ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di
protezione umanitaria e di diritto di asilo. (Testo unificato C. 1238 Pisapia,
C. 1554 Trantino, C. 1738 Soda, C. 3847 Buffo, C. 3857 Pisapia e C. 3883
Piscitello).
EMENDAMENTI DEL GOVERNO
ART. 3.
All'emendamento 3.5 nella
parte consequenziale, dopo le parole: incarico speciale
aggiungere le seguenti: o di incarico particolare,.
0. 3. 5. 1.Il
Governo.
ART. 4.
All'emendamento 4.7 nella
parte consequenziale, dopo le parole: incarico speciale
aggiungere le seguenti: o di incarico particolare,.
0. 4. 7. 1.Il
Governo.
ART. 5.
All'emendamento 5.4
sopprimere le parole: per la verbalizzazione della
domanda e.
0. 5. 4. 1.Il
Governo.
Al comma 3, primo periodo,
sostituire le parole: che la riceve con la seguente: competente.
5. 50.Il
Governo.
Al comma 3, sostituire
l'ultimo periodo, con il seguente: Il richiedente asilo ha
diritto di ottenere immediatamente copia della domanda d'asilo, vistata
dall'autorit che l'ha ricevuta.
5. 51.Il
Governo.
ART. 6.
All'emendamento 6.2
sostituire le parole: finch non ne assuma effettivamente
la custodia una persona per essi responsabile con le seguenti:
responsabile per essa in base alla legge.
0. 6. 2. 1.Il
Governo.
Dopo l'articolo 6,
aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Trattenimento del
richiedente asilo).
1. Il richiedente asilo non
pu essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.
Esso pu, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in
base alle disposizioni della presente legge, nei seguenti casi:
a) per
verificare o determinare la sua nazionalit o identit, qualora egli non sia in
possesso dei documenti di viaggio o d'identit, oppure abbia, al suo arrivo
nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
------------------------------------------------------------------------
Pag. 38
------------------------------------------------------------------------
b) per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in
dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento del
richiedente asilo deve essere disposto nei seguenti casi:
a) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso i controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizione di soggiorno irregolare;
b) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero
gi destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto
nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e
nei casi di cui al comma 2, lettera a), attuato
nei centri di identificazione, secondo le norme del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1. Il medesimo regolamento determina il numero dei
centri, le caratteristiche e le modalit di vigilanza effettuate dalle forze dell'ordine,
di gestione ditali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sar comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sar altres
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di
cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo
articolo 14 sar comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno. Ove sia gi in corso il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della
procedura di cui all'articolo 7-bis, comma 2.
6. 01.Il
Governo.
ART. 7.
Sostituirlo con il
seguente:
Art. 7.
(Istruttoria della domanda
di asilo).
1. La questura riceve la
domanda d'asilo presentata anche dal richiedente asilo proveniente dall'ufficio
di polizia di frontiera e acquisisce l'eventuale documentazione.
2. Il questore dispone
l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro
di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi previste
dall'articolo 6-bis, comma 2. Negli altri casi, rilascia
un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
competente Commissione territoriale. In ogni caso, il questore provvede, entro
48 ore dalla presentazione della domanda di asilo, alla trasmissione di tutta
la documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente e invita
il richiedente a presentarsi presso la medesima Commissione per la
formalizzazione dell'istanza, attraverso la compilazione del modulario conforme
al tipo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. La mancata
presentazione alla Commissione territoriale nei successivi cinque giorni, senza
giustificato motivo, comporta rinuncia della domanda di asilo e la revoca del
permesso di soggiorno.
------------------------------------------------------------------------
Pag. 39
------------------------------------------------------------------------
3. Salvo quanto previsto
dall'articolo 7-bis, comma 2, la Commissione
territoriale, compilato il modulario, avvia, ove necessario, le procedure sulla
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo
presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea, inviando gli atti
all'Unit Dublino del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, ai sensi del Regolamento del Consiglio n. 343/2003 del
18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo.
7. 50.Il
Governo.
ART. 8.
All'emendamento 8.5
aggiungere, infine, le seguenti parole: e
comunicata immediatamente alla questura.
0. 8. 5. 1.Il
Governo.
ART. 13.
Al comma 3, sostituire il
secondo periodo, con il seguente: Il permesso di soggiorno
altres revocato qualora sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto
d'asilo: in tal caso, il provvedimento di revoca contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad
osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di
frontiera.
13. 50.Il
Governo.
ART. 17.
All'emendamento 17.2 al
primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 7-bis,
comma 3, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1990 e successive modificazioni con le seguenti:
all'articolo 6-bis, comma 3, della presente legge,.
0. 17. 2 .1.Il Governo.