REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO

 STATUS DI RIFUGIATO

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotto dallarticolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per lattuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1-quienquies, comma 3;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del  26 gennaio 2004 e del 19 aprile 2004;               ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  27 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del       ;

Sulla proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dellinterno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i  Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali ;

EMANA

il seguente regolamento:


 

Art.  1

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a)     testo unico: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero adottato con  decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 286 e successive modificazioni;

a)     decreto: il  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni;

a)     richiedente asilo: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 1954, n. 722 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

a)     domanda di asilo: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722;

a)     centri: i centri di identificazione istituiti ai sensi dellart. 1- bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e successive modificazioni;

a)     Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

a)     Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

a)     Procedura semplificata: la procedura prevista dallarticolo 1-ter della legge;

a)     ACNUR: lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

l)      "minore non accompagnato": il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei allUnione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

 

 

Art. 2

(Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato)

           

1.     Lufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda dasilo, prende nota delle generalit fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purch non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda  redatta su moduli prestampati. Ove lufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale lufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

1.   La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dellarticolo 1, comma 4, del decreto,  redige un verbale delle  dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui allegata la documentazione eventualmente  presentata  o acquisita dufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata  rilasciata copia al richiedente .

1.     Salvo quanto previsto dallarticolo 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dellUnione europea.

1.     Il questore,quando ricorrono le ipotesi previste dallarticolo 1-bis del decreto, dispone linvio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre lipotesi di cui allarticolo 1 bis, comma 2,  lettera b) del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

1.     Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, lautorit che la riceve sospende il procedimento, d immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini delladozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e segg. del codice civile, nonch di quelli relativi allaccoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tutore, cos nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, lassistenza e accoglienza del minore vengono assicurate dalla pubblica autorit del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

1.     La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale secondo le modalit di cui allarticolo 4 che spiega:

a)     le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

a)     i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

a)     le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalit per richiederle;

a)     lindirizzo ed il recapito telefonico dellACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

a)     le modalit di iscrizione del minore alla scuola dellobbligo, laccesso ai servizi finalizzati allaccoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dallente locale, le modalit di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non pu essere superiore alla durata della validit del permesso di soggiorno.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

(Trattenimento del richiedente asilo)

 

1.     Il provvedimento con il quale il  questore dispone linvio del richiedente asilo nei centri di identificazione sinteticamente comunicato allinteressato secondo le modalit di cui allarticolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento,  previste dallart 1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento  stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non  superiore a venti giorni.

1.     Al richiedente asilo inviato nel centro rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualit di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

1.     Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo altres informato:

a)    della possibilit di contattare lACNUR in ogni fase della procedura;

b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel  centro.

4.     Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dellarticolo 1ter  del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata lesigenza che ha imposto il trattenimento previsto dallarticolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento delluscita dal centro rilasciato allinteressato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

 

 

Art. 4

(Comunicazioni)

 

1     Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte in lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile, in  lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

 

 

Art. 5

  (Istituzione dei centri di identificazione)

 

1.     Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dellInterno, sentite la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni.

1.     Qualora  ne ravvisi la necessit, il Ministro dellinterno, con proprio decreto, pu disporre, anche temporaneamente, listituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.

1.     Le strutture allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalit di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dellinterno.

 

 

Art. 6

(Apprestamento dei centri di identificazione)

 

1.     Per lapprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dellinterno pu disporre, previa acquisizione di studi di fattibilit e progettazione tecnica:

a)     acquisizioni in propriet, anche tramite locazione finanziaria, nonch locazione di aree o edifici;

a)     costruzione  allestimenti,  riadattamenti e  manutenzioni di edifici o aree;

a)      posizionamento di padiglioni  anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

1.     Nellambito del centro sono previsti idonei locali per  lattivit della Commissione territoriale di cui allarticolo 12, nonch  per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivit ricreative o di studio e per il culto.

 

 

Art. 7

(Convenzione per la gestione del centro)

 

1.     Il prefetto della provincia in cui istituito il centro pu affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore  dellassistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dellassistenza sociale.

1.     In particolare, nella convenzione previsto:

a)     lindividuazione del direttore  del centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali o diploma universitario di assistente sociale unitamente allabilitazione per lesercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dellassistenza agli immigrati o nellassistenza sociale; laurea in servizio sociale, unitamente allabilitazione per lesercizio della professione, laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente allabilitazione per lesercizio della professione, laurea in psicologia allabilitazione per lesercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dellassistenza agli immigrati o nellassistenza sociale;

a)     il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacit adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo nonch alle necessit specifiche dei minori e delle donne;

a)     le modalit di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

a)     un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante lorario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;

a)     un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

a)     un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

a)     modalit per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, al Ministero dellinterno e alla Commissione territoriale;

a)    lobbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

a)     le attivit ed i servizi per garantire il rispetto della dignit ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nellambito del centro.

 

  1. La prefettura ufficio territoriale del Governo, dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dellinterno, alla Regione, alla Provincia ed al Comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sullattivit effettuata nel centro lanno precedente.

 

 

Art. 8

(Funzionamento)

 

1.              Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui allarticolo 7, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una qualit di vita che garantisca dignit e  salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessit dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel  paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

1.              Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivit per assicurare lordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

1.              Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalit e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni allallontanamento dal centro, prevedendo:

a)      un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

a)     visite da parte dei rappresentanti dellACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

a)      visite di rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dellinterno ai sensi dellarticolo 11;

a)      visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura ufficio territoriale del Governo.

 

 

 

Art. 9

(Modalit di permanenza nel centro)

 

 

1.     E garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

1.     Fermo restando quanto previsto dallarticolo 1ter, comma 4, del decreto, consentita, purch compatibile con lordinario svolgimento della procedura semplificata e  previa comunicazione al direttore del centro, luscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui allarticolo 1-bis, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) del decreto. Il competente funzionario prefettizio pu rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui allarticolo 1-bis, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del decreto permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dellarticolo 8, comma 3,  per rilevanti e comprovati motivi  personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti allesame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Lallontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego motivato e comunicato allinteressato secondo le modalit di cui allarticolo 4.

1.     Allingresso nel centro consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalit di cui allarticolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 3, unitamente allindicazione dei  tempi della procedura semplificata di cui allarticolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che larticolo 1ter, comma 4, del decreto stesso  prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.

1.     Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

 

 

Art. 10

(Assistenza medica)

 

1.             Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio sanitario ai sensi dellarticolo 35, comma 3,  del testo unico in base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dellinterno.

1.             Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

 

 

 

Art. 11

(Associazioni ed enti di tutela)

 

1.     I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purch forniti di esperienza, dimostrata, maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui istituito il centro allingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durate lorario stabilito. Il Prefetto concede lautorizzazione che contiene linvito a tener conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

1.     Gli enti locali ed il servizio centrale di cui allarticolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che pu negare laccesso per motivate ragioni,  servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonch di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nellambito delle attivit svolte ai sensi dellarticolo 1-sexies del decreto.

 

 

Art. 12

(Individuazione delle Commissioni territoriali)

 

  1. Ai sensi dellart. 1-quater del decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - uffici territoriali del Governo:

 

GORIZIA       con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE.

MILANO       con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LOMBARDIA, VALLE DAOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. EMILIA ROMAGNA.

ROMA           con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, MARCHE E UMBRIA.

FOGGIA        con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA

SIRACUSA    con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA.

CROTONE     con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA, BASILICATA.

 TRAPANI   con competenza a conoscere delle domande presentate nella Province di AGRIGENTO,  TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA.

1.     Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale collocato il centro. Negli altri casi competente la commissione, nella cui circoscrizione presentata la domanda.

1.     I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione allattivit, organizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

1.     Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, pu destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

 

 

 

Art. 13  

(Convocazione)

 

1.     La convocazione per laudizione presso la Commissione territoriale comunicata allinteressato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non stato possibile  eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dellinteressato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dellultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo scaduto e linteressato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dellaudizione individuale, sulla base della documentazione disponibile. 

1.     Laudizione pu essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora linteressato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione allaudizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda dasilo.

 

 

Art.14

(Audizione)

 

1.     La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede allaudizione del richiedente asilo. Dellaudizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta.

1.      Il richiedente pu esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

1.     La Commissione Territoriale adotta le idonee misure per garantire  la riservatezza dei dati che riguardano lidentit e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonch le condizioni dei soggetti di cui allart.8, comma 1. Il richiedente asilo ha facolt di farsi assistere da un avvocato.

1.     Laudizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale  alla presenza della persona che esercita la potest sul minore. In ogni caso laudizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e pu essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.

1.     Il richiedente asilo pu inviare alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

 

 

Art.15

(Decisione)

 

1.     La Commissione territoriale validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti dallart. 1-quater del decreto, e delibera a maggioranza.

1.    La Commissione territoriale, entro i  tre giorni feriali  successivi alla data dellaudizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

a)     riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

a)     rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

a)     rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali delle quali lItalia firmataria, e, in particolare, dellarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,  chiede al questore lapplicazione dellarticolo 5, comma 6, del testo unico.

1.     La decisione comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalit di  impugnazione nonch, per le ipotesi di cui allarticolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilit di chiedere il riesame e lautorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

1.     Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione Nazionale.

1.     Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 16, comma 1, il questore provvede, ai sensi dellarticolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gi trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza, e, ai sensi dellarticolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

 

Art. 16

(Riesame)

 

1.     Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione di cui allart. 1-bis, comma 3, della legge, pu presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dellart. 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame linteressato permane nel centro di identificazione.

1.     La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

1.     Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere allintegrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

1.    La Commissione territoriale integrata pu procedere ad una  nuova audizione dellinteressato, ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato allinteressato nelle quarantotto ore successive e contro cui ammesso ricorso nei quindici giorni successivi alla comunicazione al tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

 

 

 

Art.17

(Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale)

 

1.     Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale pu chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi  dellarticolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui allarticolo 14 del testo unico.

1.    La richiesta dellautorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a  fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per lincolumit o la libert personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi  personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. Lautorizzazione concessa qualora sussista linteresse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo dattesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi allesecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

1.    La decisione del prefetto adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed comunicata allinteressato nelle forme di cui allarticolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalit di permanenza sul territorio anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

1.    In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che  hanno consentito lautorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

 

 

Art. 18

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

 

1.     La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libert civili e limmigrazione del Ministero dellinterno.

1.     Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellinterno e degli Affari Esteri, provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in pi Sezioni.

 

 

                                                                                   Art. 19

(Funzioni della Commissione nazionale per il diritto dasilo)

 

1.  Ai sensi dellart. 1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nellambito delle funzioni attribuitele    dalla legge provvede:

a)     alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte ed al suo continuo aggiornamento;

a)     allindividuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo anche in relazione alla applicazione dellarticolo 5, comma 6 del testo unico;

a)     alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con le rappresentanze permanenti dItalia presso le organizzazioni internazionali di rilievo  nel settore dellasilo e della protezione dei diritti umani;

a)     alla collaborazione  con gli analoghi organismi dei paesi membri dellUnione europea;

a)     alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

a)     alla costituzione e allaggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste dasilo;

a)     al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, listituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

a)     a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per leventuale adozione del provvedimento di cui allart. 20, comma 1, del testo unico.

 

 

 

Art. 20

(Cessazioni e revoche dello status di rifugiato)

 

1.     Ai sensi dellart. 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui allart. 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

2.     La convocazione per laudizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata allinteressato tramite la questura competente per territorio. Linteressato pu, per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data. Non pu essere chiesto pi di un rinvio. La Commissione decide entro 30 giorni dallaudizione. 

3.     La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui linteressato non si presenti allaudizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

 

 

 

Art. 21

(Norma transitoria)

 

1.       Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione Centrale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dellart. 34, comma 3, della legge n. 189 del 2002, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dellarticolo 18, comma 2.

2.      Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

3.     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dellarticolo 12  e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi dell articolo 18. La Commissione nazionale, nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alladozione delle linee guida di cui allarticolo 19, comma 1, lettera b).