ALLEGATO V

 

Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Repubblica ceca

 

1.          LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

 

Trattato che istituisce la Comunit europea;

 

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunit (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo da:

 

-           11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21);

 

31968 R 1612 : Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2) modificato da ultimo da:

 

-           31992 R 2434 : Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);


 

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

 

1.          L'articolo 39 e l'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, nella definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Repubblica ceca, da un lato, e il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

 

2.          In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini cechi al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell'adesione.

 

I cittadini cechi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.


 

Anche i cittadini cechi ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

 

I cittadini cechi di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

 

I cittadini cechi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

 

3.          Prima della fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

 

Al termine dell'esame ed entro la fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.


 

4.          Su richiesta della Repubblica ceca si potr effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta ceca.

 

5.          Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le disposizioni nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione, qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

 

6.          Durante i sette anni successivi all'adesione gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei riguardi dei cittadini cechi e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini cechi durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

 

7.          Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini cechi possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.

 


 

Quando uno Stato membro di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro pu chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, per ristabilire la normalit in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro pu chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

 

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolt, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.


 

8.          Finch l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applica nella Repubblica ceca nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini cechi, alle seguenti condizioni:

 

-           i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ci non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;

 

-           i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione della Repubblica ceca, se quest'ultima data precedente.

 

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure pi favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.


 

9.          Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione stata differita in conformit dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Repubblica ceca e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

 

10.       Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virt delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Repubblica ceca pu continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

 

11.       Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Repubblica ceca pu ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dellUngheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Durante tali periodi i permessi di lavoro rilasciati dalla Repubblica ceca, a fini di controllo, a cittadini dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dellUngheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono rilasciati automaticamente.


 

12.       Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformit dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libert di circolazione pi ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione informata di tale decisione.

 

13.       Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni  in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE,  la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virt delle misure transitorie suindicate,  misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori cechi,  possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare allarticolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, al fine di limitare, nellambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite nella Repubblica ceca, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivit lavorativa in Germania o in Austria soggetto a misure nazionali.


 

Lelenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga il seguente:

 

-           per la Germania:

 

Settore

Codice NACE(*), salvo diversamente specificato

Costruzioni, incluse le attivit collegate

45.1-4;

Attivit elencate nellallegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione

Altri servizi

74.87 Solo attivit dei decoratori d'interni


 

-           per l'Austria:

 

Settore

Codice NACE(*), salvo diversamente specificato

Attivit dei servizi connessi allorticoltura

01.41

Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.7

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11

Costruzioni, incluse le attivit collegate

45.1-4;

Attivit elencate nellallegato della

direttiva 96/71/CE

Servizi di vigilanza

74.60

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70

Attivit infermieristica a domicilio

85.14

Assistenza sociale non residenziale

85.32

 

(*)     NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivit economiche nelle Comunit europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3)


 

Qualora la Germania o lAustria decidano di derogare alle disposizioni dellarticolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, in conformit dei precedenti capoversi, la Repubblica ceca pu, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

 

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nellambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o lAustria e la Repubblica ceca, pi restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

 

14.       L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini cechi ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali pi restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

 

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori che siano cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.


 

I lavoratori migranti cechi e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati nella Repubblica ceca, non possono essere trattati in modo pi restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o nella Repubblica ceca. Inoltre, in applicazione del principio della preferenza comunitaria, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati nella Repubblica ceca, non devono beneficiare di un trattamento pi favorevole di quello riservato ai cittadini cechi.

 

2.          LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

 

Trattato sull'Unione Europea;

 

Trattato che istituisce la Comunit europea.

 

1.          In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica ceca pu mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le norme previste nella legge sulla valuta estera n. 219/1995 Sb., come modificata, sull'acquisto di residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri non residenti nella Repubblica ceca e da parte di societ costituite secondo le leggi di un altro Stato membro che non sono stabilite n hanno succursali o agenzie di rappresentanza nel territorio della Repubblica ceca.


 

2.          Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica ceca pu mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le norme previste nella legge n. 219/1995 se sulla valuta estera, come modificata, e nella legge n. 229/1991 se sull'acquisto di propriet terrene ed agricole, e nella legge n. 95/1999 Sb. sui requisiti relativi al trasferimento della propriet di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altri enti, in merito all'acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini degli Stati membri e da parte di societ costituite secondo le leggi di un altro Stato membro che non sono n stabilite n registrate nella Repubblica ceca. In nessun caso un  cittadino di uno Stato membro pu ricevere, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione n un trattamento pi restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

 

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica ceca non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini della Repubblica ceca.

 

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimit su proposta della Commissione, pu decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.


 

Qualora ci siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, ci saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato di terreni agricoli della Repubblica ceca, la Commissione, su richiesta della Repubblica ceca, decide in merito alla proroga del periodo transitorio fino ad un massimo di tre anni.

 

3.          AGRICOLTURA

 

A.        NORMATIVA VETERINARIA

 

1.      31964 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU P 121 del 29.7.1964, pag. 2012, e successivamente modificata e consolidata in GU L 268 del 29.6.1991, pag. 71), modificata da ultimo da:

 

-           31995 L 0023: Direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22.6.1995 (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7);

 

31971 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23, e successivamente modificata e aggiornata in GU L 62 del 15.3.1993, pag. 6), modificata da ultimo da:


 

-           31997 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31);

 

31977 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85, e successivamente modificata e aggiornata in GU L 57 del 2.3.1992, a pag. 4), modificata da ultimo da:

 

-           31997 L 0076: Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16.12.1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25);

 

31989 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da ultimo da:

 

-           31996 L 0023: Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29.4.1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);

 

31992 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo da:

 

-           31996 L 0023: Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29.4.1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).


 

a)          I requisiti strutturali di cui agli allegati I e II della direttiva 64/433/CEE, agli allegati I e II della direttiva 71/118/CEE, agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE, all'allegato della direttiva 89/437/CEE e all'allegato B della direttiva 92/46/CEE non si applicano agli stabilimenti nella Repubblica ceca elencati nell'appendice A del presente allegato fino al 31 dicembre 2006, ferme restando le condizioni fissate in appresso.

 

b)         Finch gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti nazionali ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno speciale bollo sanitario.

 

La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).

 

c)          La Repubblica ceca garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a), nel rispetto delle scadenze fissate nell'appendice A del presente allegato per colmare le carenze esistenti. La Repubblica ceca garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2006 continueranno ad essere in funzione. La Repubblica ceca presenter alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti in ciascuno degli stabilimenti elencati nell'appendice A, unitamente a un elenco degli stabilimenti che hanno colmato le carenze esistenti nel corso dell'anno in questione.


 

d)         La Commissione potr aggiornare l'appendice A di cui alla lettera a) prima dell'adesione e entro il 31 dicembre 2006 e, in questo contesto, potr aggiungere in misura limitata o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

 

Le modalit di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate a norma dell'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, dell'articolo 20 della direttiva 77/99/CEE, dell'articolo 14 della direttiva 89/437/CEE e dell'articolo 31 della direttiva 92/46/CEE.

 

2.      31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

 

Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti nella Repubblica ceca elencati nell'appendice B del presente allegato possono continuare a utilizzare gabbie che non soddisfano i requisiti di altezza minima di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 4 della direttiva 1999/74/CE, a condizione che dette gabbie non siano in uso da oltre 16 anni e che la loro altezza minima non sia inferiore a 36 cm per almeno il 65% della superficie e non sia inferiore a 33 cm per ogni punto.


 

B.         LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

 

31982 L 0471: Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da:

 

-           31999 L 0020: Direttiva 1999/20/CE del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

 

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 82/471/CEE, la Repubblica ceca pu continuare a autorizzare la commercializzazione sul suo territorio di alimenti per animali a base di lievito delle specie Candida utilis coltivato su fibre vegetali, fintantoch una decisione non sia presa conformemente all'articolo 6 della direttiva o, se anteriore, per due anni a decorrere dalla data di adesione, a condizione che la Repubblica ceca trasmetta alla Commissione il fascicolo di cui all'articolo 7 entro il 31 dicembre 2003.

 

4.          POLITICA DEI TRASPORTI

 

31993 R 3118 : Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1) modificato da ultimo da:

 

-           32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).


 

a)          In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del secondo anno successivo all'adesione, i vettori stabiliti nella Repubblica ceca sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada nella Repubblica ceca.

 

b)         Prima della fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1 del regolamento di cui sopra. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 del regolamento di cui sopra possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente tale articolo 1.

 

c)          Prima della fine del quarto anno successivo all'adesione, qualora si producano, o rischino di prodursi, gravi perturbazioni nel mercato nazionale del trasporto di merci su strada, gli Stati membri in cui l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3118/93 non si applica in virt della lettera b) comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di un anno oppure se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 del regolamento di cui sopra. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1 di tale regolamento. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui sia applica l'articolo 1 del regolamento possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente tale articolo 1.


 

d)         Fino a quando l'articolo 1 del regolamento non si applica pienamente in tutti gli Stati membri, gli Stati membri in cui l'articolo 1 applicato, in virt delle lettere b) o c) possono ricorrere alla procedura in appresso.

 

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivit di cabotaggio o aggravata da tale attivit, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro pu chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalit.

 

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessit di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.

 

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolt, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.


 

e)          Nel periodo in cui non si applica l'articolo 1 del regolamento ai sensi delle lettere a), b) e c), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti nazionali di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ci pu includere la possibilit di una liberalizzazione totale.

 

f)          L'applicazione delle lettere a), b), c) e d) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada pi restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

 

5.          FISCALIT

 

1.          31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

 

-           32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).


 

a)          In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica ceca pu mantenere fino al 31 dicembre 2007 un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5%: a) sulla fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei piccoli imprenditori senza partita IVA per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per generare energia da riscaldamento, e b) sui lavori di edilizia abitativa che non rientra nellambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.

 

b)         In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Repubblica ceca potr mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui allallegato F, punto 17 di detta direttiva, finch non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoch la stessa esenzione sar applicata da uno o pi Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

 

2.          31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

 

-           32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).


 

In deroga allarticolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Repubblica ceca pu rinviare fino al 31 dicembre 2006 lapplicazione dellaccisa minima globale che incide per il 57% sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) ed un minimo di 60 euro per 1.000 sigarette per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo pi richiesta, purch in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote daccisa allaccisa minima globale prevista dalla direttiva. La Repubblica ceca pu inoltre rinviare fino al 31 dicembre 2007 lapplicazione dellaccisa minima globale di 64 EUR sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo pi richiesta, purch in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote daccisa allaccisa minima globale prevista dalla direttiva.

 

Fatto salvo larticolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [1] e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validit di una o laltra di tali deroghe, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Repubblica ceca possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di unulteriore accisa le stesse limitazioni applicate allimportazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facolt possono effettuare i controlli necessari, purch questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.


 

3.          31992 L 0080: Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10), modificata da ultimo da:

 

-           32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

 

In deroga allarticolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/80/CEE la Repubblica ceca pu rinviare fino al 31 dicembre 2006 lapplicazione dellaccisa minima globale sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette.

 

Fatto salvo larticolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [2] e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validit di tale deroga, mantenere sui quantitativi di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che dalla Repubblica ceca possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di unulteriore accisa le stesse limitazioni applicate allimportazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facolt possono effettuare i controlli necessari, purch questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.


 

6.          ENERGIA

 

1.          31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

 

       31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU. L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

 

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica nella Repubblica ceca fino al 31 dicembre 2005. La Repubblica ceca garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

 

-           80 giorni entro la data di adesione;

-           85 giorni entro il 31 dicembre 2004;

-           90 giorni entro il 31 dicembre 2005.

 

2.          31998 L 0030: Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1).

 

L'articolo 18 della direttiva 98/30/CE non si applica nella Repubblica ceca fino al 31 dicembre 2004.


 

7.          AMBIENTE

 

A.     GESTIONE DEI RIFIUTI

 

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

 

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE, la Repubblica ceca dovr raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2005, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

 

       riciclaggio della plastica: 10 % in peso entro la data di adesione e 12% per il 2004;

 

-           tasso globale di recupero: 39% in peso entro la data di adesione e 45% per il 2004.

 

B.      QUALIT DELL'ACQUA

 

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

 

-           31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.2.1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).


 

In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano nella Repubblica ceca fino al 31 dicembre 2010, conformemente al seguente obiettivo intermedio: per quanto riguarda gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000 abitanti, la Repubblica ceca garantisce la conformit alle disposizioni della direttiva per 18 agglomerati entro l'adesione al pi tardi e per i 36 altri agglomerati con lo stesso numero di abitanti equivalenti entro il 31 dicembre 2006.

 

C.      CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

 

32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

 

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e alla parte A dell'allegato III della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per il biossido di zolfo non si applicano nella Repubblica ceca fino al 31 dicembre 2007 alla caldaia K4 dell'impianto di riscaldamento di Přerov e alla caldaia K11 dell'impianto di Nov Huť.


 

Appendice A

di cui al capitolo 3, sezione A, punto 1 dell'allegato V

 

Elenco degli stabilimenti, ivi comprese le relative carenze e i termini

entro cui occorre colmarle

 

 

Macelli

 

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Carenze

Data messa in piena conformit

1

 

BEKKVA s.r.o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b)

Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera a)

Allegato I, Capitolo I, punto 11

31.12.2004

2

 

Družstevn jatka Sdek, družstvo

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), e) e f)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c)

Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b) e h)

Allegato I, Capitolo III, punto 15

31.12.2005

3

 

JABOR, s.r.o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato II, Capitolo I, punto 9

Allegato II, Capitolo II, punto 10

lettere b), c) e e)

31.12.2004

4

 

Jiř Papst,Jatka Oudoleň

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), d), e g)

Allegato I, Capitolo I, punti 5, 6 e 11

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b), f) e j)

Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettere a) e b)

31.12.2006


 

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Carenze

Data messa in piena conformit

5

 

Jatka Svitavy, spol. s r.o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c) e g)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c)

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere e) e f)

30.6.2006

6

 

Jaroslav Kouba, Řeznictv uzenřstv

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere b), c) e e)

Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera b)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettere c) e d)

Allegato I, Capitolo I, punti 5, 11 e 12

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b), e), h) e i)

Allegato I, Capitolo III, punto 15, lettera b)

31.12.2005

7

 

Vladimr Zezula, Jatky Rudkov

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), e) e f)

Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera a)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera a)

Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettera h)

Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettera b)

31.12.2006

8

 

MABROS, s.r.o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere b) c)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c)

Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettera h)

31.12.2006

9

 

Karel Nozar, Jatky Janov

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b)

Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera a) e punto 11

31.12.2006

10

 

Vclav Raus,

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b)

Allegato I, Capitolo I, punto 5

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettera a)

31.12.2005


 

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Carenze

Data messa in piena conformit

11

 

Pavel Hřebejk firma Slvie

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c)

Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b), c) e h)

 

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a), b) e e)

Allegato B, Capitolo I, punto 1, lettere b), d), e) e f)

31.12.2006

12

 

VAVRAS, spol. s r.o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato II, Capitolo I, punto 1, lettere b) e e)

31.12.2004

13

 

Vlama, spol. s r. o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c)

Allegato I, Capitolo I, punto 11

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere e) e g)

31.12.2004

14

 

Zemědělsk družstvo Čechtice - Jatka Jenkov

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c) e d)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera d)

Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11

31.12.2006

15

 

ZDV jatky Charvatce

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e)

Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b) e c)

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

Allegato B, Capitolo I, punto 1, lettere d)

31.12.2006


 

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Carenze

Data messa in piena conformit

16

 

ZD Rosice u Chrasti - masn výroba a jatky

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e) e g)

Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera a)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c)

Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11

31.12.2006

17

 

ZD Vodňany

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera b)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c)

Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a) e b)

Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettere a) e b)

31.12.2005

18

 

Jaroslav Zezula - řeznictv, uzenřstv

Dal 1 settembre 2002 come

Jatky Zezula Jadrný, s.r.o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g)

Allegato I, Capitolo I, punti 5, 11 e 12

Allegato I, Capitolo II, punti 14, lettere b) e h)

31.12.2004

19

 

Jatky Chotěboř

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e)

Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b) e f)

Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettere a) e b)

30.06.2006

20

 

Zemědělsk obchodn družstvo, družstvo Šebkovice

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere b), c) e e)

Allegato I, Capitolo I, punti 7 e 11

Allegato I, Capitolo III, punto 15, lettera b)

Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettera b)

31.12.2004

21

 

Ing. Vclav Kozel, ZOOINFORMA

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera g)

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera a)

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b), c), h) e j)

31.12.2006


 

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Carenze

Data messa in piena conformit

22

 

ZVOS Hustopeče, a.s.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) b)

Allegato I, Capitolo I, punto 9

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a) h)

Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettera a)

31.12.2004

23

 

MASOEKO, s.r.o.,

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) c) e e)

Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettere a) e b)

Allegato I, Capitolo I, punto 3

Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettere a), b) e c)

Allegato I, Capitolo I, punti 5, 10, 11 e 12

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b), c), e), f) e h)

Allegato I, Capitolo III, punto 15, lettera b)

31.12.2006

 

 

Lavorazione della carne e fabbricazione di prodotti a base di carne

1

 

Agrodružstvo vlastnků ADV Libštt

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera b)

Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 9

 

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

Allegato A, Capitolo I, punto 1

Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a), c), d) e g)

Allegato A, Capitolo I, punto 4

31.12.2006

2

 

Bomas Brno, s.r.o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e)

Allegato I, Capitolo I, punto 11

31.12.2005


 

3

 

Josef Kalina JoKa Litoměřice

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

Allegato A, Capitolo I, punto 1

Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a), b) e c)

Allegato A, Capitolo I, punto 11

Allegato B, Capitolo I, punto 1, lettera d)

Allegato B, Capitolo II, punto 4

31.12.2006

4

 

Masný průmysl Krsno, spol. s r.o.

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e g)

Allegato I, Capitolo I, punto 11

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b), h) e (j)

 

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

Allegato A, Capitolo I, punto 1

Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a) e c)

Allegato A, Capitolo I, punto 11

31.12.2006

5

 

Pejša Bohumil, řeznictv uzenřstv

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere c) e g)

Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettere a) e b)

Allegato I, Capitolo I, punto 11

Allegato I, Capitolo III, punto 15, lettera b)

 

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e g)

Allegato A, Capitolo I, punto 11

31.12.2006

6

 

Vysočina, a.s.

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a) e b)

Allegato A, Capitolo I, punto 11

31.12.2005


 

Mattatoi per pollame

1

 

Melbro, a.s., poržka drůbeže Litoměřice

(ora: AGF Trading, a.s., středisko 07 Litoměřice)

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera g)

Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b) e c)

Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettere a) e b)

Allegato I, Capitolo IV, punto 17, lettere a) e b)

31.12.2006

2

 

DIEMA, spol. s r.o.

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), d), e) e g)

Allegato I, Capitolo I, punti 9 e 12

Allegato I, Capitolo IV, punti 16 e 17

31.12.2006

3

 

Podkrkonošsk odbytov s.r.o.

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera a)

Allegato I, Capitolo I, punto 5

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b) e c)

31.12.2006

4

 

Velkopavlovick drůbežřsk zvody a.s.

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera b)

Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b), c) e g)

Allegato I, Capitolo XIII, punto 69

31.12.2006

 

Prodotti a base di pollame e uova

1

 

Drůbež Přšovice a.s.

Direttiva 71/118/CEE del Consiglio:

Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e)

Allegato I, Capitolo I, punto 5

31.12.2005

2

 

Velkopavlovick drůbežřsk zvody a.s.

Direttiva 89/437/CEE del Consiglio:

Allegato, Capitolo I, punto 1, lettera a)

Allegato, Capitolo I, punto 3

Allegato, Capitolo II, punti 1, 4 e 8

31.12.2006


 

Lattieri

1

 

Krkonošsk sýrrny a.s.

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:

Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d) e g)

Allegato B, Capitolo I, punto 11

Allegato B, Capitolo II.A, punto 2

31.12.2006

2

 

Krkonošsk sýrrny a. s.

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:

Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e g)

Allegato B, Capitolo I, punti 8 e 11

31.12.2006

3

 

Mlkrna Čejetičky spol. s r.o.

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:

Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e g)

Allegato B, Capitolo I, punto 3

31.12.2005

4

 

PROM s.r.o.

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:

Allegato B, Capitolo I, punto 1

Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e) e g)

Allegato B, Capitolo I, punti 3, 9, 11, 13 e 15

Allegato B, Capitolo VI, punto 1

31.12.2006

5

 

NET- Kralovice, spol. s r.o.

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:

Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere b) e c)

Allegato B, Capitolo I, punti 3 e 14

Allegato B, Capitolo VI, punto 1

31.12.2006

6

 

Tavrna sýrů Nymburk s.r.o.

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:

Allegato B, Capitolo I, punti 3 e 11

31.12.2006

 


 

APPENDICE B

di cui al capitolo 3, sezione A, punto 2 dell'allegato V

 

Elenco degli stabilimenti, incluso il numero di gabbie non conformi

BENESSERE DEGLI ANIMALI

 

N.

Nome dello stabilimento
Area / Regione

Capacit in galline ovaiole (unit)

1

Agricol s. r. o., Polička

T. Novkov 521

572 01 Polička

 Svitavy / Pardubický

Fattoria: Opatovice, Velk drhy 318,

 664 61 Rajhrad

 Brno venkov / Jihomoravský

81 900*

2

ZZN Pardubice a. s.

Dělnick 384

531 25 Pardubice

Fattoria: Opatovice n. Labem,

 533 45 Opatovice n. L.

 Pardubice / Pardubický

50 000

3

Statek Miroslav a. s.

Ndražn 1

671 72 Miroslav

Znojmo / Jihomoravský

14 400*


 

4

Podnik živočišn výroby Nový Jičn a. s.

Divadeln 9

741 01 Nový Jičn

Fattoria: Kunn, 742 53 Kunn

 Nový Jičn / Moravskoslezský

18 000

5

VEMA a. s. Chrudim

Dačick 911

537 60 Chrudim

Chrudim / Pardubický

84 420

6

Drůbežrna Holešov s. r. o.

Bořenovsk 1356

769 01 Holešov

Přerov / Zlnský

26 000

 

7

Jaroslav Jeřbek

jezd 12

267 61 Cerhovice

Beroun / Středočeský

1 512

8

BIKOS s. r. o. Velk Bteš

Tišnovsk 366

595 01 Velk Bteš / Žďr nad Szavou

Fattoria: Košky, 595 01 Velk Bteš

 Žďr nad Szavou / Vysočina

58 864*


 

9

Proagro Nymburk a. s.

Poděbradsk 2026

288 72 Nymburk

Fattoria: Městec Krlov, Pražsk ul.,

 289 03 Městec Krlov

 Nymburk / Středočeský

216 000*

 

 

*       la pendenza nelle gabbie supera il requisito del 14% previsto dalla direttiva. Queste gabbie sono incluse pertanto nel periodo transitorio a condizione di adeguarle mentre si sta ancora procedendo al soddisfacimento dei restanti requisiti in materia di altezza convenuto con la Repubblica ceca.



[1]        GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

[2]        GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).