Ministero dellÕInterno

Dipartimento di Pubblica Sicurezza

 

NR.400/C/2004/500/P/10.2.45.1

                                                                                                                                                                 Roma, 28 aprile 2004

OGGETTO: Allargamento dellÕUnione Europea e libera circolazione dei cittadini dei nuovi Paesi membri.

 

 

Si rende noto che il 1¡ maggio prossimo dieci nuovi Stati aderiranno allÕUnione Europea: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Slovacchia.

Dalla predetta data i cittadini di detti Paesi non potranno essere piuÕ considerati ÒstranieriÓ, secondo lÕaccezione tecnica di cui allÕart.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, recante il Testo delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ma godranno, fatto salvo quanto si diraÕ a proposito dellÕaccesso al lavoro, delle piuÕ favorevoli disposizioni legislative previste per i Òcittadini comunitariÓ dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n.54, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno degli Stati membri dellÕUnione europea.

 

Si ricorda, a tale proposito, che lÕart. 18 del Trattato istitutivo della ComunitaÕ economica europea sancisce il diritto di ciascun cittadino di uno Stato membro di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati dellÕUnione e che lÕart. 1 del D.P.R. n 54 / 2002 riconosce agli stessi cittadini il libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale, da quelle a tutela dellÕordine pubblico, della sicurezza interna e della sanitaÕ pubblica in vigore per lÕItalia, conformante ai Trattati, alle Convenzioni ed agli Accordi fra Stati Membri dellÕU.E. ed alle relative disposizioni di attuazione.

 

Il predetto D.P.R. n. 54/2002 prevede, inoltre, che ai fini dellÕingresso gli interessati devono essere in possesso di un documento di identificazione Ð valido secondo la legge nazionale Ð almeno allÕatto dellÕingresso nel territorio dello Stato, salvo che non sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi tra Stati membri dellÕU.E. in vigore per lÕItalia(art.1 comma 2 D.P.R. n.54/2002).

 

In considerazione di quanto sopra esposto, a decorrere dal 1¡ maggio p.v. , i cittadini dei Paesi di cui trattasi - giaÕ esentati dallÕobbligo del Òvisto SchengenÓ relativo ai soggiorni, fino a un massimo di 90 giorni per semestre, per turismo, affari, invito, missione e gara sportiva Ð non saranno piuÕ sottoposti ad alcun obbligo di visto.

 

Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato D.P.R. n.54/2002 e fermo restando quanto disposto in materia di lavoro subordinato, richiedere direttamente alle Questure competenti la carta di soggiorno.

 

Analogamente, non saraÕ piuÕ richiesto il nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini neocomunitari, i cui familiari potranno fare ingresso in Italia senza alcuna formalitaÕ e potranno richiedere direttamente alle competenti Questure il predetto titolo di soggiorno, fatti salvi i limiti e le condizioni previste dal richiamato D.P.R. 54/2002.

 

In relazione al predetto diritto di circolazione ÒintracomunitariaÓ ed alla specifica previsione dellÕart.7 del predetto D.P.R. n.54 del 2002, il quale dispone che i cittadini neo comunitari non possono essere espulsi , ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanitaÕ pubblica, si intendono cessati, a decorrere dal 1 ¡ maggio prossimo, gli effetti dei provvedimenti di espulsione fino ad allora adottati nei confronti degli stessi cittadini , salvo quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanitaÕ pubblica.

 

Conseguentemente Ð ed in analogia alle determinazioni assunte dal Consiglio dellÕUnione europea circa le segnalazioni di inammissibilitaÕ inserite nel ÒSistema dÕInformazione SchengenÓ anche il Centro di elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvederaÕ, entro il 1¡ maggio prossimo, alla revoca degli inserimenti relativi ai provvedimenti di espulsione adottasti nei confronti dei nuovi cittadini comunitari, fatti salvi:

 

a)    quelli adottati dallÕAutoritaÕ Giudiziaria a seguito di condanna penale, per i quali si eÕ in attesa di acquisire il parere del Ministero della Giustizia ;

b)   quelli adottati per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, ai sensi dellÕart. 13 comma 1 del decreto legislativo n 286/98.

 

 

Per quanto riguarda gli ingressi ed il soggiorno in Italia per motivi di lavoro subordinato, va precisato che, conformemente al Trattato di adesione dei nuovi Paesi allÕUnione europea (ratificato dallÕItalia con legge 24 dicembre 2003, n.380), lÕItalia ha esercitato la facoltaÕ di limitare la libertaÕ di circolazione per lÕaccesso al mercato del lavoro dei cittadini dei Paesi sopra indicati ad eccezione di Cipro e Malta, con espressa deroga agli articoli da 1 a 6 del Regolamento CEE n.1612/68.

 

A tal fine eÕ stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile scorso, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che, disponendo la limitazione sopra detta, ha tuttavia previsto una ulteriore quota di 20.000 unitaÕ riservata ai lavoratori cittadini dei predetti Stati membri.

 

 

Circa le modalitaÕ di applicazione del predetto decreto, si rinvia alle istruzioni che saranno diramate dalla stessa Presidenza del Consiglio. Va, nondimeno, precisato in questa sede, in conformitaÕ alle indicazioni fatte avere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che dal 1 ¡ maggio p.v. non dovraÕ essere piuÕ apposto il nulla osta in calce allÕautorizzazione al lavoro previsto dallÕart.31 del D.P.R. 31 agosto 1999 , n. 394; pertanto le autorizzazioni presentate alle Questure e non ancora evase dovranno essere restituite ai datori di lavoro.

 

Una particolare attenzione richiedono , infine, le procedure connesse al passaggio attraverso le frontiere dei Paesi di transito e di ingresso in Italia dei bambini adottati appartenenti ai nuovi Stati membri e accompagnati da connazionali adottanti che hanno portato regolarmente a termine la relativa procedura.

 

Per evitare possibili inconvenienti e disagi in frontiera, derivanti dallÕabolizione del visto dÕingresso per adozione, noncheÕ per prevenire illeciti ai danni dei minori, dÕintesa con la Commissione per le adozioni internazionali , si eÕ ritenuto opportuno introdurre unÕapposita procedura.

 

Il Ministero degli Affari Esteri ha predisposto al riguardo un modello di attestazione di rientro in Italia degli adottanti con il minore straniero adottato. Le Rappresentanze Diplomatiche nei Paesi di nuova adesione rilasceranno agli interessati tele attestazione sulla base dellÕautorizzazione allÕingresso in Italia, giaÕ prevista per la concessione del visto al minore, che la Commissione per le Adozioni Internazionali continueraÕ a trasmettere direttamente alle sedi diplomatiche interessate.

 

LÕattestazione, di cui si allega il fac- simile in lingua italiana, avraÕ la funzione di certificare il legittimo accompagnamento transfrontaliero del minore .

 

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si sottolinea la necessitaÕ di assicurare la massima diffusione delle indicazioni fornite in premessa e delle istruzioni impartite , che le SS.LL. integreranno opportunamente per il personale dipendente, informando tempestivamente questo Ministero degli eventuali ulteriori problematiche di rilievo.

 

 

Per il Ministro

Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

 

De Gennaro