ASGI

(Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione)

 

 

 

Oggetto: gravi irregolarit nella gestione delle domande di asilo dei 37 richiedenti asilo della nave Cap Anamur

 

 

La vicenda della Cap Anamur sta evidenziando persistenti violazioni delle procedure relative ai richiedenti asilo, procedure dettate ancora dalla legge Martelli del 1990, in quanto la legge Bossi-Fini, per effetto della mancata pubblicazione dei regolamenti di attuazione, non ancora entrata in vigore.

Si tratta di violazioni ancora pi gravi dopo gli interventi della corte Costituzionale che ha enunciato principi direttamente applicabili al caso dei profughi salvati dalla Cap Anamur.

La motivazione addotta dal Viminale, secondo cui le sentenze della corte non sarebbero ancora esecutive prima della loro pubblicazione, prevista per i prossimi giorni, non esclude che la normativa vigente debba essere comunque interpretata ed applicata nel suo complesso- in un senso conforme ai principi enunciati dalla Corte, pena la commissione di ulteriori e pi gravi irregolarit da parte delle autorit amministrative, al limite della sanzione penale dei comportamenti dei singoli soggetti istituzionali autori di tali comportamenti.

Le diverse fasi successive allo sbarco dei naufraghi salvati dalla nave Cap Anamur, che pi volte hanno fatto richiesta di asilo, prima alla Germania e quindi allItalia, sono state caratterizzate da procedure oscure, e da una forte pressione esercitata sui profughi allo scopo di evitare che la loro richiesta di asilo venisse formalizzata.

E stato persino consentito nel CPT di Agrigento di rappresentanti del consolato sudanese, quando i profughi avevano richiesto asilo proprio nei confronti di questo paese.

Un comportamente gravemente lesivo dei diritti fondamentali dei profughi, dalle conseguenze incalcolabili sui loro familiari, in contrasto con le normative internazionali e con i criteri di comportamento dettati dallACNUR ( Alto commissariato per i rifugiati delle nazioni unite).

 

Prima si impedito, con la totale assenza di informazione e di libert di comunicazione con lesterno, che i profughi potessero presentare la domanda di asilo, inventando un balletto di competenze tra la Germania e lItalia, fino al punto di impedire violentemente laccesso dei difensori di fiducia e delle organizzazioni umanitarie.

Si poi applicato un lungo periodo di detenzione amministrativa a richiedenti asilo, nei CPT di Agrigento e Caltanissetta, vietato dallattuale normativa italiana ed internazionale, e neppure previsto dalle nuove direttive comunitarie in materia di procedure e di status dei richiedenti asilo, direttive che, peraltro, il governo italiano non ha ancora attuato.

 

LASGI segnala dunque la presenza di gravi irregolarit nella gestione delle domande di asilo dei 37 naufraghi salvati dalla nave Cap Anamur. Risulterebbe infatti che:

 

1. Nonostante fosse evidente che i 37 naufraghi fossero richiedenti asilo, avendo essi presentato tale istanza alla Germania quando si trovavano ancora a bordo della nave, successivamente al loro sbarco, avvenuto per ragioni di soccorso, gli stessi sono stati tutti colpiti da un provvedimento di respingimento per violazione delle norme sullingresso in Italia emesso in data 12 luglio da parte della questura di Agrigento. Tale provvedimento, con il quale si tentato di giustificare la misura del trattenimento nel CPT di Agrigento, e poi di Caltanissetta, illegittimo per violazione degli art. 32 e 33 della Convenzione di Ginevra. In nessun caso infatti, al di fuori delle limitate ipotesi previste dallart. 1 della L. 39/90 ammesso il respingimento alla frontiera di persone che intendono presentare istanza di asilo. Il decreto di respingimento , per come formulato, con contenuti uniformi per tutti i destinatari, si configura inoltre come respingimento collettivo di persone provenienti da aree ove la loro vita e la loro libert possono essere seriamente minacciate, in violazione dellart. 3 della Convenzione Europea sui Diritti dellUomo e del quarto protocollo della stessa Convenzione.

I provvedimenti di respingimento emessi dal Questore di Agrigento, mai notificati n resi noti agli interessati ne in alcuna forma, almeno prima del trasferimento di una parte di loro nel centro di detenzione di Ponte Galeria a Roma, non risultano essere mai stati sottoposti a convalida dellautorit giudiziaria, in violazione dellart. 14 della L. 189/02 (legge Bossi-Fini).

 

 

 

 

2. Ai profughi ancora trattenuti nel CPT di Caltanissetta, durante lesame delle loro istanze da parte della Commissione centrale, non stato notificato alcun provvedimento formale di trattenimento. N tale provvedimento risulta essere stato notificato dopo il diniego ricevuto da parte della Commissione centrale inviata a Caltanissetta dal Ministero degli interni per un esame accelerato delle istanze.

La detenzione stabilita dalle autorit di polizia di Agrigento non stata convalidata dal magistrato nei termini di legge. E questo anche se nellattuale situazione normativa i richiedenti asilo, una volta identificati, dovrebbero essere rimessi in libert, soprattutto nei casi in cui la Commissione centrale pur negando il riconoscimento del diritto di asilo, riconosce la necessit di una protezione per motivi umanitari.

Ai richiedenti asilo ancora trattenuti nel centro di permanenza di Caltanissetta, in una sezione distaccata ma circondata dalle stesse misure di sorveglianza e di custodia del CPT, stata quindi negata qualsiasi possibilit di un controllo giurisdizionale sulle misure limitative della loro libert personale.

Si cancellato nei fatti lart. 13 della Costituzione, la stessa norma che la Corte Costituzionale ha ribadito con grande forza come ragione della incostituzionalit della disciplina delle espulsioni prevista dalla legge Bossi-Fini.

 

3. Il trattenimento dei richiedenti asilo che perdura dal 12 luglio pertanto del tutto illegittimo

 

a)Non ci possono essere dubbi sul fatto che il trattenimento attuato presso i CPT di Agrigento e di Caltanissetta si sia configurato a tutti gli effetti come misura di limitazione della libert personale poich ai richiedenti asilo stato vietato di uscire dalle strutture, neppure con orario limitato ed stato persino impedito laccesso agli enti di tutela e agli avvocati al fine di potere svolgere la propria opera di assistenza ed orientamento

b)Lesame delle domande di asilo si pertanto svolto senza che siano state rispettate le pi basilari garanzie poste a tutela dei richiedenti asilo, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali dellACNUR

c)Successivamente al termine delle audizioni della commissione centrale, 22 richiedenti asilo rimangono illegittimamente trattenuti presso il CPT di Caltanissetta e perdura limpedimento a contatti esterni.

d) Altri 14 richiedenti asilo sono stati tradotti al CPT di Ponte Galeria a Roma al fine di eseguire lallontanamento dal territorio nazionale. Ad essi stato notificato il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato emesso dalla commissione centrale in data 16.07 e, solo ora il decreto di respingimento emesso dalla questura di Agrigento del 12.07.04, precedente allaudizione. I provvedimenti risultano notificati solo in lingua inglese, lingua che parte degli interessati dichiara di non comprendere. Il citato decreto di respingimento, comunque non convalidato nei termini e nei modi indicati dallart. 14, co. 3 e 4. , e pertanto nullo nei suoi effetti, non pu comunque costituire base giuridica per eseguire lallontanamento poich si basa su presupposti formali e sostanziali precedenti allesame delle domande. In altri termini non possibile equiparare un cosiddetto clandestino ad un richiedente asilo la cui istanza sia stata respinta in prima istanza da un organo amministrativo quale la commissione centrale.

Ai 14 profughi, trasferiti da Caltanissetta a Ponte Galeria (Roma) con un blitz notturno, stato negato persino il rispetto delle garanzie formali che assistono i provvedimenti di respingimento di cui sono stati destinatari.

Si giunti persino a negare lingresso nei cpt di Agrigento e Caltanissetta ai difensori di fiducia, malgrado questi fossero stati gi nominati dagli interessati.

 

4. Lallontanamento immediato dei 14 richiedenti asilo trasferiti a Roma, la cui istanza dasilo stata rigettata, senza che sia stato possibile in alcun modo accedere ad unautorit giudiziaria che, prima dellesecuzione dellallontanamento, potesse rivedere la prima decisione negativa, costituirebbe atto gravemente illegittimo per violazione dellart. 13 della convenzione europea dei diritti dellUomo che sancisce il principio ad un ricorso effettivo e dellart. 24 della Costituzione, essendo lasilo un diritto soggettivo perfetto. In una nota diffusa dal Viminale si prospetta la possibilit di un immediato rimpatrio forzato dei 14 profughi, riconosciuti in gran parte come sudanesi, malgrado i mezzi di informazione abbiano trasmesso per giorni la notizia, fornita sempre dal Vicinale, secondo la quale nessuno dei profughi sarebbe stato di nazionalit sudanese.

Se lallontanamento forzato in frontiera verr adottato sulla base dei provvedimenti amministrativi fin qui noti, la esecuzione di questa misura potrebbe configurare una violazione del divieto di espulsioni ( e respingimenti) collettivi, sancito dallart. 4 del Prot. n. 4 alla Conv. Eur. Dir. Uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982.

 

 

5. Lallontanamento immediato costituirebbe anche una violazione della stessa legge 189/02 (bossi-fini) che comunque prevede, con la nuova procedura desame delle domande, la cui applicazione subordinata allemanazione del regolamento di attuazione, che il ricorrente abbia diritto ad un riesame della prima decisione negativa prima dellesecuzione dellallontanamento.

Lespulsione o il respingimento verso il Sudan, paese nel quale in corso una guerra civile, o verso altri paesi nei quali i profughi potrebbero essere incarcerati o gravemente perseguitati, violerebbe lart. 19. co..1 della L. 189/02 e lart. 3 della Convenzione europea dei diritti dellUomo che proibiscono in ogni caso il rinvio di uno straniero verso un territorio ove egli possa essere sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti.

Per motivi legati alla nullit o persino allinesistenza degli atti presupposti, ovvero per consentire ai richiedenti asilo, di potere presentare ricorso avverso la decisione negativa e permettere allautorit giudiziaria di operare almeno una valutazione sul fumus boni iuris del ricorso, lallontanamento dei 14 richiedenti asilo non risulta in alcun modo eseguibile e avrebbe dovuto essere concessa agli stessi unautorizzazione temporanea alla permanenza sul territorio dello stato per consentire lazione di tutela in sede giudiziaria. .

 

6. Rispetto alla violazione di questi diritti fondamentali, ai migranti imbarcati sulla Cap Anamur non stato consentito il diritto ad un ricorso effettivo. Gli avvocati di fiducia da loro nominati sono stati tenuti fuori dalle strutture di internamento nelle quali i profughi sono stati rinchiusi per giorni in assenza dei provvedimenti formali di trattenimento.

Anche rappresentanti parlamentari sono stati testimoni diretti di questa precisa volont di impedire per giorni e giorni qualunque possibilit di difesa legale.

Si configurata dunque la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana e dellart.13 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dellUomo, secondo cui ogni persona i cui diritti e le cui libert riconosciuti da detta Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nellesercizio delle loro funzioni ufficiali.

 

7. Le gravi irregolarit amministrative riscontrate dopo lo sbarco dei profughi della Cap Anamur a Porto Empedocle non pu fare dimenticare il comportamento delle autorit italiane che per oltre dieci giorni hanno negato alla nave tedesca lattracco in porto, malgrado il suo comandante avesse trasmesso alle autorit italiane una lista dei profughi che aveva salvato, comunicando altres la loro intenzione di chiedere asilo.

Il contrasto allimmigrazione clandestina ha come limite il diritto dasilo previsto dallart. 10, comma 3 Cost., perch il diniego allaccesso al mare territoriale italiano per poter richiedere asilo finisce col violare il diritto soggettivo a ottenere lasilo nel territorio della Repubblica di cui titolare ogni straniero a cui non sia effettivamente garantito nel proprio Paese anche una sola delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana. In tal senso il D. M. Interno 14 luglio 2003 in materia di contrasto dellimmigrazione clandestina via mare prevede procedure per il respingimento al di fuori delle acque territoriali italiane di navi che trasportino persone che sono intenzionate a chiedere asilo rischiano di eludere il diritto dasilo. Infatti lart. 7 del citato decreto interministeriale sembra prevedere che la Marina, qualora rintracci un natante che trasporta migranti che tentano di entrare irregolarmente in Italia dopo aver effettuato l'identificazione "di bandiera" dello stesso qualora l'imbarcazione sia in buone condizioni, possa rinviare il natante al porto di partenza.

8. Nel caso della Cap Anamur si dunque configurato, per giorni e giorni, un atto di oggettivo respingimento alla frontiera marittima, e si attuata come una misura collettiva di espulsione di stranieri, vietata dallart. 4 del Prot. n. 4 alla Conv. Eur. Dir. Uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982. Questa gravissima decisione stata assunta senza che si provveduto a procedere a una identificazione dei migranti e senza che sia stato possibile disporre quindi di una cognizione, anche sommaria, delle singole posizioni individuali dei migranti e dei motivi del loro tentativo di ingresso in Italia.

Pertanto l'impedimento materiale all'accesso al territorio nazionale dei potenziali richiedenti asilo che giungono via mare e il loro respingimento in forma anonima e collettiva senza che sia previsto lobbligo di curarsi in alcun modo delle possibili conseguenze di tale atto appare illegittimo perch viola il principio di non respingimento (principio di non refoulement), previsto dallart. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 772, violando altres lanalogo principio di non respingimento previsto dallart. 19, comma 1 T.U. e il divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dallart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

Se l'attuazione di siffatte misure di respingimento dovesse ripetersi in futuro, si impedirebbe a priori l'accesso alla procedura di asilo da parte di potenziali richiedenti asilo presenti sui natanti che vengono intercettati ai confini delle acque internazionali, proprio quando i dati recenti della cronaca confermano la presenza assai frequente tra gli stranieri coinvolti in tali sbarchi, di rifugiati o di altri stranieri in fuga da situazioni di guerra o violenza generalizzata. Piuttosto che contrastare limmigrazione clandestina queste misure di respingimento indiscriminato accrescono i profitti dei trafficanti e rendono ancora pi pericolose le rotte delle carrette del mare.

Centinaia di morti che si aggiungeranno ai tanti che sono stati gi vittima della fortezza Europa.