DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2003

 

Costituzione  e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1¡ marzo 2002, n. 39.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  ÇDisciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei MinistriÈ;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante ÇOrdinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59È ed, in particolare, l'art.  7,  comma  2, secondo il quale il Presidente del Consiglio di Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  strutture  della cui attivita'  si  avvalgono  i Ministri da lui delegati, determinando il numero massimo dei servizi in cui ciascun ufficio si articola;   Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio  2002,  recante ÇOrdinamento delle strutture generali della Presidenza  del Consiglio dei MinistriÈ ed, in particolare, l'art. 19 che  definisce  le  funzioni  relative  al  Dipartimento  per le pari opportunita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520,  in  materia  di  organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11 luglio  2003  concernente  la determinazione della dotazione organica del  personale  non  dirigenziale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  la  determinazione  del  contingente  del  personale  di prestito presso le strutture della Presidenza;
  Vista  la  legge  1¡ marzo  2002,  n. 39, recante ÇDisposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2001È, con particolare riferimento all'art. 29;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n.  215,  recante ÇAttuazione  della  direttiva  2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000,  che  attua  il  principio  della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnicaÈ;   Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 giugno  2001,  con  il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico di Ministro  senza portafoglio per le pari opportunita' all'on. Stefania Prestigiacomo  nonche'  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 recante la relativa delega di funzioni;   Ritenuta   la   necessita'   di  provvedere  alla  costituzione  ed organizzazione  dell'Ufficio  per  la  promozione  della  parita'  di trattamento  e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o  sull'origine  etnica di cui all'art. 29 della legge 1¡ marzo 2002,
n. 39;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito  del  Dipartimento  per  le pari opportunita' della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, l'Ufficio per la promozione della  parita'  di  trattamento  e la rimozione delle discriminazioni fondate  sulla  razza  o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge  1¡ marzo  2002,  n.  39,  di  seguito denominato ÇUfficioÈ, e' costituito  come struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  g), del decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2002, ed organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
      
                               Art. 2.
  1.  L'Ufficio  ha  la  funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio  ed  in  condizioni  di  imparzialita',  l'effettivita'  del principio  di  parita'  di  trattamento  fra  le persone, di vigilare sull'operativita'   degli  strumenti  di  tutela  vigenti  contro  le discriminazioni nonche' di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.
  2.  Ai  fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, comma 2,  del  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n.  215, l'Ufficio si articola  nei  seguenti servizi, costituenti unita' operative di base di  livello dirigenziale, con le attribuzioni per ciascuno di seguito
indicate:
    a) servizio  per la tutela della parita' di trattamento: gestione di  un  sito  internet  o  di  una  linea  telefonica gratuita per la raccolta  delle  segnalazioni  in  ordine  a casi di discriminazione; esame  ed  analisi delle segnalazioni ricevute; attivita' istruttoria relativa    all'assistenza   nei   procedimenti   giurisdizionali   o amministrativi  delle  persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da  rendersi  anche  in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali  e  proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatone;  svolgimento  di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare  l'esistenza  di  comportamenti  discriminatorie  nel pieno rispetto   delle   prerogative   dell'autorita'   giudiziaria,  anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti  che  ne  risultino in possesso; segnalazione alle autorita' competenti  delle  situazioni  di  abuso,  maltrattamento  o  disagio riscontrate  nel  corso  delle  attivita'  di ufficio; svolgimento di audizioni  periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6   del   decreto   legislativo  9 luglio  2003,  n.  215;  attivita' istruttoria  relativa  alla stipula di accordi o protocolli di intesa con  le  organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito   del  settore  privato-sociale  e  dei  diversi  livelli territoriali   di   Governo;  gestione  di  una  banca  dati  per  il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;
    b) servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con   gli   analoghi  organismi  esteri,  in  collaborazione  con  le universita', le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo  9 luglio  2003,  n. 215, con le altre organizzazioni non governative  senza  fine  di  lucro  e  con gli istituti nazionali di rilevazione  statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la  consapevolezza  dei diritti connessi all'attuazione del principio di  parita',  soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle  prestazioni  sociali;  redazione  delle  relazioni  annuali al Parlamento  ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di   sensibilizzazione,   informazione   e   comunicazione  pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva  integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e  politici  degli  stranieri;  elaborazione  di proposte di modifica della normativa vigente.
 
                               Art. 3.
  1.  L'Ufficio  si  avvale  di  un contingente composto da personale appartenente  ai  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio e di altre amministrazioni   pubbliche,   collocato  in  posizione  di  comando, aspettativa  o  fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, quantificato come segue:
    a) un dirigente generale coordinatore dell'Ufficio;
    b) due dirigenti preposti ai servizi di cui all'art. 2, comma 2;
    c) otto unita' di area C;
    d) dieci unita' di area B.
  2. Oltre al contingente di cui al comma 1, l'Ufficio puo' avvalersi di  numero  cinque unita' di ulteriore personale, non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio, compresi magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa e fuori ruolo,   nonche'   di  un  contingente  di  esperti,  anche  estranei all'amministrazione, nel limite massimo delle cinque unita'.
  3. Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, i dirigenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere incaricati, anche congiuntamente, sotto  la  supervisione del responsabile dell'Ufficio, della gestione di  progetti  operativi  speciali  finalizzati  a realizzare raccordi funzionali   con   altri   uffici   e   strutture   delle   pubbliche amministrazioni    che   operano   nel   campo   della   lotta   alle discriminazioni.
  4.  Il  Dipartimento  per  le  pari opportunita', nell'ambito delle proprie   competenze,  provvede  agli  adempimenti  amministrativi  e contabili  riguardanti la gestione delle spese ed all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio.
                               Art. 4.
  1.  Il  Ministro  per  le pari opportunita' determina gli indirizzi dell'attivita' istituzionale di competenza dell'Ufficio.
  2.  L'Ufficio  nell'esercizio delle sue funzioni si coordina con la Consulta  per i problemi degli stranieri e delle loro famiglie di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3.  L'Ufficio  provvede  al  trattamento  dei  dati  sensibili  nel rispetto  delle  disposizioni  di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.
 
      
                               Art. 5.
  1.  All'art.  19  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, e' aggiunto il seguente comma:   Ç2-bis. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per la  promozione  delle  parita'  di  trattamento  e la rimozione delle discriminazioni  fondate  sulla  razza  o  sull'origine etnica di cui all'art.  29  della  legge  1¡ marzo  2002,  n. 39, articolato in due ulteriori serviziÈ.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2003
                                              p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 189