Ric. n. 1297/2004                                                               Orde200400665

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Umberto Zuballi                       Presidente

         Claudio Rovis                           Consigliere

Angelo Gabbricci                   Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio dell1 luglio 2004.

Visto il ricorso n. 1297/2004 proposto da --- ---, rappresentata e difesa dallavv. M. Paggi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellart. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

lAmministrazione dellInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

e con lintervento ad adiuvandum di

Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (ASGI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. M. Paggi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellart. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

Diakonia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallavv.to M. Ferrero, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellart. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,

U.I.L. Unione Italiana del Lavoro di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dallavv. Z. Baldo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellart. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per lannullamento

previa sospensione dellesecuzione, del provvedimento del Questore della provincia di Vicenza del 10.12.2003, notificato il 9.3.2004, prot. Cat. 1.12/2003/Imm nr. 310, con il quale stata rigettata listanza presentata dalla ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno.

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Angelo Gabbricci) gli avv.ti Paggi per la parte ricorrente e per lA.S.G.I. interveniente, Cardin per lAmministrazione dellInterno e Ferrero per la Diakonia Onlus e, in sostituzione di Baldo, per la CGIL di Vicenza e la UIL di Vicenza;

considerato

a) che, tanto pi ai fini della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, appare superfluo verificare lammissibilit degli atti dintervento ad adiuvandum, i quali, del resto, non appaiono in alcun modo idonei ad influire sul thema decidendum, il quale viene delimitato dalle censure prospettate con il ricorso introduttivo;

b) che di rilievo assorbente, nella presente controversia, se lAmministrazione, pur non sussistendo i presupposti per il rilascio ovvero il rinnovo allo straniero del permesso di soggiorno, per il motivo da questi richiesto, debba comunque verificare dufficio, possedendone gli elementi, se al richiedente possa essere concesso un altro tipo di permesso (art. 5, IX comma, d.lgs. 286/98);

c) che, a tale questione, allo stato, sembra di poter dare risposta positiva, sicch la relativa censura, proposta con il ricorso in esame, presenta profili di fondatezza, poich non risulta che, nella fattispecie, la suddetta verifica sia stata effettuata dalla Questura di Vicenza, impregiudicato se la --- abbia effettivamente titolo al rilascio-rinnovo di tale diverso permesso, segnatamente per motivi di famiglia;

d) che, daltro canto, gli effetti del provvedimento gravato si presentano particolarmente dannosi per linteressata, tenuto conto della sua giovane et e del lungo intervallo di permanenza sul territorio italiano;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare, disponendo, per leffetto, che lAmministrazione resistente riesamini la posizione della ricorrente, conformandosi a quanto espresso al precedente punto c).

La presente ordinanza sar eseguita dallAmministrazione ed depositata presso la Segreteria che provveder a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 1 luglio 2004

Il Presidente LEstensore

 

Il Segretario