Amnesty International

Ics Consorzio italiano di solidarietˆ

Medici Senza Frontiere

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI AL PARLAMENTO E AL GOVERNO ITALIANO

PER UNA LEGGE ORGANICA SUL DIRITTO DI ASILO

 

Marzo 2004

 

 

 

Premessa

Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere, nellauspicare nuovamente che lItalia si doti quanto prima di una legge organica sul diritto dasilo, desiderano sottoporre allattenzione del Governo e del Parlamento le seguenti raccomandazioni relative agli elementi imprescindibili della disciplina del diritto di asilo.

 

 

1.Piena attuazione del diritto di asilo

 

Il diritto di asilo - sancito dallarticolo 10 comma 3 della Costituzione italiana, nonchŽ dallarticolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani -   un diritto soggettivo perfetto.

Amnesty International, ICS - Consorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere raccomandano che la legge organica in materia di asilo preveda una definizione di rifugiato in armonia con:

-il dispositivo costituzionale, di cui allarticolo 10 sopra menzionato;

-larticolo 1 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato (ratificata dallItalia con Legge n. 772 del 24.07.1954);

-le interpretazioni e le linee guida delle Nazioni Unite e dellAcnur Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

-le convenzioni internazionali sui diritti umani cui lItalia aderisce.

 

Amnesty International, ICS - Consorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere raccomandano che la definizione di rifugiato preveda altres“ in modo esplicito il fondato timore di persecuzioni per motivi di genere e orientamento sessuale.

 

 

2. Autoritˆ preposta al riconoscimento dello status di rifugiato

 

Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere, raccomandano che le Commissioni che avranno il delicato compito di valutare le richieste di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato, garantiscano criteri di competenza, trasparenza e indipendenza.

A tal fine si raccomanda che le Commissioni si configurino come autoritˆ amministrative indipendenti, composte sia da membri delegati dalla pubblica amministrazione che da esperti esterni.

In relazione al funzionamento delle Commissioni preposte al riconoscimento dello status di rifugiato si raccomanda che:

-i componenti delle Commissioni nominati dalla pubblica amministrazione svolgano tale incarico in modo costante e continuato, senza ricoprire altri incarichi o svolgere mansioni altre rispetto a quelle identificate per la procedura di asilo;

-loperato delle Commissioni si svolga in conformitˆ con la normativa italiana in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi,  in particolare la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

-i Componenti delle commissioni ricevano un costante aggiornamento in materia di diritto internazionale, di tutela dei diritti umani fondamentali, di approfondimento e conoscenza degli elementi di geopolitica, di conoscenza dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo.

 

In relazione alladozione di garanzie di tutela in fase di esame di merito delle domande si raccomanda inoltre che:

-il richiedente venga ascoltato personalmente dallorgano preposto allesame e possa esprimersi nella propria lingua, usufruendo di un mediatore linguistico avente una formazione specifica;

-il richiedente possa essere assistito durante laudizione da una persona di sua fiducia  (avvocato, rappresentante di un ente non governativo di tutela ecc.).

 

 

3. Il trattenimento

 

Larticolo 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato vieta espressamente che il richiedente asilo possa subire sanzioni penali per il solo fatto di avere presentato domanda di asilo ovvero per  ingresso o soggiorno irregolare.

Larticolo 31 ammette altres“ restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo, ma solo se strettamente necessarie e solo in attesa che lo status di rifugiato venga regolarizzato.

Nessuna procedura per il riconoscimento del diritto di asilo pu˜ prevedere forme di detenzione o di trattenimento avente caratteristiche ed effetti analoghi.

La detenzione o il trattenimento avente caratteristiche ed effetti analoghi possono essere permessi, secondo il diritto internazionale, soltanto quando:

-sono strettamente necessari e non vi sono altre misure alternative applicabili;

-sono legittimi secondo il diritto internazionale e interno;

-sono convalidati dallautoritˆ giudiziaria, secondo le modalitˆ stabilite dalle convenzioni internazionali e dalle norme interne;

-garantiscono i seguenti diritti ai richiedenti asilo posti in stato di detenzione:

1.diritto a una consulenza legale;

2.diritto a comunicare con lีAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con altre organizzazioni e associazioni a tutela dei diritti umani, garantendo a queste ultime la possibilitˆ di accesso nei luoghi  di trattenimento senza restrizioni;

3.diritto a comunicare con lesterno e a informare i propri familiari sul luogo e le motivazioni della detenzione;

4.diritto a cure mediche;

5.diritto a essere detenuti in condizioni umane dignitose e sicure, con particolare riguardo per la propria condizione di richiedenti asilo. Non devono essere posti in stato di detenzione o trattenimento insieme a criminali comuni, ovvero insieme ad altri cittadini stranieri trattenuti in quanto colpiti da misure di allontanamento dal territorio dello Stato.

 

La Direttiva comunitaria 2003/9/CE prevede inoltre, allarticolo 7, che I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nellarea assegnata da tale Stato membro. Larea assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo dazione sufficiente a garantire laccesso a tutti i benefici della presente direttiva.

 

Per questa ragione Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere raccomandano che la normativa per il riconoscimento del diritto di asilo non preveda forme di trattenimento, se non in limitati casi strettamente necessari e tassativamente previsti dalla legge.

Raccomandano inoltre che, anche in questi casi strettamente necessari, non sia previsto il trattenimento di richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili quali donne in stato di gravidanza, disabili, richiedenti che si siano dichiarati vittime di tortura e per i quali sia necessario procedere a consulenze mediche e medico-legali.

 

Si raccomanda che qualunque forma di detenzione sia applicata nel rispetto degli  standard sopra elencati, debba essere prevista direttamente dalla fonte normativa (in nessun caso sia demandata a fonti normative secondarie) e debba durare il tempo minimo necessario a svolgere le indagini sulla identitˆ del richiedente asilo e sull'ammissibilitˆ della sua domanda di asilo. Nel rispetto del citato art. 31 della Convenzione di Ginevra, il semplice ingresso irregolare dello stato non pu˜ di per se comportare lapplicazione di misure di trattenimento.

 

 

4. Il principio di non refoulement

 

La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato deve prevedere in modo specifico anche la possibilitˆ del riconoscimento dellasilo umanitario a coloro che si trovano nella condizione di non poter essere rimpatriati, ai sensi:

-dell articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato;

-dell articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali;

-dell articolo 19 del Decreto legislativo n. 286/1998.

Qualora il richiedente asilo non abbia i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, lorgano preposto allesame della domanda, pur non riconoscendo il diritto dasilo, deve valutare la sussistenza di eventuali rischi di un rimpatrio dellinteressato, al fine di non incorrere nella violazione del principio di non refoulement di cui allarticolo 33 della Convenzione di Ginevra e dellarticolo 19 del Decreto legislativo n. 286/1998, nonchŽ dellart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali.

Nelloperare tale valutazione, lorgano preposto deve essere posto nella condizione di poter consultare le competenti agenzie delle Nazioni Unite, nonchŽ organismi nazionali o internazionali di tutela dei diritti umani.

 

Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere raccomandano che in caso di impossibilitˆ al rimpatrio, allinteressato venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ai sensi dellarticolo 5, comma 6 del Decreto legislativo n. 286/1998.

In particolare si raccomanda che:

-il permesso di soggiorno per protezione umanitaria abbia durata di almeno un anno, sia rinnovabile e consenta lo svolgimento di attivitˆ lavorativa subordinata o autonoma e liscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado;

-il permesso di soggiorno venga rilasciato o rinnovato anche in assenza di passaporto o di altro documento di viaggio;

-lo status del beneficiario della protezione umanitaria sia equiparato a quello del rifugiato per quanto attiene il diritto allunitˆ familiare (ricongiungimento e coesione sul posto: articolo 29, comma 3 e articolo 30, comma 1, lettera c, del Decreto legislativo n. 286/1998) e il rilascio di documenti sostitutivi. Lequiparazione si applica anche al caso di minore non accompagnato;

-il rinnovo del permesso di soggiorno non possa essere rifiutato fino a quando sussistano le condizioni che ne hanno determinato il rilascio;

-il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria, che non abbia pi titolo per godere di tale protezione ma che possieda i requisiti per il rilascio di altro titolo di soggiorno, possa chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno.

 

 

5. Esame dellีammissibilitˆ delle domande di asilo

 

Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere raccomandano che nella fase di verifica dellammissibilitˆ delle domande di asilo si proceda con modalitˆ tali da garantire la tutela dei diritti umani fondamentali e leffettiva protezione della persone.

In particolare si raccomanda che:

-il personale preposto allesame dellammissibilitˆ delle domande di asilo sia competente e adeguatamente formato, nonchŽ costantemente aggiornato;

-nel caso in cui il richiedente asilo provenga da uno Stato differente da quello di appartenenza, non si tenga in considerazione unicamente ladesione di tale Stato alla Convenzione di Ginevra ma si valutino anche gli strumenti adottati dallo stesso Stato per garantire la tutela dei diritti umani fondamentali e la loro effettiva attuazione, nonchŽ la protezione assicurata ai richiedenti asilo e ai rifugiati.

 

 

6.Esame della fondatezza delle domande di asilo

 

Lesame della fondatezza attiene a una valutazione sul merito delle domande di asilo. Al fine di garantire allinteressato la possibilitˆ di argomentare la propria istanza, risulta alquanto difficile procedere allesame della fondatezza senza prevedere unaudizione del richiedente asilo, anche nel caso in cui la domanda di asilo sia stata presentata successivamente a un provvedimento di allontanamento dallo Stato italiano.

Inoltre - nel caso di decisione che ritenga manifestamente infondata la domanda - si devono prevedere strumenti idonei per garantire un ricorso efficace ovvero un riesame da parte di unautoritˆ terza al fine di evitare, anche in questo caso, violazioni dellarticolo 24 della Costituzione italiana e del principio di non refoulement di cui allarticolo 33 della Convenzione di Ginevra.

Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere raccomandano che:

-la fondatezza delle domande di asilo sia esaminata direttamente dallorgano preposto al riconoscimento dello status di rifugiato, in sede di valutazione del merito delle stesse istanze di asilo;

-di conseguenza, lesame della fondatezza delle domande di asilo venga scisso dallesame sullammissibilitˆ, sia in termini temporali che di competenza.

 

 

7.Ricorso avverso decisione negativa

 

In ragione della necessitˆ di garantire il pieno ed effettivo rispetto dellart. 33 della Convenzione di Ginevra e degli articoli 3 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali, e in conformitˆ con lart. 24 della Costituzione, la normativa deve garantire in ogni caso e senza eccezione alcuna che linteressato abbia accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione negativa al riconoscimento dello status di rifugiato.

Lallontanamento dal territorio nazionale e il rimpatrio nel paese di origine o di provenienza non possono essere effettuati prima che lautoritˆ giudiziaria competente si sia pronunciata sul merito del ricorso.

Il ricorso, per avere un valore effettivo, deve necessariamente sospendere il provvedimento di espulsione, altrimenti si svuoterebbe di senso la tutela giurisdizionale del richiedente asilo e tale  pratica darebbe vita a unaperta violazione del principio di non refoulement (articolo 33 della Convenzione di Ginevra) e dellarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali.

Inoltre, leventuale rimpatrio di un cittadino straniero prima del pronunciamento definitivo sul suo ricorso,  oltre a esporlo al rischio di subire eventuali persecuzioni nel paese di origine, crea problemi rispetto al reingresso dello stesso, nel caso in cui il suo ricorso dovesse essere accettato. 

 

Amnesty International, ICS-Consorzio Italiani di Solidarietˆ e Medici senza Frontiere ritengono pertanto opportuno fare rilevare ancora una volta come l'attuale legge 189/2002 preveda, allart. 32 comma 5, che a seguito del rigetto della richiesta di riconoscimento il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Tale previsione legislativa svuota di senso la tutela giurisdizionale del richiedente asilo e costituisce una profonda minaccia al rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.

 

 

8. Misure di accoglienza e di assistenza in favore dei richiedenti asilo

 

Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere ritengono estremamente importante che la legge organica in materia di asilo preveda un sistema di accoglienza adeguato a tutela dei richiedenti asilo e venga possibilmente attuato tramite unottica decentrata, che si imperni sul ruolo fondamentale degli Enti Locali (in quanto soggetti titolari dei compiti di gestione dei programmi socio-assistenziali del territorio) in concerto con gli enti di tutela del diritto di asilo e dei diritti umani.

Tali interventi di accoglienza devono potere comprendere sia aspetti pi strettamente legati allassistenza materiale (vitto e alloggio) che interventi inerenti la sfera della tutela quali:

-lorientamento alla procedura di asilo;

-lattuazione di programmi di primo inserimento economico e sociale, nonchŽ di supporto pisco-sociale, con particolare riferimento ai gruppi maggiormente vulnerabili;

-orientamento e consulenza giuridica nelle pratiche per la procedura di asilo e il sostegno a eventuali azioni di tutela giurisdizionale

Gli interventi di accoglienza e supporto devono essere garantiti per tutto il periodo della definizione dellesito dellistanza di asilo, incluso il periodo necessario alla conclusione degli eventuali procedimenti giurisdizionali.

Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidarietˆ e Medici Senza Frontiere raccomandano inoltre che si preveda in modo tempestivo di adottare i provvedimenti normativi necessari per conformare lordinamento italiano alla Direttiva comunitaria 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Tale Direttiva dispone che entro il 6 febbraio 2005 gli stati membri conformino la propria legislazione e le proprie prassi amministrative a quanto disposto dalla medesima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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