27.11.2002.

 

Mittente VM10

 

Alle questure della Repubblica

 

Oggetto: Ricongiungimento familiare   procedura

 

C.300/C/2002/2587/P/12.214.29/1^ Div.

 

Come noto la nuova formulazione dell'articolo 29 del D.L.VO 286/98, introdotta dall'art. 23 della legge 189/02 ha demandato allo sportello unico per l'immigrazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo l'onere dell'avvio e dello svolgimento del procedimento connesso al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. Poich l'art. 34 comma 1 della medesima legge n. 189/02 ha previsto che il funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione, saranno stabilite nel regolamento di attuazione, appare opportuno precisare che nelle more dell'adeguamento delle norme del D.P.R. 394/99 le procedure per la concessione del beneficio resteranno per il momento invariate: sussistenza dei requisiti reddituali ed alloggiativi. Mentre l'esistenza del rapporto di parentela tra il richiedente ed il familiare richiesto sar dimostrata mediante la consueta documentazione, da presentare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente e che, di conseguenza, non former oggetto di valutazione dell'autorit di P.S. cos come previsto attualmente dall'art. 6 del D.P.R. 394/99. Della necessit di mantenere inalterato il procedimento relativo al rilascio del N.O. al ricongiungimento familiare   fino alla concreta istituzione dello sportello unico   stato informato il ministero degli esteri che impartir opportune istruzioni alle rappresentanze diplomatiche e consolari.

 

Il direttore centrale Pansa.