Ric. n. 1727/2004                                                   Orde200400661

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Umberto Zuballi                       Presidente

         Claudio Rovis                           Consigliere

         Angelo Gabbricci                     Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 1 luglio 2004.

         Visto il ricorso n. 1727/2004 proposto da --- ---, rappresentata e difesa dallavv.to M. Paggi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

la Prefettura della Provincia di Padova, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del decreto cat. A.12/2004/Imm./887/PV adottato dalla Questura di Padova in data 20 maggio 2004, mediante il quale stato decretato il rigetto dellistanza presentata dalla ricorrente in data 7 aprile 2004 per il rinnovo del permesso di soggiorno n. SPD059383 rilasciato dalla Questura di Padova in data 10 marzo 2003 per lavoro subordinato e scaduto in data 11 marzo 2004, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

         visti gli atti tutti della causa;

         vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

         udito (relatore il Consigliere Gabbricci) lavv.to Paggi per la parte ricorrente;

considerato

1) quanto al pregiudizio lamentato dal ricorrente, che lo stesso insito nel tipo di provvedimento impugnato, ragion per cui ci che rileva ai fini della decisione sulla domanda cautelare sono i profili di possibile fondatezza del ricorso;

2) quanto ai profili di merito del ricorso, che, ad un sommario esame, le censure svolte dal ricorrente non appaiono inattendibili;

3) che la liquidazione delle spese e competenze relative alla presente fase del giudizio pu essere riservata alla decisione di merito;

         Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dallart. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dallart. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.

         Spese al definitivo.

         La presente ordinanza sar eseguita dallAmministrazione ed depositata presso la Segreteria che provveder a darne comunicazione alle parti.

         Venezia, li 1 luglio 2004.

Il Presidente                                                                         LEstensore

                                                 Il Segretario