NUOVE FRONTIERE MARITTIME E RESPINGIMENTI COLLETTIVI.

 

La situazione sofferta dai profughi sudanesi sulla nave Cap Anamur, ancora bloccata al largo delle coste siciliane, configura una sorta di inedito respingimento collettivo in mare, in quanto, da parte delle autorit italiane, dopo una iniziale autorizzazione, stato impedito lingresso nelle acque territoriali italiane, con luso della marina militare e delle forze di polizia.

Nel caso dei profughi sudanesi imbarcati sulla Cap Anamur, nave battente bandiera tedesca, che naviga in una zona contigua, ma ancora in acque internazionali, non si pu neppure parlare di migranti in condizione di irregolarit, trattandosi evidentemente di potenziali richiedenti asilo che si trovano ai confini delle nostre acque territoriali, non su un mezzo privo di segni di identificazione o battente bandiera ombra, ma su una nave con bandiera tedesca.

Per questa evidente ragione il comandante della nave non ha inoltrato le domande di asilo, che non potevano essere consegnata alle autorit italiane fino a quando la Cap Anamur si sarebbe trovata in acque internazionali.

Se fosse stato consentito il tempestivo ingresso in porto, ciascun profugo, adeguatamente informato delle procedure italiane ed assistito da personale specializzato e da interpreti, avrebbe potuto presentare la sua istanza alle autorit italiane. Alle stesse autorit, peraltro era stata gi fornita una lista dei migranti salvati dalla Cap Anamur.

Al contrario, i profughi sono stati tenuti in alto mare terrorizzati da un pressante monitoraggio da parte dei mezzi militari. Con un grande spiegamento di mezzi, nelle stesse ore in cui in un'altra parte del Canale di Sicilia colava a picco lennesima carretta del mare, stato dunque impedito lingresso e lormeggio in un porto italiano di una nave, appartenente ad un paese dellUnione Europea, accusata di trasportare clandestini.

 

Queste vere e proprie pratiche di respingimento in frontiera, ai limiti delle acque territoriali, espongono a gravissimi rischi le vite umane dei migranti e vanificano sostanzialmente il diritto di asilo che va comunque riconosciuto a tutti coloro che, pur non rientrando nelle definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, rischiano tuttavia di subire gravi violazioni dei propri diritti fondamentali a seguito di un eventuale rimpatrio forzato nei paesi di transito e/o di provenienza ( respingimento vietato anche dallart.33 della Convenzione di Ginevra).

Il respingimento in frontiera impedisce laccesso alla procedura e si risolve in una misura indiscriminata nei confronti di chi non ha altre possibilit di fare valere il proprio diritto di asilo.

Prima che la nave Capanamur potesse fare ingresso nelle nostre acque territoriali la stessa era gi destinataria di un vero e proprio atto di imperio da parte delle autorit italiane che le impedivano di ormeggiare a Porto Empedocle. Non si hanno notizie della natura formale di questo provvedimento, ma di certo questa misura veniva assunta sulla base del recente Decreto del Ministero dellInterno del 14 luglio del 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 22 settembre 2003, che affida a questo Ministero il coordinamento delle attivit di contrasto a mare dellimmigrazione clandestina.

Le delegazioni delle ONG italiane che hanno raggiunto la Cap Anamur sono state testimoni diretti dellesercizio di questo potere di respingimento che si articolato per giorni lungo una catena di comando che ha avuto a Roma la sua centrale operativa.

 

Si realizzata cos, per la prima volta davanti agli occhi di tutti i media, lapplicazione della misura amministrativa di respingimento in frontiera, in questo caso marittima, assimilabile ad un vero e proprio tentativo ( finora riuscito) di allontanamento forzato, concernente un gruppo indistinto di persone.

Si quindi configurata da parte dellItalia la violazione del divieto di espulsioni collettive, affermato dallart.4 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, e ribadito pi recentemente dalla Carta di Nizza nel 2000 e dalla nuova Costituzione Europea.

 

 

Ma laspetto pi grave di questa vicenda costituito dal protrarsi di questa situazione di stallo che vede i mezzi della Marina militare e delle altre forze di polizia fronteggiare la Cap Anamur ed impedirle lingresso nelle acque italiane e lormeggio in porto, con conseguenze devastanti sui profughi gi provati dal lungo calvario della fuga dal loro paese, attraverso lAfrica, verso il Mediterraneo.

Il comportamento delle autorit che negano il diritto di ormeggio e quindi i rifornimenti della nave sulla quale sono imbarcati espone i profughi ad una situazione oggettiva di grave difficolt materiale e psicologica, come confermato anche dalle testimonianze rese dai giornalisti sbarcati dalla Cap Anamur il 2 luglio scorso, e dalle pressanti richieste di generi di prima necessit.

Si potrebbe quindi configurare un trattamento disumano e degradante da parte dellItalia nei confronti di questi profughi , comportamento vietato dallart 3 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti delluomo.

 

La vicenda della nave Cap Anamur, dimostra ancora una volta come le autorit italiane considerino i potenziali richiedenti asilo come degli immigrati clandestini che vogliono ricorrere strumentalmente alla procedura di asilo, o, peggio, come potenziali terroristi.

E si inventano anche nuovi centri di detenzione temporanea galleggianti, perch questo sembra ormai diventata la Cap Anamur, costretta con il suo carico di disperazione ad un interminabile girovagare al largo delle coste siciliane.

 

Fulvio Vassallo Paleologo

Universit di Palermo