(Sergio Briguglio 16/7/2004)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO

 

             I.     Ambito di applicazione

 

o      impiegati in attivitaÕ di importazione di beni o servizi, purcheÕ non soggiornino per piuÕ di tre mesi nella ComunitaÕ

o      residenti in uno Stato membro e che prestino servizi transfrontalieri in altro Stato membro

o      richiedenti asilo o beneficiari di protezione temporanea o sussidiaria[7]

o      espellendi

o      familiari di cittadini UE che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione

o      familiari ricongiunti

o      ricercatori e specialisti accademici

o      religiosi

o      sportivi professionisti

o      artisti

o      giornalisti

o      rappresentanti di organizzazioni[12] non profit

 

               II.     Lavoro subordinato

 

o      nome e indirizzo di richiedente e datore di lavoro

o      contratto di lavoro[26] o offerta vincolante[27] di durata non inferiore alla durata del periodo di soggiorno per cui si chiede lÕautorizzazione[28]

o      descrizione dellÕattivitaÕ di lavoro subordinato

o      prova della ÒnecessitaÕ economicaÓ (accertamento di indisponibilitaÕ); eÕ esonerato il lavoratore che abbia svolto piuÕ di 3 anni di lavoro subordinato legale nello Stato membro negli ultimi 5 anni[29][30][31]

o      eventuali certificati di buona condotta[32][33] e di buna salute

o      documento di viaggio valido ed eventualmente titolo di soggiorno valido (presumibilmente per richieste avanzate sul posto o da stranieri residenti in altro Stato membro)

o      certificazione del possesso delle competenze[34][35] e dei requisiti per lo svolgimento dellÕattivitaÕ[36]

o      prova della disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento sufficienti[37][38] per il richiedente e per i familiari (superiori alla soglia al di sotto della quale eÕ concessa ai cittadini lÕassistenza pubblica, ovvero, in mancanza di tale soglia, della pensione minima[39]) e di unÕassicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro[40][41]

o      prova del pagamento degli oneri dovuti per lÕesame della domanda

o      cittadini UE

o      familiari di cittadini UE che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione

o      cittadini di paesi terzi che abbiano giaÕ pieno accesso al mercato del lavoro in forza di accordi internazionali (es.: rifugiati), di legge nazionale o di normativa comunitaria (es.: familiari ricongiunti)

o      cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente nello Stato membro e che vi svolgano attivitaÕ di lavoro subordinato da oltre 3 anni

o      cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente nello Stato membro e che vi abbiano svolto attivitaÕ di lavoro subordinato per piuÕ di 3 anni negli ultimi 5 anni[47]

o      cittadini di paesi per i quali siano stati avviati negoziati per lÕadesione allÕUE[48]

o      per uno specifico numero di posti, per specifici settori e per un tempo limitato (ed eventualmente per una specifica regione)[50][51]; devono essere stabiliti i criteri per la definizione della graduatoria delle domande nel caso in cui queste eccedano il numero fissato (con prioritaÕ per le richieste di cittadini di paesi per i quali siano stati avviati trattati di adesione[52])

o      se il reddito del lavoratore supera una certa soglia[53][54]

o      se datore di lavoro versa un prefissato contributo, da utilizzare per integrazione o formazione professionale[55][56][57]

o      la richiesta deve essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza[59][60]

o      come per il rilascio, quanto a durata[61] e condizioni[62][63][64] (con, in piuÕ, la descrizione delle attivitaÕ svolte e, in meno, in caso di titolaritaÕ di Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ da oltre 3 anni[65][66][67], la prova di necessitaÕ economica)

o      di durata > 3 mesi negli ultimi 12 (in caso di attivitaÕ legale di lavoro subordinato o autonomo pregressa di durata < 2 anni)

o      di durata > 6 mesi su 12 (negli altri casi)

o      il diritto allÕingresso e al reingresso nello Stato membro che ha rilasciato il permesso e al corrispondente transito[85] negli altri Stati membri

o      il diritto al soggiorno nello Stato membro che ha rilasciato il permesso

o      il diritto di svolgere le attivitaÕ autorizzate; nota: attivitaÕ di studio o lavoro autonomo non menzionate

o      la paritaÕ con i cittadini UE per[86][87]

¤       condizioni di lavoro[88]

¤       accesso alla formazione professionale[89] finalizzata allÕattivitaÕ autorizzata[90] (limitabile a coloro che abbiano soggiornato o possano soggiornare per almeno un anno[91][92][93])

¤       riconoscimento di titoli di studio e qualificazioni professionali[94][95]

¤       sicurezza sociale (inclusa lÕassistenza sanitaria)[96]

¤       accesso alla fornitura di servizi disponibili al pubblico[97], inclusa lÕassistenza abitativa[98] (limitabile a coloro che abbiano soggiornato o possano soggiornare per almeno 3 anni[99][100][101])

¤       libertaÕ di associazione (anche sindacale)

o      il richiedente, risiedendo nel paese terzo, non ha diritto al pagamento di una pensione da parte dello Stato membro;

o      i contributi non possono essere trasferiti dallo Stato membro al sistema previdenziale del paese terzo;

o      il richiedente rinuncia a qualsiasi diritto previdenziale acquisito nello Stato membro;

o      la domanda eÕ presentata da un luogo situato nel paese terzo

o      Lavoro stagionale:

¤       Òpermesso di soggiorno Ð lavoratore stagionaleÓ

¤       puoÕ essere prescritta una cauzione, a carico del richiedente o del datore di lavoro, da restituire allÕatto del rimpatrio[104][105]

¤       durata del permesso (proroghe incluse) < 6 mesi[106]

¤       possibile rilascio di permesso pluriennale per cinque ÒstagioniÓ consecutive[107]

¤       si applicano, per il resto, le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ

o      Lavoratori transfrontalieri[108]:

¤       Òpermesso di soggiorno Ð lavoratore transfrontalieroÓ

¤       si applicano le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ[109], escluso il diritto a soggiornare nello Stato membro

o      Lavoratori in trasferimento interno (alle dipendenze, da almeno 12 mesi[110], dalla persona giuridica che adotta il trasferimento)[111]:

¤       Òpermesso di soggiorno Ð lavoratore in trasferimento internoÓ[112]

¤       il lavoratore deve dimostrare di appartenere alla categoria del personale di vertice o degli specialisti[113]

¤       esclusa la prova di necessitaÕ economica

¤       durata iniziale del permesso < 5 anni

¤       per il resto, si applicano le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ

o      Tirocinanti[114]:

¤       Òpermesso di soggiorno Ð tirocinanteÓ[115]

¤       il richiedente deve dimostrare che lÕattivitaÕ eÕ strettamente collegata con lÕaccrescimento delle qualificazioni

¤       esclusa la prova di necessitaÕ economica

¤       durata complessiva del permesso < un anno; prorogabile solo per il raggiungimento della qualificazione professionale[116]

¤       per il resto, si applicano le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ

o      Scambi o mobilitaÕ giovanile (inclusi soggiorni Òalla pariÓ:

¤       Òpermesso di soggiorno Ð scambio giovanile/alla pariÓ

¤       il richiedente deve dimostrare che lÕattivitaÕ eÕ strettamente collegata con un programma di scambi o mobilitaÕ giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro

¤       esclusa la prova di necessitaÕ economica

¤       durata complessiva del permesso < un anno; prorogabile solo se cosiÕ eÕ previsto dal programma di scambi o mobilitaÕ giovanile

¤       puoÕ essere prescritta una cauzione, a carico del richiedente o del datore di lavoro, da restituire allÕatto del rimpatrio

¤       per il resto, si applicano le disposizioni per il Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ

 

                 III.     Lavoro autonomo[117]

 

o      piano dÕattivitaÕ dettagliato per tutto il periodo per cui si richiede il permesso[120] (in luogo della descrizione dellÕattivitaÕ)

o      dimostrazione di disponibilitaÕ di mezzi finanziari sufficienti per la realizzazione del piano[121] (in luogo del contratto)

o      dimostrazione del fatto che lÕattivitaÕ costituiraÕ opportunitaÕ di occupazione per il richiedente e avraÕ un effetto positivo sullÕoccupazione nello Stato membro o sul suo sviluppo economico[122] (in luogo del requisito di necessitaÕ economica)

o      di durata > 3 mesi negli ultimi 12 (in caso di attivitaÕ legale di lavoro subordinato o autonomo pregressa di durata < 2 anni)

o      di durata > 6 mesi su 12 (negli altri casi)

 

                 IV.     Disposizioni generali[126]

 

á      Possibile lÕimposizione di una tassa per lÕesame delle domande, di importo proporzionato al valore del servizio effettivamente fornito[127][128]

á      Possibile, per limiti nella capacitaÕ di accoglienza e di integrazione, lÕimposizione da parte dello Stato membro di tetti numerici[129] ovvero la sospensione o lÕinterruzione in relazione al rilascio di permessi[130]; le disposizioni devono indicare quali gruppi sono soggetti alle limitazioni e definire i criteri per la definizione della graduatoria delle domande nel caso in cui queste eccedano il numero fissato[131]

á      Il permesso eÕ rifiutabile o revocabile per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (fondati sul comportamento personale dellÕinteressato[132][133]) o per motivi di salute pubblica (rifiuto di rinnovo e revoca non sono peroÕ adottabili per malattie o invaliditaÕ insorte dopo il rilascio del permesso)[134][135]

á      Restano salve le disposizioni nazionali che limitano lÕaccesso allÕimpiego di stranieri nella pubblica amministrazione o ad attivitaÕ che comportino lÕesercizio di pubblici poteri

á      Gli Stati membri provvedono percheÕ la decisione sulla domanda di rilascio, rinnovo o modifica del permesso sia adottata e comunicata al richiedente entro 180 gg.[136][137]; le decisioni sono adottate e comunicate entro 45 gg. in caso di trasferimento interno, tirocinio, scambi o mobilitaÕ giovanile

á      AllÕatto della richiesta lo straniero deve essere informato dei tempi medi per lÕesame della domanda[138][139][140]

á      I termini sono sospesi in caso di necessitaÕ di integrazione della documentazione da parte del richiedente

á      Le decisioni negative sono adottate con provvedimento motivato[141], recante i termini per lÕimpugnazione giurisdizionale

á      Tutte le limitazioni o le facilitazioni stabilite da uno Stato membro devono essere motivate[142], soggette a revisione periodica[143], pubblicate prima dellÕentrata in vigore e comunicate alla Commissione unitamente a una relazione annuale sulla loro applicazione[144]

á      Ciascuno Stato membro pubblica e aggiorna lÕinsieme completo di informazioni sulle norme relative allÕingresso e soggiorno per lavoro

á      LÕapplicazione della direttiva non deve comportare discriminazioni[145]

á      Devono essere stabilite adeguate sanzioni per le violazioni delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva[146][147][148]

 



[1] La Germania auspica maggior flessibilitaÕ, per consentire ai singoli Stati membri di attrarre lavoratori. La Commissione chiarisce che la filosofia alla base della direttiva eÕ quella di permettere lÕingresso di lavoratori solo in caso di deficit nellÕofferta nel mercato europeo.

[2] Spagna, Francia, Italia, Grecia e Olanda preoccupate che non venga alterato il meccanismo dei visti di ingresso. La Commissione disposta a modificare il testo percheÕ sia chiaro che restano impregiudicate le disposizioni sul rilascio dei visti.

[3] LÕOlanda chiede che venga chiarita la definizione di Òdatore di lavoroÓ.

[4] La Commissione chiarisce che il passaggio da unÕattivitaÕ allÕaltra (es.: da lavoro subordinato a lavoro autonomo) richiede il soddisfacimento dei requisiti previsti per la nuoova attivitaÕ.

[5] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che la direttiva non pregiudica la possibilitaÕ, per ciascuno Stato membro, di adottare disposizioni piuÕ favorevoli.

[6] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo esprime forti riserve sul fondamento giuridico della direttiva, che, a parere della stessa commissione, viola il principio di sussidiarietaÕ e mira a introdurre unÕarmonizzazione dannosa e non richiesta. Esprime poi dubbi sulla possibilitaÕ che la direttiva contribuisca a migliorare la competitivitaÕ della ComunitaÕ, stante il livello di disoccupazione nazionale.

[7] La Commissione chiarisce che i rifugiati rientrano tra le categorie cui si applicano disposizioni piuÕ favorevoli in forza di accordi internazionali.

[8] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede che sia soppressa la possibilitaÕ di adottarne di nuove.

[9] LÕAustria propone che possano essere considerate anche categorie per le quali valgano disposizioni piuÕ restrittive. La Commissione favorevole a riformulare la previsione sostituendo ÒpiuÕ favorevoliÓ con ÒspecificheÓ.

[10] Germania e Svezia propongono lÕintroduzione di unÕulteriore categoria: i lavoratori altamente qualificati (o con speciali qualificazioni). La Commissione non ha obiezioni al riguardo. Il Comitato delle regioni invita ad evitare che si produca una Òfuga di cervelliÓ dai paesi dÕorigine.

[11] Il Parlamento europeo chiede che vi sia spazio anche per altre categorie (in particolare, interpreti e fotografi professionisti).

[12] Il Parlamento europeo chiede che si specifichi ÒumanitarieÓ.

[13] Il Comitato economico e sociale obietta che a questo canale di accesso al mercato del lavoro deve esserne affiancato uno per la ricerca di lavoro, con il rilascio di un apposito permesso della durata di sei mesi. I requisiti Ð la cui determinazione dovrebbe essere lasciata agli Stati membri Ð dovrebbero includere la disponibilitaÕ di mezzi sufficienti e di una assicurazione contro il rischio di malattia.

[14] Il Comitato delle regioni auspica che venga predisposta una procedura armonizzata anche per il rilascio di visti di ingresso per ricerca di lavoro.

[15] Il Parlamento europeo chiede che siano istituiti permessi della durata di 6 mesi per la ricerca di lavoro e per lÕiscrizione a corsi di formazione professionale finalizzata allÕoccupazione.

[16] Belgio, Grecia, Francia e Austria osservano che la loro legislazione nazionale prevede il rilascio di due distinti permessi (uno per il soggiorno, uno per il lavoro). La Commissione insiste, sostenendo che uno degli obiettivi eÕ la semplificazione delle legislazioni nazionali.

[17] Irlanda, Germani, Italia e Austria contrarie a una formulazione che prefiguri un diritto ad ottenere il permesso per il lavoratore che possegga i requisiti. La Commissione, pur sottolinenando che gli Stati membri possono introdurre restrizioni nel rilascio (per ragioni legate ai limiti nelle possibilitaÕ di accoglienza o integrazione), eÕ disposta a sostituire ÒeÕ rilasciatoÓ con ÒpuoÕ essere rilasciatoÓ.

[18] Il Parlamento europeo chiede di stabilire che un analogo permesso possa essere rilasciato, con la stessa durata, al coniuge o al partner riconosciuto del lavoratore.

[19] Il Comitato economico e sociale propone (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) una formulazione neutra, che consenta la possibilitaÕ di adozione, da parte del singolo Stato membro, di misure di regolarizzazione di immigrati in condizioni di soggiorno illegali.

[20] Il Comitato delle regioni propone che siano previsti anche meccanismi di regolarizzazione (eventualmente, ad personam).

[21] La Commissione per le libertaÕ e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) che sia ammessa la richiesta anche da parte di chi si trovi nello Stato membro (anche illegalmente), essendovi entrato legalmente: si tratta di una possibilitaÕ di regolarizzazione Òa regimeÓ, condizionata allÕingresso legale. Il Parlamento europeo chiede la stessa cosa solo con riferimento al lavoro autonomo (nota: probabilmente si tratta di una svista).

[22] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) di stabilire che si prescinde dalla natura legale del soggiorno in presenza di misure di regolarizzazione adottate dallo Stato membro.

[23] ContrarietaÕ di Spagna, Italia, Olanda, Austria, Finlandia, Regno unito, Germania, Grecia, Portogallo e Svezia. La Commissione insiste, in unÕottica di maggiore liberalizzazione dellÕimmigrazione, facendo osservare come, comunque, la presentazione della richiesta non autorizzi, di per seÕ, il prolungamento del soggiorno.

[24] Italia, Lussemburgo e Portogallo vorrebbero introdurre anche il requisito relativo alla disponibilitaÕ di un alloggio. La Commissione sostiene la scarsa praticitaÕ di questa previsione, per altro implicitamente coperta da quella relativa alla disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento.

[25] Italia e Grecia vorrebbero introdurre anche il requisito relativo alla copertura delle spese di ritorno da parte del datore di lavoro. La Commissione glissa.

[26] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che il contratto sia conforme al diritto nazionale.

[27] Il Parlamento europeo chiede che di non considerare sufficiente unÕofferta vincolante, stante il rischio che il contratto non corrisponda poi allÕofferta.

[28] Germania contraria al requisito relativo allÕesistenza di un contratto preventivo. Preferirebbe la selezione delle persone (modello a punti).

[29] Il Comitato economico e sociale propone che sia esonerato ogni lavoratore che abbia soggiornato nello Stato membro con un Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ.

[30] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) che il periodo di riferimento abbia durata di 6 anni, anzicheÕ 5 anni.

[31] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo chiede che lÕesonero valga per ogni lavoratore che abbia soggiornato legalmente con un Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ e per chi, soggiornando con un permesso di sei mesi, abbia ottenuto un attestato di frequenza a un corso di formazione professionale finalizzata allÕoccupazione.

[32] Il Comitato economico e sociale paventa (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) discriminazioni e arbitri da parte dellÕautoritaÕ del paese di origine.

[33] Il Parlamento europeo chiede (qui nel capitolo sul lavoro autonomo) che in luogo del certificato di buona condotta (che si presta ad abusi da parte del paese dÕorigine) sia richiesto un estratto del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.

[34] Il Comitato economico e sociale eÕ contrario, sostenendo che lÕaccertamento di queste incomba al datore di lavoro, come per qualsiasi altro lavoratore.

[35] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede che siano menzionate esplicitamente sufficienti conoscenze linguistiche.

[36] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo chiede la soppressione di questo requisito, ritenendo che lÕaccertamento del possesso incomba al datore di lavoro, come per qualsiasi altro lavoratore.

[37] Il Comitato economico e sociale ritiene che la previsione sia priva di senso, in presenza di un contratto di lavoro.

[38] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo chiede la soppressione di questo requisito, giudicandolo inutile in presenza di un contratto di lavoro.

[39] Germania contraria alla determinazione di criteri di questo genere. La Commissione insiste, per ragioni di uniformitaÕ con altre direttive.

[40] Il Comitato economico e sociale obietta che una tale assicurazione la si ottiene tramite il rapporto di lavoro.

[41] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo chiede la soppressione di questo requisito, in considerazione del fatto che una tale assicurazione la si ottiene tramite il rapporto di lavoro.

[42] Generale scetticismo sulla praticabilitaÕ dellÕaccertamento, stante lÕinefficienza dei Servizi per lÕimpiego europei. LÕAustria propone che lÕaccertamento sia effettuato solo tramite il servizio nazionale. La Commissione ammette la difficoltaÕ di individuare un meccanismo rapido ed efficace allo stesso tempo.

[43] Il Comitato delle regioni ritiene che debba essere dato risalto al flusso di informazione dagli enti locali agli organismi europei e ai datori di lavoro presenti sul territorio.

[44] Il Parlamento europeo chiede che il requisito faccia riferimento alla pubblicazione dellÕopportunitaÕ di lavoro (senza specificazione dei servizi di collocamento coinvolti) per un periodo di 3 settimane (anzicheÕ 4). Chiede anche che si preveda che gli Stati membri possono creare un sito web specifico per le opportunitaÕ di lavoro e a comunicarle al sito della rete EURES.

[45] La Commissione per le libertaÕ e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo chiede, con la Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali, che vi sia esonero dalla prova di necessitaÕ economica quando debba essere coperto un posto lasciato vacante da un lavoratore di un paese terzo prima che siano trascorsi 12 mesi dallÕassunzione.

[46] La Germania propone di lasciare alla legislazione nazionale la scelta di includere, tra le categorie con diritto di prelazione, quanti non siano cittadini UE o loro familiari.

[47] Germania, Austria, Spagna, Grecia e Olanda contrarie. La Commissione insiste, per facilitare, in particolare, la mobilitaÕ di lavoratori stranieri, che non riporterebbero danno dal lasciare per un certo periodo il territorio di uno Stato membro (o addirittura il territorio dellÕUE), dopo avervi passato alcuni anni.

[48] Germania contraria. La Commissione insiste.

[49] Il Parlamento europeo chiedono che sia prevista la possibilitaÕ di adottare disposizioni nazionali in relazione al rilascio del permesso anche con riferimento alla concertazione tra le parti sociali o la cooperazione con i paesi dÕorigine (ad esempio, per evitare la fuga dei cervelli). Chiede inoltre che si stabilisca che le disposizioni nazionali siano oggetto di concertazione con le parti sociali a livello di settore.

[50] Austria favorevole ad un regime di esonero per la sola immigrazione altamente qualificata. Germania favorevole a un modello a punti o per lÕammissione di sola immigrazione altamente qualificata, con possibilitaÕ, per ciascuno Stato membri di aprire allÕimmigrazione in altri settori. Italia contraria alla proposta tedesca, stante il carattere generale della direttiva, e favorevole alla possibilitaÕ di stabilire un regime di esonero generalizzato, con limiti numerici, senza riferimento a settori specifici. Francia e Belgio favorevoli alla possibilitaÕ di stabilire il regime di esonero senza alcun limite numerico. La Commissione insiste sulla possibilitaÕ di esonero per settori e con limiti numerici (Òquote settorialiÓ).

[51] Il Comitato delle regioni invita la Commissione a dare maggior risalto al ruolo degli enti locali nella determinazione dei settori che necessitano di lavoratori stranieri.

[52] Italia, Germania e Belgio contrari.

[53] Usato con successo in Belgio, e introdotto di recente anche in Austria.

[54] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede che questa possibilitaÕ sia soppressa.

[55] Francia, Italia, Grecia, Spagna e Finlandia contrarie: rischio di abuso (deduzione della somma dal salario) o di distorsione del mercato in favore delle grandi imprese. La Commissione insiste: metodo adottato in Sudafrica.

[56] Il Parlamento europeo chiede che la previsione sia riformulata: Òda utilizzare per lÕintegrazione, in particolare per lÕalloggio e la formazione professionaleÓ.

[57] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede che questa possibilitaÕ sia soppressa, non ritenendo ammissibile lÕacquisto dei requisiti.

[58] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) di stabilire che la durata del primo permesso sia compresa tra uno e 5 anni.

[59] Austria contraria, per esperienza. La Commissione insiste, per evitare che tra scadenza e rinnovo i lavoratori cadano in unÕÒarea grigiaÓ.

[60] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) di stabilire che un ritardo nella presentazione della domanda non sia motivo sufficiente per rifiutare il rinnovo.

[61] Germania e Svezia favorevoli alla possibilitaÕ di rilascio, in luogo del rinnovo, di un permesso permanente.

[62] Germania, Francia, Italia e Austria contrarie alla prova di necessitaÕ economica in sede di rinnovo.

[63] Il Comitato economico e sociale eÕ contrario allÕimposizione della prova di necessitaÕ economica in sede di rinnovo, e propone (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) che i requisiti per il rinnovo siano semplificati al massimo e resi meno stringenti, per impedire il crearsi di situazioni di irregolaritaÕ sopravvenuta.

[64] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) di stabilire che, in presenza delle condizioni, il permesso eÕ certamente rinnovato. La durata massima del permesso rinnovato eÕ, comunque, di 3 anni, come nella proposta della Commissione.

[65] Ininterrotti, nelle intenzioni della Commissione.

[66] Il Parlamento europeo chiede di stabilire un esonero generalizzato dalla prova di necessitaÕ economica in sede di rinnovo del Òpermesso di soggiorno Ð lavoratoreÓ.

[67] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede la soppressione della previsione di esonero per chi sia titolare di un permesso da oltre 3 anni.

[68] Il Comitato economico e sociale propone (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) che la limitazione cessi con il primo rinnovo.

[69] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) di stabilire che la limitazione cessi col rinnovo del permesso.

[70] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede che il vincolo permanga anche oltre i primi 3 anni.

[71] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) di sopprimere la possibilitaÕ di limitazione regionale.

[72] Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Francia, Irlanda e Italia favorevoli a dare a questa disposizione un carattere facoltativo. LÕOlanda favorevole ad un approccio piuÕ restrittivo (lavoratore vincolato a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro). La Commissione si rimette al Gruppo di lavoro per lÕadozione di un approccio piuÕ flessibile; esprime invece contrarietaÕ per lÕapproccio, piuÕ rigido, olandese.

[73] Francia, Germania e Austria contrarie. La Presidenza osserva che questa disposizione tende comunque ad allentare il vincolo generale della disposizione precedente; se venisse soppressa quella, comunque, dovrebbe essere soppressa anche questa.

[74] La Commissione per le libertaÕ e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo chiede di stabilire che lÕautorizzazione sia senzÕaltro concessa in presenza di un contratto valido, ove siano stati rispettati i vincoli relativi allo specifico lavoro o al campo di attivitaÕ consentiti.

[75] PerplessitaÕ di Spagna, Finlandia, Francia, Svezia e Portogallo. La Commissione disposta a sopprimere la previsione.

[76] Il Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) di limitare la possibilitaÕ di revoca al caso in cui il permesso non sarebbe stato concesso a fronte dei dati corretti, ovvero nel caso in cui lÕautorizzazione alla stipula di un nuovo contratto (o, nel caso del lavoro autonomo, alla variazione dellÕassetto finanziario) o alla variazione di attivitaÕ non sia stata richiesta o sia stata giustamente rifiutata. Negli altri casi ci si dovrebbe limitare alla sospensione.

[77] Il Parlamento europeo chiede (con riferimento al lavoro subordinato) che si stabilisca che lÕamministrazione informi in modo adeguato il richiedente su cosa si intende per dati completi e per cambiamenti rilevanti.

[78] La Commissione per le petizioni del Parlamento europeo chiede (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) che la revoca sia limitata ai casi piuÕ gravi.

[79] Diffusa perplessitaÕ. La Germania ritiene che la materia sia di competenza dei singoli Stati membri. LÕAustria teme il conflitto con la legislazione sociale dei singoli Stati. Olanda e Regno unito ritengono inopportuna la determinazione di una durata limite. La Spagna ritiene che, piuttosto che la disoccupazione, debba avere rilievo il ricorso alle misure di assistenza sociale. La Commissione ritiene che la condizione di disoccupazione prolungata debba essere sanzionabile di per seÕ, a prescindere dal fatto che conduca il lavoratore alla incapacitaÕ di sostentamento (questa essendo giaÕ motivo di possibile revoca del permesso). La Presidenza ritiene necessaria una revisione della disposizione. Nota: la condizione di incapacitaÕ di sostentamento puoÕ essere raggiunta, anche a rapporto di lavoro in corso, per la nascita di figli; si tratta quindi effettivamente di due condizioni separate. Nel caso del lavoro autonomo, peroÕ, la capacitaÕ di sostentamento viene utilizzata anche come indicatore dellÕesistenza di effettiva attivitaÕ lavorativa, con evidente asimmetria rispetto al caso del lavoro subordinato.

[80] Il Comitato economico e sociale eÕ contrario a questa previsione, dato il rischio di creare una profonda insicurezza nei lavoratori.

[81] Il Parlamento europeo chiede di stabilire che il permesso non possa essere ritirato prima della scadenza del diritto allÕindennitaÕ di disoccupazione, per la quale i lavoratori versano un contributo.

[82] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo chiede la soppressione di questa previsione, ritenuta troppo restrittiva, onerosa e in contrasto con la Convenzione OIL n. 143.

[83] Il Comitato economico e sociale propone (qui, e nel capitolo sul lavoro autonomo) che siano considerati anche il diritto allÕistruzione (compresi i sussidi e le borse di studio), il diritto allÕesercizio dellÕinsegnamento e alla ricerca scientifica, il diritto allÕassistenza sociale per lÕottenimento di un alloggio, il diritto allÕassistenza legale gratuita in caso di necessitaÕ, sempre che tali diritti siano previsti per i cittadini dello Stato membro.

[84] Il Comitato delle regioni ritiene che debba essere prevista una ripartizione degli oneri finanziari tra livello nazionale, regionale e locale. Ritiene anche che debbano essere predisposti programmi per lÕintegrazione sociale dei migranti, destinati a regioni e comuni (unici possibili garanti dellÕeffettiva paritaÕ nelle condizioni di lavoro e nellÕaccesso ai servizi).

[85] PerplessitaÕ di Germania, Austria e Spagna.

[86] Germania e Austria contrarie. Grecia favorevole solo a condizione che la parificazione sia chiaramente delimitata. Finlandia favorevole, pur ritenendo che la previsione ecceda i principi di Tampere. Olanda propensa ad una parificazione piuÕ estesa. La Commissione ritiene che il testo rappresenti un buon punto di equilibrio; una parificazione piuÕ estesa eÕ comunque consentita ai singoli Stati.

[87] Il Parlamento europeo chiede di aggiungere la paritaÕ per lÕaccesso agli aiuti allÕistruzione e allo studio, lÕaccesso allÕassistenza sociale per lÕottenimento di alloggi, il diritto allÕassistenza legale gratuita per le persone in stato di necessitaÕ.

[88] Obiezioni dellÕOlanda (in evidente contrasto con lÕauspicio di una parificazione piuÕ estesa espresso in precedenza!).

[89] Il Parlamento europeo chiede di sopprimere la specificazione ÒprofessionaleÓ, potendo risultare necessaria una formazione di tipo piuÕ ampio.

[90] Obiezioni della Germania.

[91] Preferenza di Austria e Grecia per un criterio che faccia riferimento alla natura Ð a tempo indeterminato o a termine Ð del rapporto di lavoro. La Commissione insiste.

[92] Il Comitato economico e sociale paventa il rischio di discriminazioni.

[93] Il Parlamento europeo chiede di sopprimere questa possibilitaÕ di limitazione.

[94] La Germania obietta che il riconoscimento delle qualifiche professionali non rientra nelle competenze comunitarie; vorrebbe inoltre si tenesse in considerazione la questione della reciprocitaÕ. La Commissione insiste, sostenendo che sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, la distinzione tra titoli accademici e qualifiche professionali non sia sostenibile.

[95] Il Parlamento europeo chiede di specificare che il riconoscimento ha luogo a condizione di equiparabilitaÕ dei contenuti formativi con quelli dei corrispondenti titoli validi nello Stato membro.

[96] Obiezioni di Germania, Finlandia e Grecia.

[97] Obiezioni della Germania.

[98] Il Comitato delle regioni auspica che sia trovata una soluzione comune al problema dellÕaccesso agli alloggi di proprietaÕ degli Stati membri (attualmente riservati, di solito, ai cittadini).

[99] Preferenza di Austria e Grecia per un criterio che faccia riferimento alla natura Ð a tempo indeterminato o a termine Ð del rapporto di lavoro. La Commissione insiste.

[100] Il Comitato economico e sociale paventa il rischio di discriminazioni.

[101] La Commissione per le petizioni del Parlamento europeo chiede che la limitazione sia adottabile solo in casi eccezionali e motivati.

[102] PerplessitaÕ diffusa.  La Germania osserva che questa possibilitaÕ non eÕ prevista per i cittadini UE. La Presidenza osserva che le condizioni sono cumulative (e non alternative). La Commissione insiste, con riguardo al caso di un lavoratore che non abbia totalizzato contributi, neÕ possa godere di benefici, nel paese dÕorigine.

[103] Il Parlamento europeo chiede di aggiungere la categoria dei Òprestatori di servizi contrattuali: specialisti che abbiano stipulato un contratto di fornitura di servizi; la prova di necessitaÕ economica sarebbe esclusa (nota: formulazione incomprensibile), e il permesso avrebbe la durata necessaria, < 1 anno, rinnovabile per due volte, con durata di un anno.

[104] Il Comitato economico e sociale obietta che il datore di lavoro non eÕ in grado di garantire il rimpatrio.

[105] Il Parlamento europeo chiede di sopprimere questa previsione, stante lÕimpossibilitaÕ, per il datore, di garantire il rimpatrio del lavoratore e il conseguente rischio di dissuasione dallÕassunzione di lavoratori in regola.

[106] Obiezioni di Spagna, Francia, Finlandia e Italia sulla rigiditaÕ del limite.

[107] Obiezioni di Spagna, Francia, Grecia e Portogallo. La Commissione non insiste, ma segnala la corrispondente richiesta della Confindustria europea.

[108] Belgio, Grecia, Italia e Austria propongono, sulla base della scarsa entitaÕ del fenomeno, la soppressione delle disposizioni relative ai transfrontalieri.

[109] Obiezioni di Germania, Spagna, Grecia e Austria. Finlandia e Svezia contrarie al godimento dei diritti previsti per il lavoratore residente.

[110] Il Parlamento europeo chiede di stabilire un limite di 6 mesi, anzicheÕ 12 mesi.

[111] Obiezioni di Italia, Olanda, Austria, Germania e Francia allÕinclusione di questa categoria nella direttiva. La Commissione insiste: lÕesonero dalla prova di necessitaÕ economica mira allÕassolvimento degliimpegni assunti in relazione allÕaccordo GATS.

[112] Il Parlamento europeo chiede di stabilire che il permesso abilita il soggiorno e il lavoro in tutti gli Stati membri, in seguito a successivi trasferimenti interni, senza che sia necessario richiedere un nuovo permesso.

[113] Obiezioni di Lussemburgo, Olanda e Austria sulle definizioni. La Commissione si oppone ad una definizione di ÒspecialistaÓ associata ad una soglia nel salario: somiglierebbe al soddisfacimento del test di necessitaÕ economica, in contrasto con lÕaccordo GATS.

[114] Obiezioni diffuse. La Grecia paventa abusi. La Germania dubita che il tirocinante possa essere in grado didimostrare mezzi di sostentamento sufficienti. Belgio e Grecia preferirebbero una direttiva specifica per tirocinanti pagati e non pagati (laddove per la Commissione i primi dovrebbero cadere sotto le previsioni di questa direttiva, i secondi sotto le previsioni della direttiva sugli studenti). La Commissione obietta che i tirocinanti pagati sono considerati lavoratori, e non ritiene fondato il rischio di abusi.

[115] La Commissione chiarisce che che eÕ ammesso per tirocinio pagato puoÕ intraprendere attivitaÕ di studio, ma non vale il viceversa. Nota: questo significa che anche chi eÕ ammesso per lavoro puoÕ intraprendere attivitaÕ di studio?

[116] La Finlandia suggerisce che si preveda una durata direttamente commisurata alle effettive esigenze.

[117] Obiezioni di Germania, Austria e Grecia sul fondamento giuridico del Capitolo sul lavoro autonomo. Obiezioni di Francia e Austria sullÕeccesso di dettaglio. LÕAustria chiede chiarimenti su cosa debba intendersi per lavoro autonomo.

[118] LÕIrlanda insiste sul carattere discrezionale del rilascio del permesso. Italia, Spagna, Grecia e Finlandia obiettano che il visto dovrebbe essere comunque mantenuto. La Grecia obietta che nella propria legislazione permesso di soggiorno e permesso di lavoro sono distinti. Spagna, Grecia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia contrarie alla possibilitaÕ di presentare richiesta di permesso per lavoro autonomo da parte del turista. Belgio e Francia favorevoli ad una durata massima del primo permesso per lavoro autonomo di 5 anni; Grecia contraria. Mantenute le riserve giaÕ presentate, dai vari Stati membri, sulle corrispondenti disposizioni per il lavoro subordinato.

[119] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede (nota: curiosamente, solo in relazione al lavoro autonomo) che si chiarisca che, in presenza dei requisiti, il permesso puoÕ essere rilasciato, in modo da non precostituire diritti sul rilascio dei permessi.

[120] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo chiede che questo requisito si applichi solo ai casi pertinenti (non, per esempio, nel caso in cui il lavoratore autonomo presti la sua opera presso unÕimpresa).

[121] Belgio, Irlanda e Lussemburgo paventano lÕingresso di lavoratori autonomi a bassa qualificazione, per i quali non sarebbero necessari mezzi finanziari significativi. LÕAustria nota il contrasto tra Òmezzi finanziariÓ (presumibilmente rilevanti) e Òmezzi di sostentamentoÓ (minimi).

[122] Dubbi di Germania e Austria sulla dimostrabilitaÕ degli effetti positivi sullÕeconomia. LÕIrlanda insiste sul carattere assolutamente discrezionale della valutazione degli effetti economici. La Grecia obietta che deve essere possibile introdurre restrizioni sulle attivitaÕ finanziarie, a prescindere dalla valutazione individuale dei benefici.

[123] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che le disposizioni nazionali siano oggetto di concertazione con le parti sociali.

[124] Il Comitato economico e sociale ritiene che la revoca debba essere riconsiderata nei casi in cui il lavoratore presenti, di propria iniziativa, un nuovo Òprogetto di migrazioneÓ.

[125] La Commissione per lÕoccupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo chiede la soppressione di questa previsione, ritenuta troppo radicale e onerosa.

[126] Germania e Grecia osservano come sia inopportuno utilizzare (come proposto da altri) formulazioni analoghe a quelle usate in relazione a categorie titolari di diritti, in un contesto in cui si disciplina lÕautorizzazione al primo ingresso (di soggetti, cioe, non titolari di diritti).

[127] Obiezioni di Germania, Grecia, Finlandie e Irlanda alla limitazione, trattandosi di primo ingresso. La Spagna propone (o contesta Ð non eÕ chiaro) che sia resa obbligatoria la restituzione della tassa (presumibilmente, in caso di diniego).

[128] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che lÕammontare della tassa non ecceda il costo sostenuto dallÕamministrazione.

[129] Francia contraria. La Presidenza replica che non si tratterebbe di limiti validi per tutta lÕUE, ma per il singolo Stato membro.

[130] La Commissione per le petizioni del Parlamento europeo chiede che le disposizioni nazionali siano adottate previa consultazione in seno al Consiglio europeo, e che lÕimposizione di tetti numerici si applichi per un tempo determinato.

[131] La Commissione per le libertaÕ e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo chiede che sia soppressa la possibilitaÕ di imposizione di tetti numerici o di sospensione o interruzione del rilascio dei permessi, stante il fatto che per il rilascio di ciascun permesso eÕ stata provata la necessitaÕ economica (nota: il riferimento eÕ appropriato per il solo caso del lavoro subordinato).

[132] Germania, Irlanda, Finlandia e Svezia contrarie.

[133] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede la soppressione di questa specificazione.

[134] Germania e Grecia osservano come, non essendo stabilito alcun diritto di immigrazione, non dovrebbero essere definiti criteri per i provvedimenti negativi.

[135] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo sembra chiedere la soppressione di questa possibile motivazione (nota: la motivazione dellÕemendamento corrispondente non sembra coerente con la soppressione; si tratta forse solo di un errore).

[136] LÕIrlanda contesta il fatto che possano essere poste scadenze per lÕesame di una domanda, non esistendo un diritto a immigrare. Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Austria e Svezia considerano troppo stringente il termine.

[137] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca un limite di 3 mesi, ritenendo che tale termine sia coerente con quello per la presentazione della richiesta in sede di rinnovo e che il termine originariamente previsto sia del tutto irragionevole.

[138] Austria e Germania paventano un carico amministrativo eccessivo.

[139] Il Parlamento europeo chiede che si stabilisca che i richiedenti hanno diritto a ricevere informazioni quando siano trascorsi 15 gg. dalla scadenza del termine indicativo, e che sono immediatamente informati quando lÕiter dellÕesame si sia bloccato.

[140] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede la soppressione di questa disposizione, percheÕ causa di un carico troppo complesso.

[141] Grecia e Germania contrarie, stante il carattere assolutamente discrezionale delle decisioni.

[142] Germania e Austria ritengono questa disposizione un inutile doppione di quella, successiva, relativa allÕobbligo di informazione sulle norme relative a ingresso e soggiorno per lavoro.

[143] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede la soppressione di questi primi obblighi, percheÕ superflui, stante la possibilitaÕ, per la Commissione, di avviare una procedura di infrazione.

[144] Il Parlamento europeo chiede che si preveda che gli Stati membri possono pubblicare le disposizioni di diritto interno su un sito web specifico, in cui siano pubblicizzate anche le opportunitaÕ di lavoro.

[145] La Commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento europeo chiede la soppressione della disposizione, percheÕ superflua.

[146] Tutte le delegazioni dÕaccordo sulla soppressione della disposizione, e a comunicare tali disposizioni al sito web di EURES.

[147] Il Comitato delle regioni ritiene che dabbano essere predisposte misure per combattere le organizzazioni illegali che favoriscono lÕimmigrazione irregolare.

[148] Il Parlamento europeo chiede che si preveda la possibilitaÕ di unÕarmonizzazione delle sanzioni.