N. 1686/04 Reg. Sent.

N. 2034/04 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Salvatore Schillaci - Presidente;

- Dr.ssa Rosalia Messina Consigliere;

- Dr. Michelangelo Francavilla Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2034/04 R.G. proposto da DI PAOLA SALVATORE e VERICUT GONZALES HECTOR EMILIO elettivamente domiciliati in Catania, via Asiago n. 23 presso lo studio dellavv. Rosa Emanuela Lo Faro che li rappresenta e difende nel presente giudizio

CONTRO

- MINISTERO DELLINTERNO, in persona del Ministro p.t. e

- QUESTURA DI CATANIA, in persona del Questore p.t.

entrambi elettivamente domiciliati in Catania, presso la Sede dellAvvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio

 

per lannullamento del decreto n. 19589117 IMM. emesso il 27/12/03 con cui il Prefetto di Catania ha respinto listanza di regolarizzazione relativa al lavoratore Vericut Gonzales Hector Emilio;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per ludienza in Camera di Consiglio del 27/05/04 fissata per lesame dellistanza cautelare formulata dai ricorrenti;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71 consentendolo loggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa listruttoria,

Avvisate le parti presenti alludienza in Camera di Consiglio del 27/05/04 della possibilit di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71,

Ritenuto, in FATTO, che i ricorrenti impugnano il decreto n. 19589117 IMM. emesso il 27/12/03 con cui il Prefetto di Catania ha respinto listanza di regolarizzazione relativa al lavoratore Vericut Gonzales Hector Emilio;

Considerato, in DIRITTO, che appare fondato il secondo motivo di ricorso con il quale stato dedotto il vizio di eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti;

Rilevato, infatti, che, come si evince dallesame del provvedimento impugnato, listanza di regolarizzazione stata respinta in quanto il ricorrente Vericut Gonzales sarebbe stato deferito allA.G. per sfruttamento della prostituzione e per violazione del foglio di via obbligatorio;

Considerato che dalla documentazione prodotta dallamministrazione a seguito dellordinanza istruttoria n. 253/04 risulta che il procedimento penale scaturito dalla denuncia per sfruttamento della prostituzione, menzionato nellatto impugnato, stato definito con sentenza n. 1114/03, emessa in data 13/05/03 e divenuta irrevocabile il 28/06/03, con cui la Corte di Appello di Catania ha assolto Vericut Gonzales Hector Emilio dal reato a lui ascritto perch il fatto non sussiste;

Rilevato, altres, che, alla luce dei certificati penali prodotti dai ricorrenti, deve essere esclusa la pendenza di un procedimento penale a carico del Vericut Gonzales in relazione alla dedotta violazione del foglio di via obbligatorio (la stessa amministrazione ha specificato di non potere fornire alcuna prova in contrario: si veda la nota A.12/04 Imm. del 26/04/04);

Ritenuta, pertanto, linsussistenza e, comunque, lerrata valutazione dei presupposti di fatto sulla base dei quali stato emesso il provvedimento impugnato;

Considerato, in particolare, che, ai sensi dellart. 1 comma 8 lettera c) D.L. n. 195/02 come modificato dalla L. n. 222/02, la mera denuncia del lavoratore extracomunitario non giustifica il rigetto dellistanza di regolarizzazione allorch il conseguente procedimento penale si sia concluso (nella fattispecie in esame addirittura in epoca precedente allemissione dellatto impugnato) con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste;

Considerato che la ritenuta fondatezza della seconda censura del ricorso (con assorbimento, per ragioni di economia processuale, degli ulteriori motivi) impone al Tribunale di annullare latto impugnato e, quale risarcimento in forma specifica richiesto dai ricorrenti, di ordinare alle amministrazioni ed enti intimati di porre in essere, ciascuno per quanto di propria competenza, gli adempimenti necessari per laccoglimento dellistanza di regolarizzazione presentata in relazione al lavoratore Vericut Gonzales Hector Emilio;

Ritenuto di non potere accogliere lulteriore istanza di risarcimento per equivalente proposta dai ricorrenti non avendo gli stessi provato lesistenza del danno patrimoniale dedotto;

Ritenuto, infine, che le spese processuali sostenute dai  ricorrenti (il cui importo viene liquidato come da parte dispositiva) debbono essere poste a carico delle parti resistenti in quanto soccombenti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71:

1) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per leffetto, annulla latto impugnato;

2) ordina alle amministrazioni ed enti intimati di porre in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, gli adempimenti necessari per laccoglimento dellistanza di regolarizzazione presentata in relazione al lavoratore Vericut Gonzales Hector Emilio;

3) rigetta la domanda di risarcimento del danno per equivalente presentata dai ricorrenti;

4) condanna le parti resistenti a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese processuali da questi ultimi sostenute il cui importo si liquida in complessivi euro 1.200,00 (di cui euro 62,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari) oltre IVA e CPA come per legge;

5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit Amministrativa.

Cos deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 27/05/04.

 

LESTENSORE

F.to Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Schillaci

 

 

 Depositata in Segreteria il 16-06-2004