ASGI

(Associazione per gli studi giuridici sullĠimmigrazione)

 

 

 

La vicenda della Cap Anamur impone delle riflessioni in merito al trattamento riservato allo stato italiano alle 37 persone, raccolte in mare dalla nave, che sin allĠinizio si sono manifestati come richiedenti asilo tanto da avere inoltrato domanda alla Germania dopo che forzatamente era stato loro rifiutato lĠattracco nel porto italiano.

Riflessioni che si rendono necessarie anche se prescindono da una dettagliata ricostruzione i fatti e circostanze in quanto ad oggi la dinamica dellĠaccaduto  rimessa a cronache dei mass media voci, episodi narrate dagli operatori elle Associazioni accorse, in quanto la vicenda  stata gestita dal Governo Italiano senza trasparenza e senza dar conto dei provvedimenti adottati.

Del resto lĠambiguitˆ dellĠazione del Governo riflette la schizofrenia conseguente alla clamorosa assenza in Italia di una normativa sullĠasilo, allĠevidente iniziale volontˆ del Governo di non accogliere i profughi e alla successiva obbligata necessitˆ di occuparsi della vicenda, violando la stessa lacunosa normativa italiana nonchŽ le norme internazionali.

LĠAssociazione Studi Giuridici sullĠImmigrazione non pu˜, quindi, esimersi dal denunciare le gravissimi violazioni poste in essere dal Governo.

é stato illegittimamente vietato per giorni alla nave Cap Anamur di entrare in acque territoriali italiane nonostante il capitano avesse subito informato lĠautoritˆ italiana di avere raccolto in mare un gruppo di naufraghi; conseguentemente  stato vietato per giorni alle 37 persone di entrare in Italia per presentare domanda dĠasilo, nonostante avessero dichiarato al capitano della Cap Anamur di essere profughi sudanesi in fuga dal Darfur.

Costretto dagli eventi a consentire lĠattracco, il Governo italiano ha, immediatamente, rinchiuso i richiedenti asilo in un centro di detenzione amministrativa impedendo loro di entrare in contatto con le associazioni di tutela e con legali e, quindi, NEGANDO INNANZITUTTO IL DIRITTO AD UNA COMPLETA INFORMAZIONE SULLE CORRETTE PROCEDURE DA INTRAPRENDERE PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI.

Per giorni le notizie sulla sorte dei 37 richiedenti asilo si sono rincorse senza che le autoritˆ italiana rendessero noti i provvedimenti adottati o che intendevano adottare nonostante il clamore della vicenda e lĠattenzione dimostrata da parlamentari, enti locali, e associazioni di tutela.

In mancanza di una corretta informazione i 37 profughi sono riusciti a presentare unicamente istanze per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonostante potessero presentare direttamente allĠAutoritˆ giudiziaria domanda di asilo costituzionale, con facoltˆ certamente pi ampie di quelle sottese al rifugio politico.

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In ogni caso, pur essendo richiedenti asilo, I 37 PROFUGHI SONO STATI TRATTATI COME ÒSEMPLICIÓ CLANDESTINI in quanto sono stati adottati nei loro confronti, subito dopo lo sbarco a Porto Empedocle, veri e propri decreti di respingimento, nonostante la legge italiana vieti tali misure nei confronti dei richiedenti asilo, e nonostante lĠart. 33 della Convenzione di Ginevra e lĠart. 3 della Conv. Europea dei diritti dellĠuomo vietino simili misure nei confronti dei richiedenti asilo.

Il decreto di respingimento , per come  formulato, con contenuti uniformi per tutti i destinatari, si configura inoltre come respingimento collettivo di persone provenienti da aree ove la loro vita e la loro libertˆ possono essere seriamente minacciate, in violazione dellĠart. 3 della Convenzione Europea sui Diritti dellĠUomo e del quarto protocollo della stessa Convenzione.

Successivamente, per ragioni sconosciute, il gruppo dei profughi  stato diviso e 14 richiedenti la protezione sono stati trasferiti nottetempo nel centro di detenzione di Ponte Galeria (Roma) mentre gli altri sono rimasti nel centro siciliano, NONOSTANTE PER TUTTI RISULTINO DI NAZIONALITË SUDANESE, COME ATTESTATO NEGLI STESSI DECRETI DI RESPINGIMENTO.

La CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO, solo per i trattenuti a Ponte Galeria, é AVVENUTA, IN GRAN SEGRETO, NONOSTANTE FOSSE ANCORA IN CORSO LĠESAME DELLA DOMANDA DI ASILO E NESSUN ESITO FOSSE STATO ANCORA NOTIFICATO.

Non si sa quando e se per i trattenuti a Caltanissetta avverrˆ la convalida di provvedimenti, la cui procedura  comunque soggetta a tempi che oggi sono certamente decorsi.

Ci˜ significa che PER I 22 PROFUGHI TRATTENUTI A CALTANISSETTA NON VI é, PER QUANTO EĠ DATO SAPERE, ALCUN TITOLO LEGALE CHE GIUSTIFICHI LA PRIVAZIONE DELLA LORO LIBERTË.

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Ad oggi, non si sa ancora se e quante domande di rifugio politico sono state accolte o rifiutate, continuando lĠincredibile cortina di silenzio delle Autoritˆ italiane e lĠisolamento, di fatto, dei profughi.

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COSA CHIEDE LĠASGI

 

LĠAsgi chiede che, nel rispetto della normativa italiana ed internazionale, il Governo italiano:

- non disponga alcun provvedimento di espulsione nei confronti di coloro ai quali sarˆ negato il rifugio politico, tenuto conto anche della recente sentenza n. 222/2004 della Corte costituzionale, per effetto della quale non  oggi pi possibile lĠaccompagnamento coattivo alla frontiera. LĠespulsione o il respingimento verso il Sudan, paese nel quale  in corso una guerra civile, o verso altri paesi nei quali i profughi potrebbero essere incarcerati o gravemente perseguitati, violerebbe lĠart. 19. co..1 del T.U. 286/98 e lĠart. 3 della Convenzione europea dei diritti dellĠUomo che proibiscono in ogni caso il rinvio di uno straniero verso un territorio ove egli possa essere sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti;

- non sia eseguito alcun provvedimento di respingimento alla frontiera, tenuto conto che  stata accertata la nazionalitˆ sudanese dei profughi e che lĠart. 3 della Conv. Europea dei diritti dellĠuomo vieta il respingimento verso Paesi in cui lo stranero possa subire trattamenti inumani e degradanti;

- autorizzi le associazioni di tutela e gli avvocati ad avere colloqui con tutti i richiedenti asilo, al fine di informarli compiutamente dei loro diritti;

- disponga lĠimmediata liberazione di tutti profughi trattenuti a Caltanissetta dal centro di detenzione amministrativa, non sussistendo alcun titolo legale per la privazione della loro libertˆ personale.

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LĠASGI precisa che:

 

LĠallontanamento immediato costituirebbe anche una violazione della stessa legge 189/02 (Bossi-Fini) che comunque prevede, con la nuova procedura dĠesame delle domande (la cui applicazione  subordinata allĠemanazione del regolamento di attuazione) che il ricorrente abbia diritto ad un ÒriesameÓ della prima decisione negativa prima dellĠesecuzione dellĠallontanamento.

Per motivi legati alla nullitˆ o persino allĠinesistenza degli atti presupposti, ovvero per consentire ai richiedenti asilo, di potere presentare ricorso avverso la decisione negativa e permettere allĠautoritˆ giudiziaria di operare almeno una valutazione sul fumus boni iuris del ricorso, lĠallontanamento dei 14 richiedenti asilo non risulta in alcun modo eseguibile e deve dunque essere concessa agli stessi unĠautorizzazione temporanea alla permanenza sul territorio dello stato per consentire lĠazione di tutela in sede giudiziaria.