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Il Consiglio di stato interviene sullĠiscrizione anagrafica dei minori immigrati nati in Italia

di Saleh Zaghloul

20/07/04

 

 

Il Consiglio di Stato con parere del 04.02.2004 ha bocciato la disposizione della circolare del Ministero dellĠInterno del 19.06.2003 secondo la quale lĠufficiale dellĠanagrafe non pu˜ effettuare automaticamente lĠiscrizione anagrafica per nascita dei minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti cos“ come accade per i minori italiani. La suddetta circolare si basava sul fatto che il figlio minorenne  sottoposto al medesimo regime giuridico del genitore, come dal Çdisposto dellĠart. 31 del citato decreto legislativo n. 286/1998È si legge nella circolare Çil quale stabilisce che il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante  iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sino al compimento del quattordicesimo anno di etˆ e segue la condizione giuridica del genitore con il quale conviveÈ. ÇLĠufficiale dellĠanagrafeÈ proseguiva la circolare bocciata Çdovrˆ richiedere ai genitori del minore la presentazione del permesso di soggiorno il cui rilascio deve avvenire entro venti giorni dalla relativa richiesta (art. 5 D.Lvo n. 286/1998)È.

In realtˆ nessuna questura di una media o grande cittˆ rilascia i permessi di soggiorno entro venti giorni, anzi a volte occorrono settimane e mesi solo per poter accedere agli sportelli delle Questure. Basta ricordare il provvedimento del Ministero dellĠInterno che consente agli immigrati nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di uscire dallĠItalia utilizzando la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per rendersi conto del grave e drammatico ritardo con il quale le questure rilasciano e rinnovano i permessi di soggiorno. Certe volte occorrono 13 mesi ed oltre per rinnovare il permesso di soggiorno. Cos“, a causa di questa circolare, lĠiscrizione anagrafica dei minori stranieri nati in Italia  diventata un grosso problema: le iscrizioni avvenivano, quando avvenivano, molto tempo dopo la nascita causando gravi disaggi per il neonato e per i suoi genitori.

In sede di attuazione, la circolare del 19.06.2003 ha causato problemi pure agli uffici direttamente interessati, infatti, da loro veniva rappresentato che lĠindirizzo interpretativo formulato impediva di ottemperare correttamente agli obblighi previsti dallĠart. 17 del D.P.R. 223/1989 che dispone quanto segue: ÇLĞufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nellĞanagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui dispostiÈ. A questo punto, la questione  stata sottoposta al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.

Il Consiglio di Stato ha escluso che dalla legge in vigore sullĠimmigrazione discenda la preventiva necessitˆ dellĠinserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dellĠiscrizione anagrafica del minore stesso e che tale iscrizione deve avvenire, invece, direttamente dalla nascita come dispone lĠart. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 223 del 1989.

Acquisito il parere del consiglio di stato, il dott. Malinconico, capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dellĠInterno ha emanato il 12 luglio 2004 una nuova circolare (n. 3272004) nella quale si dispone che ÇlĠiscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del D.P.R. n. 223 del 1989 e lĠUfficiale di anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui allĠart. 17 del medesimo regolamentoÈ, cio, deve effettuare le registrazioni nellĠanagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile.