/2000.
Gi da tre anni la circolare operativa in tutte le
Questure.
La carta di identit
documento di riconoscimento che
serve per accertare la identit
del dichiarante,il quale regolarmente soggiornante nel territorio italiano e
lha ottenuto in virt e sulla
base di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura.La validit di essa
e di 5 anni il permesso di soggiorno solo due anni. Ma un clandestino
rischierebbe una espulsione mostrando un documento dinanzi alla polizia
non veritiero?
Si badi bene che
normativamente deve essere
prodotta una fotocopia del documento di identit insieme al documento che si vuole autocertificare., per
permettere alla autorit ricevente
di poter effetture tutti gli accertamenti relative alle falsit
eventualmente dichiarate.
In ogni caso bastava
digitare larchivio informatico del ministero dellinterno per verificare se il
datore di lavoro straniero fosse stato
regolarmente soggiornante, accertamento comunque che lufficio deve
effettuare obbligatoriamente , per verificare la esistenza delle condizioni di
soggiorno.
Tale modus operandi non
accellera i tempi di presentazione e rilascio ma li triplica.
Catania li
19.07.2004