Cari dell«ASGI, finalmente un«ottima notizia dalla Cassazione !

 

Ricordate il caso di Said Zarigue del febbraio - marzo dello scorso anno ?

(ne ha parlato anche la nostra Rivista nel n. 1/2003 p. 57)

 

E« un caso che ho seguito personalmente, che mi ha fatto infuriare per la

palese ingiustizia, e che grazie al mio studio (Pecora e Gerace) sono

riuscito a portare fino in Cassazione con esito positivo.

 

E« comunque una vittoria anche di tutti noi, in particolare della rete di

colleghi che a Milano lo scorso hanno si impegnata nel denunciare gli

abusi commessi nei confronti dei regolarizzandi !

 

Il caso su cui si pronunciata la Prima Sezione civile della Cassazione

riguarda proprio la vicenda di Said Zarigue, cittadino marocchino

"regolarizzando" espulso coattivamente dalla Prefettura e dalla Questura di

Milano (con decreto di espulsione che nemmeno faceva riferimento per inciso

alla fondamentale circostanza del suo status di regolarizzando !) nel

febbraio 2003 senza che gli venisse notificato un provvedimento di rigetto

motivato, tradotto e autonomamente impugnabile.

Convocato in Prefettura con il proprio datore per la stipula del contratto

di soggiorno, venne invece - il medesimo giorno - condotto al CPT di via

Corelli per l«esecuzione dell«espulsione. Innanzi al giudice della convalida

la difesa si opponeva al trattenimento e contestualmente impugnava il

decreto di espulsione per violazione dell«art. 2, comma 1 L. 222/02 (fino

alla conclusione della procedura di regolarizzazione non possono essere

adottati provvedimenti di espulsione ..), oltre che, tra le altre invocate,

delle norme generali in materia di procedimento amministrativo.

Il giudice per˜ rigettava il ricorso e convalidava il trattenimento, con un

sintetico decreto nel quale essenzialmente affermava che dalle norme non si

ricava alcun obbligo della P.A. di comunicare al richiedente la sanatoria

gli atti di accertamento dei motivi ostativi e che dunque l«atto conclusivo

era quello di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, con

ci˜ ritenendo conclusa la procedura di regolarizzazione e quindi legittima

l«espulsione.

A seguito di questa decisione Said Zarigue stato rimpatriato il 12-3-2003.

 

Segue polemica, nelle pagine locali e nazionali dei quotidiani, per la

prassi di Prefettura e Questura milanesi - che nei giorni successivi

preleveranno addirittura nelle abitazioni colf e badanti regolarizzande per

espellerle immediatamente ! -.

Le amministrazioni invocano l«applicazione di una `nota di chiarimento« del

Ministero dell«interno a firma dr.ssa d«Ascenzo del dicembre 2002 secondo la

quale nei casi in cui gli stranieri non possano essere regolarizzati le

forze dell«ordine devono procedere al loro immediato allontanamento, prima

ancora che la Prefettura abbia esaminato la loro domanda di

regolarizzazione, e comunque la comunicazione della definizione negativa

della procedura va notificata al solo datore di lavoro.

(Detta nota, indirizzata dal Ministero a tutte le Prefetture e Questure

italiane verrˆ per˜ applicata da alcune e non da tutte; in Lombardia oltre

che Milano ho avuto esperienza diretta di Lecco)

 

Il decreto del giudice monocratico di Milano stato impugnato in Cassazione

che in data 20-4-2004:  a) lo ha cassato senza rinvio; b) ai sensi dell«art.

384 c.p.c. ha annullato l«espulsione comminata dal Prefetto di Milano; c) ha

condannato la Prefettura ha rifondere le spese del giudizio sia per la fase

di merito che per quella di legittimitˆ.

Dalle motivazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione -  I^

sez. civ.,  n. 07472/04       (udienza pubblica 12-2-2004, dep. 20-4-2004,

rel. cons. Luigi Macioce) si ricavano i seguenti punti fermi:

 

1)         il richiedente la regolarizzazione "HA DIRITTO DI OTTENERE LA

COMUNICAZIONE SCRITTA - DALL«UFFICIO DESTINATARIO DELLA RICHIESTA -

DELL«ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA";

2)         che tale `comunicazione« costituisce appunto il suo `atto

conclusivo« ai sensi e per gli effetti dell«art. 2 c. 1 L. 222/02;

3)         che dunque `errato ipotizzare che sussistano equipollenti verbali

o scritti«;

4)         che tutto ci˜ DATO INDISCUTIBILE alla luce:

á           della stessa previsione di una convocazione scritta per gli

adempimenti successivi in caso di esito positivo (art. 1 c. 5 l. cit.) e

dalla stessa espressione LETTERALE della norma di cui all«art. 2 c. 1 l.cit.

(fino alla data di conclusione delle procedura), "tali da far ritenere

IMPENSABILE la compatibilitˆ con le norme di una comunicazione verbale";

á           della previsione generale di cui agli artt. 2 e 3 della L. 241/90

(che nel caso dell«atto di esternazione dell«esito negativo della procedura

de qua non pu˜ che applicarsi);

á           della previsione di cui all«art. 2 c. 6 del D. Leg. 286/98 che,

imponendo l«obbligo di traduzione, presuppone la forma scritta dell«atto

destinato allo straniero;

á           della sostanziale natura di atto di diniego del permesso di

soggiorno che assume il rifiuto di procedere alla legalizzazione del

rapporto di lavoro, un atto sottoposto al sindacato del Giudice

Amministrativo ai sensi dell«art. 6 c. 10 del D.Leg. 286/98  e, come tale,

necessariamente fornito di sintetica motivazione in fatto ed in diritto.

 

Credo che la Cassazione sia chiarissima nel riaffermare diritti e principi

fondamentali, che avrebbero dovuto giˆ essere condivisi ed indiscutibili.

 

Preciso che nel caso di specie si tratta ora di capire come far rientrare il

cittadino straniero Said Zarigue, visto che in suo capo non pende pi

l«espulsione con divieto di reingresso e che, come chiarisce perfettamente

al sentenza, egli ha diritto a veder concludersi (sia pure negativamente ma

non ne conosciamo i motivi !) la procedura di regolarizzazione avviata nel

2002 con possibilitˆ di esercitare il proprio sacrosanto diritto di difesa.

Chi ha suggerimenti ?

 

Da questa sentenza si ricava - a mio avviso - un«altra importante

conseguenza: l«illegittimitˆ della nota del Ministero dell«interno a firma

D«Ascenzo, per la quale lo scorso anno vennero fatte diverse interpellanze

parlamentari e contro la quale pubblicamente tanti.

 

Buona giornata !

avv. Paolo Oddi da Milano