(Sergio Briguglio 8/5/2004)

 

ALCUNI ELEMENTI DI NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO DI INTERESSE PER LO STRANIERO DETENUTO

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute negli schemi di regolamento approntati in attuazione della L. 189/02[1]); le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota

 

1. LĠespulsione

 

Misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:

-       art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

-       art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni[2]

o      eseguita successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo[3]

o      la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del Magistrato

o      provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

Sostitutiva della pena detentiva

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: sembra formalmente escluso il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di diniego di rilascio del permesso) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

Alternativa alla pena detentiva

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: sembra formalmente escluso il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di diniego di rilascio del permesso) o come misura di prevenzione (nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione)

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione (verosimilmente, dopo la decisione)

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in questo caso

 

Prevenzione

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/65, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[4]

 

Soggiorno illegale

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

-       che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallĠingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza

-       che abbia subito la revoca (inclusa quella conseguente alla condanna per vendita di marchi contraffatti) o lĠannullamento del permesso di soggiorno

-       che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

-       che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso

-       che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo[5] (nota: manca una disposizione esplicita[6], ma lĠart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del provvedimento; a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)

-       che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione della nozione di giustificato motivo; inclusa indigenza)

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di permesso scaduto da piuĠ di 60 gg. senza richiesta di rinnovo, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[7]

 

Comunicazione al questore in caso di custodia cautelare o condanna a pena detentiva

 

 

Convalida accompagnamento

 

 

ModalitaĠ di impugnazione (spese a carico dellĠerario)

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice ordinario[8] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento, entro 60 gg.[9] dalla data del provvedimento[10] (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana[11]; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[12] (termine a carattere ordinatorio)[13]

o      diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallĠart. 229 L del DPR 115/02)[14]

 

Trattenimento in CPT

 

-       per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

-       per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

-       per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

-       per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

Ordine di lasciare lĠItalia in 5 gg.

 

 

Arresto, nuova espulsione, nuovo trattenimento

 

 

Ulteriore ordine 5 gg.; reclusione

 

 

Divieto di reingresso

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni[19] (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione[20], tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero presenta istanza alla rappresentanza italiana di dichiarazione di cessazione del divieto; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

á      Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

 

Violazione del divieto di reingresso (espulsione amministrativa; espulsione giudiziaria)

 

á      Reclusione da 6 mesi a un anno[21] in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente alla normale espulsione disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto in flagranza sempre consentito

á      Reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente a

 

Pendenze davanti alla Corte Costituzionale e decreto imminente

 

á      Arresto obbligatorio in caso di mancato rispetto del termine di 5 gg.

á      Provvedimento di accompagnamento alla frontiera esecutivo nelle more della convalida

á      Decreto (?): reclusione da 1 a 4 anni giaĠ dalla prima violazione; accompagnamento sospeso fino a convalida del giudice di pace

 

 

2. Reati e ingresso

 

Diniego del visto di ingresso

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso)

 

ModalitaĠ di impugnazione

 

 

 

3. Permesso di soggiorno

 

Rinnovo: termini e requisiti

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[22]

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: di norma,

¤       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/03)

¤       mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento; in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U.; nota: estrapolando allĠindietro la Circolare, si ottiene una definizione del reddito minimo da lavoro subordinato: importo dellĠassegno sociale)

¤       assolvimento obblighi in materia sanitaria

¤       disponibilitaĠ di alloggio

¤       assenza di moti ostativi (la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003)

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario; per lavoro subordinato richiesta, salvo periodo > 6 mesi[23] di disoccupazione tollerata, lĠesistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della documentazione relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare)

 

Rinnovo del permesso e condizione di detenzione

 

 

Accesso alle misure alternative alla detenzione

 

o      accesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 12/4/99 e Circ. Mininterno 2/12/00)

o      la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro (Circ. Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/00) allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria (tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93)

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12[25] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

o      esclusa, di fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa (Circ. Mininterno 2/12/00)

o      verosimilmente si applica anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (deve essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione)

o      la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3); possibile, in generale, il rilascio di un permesso per motivi umanitari (art. 5, co. 6 T.U.)

 

Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno a detenzione conclusa: disposizioni invocabili (in linea di principio)

 

o      in sede di rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso devono essere presi in considerazione

-       nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.)

-       la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

-       lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

-       lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

o      richiesta asilo (art. 1-1 septies, L. 39/90, come modificata da L. 189/02)

o      riconoscimento dello status di apolide (art. 17 DPR 572/93)

o      rilascio di un permesso per motivi familiari e simili (art. 30 e 31 T.U.)

o      rilascio di un permesso per motivi di protezione sociale (art. 18 T.U.)

o      proroga del permesso per motivi di salute (circ. MinsanitaĠ 24/3/00) o rilascio di un permesso, in caso di esigenze di cura (art. 5, co. 6 T.U., art. 28, co. 1 DPR 394/99)

o      divieti di espulsione (art. 19 T.U., art. 28 DPR 394/99)

 

Diniego di rilascio o rinnovo, revoca: conseguenze, impugnazione

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) e di mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nota: dovrebbero rilevare solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti)

 

 

3.1 Rifugiati

 

Presupposti

 

 

Richiesta dĠasilo (frontiera, questura)

 

 

InammissibilitaĠ

 

o      giaĠ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lĠItalia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallĠart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allĠart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

Trattenimento (CDI, CPT, rinuncia alla domanda)

 

á      Il richiedente asilo puoĠ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalitaĠ o identitaĠ

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (?)

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato (?)

o      se eĠ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova (formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare

o      se ha presentato domanda dopo che a suo carico eĠ stato emesso un provvedimento di espulsione o respingimento

 

 

Permesso per richiesta di asilo

 

 

Decisione della Commissione territoriale

 

o      riconosce lo status di rifugiato

o      rigetta la domanda

o      rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellĠart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.

o      con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lĠinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

Riesame (per lo straniero trattenuto in CDI)

 

 

Ricorso

 

 

Richiesta al prefetto

 

 

Diritto dĠasilo costituzionale

 

 

 

3.2 Apolidi

 

Status di apolide

 

o      un crimine contro la pace

o      un crimine di guerra

o      un crimine contro lĠumanitaĠ

o      un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi

o      azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

Certificazione dello status di apolide

 

o      atto di nascita

o      documentazione relativa alla residenza (verosimilmente, stabile dimora) in Italia

o      ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per ciascuno Stato; Corte dĠAppello di Roma: sufficienti indizi)

 

Diritti dellĠapolide

 

o      esercizio di professioni salariate

o      esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e industriali

o      esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)

 

Espulsione

 

 

 

3.3 Motivi familiari

 

Accesso al permesso per motivi familiari

 

o      al minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.)

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi ad esempio, in caso di richiedente asilo , e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

 

Regolarizzazione del minore per coesione con genitore o affidatario

 

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario)

 

Regolarizzazione per coesione con familiare italiano

 

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (apparentemente senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,  Regolamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)

 

Regolarizzazione per coesione con rifugiato

 

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

 

Regolarizzazione per genitore di neonato o di nascituro

 

o     allo straniero inespellibile per gravidanza in corso o parto non anteriore a 6 mesi (riguarda anche il marito della donna, da Sent. Corte Cost. 376/00; rectius, il padre del bambino?)

 

Art. 31, co. 3

 

 

 

3.4 Protezione sociale

 

Requisiti

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Straniero condannato per reato commesso nella minore etaĠ

 

 

Caratteristiche del permesso

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circolare Ministero della SanitaĠ)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[27], con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di rapporto di lavoro in corso (o contratto di soggiorno per lavoro?), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o      condotta incompatibile con il prgramma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio

 

 

3.5 Esigenze di cura

 

Proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute

 

 

Esigenze di cura

 

 

 

3.5 Divieti di espulsione

 

Presupposti

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria) o  sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)

o      coniuge o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi

o      titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

 

Rilascio di permesso in caso di divieto di espulsione

 

o      eĠ iscritto nel permesso del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

 

4. Reati e carta di soggiorno

 

Carta di soggiorno: diniego e revoca

 

 

 

5. Assistenza sanitaria

 

Iscrizione obbligatoria SSN

 

 

Copertura per irregolari

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaĠ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)

 

Divieto di segnalazione, STP, dichiarazione di indigenza, durata, validitaĠ

 

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)

o      soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)

 



[1] Si fa riferimento alla versione, non ancora in vigore, approvata dal Consiglio dei Ministri nel Giugno 2003.

[2] In precedenza: 5 anni.

[3] In precedenza: accompagnamento immediato alla frontiera desumibile solo logicamente.

[4] Disposizione precedente: eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se cĠeĠ il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia; con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg., in caso contrario

[5] In precedenza, anche per ingresso clandestino (di straniero peroĠ in possesso dei documenti), per mancata richiesta del permesso, per revoca o annullamento del permesso, o a titolo di misura di prevenzione (senza rischio evidente che lo straniero si sottragga al provvedimento).

[6] In precedenza, lĠespulsione con accompagnamento alla frontiera era esplicitamente prevista per chi non rispettasse il termine fissato con lĠintimazione (art. 13, co. 4, lettera a, T.U.).

[7] Disposizione precedente: eseguita con

á       accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

á       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

[8] Disposizione precedente: in caso di trattenimento in CPT, eĠ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento.

[9] Disposizione precedente: entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dallĠambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione.

[10] Disposizione precedente: dalla comunicazione.

[11] In precedenza: in caso di accompagnamento immediato alla frontiera.

[12] Disposizione precedente: 10 gg.

[13] Disposizione precedente: il giudice decide sentito lĠinteressato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.

[14] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allĠassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dĠufficio) e, se necessario, dellĠinterprete.

[15] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[16] Disposizione precedente: 20 gg.

[17] Disposizione precedente: 10 gg.

[18] Disposizione precedente: se eĠ imminente lĠeliminazione dellĠimpedimento allĠespulsione o al respingimento.

[19] Disposizione precedente: 5 anni.

[20] Disposizione precedente: salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso.

[21] Disposizione precedente: arresto da 2 a 6 mesi.

[22] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[23] Disposizione precedente: 6 mesi.

[24] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[25] In precedenza: co. 10.

[26] In precedenza, la possibilitaĠ di presentare domanda in questura era prevista da Circolare Mininterno.

[27] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)