Il Consiglio di stato interviene
sullĠiscrizione anagrafica dei minori immigrati nati in Italia
di Saleh Zaghloul
20/07/04
Il Consiglio di Stato con parere del
04.02.2004 ha bocciato la disposizione della circolare del Ministero
dellĠInterno del 19.06.2003 secondo la quale lĠufficiale dellĠanagrafe non pu
effettuare automaticamente lĠiscrizione anagrafica per nascita dei minori nati
in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti cos come accade per
i minori italiani. La suddetta circolare si basava sul fatto che il figlio
minorenne sottoposto al medesimo regime giuridico del genitore, come dal
Çdisposto dellĠart. 31 del citato decreto legislativo n. 286/1998È si legge
nella circolare Çil quale stabilisce che il figlio minore dello straniero con
questi convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sino al
compimento del quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale conviveÈ. ÇLĠufficiale dellĠanagrafeÈ proseguiva la
circolare bocciata Çdovr richiedere ai genitori del minore la presentazione
del permesso di soggiorno il cui rilascio deve avvenire entro venti giorni
dalla relativa richiesta (art. 5 D.Lvo n. 286/1998)È.
In realt nessuna questura di una media o grande citt
rilascia i permessi di soggiorno entro venti giorni, anzi a volte occorrono
settimane e mesi solo per poter accedere agli sportelli delle Questure. Basta
ricordare il provvedimento del Ministero dellĠInterno che consente agli
immigrati nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di uscire dallĠItalia
utilizzando la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per
rendersi conto del grave e drammatico ritardo con il quale le questure
rilasciano e rinnovano i permessi di soggiorno. Certe volte occorrono 13 mesi
ed oltre per rinnovare il permesso di soggiorno. Cos, a causa di questa
circolare, lĠiscrizione anagrafica dei minori stranieri nati in Italia
diventata un grosso problema: le iscrizioni avvenivano, quando avvenivano,
molto tempo dopo la nascita causando gravi disaggi per il neonato e per i suoi
genitori.
In sede di attuazione, la circolare del 19.06.2003 ha
causato problemi pure agli uffici direttamente interessati, infatti, da loro
veniva rappresentato che lĠindirizzo interpretativo formulato impediva di
ottemperare correttamente agli obblighi previsti dallĠart. 17 del D.P.R.
223/1989 che dispone quanto segue: ÇLĞufficiale di anagrafe deve effettuare le
registrazioni nellĞanagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle
comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati,
ovvero dagli accertamenti da lui dispostiÈ. A questo punto, la questione
stata sottoposta al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.
Il Consiglio di Stato ha escluso che dalla legge in vigore
sullĠimmigrazione discenda la preventiva necessit dellĠinserimento del minore
nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dellĠiscrizione anagrafica
del minore stesso e che tale iscrizione deve avvenire, invece, direttamente
dalla nascita come dispone lĠart. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 223 del
1989.
Acquisito il parere del consiglio di stato, il dott.
Malinconico, capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dellĠInterno ha emanato il 12 luglio 2004 una nuova circolare (n.
3272004) nella quale si dispone che ÇlĠiscrizione anagrafica dei minori nati da
soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente
dal citato art. 7 del D.P.R. n. 223 del 1989 e lĠUfficiale di anagrafe deve
procedere a tale iscrizione nel termine di cui allĠart. 17 del medesimo
regolamentoÈ, cio, deve effettuare le registrazioni nellĠanagrafe entro tre
giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile.