STUDIO LEGALE

 Avv. ROSA EMANUELA LO FARO

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AL SIGNOR QUESTORE DI CATANIA

 

AL SIG. DIRETTORE DEL GIORNALE LA SICILIA 

 

 

 

 

Lettera aperta

 

 

 

 

OGGETTO: PERMESSI DI SOGGIORNO ONE LINE A CATANIA :

 

SOLO UN SOGNO.

 

 

In data 16.07.2004 , dopo aver preventivamente effettuato un appuntamento per iscritto alle ore

12.00, il sig. Lin Haifeng , accompagnato dal suo datore di lavoro straniero e dallo scrivente si presentava presso lo sportello dellufficio immigrazione di Catania Corso delle Provinice, 218  per poter presentare la richiesta di rinnovo di  permesso di soggiorno .

Allo sportello per la ricezione dei documenti vi era un agente di polizia senza cartellino di riconoscimento, il quale raccoglieva le cedole orarie degli appuntamenti , mischiandole e procedendo senza rispettare lorario.

Interrogando i presenti si accertava che egli procedeva ad introitare le  domande delle ore 12.15 e delle 12.30, e su richiesta del perch agisse in tale modo  rispondeva che,  gli stranieri chiamati si erano gi presentati e non avevano introitato la domanda, e Lin sarebbe stato chiamato per ultimo perch in base al suo libro giornale aveva preso un appuntamento fuori lista SIC!

Lo straniero alle ore 13.30  presentava la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro , esibendo:

1)    originale del permesso di soggiorno della Questura di Macerata.

2)    Dichiarazione di ospitalit in Catania , con fotocopia del documento

3)    Contratto di lavoro  con una SNC con sede legale in Napoli a e avente la filiale in Catania

4)    Individuazione del rappresentante legale della Societ

5)    Comunicazione allufficio del lavoro  del rapporto di lavoro

6)    CUD 2003

7)    Ultime buste paga.

8)    Dichiarazione sostitutiva  di residenza e di ospitalit del datore di lavoro

9)    Tessera sanitaria 

 

 

Lagente verificava che la fotocopia del permesso di soggiorno del datore di lavoro anchegli straniero non era chiaramente leggibile e dichiarava di  non poter  accettare i documenti.

 Veniva esibita loriginale della carta di identit del datore di lavoro , la quale serve per verificare  le vere generalit del predetto  , ma egli dopo una breve consultazione allinterno dellufficio rifiutava tutti i documenti e la domanda ,  rinviando alle ore 12.00 del giorno 19.07.2004 la presentazione di essa.

 

Il lavoratore quindi , per presentare la domanda presso la Questura di Catania , ha dovuto perdere un giorno lavorativo per prendere lappuntamento , due ore di lavoro per presentare i documenti in data 16.07.2004 ed infine un altro giorno il 19.07.2004 il cui esito ancora incerto.

 Gi nel 2001 il Ministero con la circolare N.300/C/2001/575/P/l 2.24.5/1^div. Roma. 19 maggio 2001 , riguardante i  Rinnovi dei permessi di soggiorno.Dichiarazioni sostitutive aveva stabilito che:Documentazione amministrativa. Autocertificazione.

L'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) esplica i suoi effetti anche relativamente ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, i quali possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del predetto Testo Unico limitatamente alle qualit personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero o conseguenti a specifiche convenzioni con il Paese di provenienza.

Nel senso indicato si esprime espressamente l'art. 3 del Testo Unico sopraindicato confermando, in sostanza, quanto gi previsto dall'art.2 del D.P.R. 394/99. Dal disposto normativo si evince, pertanto, che gli stranieri regolarmente soggiornanti possono autocertificare tutte quelle situazioni che trovino riscontro in albi, elenchi o registri pubblici o che siano, comunque, accertate da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Si aggiunga che, in conformit a quanto stabilito dal gi citato art. 2 del Regolamento di attuazione cui, pertanto, pu essere attribuito carattere di norma speciale - il ricorso all'autocertificazione consentito anche in relazione a quegli stati attestabili da parte di soggetti privati italiani.

Restano, in ogni caso, salve le certificazioni che, per esplicita previsione del D.L.vo 286/98 e del relativo Regolamento di attuazione, devono essere prodotte a corredo dell'istanza, nonch quelle che, per loro natura, non possono essere sostituite da altro documento (cfr art.49 del D.P.R. 445/2000).

Alla luce di quanto sin qui illustrato e ponendo mente ai procedimenti che

interessano codesti uffici, si ritiene che il ricorso alle dichiarazioni sostitutive mentre ammissibile in tutte le ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno (si veda, in particolare, l'art.13, comma 2 del D.P.R. 394/99), sia da escludere nei procedimenti volti al rilascio della carta di soggiorno (art. 16 del Regolamento) e del nulla osta per ricongiungimento familiare (art.29, comma 3, del D.L.vo 286/98 in relazione all 'art.6 del D.P.R. 394/99).

In considerazione di ci le SS.LL. avranno cura di verificare che la modulistica attualmente in uso, nella quale sono indicati i documenti da produrre, sia adeguatamente modificata prevedendo i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive (art. 48, coma 3, del D.P.R. 445/2000) e predisponendo i moduli necessari per la redazione delle predette dichiarazioni che gli interessati hanno facolt di utilizzare (art. 48, comma 2).

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessit di procedere in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicit, delle dichiarazioni sostitutive, ad idonei controlli, anche a campione, secondo le modalit previste dall'art.71 del D.P.R. 445/2000.

Gi da tre anni  la circolare operativa in tutte le Questure.

La carta di identit documento di riconoscimento  che serve per  accertare la identit del dichiarante,il quale regolarmente soggiornante nel territorio italiano e lha ottenuto  in virt e sulla base di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura.La validit di essa e di 5 anni il permesso di soggiorno solo due anni. Ma un clandestino rischierebbe una espulsione mostrando un documento  dinanzi alla polizia  non veritiero?

Si badi bene che normativamente  deve essere prodotta una fotocopia del documento di identit insieme al documento che  si vuole autocertificare., per permettere alla autorit ricevente  di poter effetture tutti gli accertamenti relative alle falsit eventualmente dichiarate.

In ogni caso bastava digitare larchivio informatico del ministero dellinterno per verificare se il datore di lavoro straniero fosse stato  regolarmente soggiornante, accertamento comunque che lufficio deve effettuare obbligatoriamente , per verificare la esistenza delle condizioni di soggiorno.

Tale modus operandi non accellera i tempi di presentazione e rilascio ma li triplica.

 

Catania li 19.07.2004