Africa Insieme nota che le Questure di Pisa e di Lucca danno una interpretazione particolare del combinato disposto dagli articoli 4 comma 3 e 5 comma 5 del Dlgs 286, cos come modificato dalla legge 189/2002 e come chiarito dal Messaggio telegrafico n. 300/C2003/1851/P/12.22211/1^div. del 9.9. 2003. 

 

Nella maggior parte dei casi negano infatti il rinnovo del soggiorno a chi abbia commesso un reato.

E assolutamente  indifferente che il reato sia stato commesso prima o dopo lentrata in vigore della legge 189. Non si tiene neppure conto del fatto che il reato stesso sia stato compiuto prima del rilascio o del rinnovo dellultimo soggiorno.  Il reato / condanna pu anche risalire a dieci o dodici anni fa. 

 

E indifferente che ci sia stata condanna patteggiata o meno ed anche la gravit della condanna.

E indifferente anche che la condanna sia definitiva oppure no.  

 

E indifferente anche che linserimento sociale (lavoro e casa) della persona sia pi o meno buono.

 

Non ci si richiama a nessuna sentenza del giudice che attesti la pericolosit sociale del soggetto, ma, eventualmente, a mere segnalazioni di polizia.

 

 

Ci sembra che a decidere fra il s e il no a domande di rinnovo, peraltro simili come condizioni attuali e di partenza, siano considerazioni extralegali e prive di riferimenti normativi precisi.

Ad esempio Lucca impone a chiunque voglia rinnovare il soggiorno ed abbia nel suo passato una, seppur minimo, reato, di diventare un delatore, Pisa procede in forma pi rizomatica: oltre al metodo lucchese (rinnovo del soggiorno come premio per la delazione), agiscono simpatie o antipatie personali, desideri di vendetta, appartenenza della persona a categorie momentaneamente inserite in progetti miliardari ( ad esempio una volta tanto essere nomade/rom abitante al Campo e quindi inserito nel progetto regionale gestito dal Comune Le citt sottili pu fare la differenza in positivo:  il Rom che abbia commesso uno o pi reati si regolarizza, gli altri,  nelle stesse condizioni, ricevono un rifiuto )

 

Prima della risposta alla domanda di rinnovo di chi abbia avuto i problemi sopra accennati passano dagli otto ai dodici mesi. Poi arriva il rifiuto cui si pu rispondere soltanto con costosi e lentissimi ricorsi al TAR.

 

Queste procedure generano sofferenza sociale ed umana: si interrompono, infatti, difficili percorsi di inserimento, si crea quindi marginalit e nuove fasce di persone impedite, per lungo tempo (la procedura consuma da uno a due anni) di guadagnarsi da vivere onestamente. Spesso, dopo un anno di attesa senza soggiorno e quindi senza lavoro,  queste persone non sono pi in grado di affrontare le spese di un ricorso al TAR. Diventano cos di nuovo clandestini, con tutto ci che questo comporta.

Umanamente si genera un senso di ingiustizia e unumiliazione intollerabili in chi, dopo essersi inseriti nel mondo del lavoro, aver superato vecchie amicizie e tanti pregiudizi, dopo, magari, una sentenza del giudice che ha decretato la sua non pericolosit sociale e quindi dopo aver rinnovato il proprio soggiorno gi tre quattro volte dopo il reato, si trova ad un rifiuto: un brutto schiaffo che  ricaccia indietro di anni e per cui non si vedono motivazioni accettabili.

 

 

 

Linterpretazione data dalle questure della Toscana cui facciamo qui riferimento allarga in negativo la discrezionalit nei tempi, nella tipologia dei reati, nel grado di giudizio: non si distingue fra denunciato o indagato o imputato o semplicemente oggetto di segnalazione poliziesca.

 

Ci chiediamo e chiediamo agli altri

a)     se questo accada anche nel resto di Italia

b)    che cosa si stia facendo altrove che non siano i semplici ricorsi al TAR

c)     se non si ritiene che anche questa materia debba essere oggetto di segnalazioni al Ministero, convegni e documenti che cerchino di modificare la norma, da un lato, ma anche di limitare i danni di una interpretazione restrittiva e discrezionale, oltre che illegittima, della norma stessa.