Amnesty International
Ics ะ Consorzio
italiano di solidariet
Medici Senza Frontiere
RACCOMANDAZIONI AL PARLAMENTO E AL GOVERNO ITALIANO
PER UNA LEGGE ORGANICA SUL DIRITTO DI ASILO
Premessa
Amnesty International, ICSะConsorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere, nellีauspicare nuovamente che lีItalia si doti quanto
prima di una legge organica sul diritto dีasilo, desiderano sottoporre allีattenzione del Governo e
del Parlamento le seguenti raccomandazioni relative agli elementi
imprescindibili della disciplina del diritto di asilo.
1.Piena attuazione del diritto
di asilo
Il diritto di asilo - sancito dallีarticolo 10 comma 3 della
Costituzione italiana, nonch dallีarticolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani
- un diritto soggettivo perfetto.
Amnesty International, ICS - Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
raccomandano che la legge organica in materia di asilo preveda una definizione
di rifugiato in armonia con:
-il dispositivo costituzionale, di
cui allีarticolo 10 sopra
menzionato;
-lีarticolo 1 della Convenzione di
Ginevra sullo status di rifugiato (ratificata dallีItalia con Legge n. 772 del
24.07.1954);
-le interpretazioni e le linee
guida delle Nazioni Unite e dellีAcnur ะ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
-le convenzioni internazionali sui
diritti umani cui lีItalia aderisce.
Amnesty International, ICS - Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
raccomandano che la definizione di rifugiato preveda altres in modo esplicito il
fondato timore di persecuzioni per motivi di genere e orientamento sessuale.
2. Autorit preposta al riconoscimento
dello status di rifugiato
Amnesty International, ICSะConsorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere,
raccomandano che le Commissioni che avranno il delicato compito di valutare le
richieste di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato,
garantiscano criteri di competenza, trasparenza e indipendenza.
A tal fine si raccomanda che le Commissioni si configurino come าautorit amministrative
indipendentiำ, composte sia da membri
delegati dalla pubblica amministrazione che da esperti esterni.
In relazione al funzionamento delle Commissioni preposte al
riconoscimento dello status di rifugiato si raccomanda che:
-i componenti delle
Commissioni nominati dalla pubblica amministrazione svolgano tale incarico in
modo costante e continuato, senza ricoprire altri incarichi o svolgere mansioni
altre rispetto a quelle identificate per la procedura di asilo;
-lีoperato delle Commissioni si
svolga in conformit con la normativa italiana in materia di procedimento amministrativo e
di accesso ai documenti amministrativi,
in particolare la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
-i Componenti delle
commissioni ricevano un costante aggiornamento in materia di diritto
internazionale, di tutela dei diritti umani fondamentali, di approfondimento e
conoscenza degli elementi di geopolitica, di conoscenza dei paesi di
provenienza dei richiedenti asilo.
In relazione allีadozione di garanzie di tutela in fase di esame di merito
delle domande si raccomanda inoltre che:
-il richiedente venga
ascoltato personalmente dallีorgano preposto allีesame e possa esprimersi nella propria lingua,
usufruendo di un mediatore linguistico avente una formazione specifica;
-il richiedente possa
essere assistito durante lีaudizione da una persona di sua fiducia (avvocato, rappresentante di un ente
non governativo di tutela ecc.).
3. Il trattenimento
Lีarticolo 31
della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato vieta
espressamente che il richiedente asilo possa subire sanzioni penali per il solo
fatto di avere presentato domanda di asilo ovvero per ingresso o soggiorno irregolare.
Lีarticolo 31
ammette altres restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo, ma solo
se strettamente necessarie e solo in attesa che lo status di rifugiato venga
regolarizzato.
Nessuna
procedura per il riconoscimento del diritto di asilo pu prevedere
forme di detenzione o di trattenimento avente caratteristiche ed effetti
analoghi.
La detenzione
o il trattenimento avente caratteristiche ed effetti analoghi possono essere
permessi, secondo il diritto internazionale, soltanto quando:
-sono
strettamente necessari e non vi sono altre misure alternative applicabili;
-sono
legittimi secondo il diritto internazionale e interno;
-sono
convalidati dallีautorit giudiziaria, secondo le modalit stabilite
dalle convenzioni internazionali e dalle norme interne;
-garantiscono
i seguenti diritti ai richiedenti asilo posti in stato di detenzione:
1.diritto
a una consulenza legale;
2.diritto a
comunicare con lีAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con
altre organizzazioni e associazioni a tutela dei diritti umani, garantendo a queste ultime la possibilit di accesso nei luoghi di trattenimento senza restrizioni;
3.diritto
a comunicare con lีesterno e a informare i propri familiari sul luogo e le
motivazioni della detenzione;
4.diritto
a cure mediche;
5.diritto
a essere detenuti in condizioni umane dignitose e sicure, con particolare
riguardo per la propria condizione di richiedenti asilo. Non devono essere
posti in stato di detenzione o trattenimento insieme a criminali comuni, ovvero
insieme ad altri cittadini stranieri trattenuti in quanto colpiti da misure di
allontanamento dal territorio dello Stato.
La Direttiva
comunitaria 2003/9/CE prevede inoltre, allีarticolo 7,
che าI
richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato
membro ospitante o nellีarea assegnata da tale Stato membro.
Lีarea
assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un
campo dีazione
sufficiente a garantire lีaccesso a tutti i benefici della
presente direttivaำ.
Per
questa ragione Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
raccomandano che la normativa per il riconoscimento del diritto di asilo non
preveda forme di trattenimento, se non in limitati casi strettamente necessari
e tassativamente previsti dalla legge.
Raccomandano
inoltre che, anche in questi casi strettamente necessari, non sia previsto il
trattenimento di richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili quali
donne in stato di gravidanza, disabili, richiedenti che si siano dichiarati
vittime di tortura e per i quali sia necessario procedere a consulenze mediche
e medico-legali.
Si
raccomanda che qualunque forma di detenzione sia applicata nel rispetto
degli standard sopra elencati,
debba essere prevista direttamente dalla fonte normativa (in nessun caso sia
demandata a fonti normative secondarie) e debba durare il tempo minimo
necessario a svolgere le indagini sulla identit del richiedente asilo e
sull'ammissibilit della sua domanda di
asilo. Nel rispetto del citato art. 31 della Convenzione di Ginevra, il
semplice ingresso irregolare dello stato non pu di per se comportare lีapplicazione di misure di
trattenimento.
4. Il principio di non
refoulement
La
procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato deve prevedere in
modo specifico anche la possibilit del riconoscimento dellีasilo umanitario a coloro che si
trovano nella condizione di non poter essere rimpatriati, ai sensi:
-dellี articolo 33 della Convenzione di
Ginevra relativa allo status di rifugiato;
-dellี articolo 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali;
-dellี articolo 19 del Decreto
legislativo n. 286/1998.
Qualora il richiedente asilo non abbia i requisiti per il
riconoscimento dello status di rifugiato, lีorgano preposto allีesame della domanda, pur non riconoscendo
il diritto dีasilo, deve valutare la sussistenza di
eventuali rischi di un rimpatrio dellีinteressato,
al fine di non incorrere nella violazione del principio di non refoulement di cui allีarticolo 33 della Convenzione di Ginevra e dellีarticolo 19 del Decreto legislativo n. 286/1998, nonch dellีart. 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali.
Nellีoperare tale valutazione,
lีorgano preposto deve
essere posto nella condizione di poter consultare le competenti agenzie delle
Nazioni Unite, nonch organismi nazionali o internazionali di tutela dei diritti umani.
Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere raccomandano che in caso
di impossibilit al rimpatrio, allีinteressato venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
umanitaria ai sensi dellีarticolo 5, comma 6 del Decreto legislativo
n. 286/1998.
In particolare si raccomanda che:
-il permesso di soggiorno per protezione umanitaria abbia
durata di almeno un anno, sia rinnovabile e consenta lo svolgimento di attivit lavorativa subordinata o
autonoma e lีiscrizione a corsi di
studio di ogni ordine e grado;
-il permesso di soggiorno venga rilasciato o rinnovato
anche in assenza di passaporto o di altro documento di viaggio;
-lo status del beneficiario della protezione umanitaria sia
equiparato a quello del rifugiato per quanto attiene il diritto allีunit familiare (ricongiungimento e
coesione sul posto: articolo 29, comma 3 e articolo 30, comma 1, lettera c, del
Decreto legislativo n. 286/1998) e il rilascio di documenti sostitutivi. Lีequiparazione si applica
anche al caso di minore non accompagnato;
-il rinnovo del permesso di soggiorno non possa essere
rifiutato fino a quando sussistano le condizioni che ne hanno determinato il
rilascio;
-il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di
protezione umanitaria, che non abbia pi titolo per godere di tale protezione ma che
possieda i requisiti per il rilascio di altro titolo di soggiorno, possa
chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno.
Amnesty
International, ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e Medici
Senza Frontiere raccomandano che nella fase di verifica dellีammissibilit delle
domande di asilo si proceda con modalit tali da garantire la tutela dei
diritti umani fondamentali e lีeffettiva protezione della persone.
In
particolare si raccomanda che:
-il
personale preposto allีesame dellีammissibilit delle
domande di asilo sia competente e adeguatamente formato, nonch
costantemente aggiornato;
-nel
caso in cui il richiedente asilo provenga da uno Stato differente da quello di
appartenenza, non si tenga in considerazione unicamente lีadesione di tale
Stato alla Convenzione di Ginevra ma si valutino anche gli strumenti adottati
dallo stesso Stato per garantire la tutela dei diritti umani fondamentali e la
loro effettiva attuazione, nonch la protezione assicurata ai richiedenti asilo e
ai rifugiati.
Lีesame della fondatezza attiene a una
valutazione sul merito delle domande di asilo. Al fine di garantire allีinteressato la possibilit di argomentare la propria istanza, risulta alquanto difficile procedere
allีesame della fondatezza senza prevedere unีaudizione del richiedente asilo, anche nel caso in
cui la domanda di asilo sia stata presentata successivamente a un provvedimento
di allontanamento dallo Stato italiano.
Inoltre - nel caso di decisione che ritenga manifestamente infondata
la domanda - si devono prevedere strumenti idonei per garantire un ricorso
efficace ovvero un riesame da parte di unีautorit terza al fine di evitare, anche in questo caso,
violazioni dellีarticolo 24 della Costituzione italiana e
del principio di non refoulement di cui allีarticolo 33 della Convenzione di Ginevra.
Amnesty International, ICSะConsorzio
Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere raccomandano che:
-la
fondatezza delle domande di asilo sia esaminata direttamente dallีorgano
preposto al riconoscimento dello status di rifugiato, in sede di valutazione
del merito delle stesse istanze di asilo;
-di
conseguenza, lีesame della fondatezza delle domande di asilo venga
scisso dallีesame
sullีammissibilit, sia in termini
temporali che di competenza.
7.Ricorso
avverso decisione negativa
In ragione della necessit di garantire il pieno ed effettivo rispetto dellีart. 33 della Convenzione
di Ginevra e degli articoli 3 e 13 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali, e in conformit con lีart. 24 della
Costituzione, la normativa deve garantire in ogni caso e senza eccezione alcuna
che lีinteressato abbia accesso
a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione negativa al
riconoscimento dello status di rifugiato.
Lีallontanamento
dal territorio nazionale e il rimpatrio nel paese di origine o di provenienza
non possono essere effettuati prima che lีautorit
giudiziaria competente si sia pronunciata sul merito del ricorso.
Il ricorso,
per avere un valore effettivo, deve necessariamente sospendere il provvedimento
di espulsione, altrimenti si svuoterebbe di senso la tutela giurisdizionale del
richiedente asilo e tale pratica
darebbe vita a unีaperta violazione del principio di non refoulement
(articolo 33 della Convenzione di Ginevra) e dellีarticolo 3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libert
fondamentali.
Inoltre, lีeventuale
rimpatrio di un cittadino straniero prima del pronunciamento definitivo sul suo
ricorso, oltre a esporlo al rischio di subire eventuali persecuzioni
nel paese di origine, crea problemi rispetto al reingresso dello stesso, nel
caso in cui il suo ricorso dovesse essere accettato.
Amnesty
International, ICS-Consorzio Italiani di Solidariet e Medici
senza Frontiere ritengono pertanto opportuno fare rilevare ancora una volta
come l'attuale legge 189/2002 preveda, allีart. 32 comma
5, che a seguito del rigetto della richiesta di riconoscimento าil
ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionaleำ. Tale previsione legislativa svuota di
senso la tutela giurisdizionale del richiedente asilo e costituisce una
profonda minaccia al rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.
8. Misure di accoglienza
e di assistenza in favore dei richiedenti asilo
Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere ritengono estremamente
importante che la legge organica in materia di asilo preveda un sistema di
accoglienza adeguato a tutela dei richiedenti asilo e venga possibilmente
attuato tramite unีottica าdecentrataำ, che si imperni sul ruolo fondamentale
degli Enti Locali (in quanto soggetti titolari dei compiti di gestione dei
programmi socio-assistenziali del territorio) in concerto con gli enti di
tutela del diritto di asilo e dei diritti umani.
Tali interventi di accoglienza devono potere comprendere sia aspetti
pi strettamente legati allีassistenza materiale (vitto e alloggio) che
interventi inerenti la sfera della tutela quali:
-lีorientamento
alla procedura di asilo;
-lีattuazione
di programmi di primo inserimento economico e sociale, nonch di supporto pisco-sociale, con particolare
riferimento ai gruppi maggiormente vulnerabili;
-orientamento e consulenza giuridica nelle
pratiche per la procedura di asilo e il sostegno a eventuali azioni di tutela
giurisdizionale
Gli interventi di accoglienza e supporto devono
essere garantiti per tutto il periodo della definizione dellีesito dellีistanza di
asilo, incluso il periodo necessario alla conclusione degli eventuali
procedimenti giurisdizionali.
Amnesty International, ICSะConsorzio Italiano di Solidariet e Medici
Senza Frontiere raccomandano inoltre che si preveda in modo tempestivo di
adottare i provvedimenti normativi necessari per conformare lีordinamento italiano alla Direttiva comunitaria
2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allีaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri. Tale Direttiva dispone che entro il 6 febbraio 2005 gli stati membri
conformino la propria legislazione e le proprie prassi amministrative a quanto
disposto dalla medesima.
Per maggiori informazioni
Amnesty International-Sezione Italiana: tel. 06
4490228, fax 06 4490222,
email rapporti.istituzionali@amnesty.it
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msolivieri@icsitalia.org
Medici Senza Frontiere: tel. 06 44703872, fax 06
44869267,
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