DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2004
Programmazione  dei  flussi  di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi  Stati  membri della Unione europea nel territorio dello Stato,
per l'anno 2004.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  Trattato  di  adesione  all'Unione europea tra gli Stati
membri  dell'Unione  europea  e  la Repubblica Ceca, la Repubblica di
Cipro,  la  Repubblica  di  Estonia,  la  Repubblica  di Lettonia, la
Repubblica  di  Lituania,  la  Repubblica  di Malta, la Repubblica di
Polonia,  la  Repubblica  Slovacca,  la  Repubblica  di Slovenia e la
Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione
del suddetto Trattato;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;
  Considerato  che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004
non  sono,  in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del
regolamento  CEE  n.  1612/68  ai  fini dell'ingresso nel mercato del
lavoro  italiano  dei  cittadini  dei  seguenti Stati membri di nuova
adesione:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di
Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
  Considerato  altresi'  che,  secondo le previsioni del Trattato, in
deroga  agli  articoli da  1  a  6  del  regolamento  CEE n. 1612/68,
ciascuno   Stato  membro  puo'  continuare  ad  applicare  le  misure
nazionali  per  la  disciplina  dell'accesso  al  proprio mercato del
lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova
adesione appena indicati;
  Tenuto   conto   che  le  misure  nazionali  devono  assicurare  un
trattamento  preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri
rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;
  Tenuto  conto che le misure nazionali non possono determinare per i
cittadini  degli  Stati  membri  di  nuova  adesione  sopra  indicati
condizioni  di  accesso  al  mercato  del  lavoro piu' restrittive di
quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
  Tenuto  conto  che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo  n.  286 del 1998, e successive modificazioni, sono stati
emanati  due  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
entrambi  del  19 dicembre  2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in
sede  di  programmazione transitoria, sono state determinate le quote
massime  di  lavoratori  extracomunitari  da  ammettere in Italia per
l'anno 2004;
  Tenuto  conto,  in particolare, che i citati decreti del Presidente
del  Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi  di  lavoratori  non  comunitari,  di  cui 20.000 per lavoro
subordinato  non  stagionale,  provenienti  da Stati non appartenenti
all'Unione europea «che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria»;
  Considerato  che,  a fronte della suddetta quota di 20.000 ingressi
riservati   per   l'intero   anno  2004  a  cittadini  di  Stati  non
appartenenti   all'Unione   europea,  si  ritiene  di  prevedere  una
corrispondente  quota  da  riservare  ai  cittadini  degli otto Stati
membri dell'Unione europea sopra indicati, nel rispetto del principio
di «preferenza comunitaria»;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Per  il  primo  biennio  dalla data del 1° maggio 2004 non sono
applicabili  gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai
fini  dell'ingresso  nel  mercato  del  lavoro italiano dei cittadini
lavoratori  dei  seguenti  Stati membri di nuova adesione: Repubblica
Ceca,  Repubblica  di  Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di
Lituania,  Repubblica  di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di
Slovenia e Repubblica di Ungheria.

      
                               Art. 2.

  1. Per l'anno 2004 sono ulteriormente ammessi in Italia, per motivi
di  lavoro  subordinato,  i  lavoratori  cittadini degli Stati membri
dell'Unione  europea  di cui all'art. 1 nella quota massima di 20.000
unita', in aggiunta a coloro gia' ammessi prima del 1° maggio 2004 in
conformita'  a  quanto  disposto con i due decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003.

      
                               Art. 3.

  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali provvede al
monitoraggio  degli  ingressi ai fini del rispetto della quota di cui
all'art.  2  ed  attua  tutte  le  misure  necessarie affinche' per i
cittadini  dei  Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni
di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
    Roma, 20 aprile 2004

                                                p. Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                      Letta

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 31

      

04.05.2004
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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