(Sergio Briguglio 16/7/2004)
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA
PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO
SUBORDINATO O AUTONOMO
o impiegati in attivitaÕ di importazione di beni o servizi, purcheÕ non soggiornino per piuÕ di tre mesi nella ComunitaÕ
o residenti in uno Stato membro e che prestino servizi transfrontalieri in altro Stato membro
o richiedenti asilo o beneficiari di protezione temporanea o sussidiaria[7]
o espellendi
o familiari di cittadini UE che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione
o familiari ricongiunti
o ricercatori e specialisti accademici
o religiosi
o sportivi professionisti
o artisti
o giornalisti
o rappresentanti di organizzazioni[12] non profit
o nome e indirizzo di richiedente e datore di lavoro
o contratto di lavoro[26] o offerta vincolante[27] di durata non inferiore alla durata del periodo di soggiorno per cui si chiede lÕautorizzazione[28]
o descrizione dellÕattivitaÕ di lavoro subordinato
o prova della ÒnecessitaÕ economicaÓ (accertamento di indisponibilitaÕ); eÕ esonerato il lavoratore che abbia svolto piuÕ di 3 anni di lavoro subordinato legale nello Stato membro negli ultimi 5 anni[29][30][31]
o eventuali certificati di buona condotta[32][33] e di buna salute
o documento di viaggio valido ed eventualmente titolo di soggiorno valido (presumibilmente per richieste avanzate sul posto o da stranieri residenti in altro Stato membro)
o certificazione del possesso delle competenze[34][35] e dei requisiti per lo svolgimento dellÕattivitaÕ[36]
o prova della disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento sufficienti[37][38] per il richiedente e per i familiari (superiori alla soglia al di sotto della quale eÕ concessa ai cittadini lÕassistenza pubblica, ovvero, in mancanza di tale soglia, della pensione minima[39]) e di unÕassicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro[40][41]
o prova del pagamento degli oneri dovuti per lÕesame della domanda
o cittadini UE
o familiari di cittadini UE che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione
o cittadini di paesi terzi che abbiano giaÕ pieno accesso al mercato del lavoro in forza di accordi internazionali (es.: rifugiati), di legge nazionale o di normativa comunitaria (es.: familiari ricongiunti)
o cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente nello Stato membro e che vi svolgano attivitaÕ di lavoro subordinato da oltre 3 anni
o cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente nello Stato membro e che vi abbiano svolto attivitaÕ di lavoro subordinato per piuÕ di 3 anni negli ultimi 5 anni[47]
o cittadini di paesi per i quali siano stati avviati negoziati per lÕadesione allÕUE[48]
o per uno specifico numero di posti, per specifici settori e per un tempo limitato (ed eventualmente per una specifica regione)[50][51]; devono essere stabiliti i criteri per la definizione della graduatoria delle domande nel caso in cui queste eccedano il numero fissato (con prioritaÕ per le richieste di cittadini di paesi per i quali siano stati avviati trattati di adesione[52])
o se il reddito del lavoratore supera una certa soglia[53][54]
o se datore di lavoro versa un prefissato contributo, da utilizzare per integrazione o formazione professionale[55][56][57]
o la richiesta deve essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza[59][60]
o come per il rilascio, quanto a durata[61] e condizioni[62][63][64] (con, in piuÕ, la descrizione delle attivitaÕ svolte e, in meno, in caso di titolaritaÕ di Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ da oltre 3 anni[65][66][67], la prova di necessitaÕ economica)
o di durata > 3 mesi negli ultimi 12 (in caso di attivitaÕ legale di lavoro subordinato o autonomo pregressa di durata < 2 anni)
o di durata > 6 mesi su 12 (negli altri casi)
o il diritto allÕingresso e al reingresso nello Stato membro che ha rilasciato il permesso e al corrispondente transito[85] negli altri Stati membri
o il diritto al soggiorno nello Stato membro che ha rilasciato il permesso
o il diritto di svolgere le attivitaÕ autorizzate; nota: attivitaÕ di studio o lavoro autonomo non menzionate
o la paritaÕ con i cittadini UE per[86][87]
¤ condizioni di lavoro[88]
¤ accesso alla formazione professionale[89] finalizzata allÕattivitaÕ autorizzata[90] (limitabile a coloro che abbiano soggiornato o possano soggiornare per almeno un anno[91][92][93])
¤ riconoscimento di titoli di studio e qualificazioni professionali[94][95]
¤ sicurezza sociale (inclusa lÕassistenza sanitaria)[96]
¤ accesso alla fornitura di servizi disponibili al pubblico[97], inclusa lÕassistenza abitativa[98] (limitabile a coloro che abbiano soggiornato o possano soggiornare per almeno 3 anni[99][100][101])
¤ libertaÕ di associazione (anche sindacale)
o il richiedente, risiedendo nel paese terzo, non ha diritto al pagamento di una pensione da parte dello Stato membro;
o i contributi non possono essere trasferiti dallo Stato membro al sistema previdenziale del paese terzo;
o il richiedente rinuncia a qualsiasi diritto previdenziale acquisito nello Stato membro;
o la domanda eÕ presentata da un luogo situato nel paese terzo
o Lavoro stagionale:
¤ Òpermesso di soggiorno Ð lavoratore stagionaleÓ
¤ puoÕ essere prescritta una cauzione, a carico del richiedente o del datore di lavoro, da restituire allÕatto del rimpatrio[104][105]
¤ durata del permesso (proroghe incluse) < 6 mesi[106]
¤ possibile rilascio di permesso pluriennale per cinque ÒstagioniÓ consecutive[107]
¤ si applicano, per il resto, le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ
o Lavoratori transfrontalieri[108]:
¤ Òpermesso di soggiorno Ð lavoratore transfrontalieroÓ
¤ si applicano le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ[109], escluso il diritto a soggiornare nello Stato membro
o Lavoratori in trasferimento interno (alle dipendenze, da almeno 12 mesi[110], dalla persona giuridica che adotta il trasferimento)[111]:
¤ Òpermesso di soggiorno Ð lavoratore in trasferimento internoÓ[112]
¤ il lavoratore deve dimostrare di appartenere alla categoria del personale di vertice o degli specialisti[113]
¤ esclusa la prova di necessitaÕ economica
¤ durata iniziale del permesso < 5 anni
¤ per il resto, si applicano le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ
o Tirocinanti[114]:
¤ Òpermesso di soggiorno Ð tirocinanteÓ[115]
¤ il richiedente deve dimostrare che lÕattivitaÕ eÕ strettamente collegata con lÕaccrescimento delle qualificazioni
¤ esclusa la prova di necessitaÕ economica
¤ durata complessiva del permesso < un anno; prorogabile solo per il raggiungimento della qualificazione professionale[116]
¤ per il resto, si applicano le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ
o Scambi o mobilitaÕ giovanile (inclusi soggiorni Òalla pariÓ:
¤ Òpermesso di soggiorno Ð scambio giovanile/alla pariÓ
¤ il richiedente deve dimostrare che lÕattivitaÕ eÕ strettamente collegata con un programma di scambi o mobilitaÕ giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro
¤ esclusa la prova di necessitaÕ economica
¤ durata complessiva del permesso < un anno; prorogabile solo se cosiÕ eÕ previsto dal programma di scambi o mobilitaÕ giovanile
¤ puoÕ essere prescritta una cauzione, a carico del richiedente o del datore di lavoro, da restituire allÕatto del rimpatrio
¤ per il resto, si applicano le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ
o piano dÕattivitaÕ dettagliato per tutto il periodo per cui si richiede il permesso[120] (in luogo della descrizione dellÕattivitaÕ)
o dimostrazione di disponibilitaÕ di mezzi finanziari sufficienti per la realizzazione del piano[121] (in luogo del contratto)
o dimostrazione del fatto che lÕattivitaÕ costituiraÕ opportunitaÕ di occupazione per il richiedente e avraÕ un effetto positivo sullÕoccupazione nello Stato membro o sul suo sviluppo economico[122] (in luogo del requisito di necessitaÕ economica)
o di durata > 3 mesi negli ultimi 12 (in caso di attivitaÕ legale di lavoro subordinato o autonomo pregressa di durata < 2 anni)
o di durata > 6 mesi su 12 (negli altri casi)
á
Possibile
lÕimposizione di una tassa per lÕesame delle domande, di importo proporzionato
al valore del servizio effettivamente fornito[127][128]
á
Possibile,
per limiti nella capacitaÕ di accoglienza e di integrazione, lÕimposizione da
parte dello Stato membro di tetti numerici[129]
ovvero la sospensione o lÕinterruzione in relazione al rilascio di permessi[130];
le disposizioni devono indicare quali gruppi sono soggetti alle limitazioni e
definire i criteri per la definizione della graduatoria delle domande nel caso
in cui queste eccedano il numero fissato[131]
á
Il
permesso eÕ rifiutabile o revocabile per motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato (fondati sul comportamento personale dellÕinteressato[132][133])
o per motivi di salute pubblica (rifiuto di rinnovo e revoca non sono peroÕ
adottabili per malattie o invaliditaÕ insorte dopo il rilascio del permesso)[134][135]
á
Restano
salve le disposizioni nazionali che limitano lÕaccesso allÕimpiego di stranieri
nella pubblica amministrazione o ad attivitaÕ che comportino lÕesercizio di
pubblici poteri
á
Gli
Stati membri provvedono percheÕ la decisione sulla domanda di rilascio, rinnovo
o modifica del permesso sia adottata e comunicata al richiedente entro 180 gg.[136][137];
le decisioni sono adottate e comunicate entro 45 gg. in caso di trasferimento
interno, tirocinio, scambi o mobilitaÕ giovanile
á
AllÕatto
della richiesta lo straniero deve essere informato dei tempi medi per lÕesame
della domanda[138][139][140]
á
I
termini sono sospesi in caso di necessitaÕ di integrazione della documentazione
da parte del richiedente
á
Le
decisioni negative sono adottate con provvedimento motivato[141],
recante i termini per lÕimpugnazione giurisdizionale
á
Tutte
le limitazioni o le facilitazioni stabilite da uno Stato membro devono essere
motivate[142], soggette
a revisione periodica[143],
pubblicate prima dellÕentrata in vigore e comunicate alla Commissione
unitamente a una relazione annuale sulla loro applicazione[144]
á
Ciascuno
Stato membro pubblica e aggiorna lÕinsieme completo di informazioni sulle norme
relative allÕingresso e soggiorno per lavoro
á
LÕapplicazione
della direttiva non deve comportare discriminazioni[145]
á
Devono
essere stabilite adeguate sanzioni per le violazioni delle disposizioni
adottate in attuazione della direttiva[146][147][148]
[1] La Germania auspica maggior flessibilitaÕ, per
consentire ai singoli Stati membri di attrarre lavoratori. La Commissione
chiarisce che la filosofia alla base della direttiva eÕ quella di permettere
lÕingresso di lavoratori solo in caso di deficit nellÕofferta nel mercato europeo.
[2] Spagna, Francia, Italia, Grecia e Olanda preoccupate
che non venga alterato il meccanismo dei visti di ingresso. La Commissione
disposta a modificare il testo percheÕ sia chiaro che restano impregiudicate le
disposizioni sul rilascio dei visti.
[3] LÕOlanda chiede che venga chiarita la definizione di
Òdatore di lavoroÓ.
[4] La Commissione chiarisce che il passaggio da
unÕattivitaÕ allÕaltra (es.: da lavoro subordinato a lavoro autonomo) richiede
il soddisfacimento dei requisiti previsti per la nuoova attivitaÕ.
[5] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che la
direttiva non pregiudica la possibilitaÕ, per ciascuno Stato membro, di
adottare disposizioni piuÕ favorevoli.
[6] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo esprime forti riserve sul fondamento giuridico della
direttiva, che, a parere della stessa commissione, viola il principio di
sussidiarietaÕ e mira a introdurre unÕarmonizzazione dannosa e non richiesta.
Esprime poi dubbi sulla possibilitaÕ che la direttiva contribuisca a migliorare
la competitivitaÕ della ComunitaÕ, stante il livello di disoccupazione
nazionale.
[7] La Commissione chiarisce che i rifugiati rientrano
tra le categorie cui si applicano disposizioni piuÕ favorevoli in forza di
accordi internazionali.
[8] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede che sia soppressa la possibilitaÕ di adottarne di
nuove.
[9] LÕAustria propone che possano essere considerate
anche categorie per le quali valgano disposizioni piuÕ restrittive. La
Commissione favorevole a riformulare la previsione sostituendo ÒpiuÕ
favorevoliÓ con ÒspecificheÓ.
[10] Germania e Svezia propongono lÕintroduzione di
unÕulteriore categoria: i lavoratori altamente qualificati (o con speciali
qualificazioni). La Commissione non ha obiezioni al riguardo. Il Comitato delle
regioni invita ad evitare che si produca una Òfuga di cervelliÓ dai paesi
dÕorigine.
[11] Il Parlamento europeo chiede che vi sia spazio anche
per altre categorie (in particolare, interpreti e fotografi professionisti).
[12] Il Parlamento europeo chiede che si specifichi
ÒumanitarieÓ.
[13] Il Comitato economico e sociale obietta che a questo
canale di accesso al mercato del lavoro deve esserne affiancato uno per la
ricerca di lavoro, con il rilascio di un apposito permesso della durata di sei
mesi. I requisiti Ð la cui determinazione dovrebbe essere lasciata agli Stati
membri Ð dovrebbero includere la disponibilitaÕ di mezzi sufficienti e di una
assicurazione contro il rischio di malattia.
[14] Il Comitato delle regioni auspica che venga
predisposta una procedura armonizzata anche per il rilascio di visti di
ingresso per ricerca di lavoro.
[15] Il Parlamento europeo chiede che siano istituiti
permessi della durata di 6 mesi per la ricerca di lavoro e per lÕiscrizione a
corsi di formazione professionale finalizzata allÕoccupazione.
[16] Belgio, Grecia, Francia e Austria osservano che la
loro legislazione nazionale prevede il rilascio di due distinti permessi (uno
per il soggiorno, uno per il lavoro). La Commissione insiste, sostenendo che
uno degli obiettivi eÕ la semplificazione delle legislazioni nazionali.
[17] Irlanda, Germani, Italia e Austria contrarie a una
formulazione che prefiguri un diritto ad ottenere il permesso per il lavoratore
che possegga i requisiti. La Commissione, pur sottolinenando che gli Stati
membri possono introdurre restrizioni nel rilascio (per ragioni legate ai
limiti nelle possibilitaÕ di accoglienza o integrazione), eÕ disposta a
sostituire ÒeÕ rilasciatoÓ con ÒpuoÕ essere rilasciatoÓ.
[18] Il Parlamento europeo chiede di stabilire che un
analogo permesso possa essere rilasciato, con la stessa durata, al coniuge o al
partner riconosciuto del lavoratore.
[19] Il Comitato economico e sociale propone (qui, e nel
capitolo sul lavoro autonomo) una formulazione neutra, che consenta la
possibilitaÕ di adozione, da parte del singolo Stato membro, di misure di
regolarizzazione di immigrati in condizioni di soggiorno illegali.
[20] Il Comitato delle regioni propone che siano previsti
anche meccanismi di regolarizzazione (eventualmente, ad personam).
[21] La Commissione per le libertaÕ e i diritti dei
cittadini del Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro
autonomo) che sia ammessa la richiesta anche da parte di chi si trovi nello
Stato membro (anche illegalmente), essendovi entrato legalmente: si tratta di
una possibilitaÕ di regolarizzazione Òa regimeÓ, condizionata allÕingresso
legale. Il Parlamento europeo chiede la stessa cosa solo con riferimento al
lavoro autonomo (nota: probabilmente si tratta di una svista).
[22] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali
del Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) di
stabilire che si prescinde dalla natura legale del soggiorno in presenza di
misure di regolarizzazione adottate dallo Stato membro.
[23] ContrarietaÕ di Spagna, Italia, Olanda, Austria,
Finlandia, Regno unito, Germania, Grecia, Portogallo e Svezia. La Commissione
insiste, in unÕottica di maggiore liberalizzazione dellÕimmigrazione, facendo
osservare come, comunque, la presentazione della richiesta non autorizzi, di
per seÕ, il prolungamento del soggiorno.
[24] Italia, Lussemburgo e Portogallo vorrebbero
introdurre anche il requisito relativo alla disponibilitaÕ di un alloggio. La
Commissione sostiene la scarsa praticitaÕ di questa previsione, per altro
implicitamente coperta da quella relativa alla disponibilitaÕ di mezzi di
sostentamento.
[25] Italia e Grecia vorrebbero introdurre anche il
requisito relativo alla copertura delle spese di ritorno da parte del datore di
lavoro. La Commissione glissa.
[26] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che il
contratto sia conforme al diritto nazionale.
[27] Il Parlamento europeo chiede che di non considerare
sufficiente unÕofferta vincolante, stante il rischio che il contratto non
corrisponda poi allÕofferta.
[28] Germania contraria al requisito relativo
allÕesistenza di un contratto preventivo. Preferirebbe la selezione delle
persone (modello a punti).
[29] Il Comitato economico e sociale propone che sia
esonerato ogni lavoratore che abbia soggiornato nello Stato membro con un
Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ.
[30] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul
lavoro autonomo) che il periodo di riferimento abbia durata di 6 anni, anzicheÕ
5 anni.
[31] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali
del Parlamento europeo chiede che lÕesonero valga per ogni lavoratore che abbia
soggiornato legalmente con un Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ e per chi,
soggiornando con un permesso di sei mesi, abbia ottenuto un attestato di
frequenza a un corso di formazione professionale finalizzata allÕoccupazione.
[32] Il Comitato economico e sociale paventa (qui, e nel
capitolo sul lavoro autonomo) discriminazioni e arbitri da parte dellÕautoritaÕ
del paese di origine.
[33] Il Parlamento europeo chiede (qui nel capitolo sul
lavoro autonomo) che in luogo del certificato di buona condotta (che si presta
ad abusi da parte del paese dÕorigine) sia richiesto un estratto del casellario
giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.
[34] Il Comitato economico e sociale eÕ contrario,
sostenendo che lÕaccertamento di queste incomba al datore di lavoro, come per
qualsiasi altro lavoratore.
[35] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede che siano menzionate esplicitamente sufficienti conoscenze
linguistiche.
[36] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali
del Parlamento europeo chiede la soppressione di questo requisito, ritenendo
che lÕaccertamento del possesso incomba al datore di lavoro, come per qualsiasi
altro lavoratore.
[37] Il Comitato economico e sociale ritiene che la
previsione sia priva di senso, in presenza di un contratto di lavoro.
[38] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali
del Parlamento europeo chiede la soppressione di questo requisito, giudicandolo
inutile in presenza di un contratto di lavoro.
[39] Germania contraria alla determinazione di criteri di
questo genere. La Commissione insiste, per ragioni di uniformitaÕ con altre
direttive.
[40] Il Comitato economico e sociale obietta che una tale
assicurazione la si ottiene tramite il rapporto di lavoro.
[41] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali
del Parlamento europeo chiede la soppressione di questo requisito, in
considerazione del fatto che una tale assicurazione la si ottiene tramite il
rapporto di lavoro.
[42] Generale scetticismo sulla praticabilitaÕ
dellÕaccertamento, stante lÕinefficienza dei Servizi per lÕimpiego europei.
LÕAustria propone che lÕaccertamento sia effettuato solo tramite il servizio
nazionale. La Commissione ammette la difficoltaÕ di individuare un meccanismo
rapido ed efficace allo stesso tempo.
[43] Il Comitato delle regioni ritiene che debba essere
dato risalto al flusso di informazione dagli enti locali agli organismi europei
e ai datori di lavoro presenti sul territorio.
[44] Il Parlamento europeo chiede che il requisito faccia
riferimento alla pubblicazione dellÕopportunitaÕ di lavoro (senza
specificazione dei servizi di collocamento coinvolti) per un periodo di 3
settimane (anzicheÕ 4). Chiede anche che si preveda che gli Stati membri
possono creare un sito web specifico per le opportunitaÕ di lavoro e a
comunicarle al sito della rete EURES.
[45] La Commissione per le libertaÕ e i diritti dei
cittadini del Parlamento europeo chiede, con la Commissione per lÕoccupazione e
gli affari sociali, che vi sia esonero dalla prova di necessitaÕ economica
quando debba essere coperto un posto lasciato vacante da un lavoratore di un
paese terzo prima che siano trascorsi 12 mesi dallÕassunzione.
[46] La Germania propone di lasciare alla legislazione nazionale
la scelta di includere, tra le categorie con diritto di prelazione, quanti non
siano cittadini UE o loro familiari.
[47] Germania, Austria, Spagna, Grecia e Olanda contrarie.
La Commissione insiste, per facilitare, in particolare, la mobilitaÕ di lavoratori
stranieri, che non riporterebbero danno dal lasciare per un certo periodo il
territorio di uno Stato membro (o addirittura il territorio dellÕUE), dopo
avervi passato alcuni anni.
[48] Germania contraria. La Commissione insiste.
[49] Il Parlamento europeo chiedono che sia prevista la
possibilitaÕ di adottare disposizioni nazionali in relazione al rilascio del
permesso anche con riferimento alla concertazione tra le parti sociali o la
cooperazione con i paesi dÕorigine (ad esempio, per evitare la fuga dei cervelli).
Chiede inoltre che si stabilisca che le disposizioni nazionali siano oggetto di
concertazione con le parti sociali a livello di settore.
[50] Austria favorevole ad un regime di esonero per la
sola immigrazione altamente qualificata. Germania favorevole a un modello a
punti o per lÕammissione di sola immigrazione altamente qualificata, con
possibilitaÕ, per ciascuno Stato membri di aprire allÕimmigrazione in altri
settori. Italia contraria alla proposta tedesca, stante il carattere generale
della direttiva, e favorevole alla possibilitaÕ di stabilire un regime di
esonero generalizzato, con limiti numerici, senza riferimento a settori
specifici. Francia e Belgio favorevoli alla possibilitaÕ di stabilire il regime
di esonero senza alcun limite numerico. La Commissione insiste sulla
possibilitaÕ di esonero per settori e con limiti numerici (Òquote settorialiÓ).
[51] Il Comitato delle regioni invita la Commissione a
dare maggior risalto al ruolo degli enti locali nella determinazione dei
settori che necessitano di lavoratori stranieri.
[52] Italia, Germania e Belgio contrari.
[53] Usato con successo in Belgio, e introdotto di recente
anche in Austria.
[54] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede che questa possibilitaÕ sia soppressa.
[55] Francia, Italia, Grecia, Spagna e Finlandia
contrarie: rischio di abuso (deduzione della somma dal salario) o di
distorsione del mercato in favore delle grandi imprese. La Commissione insiste:
metodo adottato in Sudafrica.
[56] Il Parlamento europeo chiede che la previsione sia
riformulata: Òda utilizzare per lÕintegrazione, in particolare per lÕalloggio e
la formazione professionaleÓ.
[57] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede che questa possibilitaÕ sia soppressa, non ritenendo
ammissibile lÕacquisto dei
requisiti.
[58] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul
lavoro autonomo) di stabilire che la durata del primo permesso sia compresa tra
uno e 5 anni.
[59] Austria contraria, per esperienza. La Commissione insiste,
per evitare che tra scadenza e rinnovo i lavoratori cadano in unÕÒarea grigiaÓ.
[60] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul
lavoro autonomo) di stabilire che un ritardo nella presentazione della domanda
non sia motivo sufficiente per rifiutare il rinnovo.
[61] Germania e Svezia favorevoli alla possibilitaÕ di
rilascio, in luogo del rinnovo, di un permesso permanente.
[62] Germania, Francia, Italia e Austria contrarie alla
prova di necessitaÕ economica in sede di rinnovo.
[63] Il Comitato economico e sociale eÕ contrario
allÕimposizione della prova di necessitaÕ economica in sede di rinnovo, e
propone (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) che i requisiti per il
rinnovo siano semplificati al massimo e resi meno stringenti, per impedire il
crearsi di situazioni di irregolaritaÕ sopravvenuta.
[64] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul
lavoro autonomo) di stabilire che, in presenza delle condizioni, il permesso eÕ
certamente rinnovato. La durata
massima del permesso rinnovato eÕ, comunque, di 3 anni, come nella proposta
della Commissione.
[65] Ininterrotti, nelle intenzioni della Commissione.
[66] Il Parlamento europeo chiede di stabilire un esonero
generalizzato dalla prova di necessitaÕ economica in sede di rinnovo del
Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ.
[67] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede la soppressione della previsione di esonero per chi
sia titolare di un permesso da oltre 3 anni.
[68] Il Comitato economico e sociale propone (qui, e nel
capitolo sul lavoro autonomo) che la limitazione cessi con il primo rinnovo.
[69] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul
lavoro autonomo) di stabilire che la limitazione cessi col rinnovo del
permesso.
[70] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede che il vincolo permanga anche oltre i primi 3 anni.
[71] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul
lavoro autonomo) di sopprimere la possibilitaÕ di limitazione regionale.
[72] Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Francia, Irlanda e
Italia favorevoli a dare a questa disposizione un carattere facoltativo.
LÕOlanda favorevole ad un approccio piuÕ restrittivo (lavoratore vincolato a
lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro). La Commissione si
rimette al Gruppo di lavoro per lÕadozione di un approccio piuÕ flessibile;
esprime invece contrarietaÕ per lÕapproccio, piuÕ rigido, olandese.
[73] Francia, Germania e Austria contrarie. La Presidenza
osserva che questa disposizione tende comunque ad allentare il vincolo generale
della disposizione precedente; se venisse soppressa quella, comunque, dovrebbe
essere soppressa anche questa.
[74] La Commissione per le libertaÕ e i diritti dei
cittadini del Parlamento europeo chiede di stabilire che lÕautorizzazione sia
senzÕaltro concessa in presenza di un contratto valido, ove siano stati
rispettati i vincoli relativi allo specifico lavoro o al campo di attivitaÕ
consentiti.
[75] PerplessitaÕ di Spagna, Finlandia, Francia, Svezia e
Portogallo. La Commissione disposta a sopprimere la previsione.
[76] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul
lavoro autonomo) di limitare la possibilitaÕ di revoca al caso in cui il
permesso non sarebbe stato concesso a fronte dei dati corretti, ovvero nel caso
in cui lÕautorizzazione alla stipula di un nuovo contratto (o, nel caso del
lavoro autonomo, alla variazione dellÕassetto finanziario) o alla variazione di
attivitaÕ non sia stata richiesta o sia stata giustamente rifiutata. Negli
altri casi ci si dovrebbe limitare alla sospensione.
[77] Il Parlamento europeo chiede (con riferimento al
lavoro subordinato) che si stabilisca che lÕamministrazione informi in modo
adeguato il richiedente su cosa si intende per dati completi e per cambiamenti
rilevanti.
[78] La Commissione per le petizioni del Parlamento europeo
chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) che la revoca sia limitata ai
casi piuÕ gravi.
[79] Diffusa perplessitaÕ. La Germania ritiene che la
materia sia di competenza dei singoli Stati membri. LÕAustria teme il conflitto
con la legislazione sociale dei singoli Stati. Olanda e Regno unito ritengono
inopportuna la determinazione di una durata limite. La Spagna ritiene che,
piuttosto che la disoccupazione, debba avere rilievo il ricorso alle misure di
assistenza sociale. La Commissione ritiene che la condizione di disoccupazione
prolungata debba essere sanzionabile di per seÕ, a prescindere dal fatto che
conduca il lavoratore alla incapacitaÕ di sostentamento (questa essendo giaÕ
motivo di possibile revoca del permesso). La Presidenza ritiene necessaria una
revisione della disposizione. Nota: la condizione di incapacitaÕ di
sostentamento puoÕ essere raggiunta, anche a rapporto di lavoro in corso, per
la nascita di figli; si tratta quindi effettivamente di due condizioni
separate. Nel caso del lavoro autonomo, peroÕ, la capacitaÕ di sostentamento
viene utilizzata anche come indicatore dellÕesistenza di effettiva attivitaÕ
lavorativa, con evidente asimmetria rispetto al caso del lavoro subordinato.
[80] Il Comitato economico e sociale eÕ contrario a questa
previsione, dato il rischio di creare una profonda insicurezza nei lavoratori.
[81] Il Parlamento europeo chiede di stabilire che il
permesso non possa essere ritirato prima della scadenza del diritto
allÕindennitaÕ di disoccupazione, per la quale i lavoratori versano un
contributo.
[82] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali
del Parlamento europeo chiede la soppressione di questa previsione, ritenuta
troppo restrittiva, onerosa e in contrasto con la Convenzione OIL n. 143.
[83] Il Comitato economico e sociale propone (qui, e nel
capitolo sul lavoro autonomo) che siano considerati anche il diritto
allÕistruzione (compresi i sussidi e le borse di studio), il diritto
allÕesercizio dellÕinsegnamento e alla ricerca scientifica, il diritto
allÕassistenza sociale per lÕottenimento di un alloggio, il diritto
allÕassistenza legale gratuita in caso di necessitaÕ, sempre che tali diritti
siano previsti per i cittadini dello Stato membro.
[84] Il Comitato delle regioni ritiene che debba essere
prevista una ripartizione degli oneri finanziari tra livello nazionale,
regionale e locale. Ritiene anche che debbano essere predisposti programmi per
lÕintegrazione sociale dei migranti, destinati a regioni e comuni (unici
possibili garanti dellÕeffettiva paritaÕ nelle condizioni di lavoro e
nellÕaccesso ai servizi).
[85] PerplessitaÕ di Germania, Austria e Spagna.
[86] Germania e Austria contrarie. Grecia favorevole solo
a condizione che la parificazione sia chiaramente delimitata. Finlandia
favorevole, pur ritenendo che la previsione ecceda i principi di Tampere.
Olanda propensa ad una parificazione piuÕ estesa. La Commissione ritiene che il
testo rappresenti un buon punto di equilibrio; una parificazione piuÕ estesa eÕ
comunque consentita ai singoli Stati.
[87] Il Parlamento europeo chiede di aggiungere la paritaÕ
per lÕaccesso agli aiuti allÕistruzione e allo studio, lÕaccesso allÕassistenza
sociale per lÕottenimento di alloggi, il diritto allÕassistenza legale gratuita
per le persone in stato di necessitaÕ.
[88] Obiezioni dellÕOlanda (in evidente contrasto con
lÕauspicio di una parificazione piuÕ estesa espresso in precedenza!).
[89] Il Parlamento europeo chiede di sopprimere la
specificazione ÒprofessionaleÓ, potendo risultare necessaria una formazione di
tipo piuÕ ampio.
[90] Obiezioni della Germania.
[91] Preferenza di Austria e Grecia per un criterio che
faccia riferimento alla natura Ð a tempo indeterminato o a termine Ð del
rapporto di lavoro. La Commissione insiste.
[92] Il Comitato economico e sociale paventa il rischio di
discriminazioni.
[93] Il Parlamento europeo chiede di sopprimere questa
possibilitaÕ di limitazione.
[94] La Germania obietta che il riconoscimento delle
qualifiche professionali non rientra nelle competenze comunitarie; vorrebbe
inoltre si tenesse in considerazione la questione della reciprocitaÕ. La
Commissione insiste, sostenendo che sulla base della giurisprudenza della Corte
di giustizia, la distinzione tra titoli accademici e qualifiche professionali
non sia sostenibile.
[95] Il Parlamento europeo chiede di specificare che il riconoscimento
ha luogo a condizione di equiparabilitaÕ dei contenuti formativi con quelli dei
corrispondenti titoli validi nello Stato membro.
[96] Obiezioni di Germania, Finlandia e Grecia.
[97] Obiezioni della Germania.
[98] Il Comitato delle regioni auspica che sia trovata una
soluzione comune al problema dellÕaccesso agli alloggi di proprietaÕ degli
Stati membri (attualmente riservati, di solito, ai cittadini).
[99] Preferenza di Austria e Grecia per un criterio che
faccia riferimento alla natura Ð a tempo indeterminato o a termine Ð del
rapporto di lavoro. La Commissione insiste.
[100] Il Comitato economico e sociale paventa il rischio di
discriminazioni.
[101] La Commissione per le petizioni del Parlamento
europeo chiede che la limitazione sia adottabile solo in casi eccezionali e
motivati.
[102] PerplessitaÕ diffusa. La Germania osserva che questa possibilitaÕ non eÕ prevista
per i cittadini UE. La Presidenza osserva che le condizioni sono cumulative (e
non alternative). La Commissione insiste, con riguardo al caso di un lavoratore
che non abbia totalizzato contributi, neÕ possa godere di benefici, nel paese
dÕorigine.
[103] Il Parlamento europeo chiede di aggiungere la
categoria dei Òprestatori di servizi contrattuali: specialisti che abbiano
stipulato un contratto di fornitura di servizi; la prova di necessitaÕ
economica sarebbe esclusa (nota: formulazione incomprensibile), e il permesso
avrebbe la durata necessaria, < 1 anno, rinnovabile per due volte,
con durata di un anno.
[104] Il Comitato economico e sociale obietta che il datore
di lavoro non eÕ in grado di garantire il rimpatrio.
[105] Il Parlamento europeo chiede di sopprimere questa
previsione, stante lÕimpossibilitaÕ, per il datore, di garantire il rimpatrio
del lavoratore e il conseguente rischio di dissuasione dallÕassunzione di
lavoratori in regola.
[106] Obiezioni di Spagna, Francia, Finlandia e Italia
sulla rigiditaÕ del limite.
[107] Obiezioni di Spagna, Francia, Grecia e Portogallo. La
Commissione non insiste, ma segnala la corrispondente richiesta della
Confindustria europea.
[108] Belgio, Grecia, Italia e Austria propongono, sulla
base della scarsa entitaÕ del fenomeno, la soppressione delle disposizioni
relative ai transfrontalieri.
[109] Obiezioni di Germania, Spagna, Grecia e Austria.
Finlandia e Svezia contrarie al godimento dei diritti previsti per il
lavoratore residente.
[110] Il Parlamento europeo chiede di stabilire un limite
di 6 mesi, anzicheÕ 12 mesi.
[111] Obiezioni di Italia, Olanda, Austria, Germania e
Francia allÕinclusione di questa categoria nella direttiva. La Commissione insiste:
lÕesonero dalla prova di necessitaÕ economica mira allÕassolvimento
degliimpegni assunti in relazione allÕaccordo GATS.
[112] Il Parlamento europeo chiede di stabilire che il
permesso abilita il soggiorno e il lavoro in tutti gli Stati membri, in seguito
a successivi trasferimenti interni, senza che sia necessario richiedere un
nuovo permesso.
[113] Obiezioni di Lussemburgo, Olanda e Austria sulle
definizioni. La Commissione si oppone ad una definizione di ÒspecialistaÓ
associata ad una soglia nel salario: somiglierebbe al soddisfacimento del test
di necessitaÕ economica, in contrasto con lÕaccordo GATS.
[114] Obiezioni diffuse. La Grecia paventa abusi. La
Germania dubita che il tirocinante possa essere in grado didimostrare mezzi di
sostentamento sufficienti. Belgio e Grecia preferirebbero una direttiva
specifica per tirocinanti pagati e non pagati (laddove per la Commissione i
primi dovrebbero cadere sotto le previsioni di questa direttiva, i secondi
sotto le previsioni della direttiva sugli studenti). La Commissione obietta che
i tirocinanti pagati sono considerati lavoratori, e non ritiene fondato il
rischio di abusi.
[115] La Commissione chiarisce che che eÕ ammesso per
tirocinio pagato puoÕ intraprendere attivitaÕ di studio, ma non vale il
viceversa. Nota: questo significa che anche chi eÕ ammesso per lavoro puoÕ
intraprendere attivitaÕ di studio?
[116] La Finlandia suggerisce che si preveda una durata
direttamente commisurata alle effettive esigenze.
[117] Obiezioni di Germania, Austria e Grecia sul
fondamento giuridico del Capitolo sul lavoro autonomo. Obiezioni di Francia e
Austria sullÕeccesso di dettaglio. LÕAustria chiede chiarimenti su cosa debba
intendersi per lavoro autonomo.
[118] LÕIrlanda insiste sul carattere discrezionale del
rilascio del permesso. Italia, Spagna, Grecia e Finlandia obiettano che il
visto dovrebbe essere comunque mantenuto. La Grecia obietta che nella propria
legislazione permesso di soggiorno e permesso di lavoro sono distinti. Spagna,
Grecia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia contrarie alla possibilitaÕ di
presentare richiesta di permesso per lavoro autonomo da parte del turista.
Belgio e Francia favorevoli ad una durata massima del primo permesso per lavoro
autonomo di 5 anni; Grecia contraria. Mantenute le riserve giaÕ presentate, dai
vari Stati membri, sulle corrispondenti disposizioni per il lavoro subordinato.
[119] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede (nota: curiosamente, solo in relazione al lavoro
autonomo) che si chiarisca che, in presenza dei requisiti, il permesso puoÕ
essere rilasciato, in modo da non
precostituire diritti sul rilascio dei permessi.
[120] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali
del Parlamento europeo chiede che questo requisito si applichi solo ai casi
pertinenti (non, per esempio, nel caso in cui il lavoratore autonomo presti la
sua opera presso unÕimpresa).
[121] Belgio, Irlanda e Lussemburgo paventano lÕingresso di
lavoratori autonomi a bassa qualificazione, per i quali non sarebbero necessari
mezzi finanziari significativi. LÕAustria nota il contrasto tra Òmezzi
finanziariÓ (presumibilmente rilevanti) e Òmezzi di sostentamentoÓ (minimi).
[122] Dubbi di Germania e Austria sulla dimostrabilitaÕ
degli effetti positivi sullÕeconomia. LÕIrlanda insiste sul carattere
assolutamente discrezionale della valutazione degli effetti economici. La
Grecia obietta che deve essere possibile introdurre restrizioni sulle attivitaÕ
finanziarie, a prescindere dalla valutazione individuale dei benefici.
[123] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che le
disposizioni nazionali siano oggetto di concertazione con le parti sociali.
[124] Il Comitato economico e sociale ritiene che la revoca
debba essere riconsiderata nei casi in cui il lavoratore presenti, di propria
iniziativa, un nuovo Òprogetto di migrazioneÓ.
[125] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali
del Parlamento europeo chiede la soppressione di questa previsione, ritenuta
troppo radicale e onerosa.
[126] Germania e Grecia osservano come sia inopportuno
utilizzare (come proposto da altri) formulazioni analoghe a quelle usate in
relazione a categorie titolari di diritti, in un contesto in cui si disciplina
lÕautorizzazione al primo ingresso (di soggetti, cioe, non titolari di
diritti).
[127] Obiezioni di Germania, Grecia, Finlandie e Irlanda
alla limitazione, trattandosi di primo ingresso. La Spagna propone (o contesta
Ð non eÕ chiaro) che sia resa obbligatoria la restituzione della tassa
(presumibilmente, in caso di diniego).
[128] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che
lÕammontare della tassa non ecceda il costo sostenuto dallÕamministrazione.
[129] Francia contraria. La Presidenza replica che non si
tratterebbe di limiti validi per tutta lÕUE, ma per il singolo Stato membro.
[130] La Commissione per le petizioni del Parlamento
europeo chiede che le disposizioni nazionali siano adottate previa
consultazione in seno al Consiglio europeo, e che lÕimposizione di tetti
numerici si applichi per un tempo determinato.
[131] La Commissione per le libertaÕ e i diritti dei
cittadini del Parlamento europeo chiede che sia soppressa la possibilitaÕ di
imposizione di tetti numerici o di sospensione o interruzione del rilascio dei
permessi, stante il fatto che per il rilascio di ciascun permesso eÕ stata
provata la necessitaÕ economica (nota: il riferimento eÕ appropriato per il
solo caso del lavoro subordinato).
[132] Germania, Irlanda, Finlandia e Svezia contrarie.
[133] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede la soppressione di questa specificazione.
[134] Germania e Grecia osservano come, non essendo
stabilito alcun diritto di immigrazione, non dovrebbero essere definiti criteri
per i provvedimenti negativi.
[135] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo sembra chiedere la soppressione di questa possibile
motivazione (nota: la motivazione dellÕemendamento corrispondente non sembra
coerente con la soppressione; si tratta forse solo di un errore).
[136] LÕIrlanda contesta il fatto che possano essere poste
scadenze per lÕesame di una domanda, non esistendo un diritto a immigrare.
Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Austria e Svezia considerano
troppo stringente il termine.
[137] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca un
limite di 3 mesi, ritenendo che tale termine sia coerente con quello per la
presentazione della richiesta in sede di rinnovo e che il termine
originariamente previsto sia del tutto irragionevole.
[138] Austria e Germania paventano un carico amministrativo
eccessivo.
[139] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che i
richiedenti hanno diritto a ricevere informazioni quando siano trascorsi 15 gg.
dalla scadenza del termine indicativo, e che sono immediatamente informati
quando lÕiter dellÕesame si sia bloccato.
[140] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede la soppressione di questa disposizione, percheÕ causa
di un carico troppo complesso.
[141] Grecia e Germania contrarie, stante il carattere
assolutamente discrezionale delle decisioni.
[142] Germania e Austria ritengono questa disposizione un
inutile doppione di quella, successiva, relativa allÕobbligo di informazione
sulle norme relative a ingresso e soggiorno per lavoro.
[143] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede la soppressione di questi primi obblighi, percheÕ superflui,
stante la possibilitaÕ, per la Commissione, di avviare una procedura di
infrazione.
[144] Il Parlamento europeo chiede che si preveda che gli
Stati membri possono pubblicare le disposizioni di diritto interno su un sito
web specifico, in cui siano pubblicizzate anche le opportunitaÕ di lavoro.
[145] La Commissione giuridica e per il mercato interno del
Parlamento europeo chiede la soppressione della disposizione, percheÕ
superflua.
[146] Tutte le delegazioni dÕaccordo sulla soppressione
della disposizione, e a comunicare tali disposizioni al sito web di EURES.
[147] Il Comitato delle regioni ritiene che dabbano essere
predisposte misure per combattere le organizzazioni illegali che favoriscono
lÕimmigrazione irregolare.
[148] Il Parlamento europeo chiede che si preveda la
possibilitaÕ di unÕarmonizzazione delle sanzioni.