ALLEGATO 1

 

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo. (Testo unificato C. 1238 Pisapia, C. 1554 Trantino, C. 1738 Soda, C. 3847 Buffo, C. 3857 Pisapia e C. 3883 Piscitello).

 

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 3.

 

All'emendamento 3.5 nella parte consequenziale, dopo le parole: incarico speciale aggiungere le seguenti: o di incarico particolare,.

0. 3. 5. 1.Il Governo.

 

ART. 4.

 

All'emendamento 4.7 nella parte consequenziale, dopo le parole: incarico speciale aggiungere le seguenti: o di incarico particolare,.

0. 4. 7. 1.Il Governo.

 

ART. 5.

 

All'emendamento 5.4 sopprimere le parole: per la verbalizzazione della domanda e.

0. 5. 4. 1.Il Governo.

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: che la riceve con la seguente: competente.

5. 50.Il Governo.

 

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente copia della domanda d'asilo, vistata dall'autorit che l'ha ricevuta.

5. 51.Il Governo.

 

ART. 6.

 

All'emendamento 6.2 sostituire le parole: finch non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile con le seguenti: responsabile per essa in base alla legge.

0. 6. 2. 1.Il Governo.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

 

Art. 6-bis.

(Trattenimento del richiedente asilo).

 

1. Il richiedente asilo non pu essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso pu, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni della presente legge, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalit o identit, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identit, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

 

 

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b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

 

2. Il trattenimento del richiedente asilo deve essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso i controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizione di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero gi destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), attuato nei centri di identificazione, secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo regolamento determina il numero dei centri, le caratteristiche e le modalit di vigilanza effettuate dalle forze dell'ordine, di gestione ditali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sar comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sar comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Ove sia gi in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 7-bis, comma 2.

6. 01.Il Governo.

 

ART. 7.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 7.

(Istruttoria della domanda di asilo).

 

1. La questura riceve la domanda d'asilo presentata anche dal richiedente asilo proveniente dall'ufficio di polizia di frontiera e acquisisce l'eventuale documentazione.

2. Il questore dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 6-bis, comma 2. Negli altri casi, rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale. In ogni caso, il questore provvede, entro 48 ore dalla presentazione della domanda di asilo, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente e invita il richiedente a presentarsi presso la medesima Commissione per la formalizzazione dell'istanza, attraverso la compilazione del modulario conforme al tipo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. La mancata presentazione alla Commissione territoriale nei successivi cinque giorni, senza giustificato motivo, comporta rinuncia della domanda di asilo e la revoca del permesso di soggiorno.

 

 

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3. Salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, la Commissione territoriale, compilato il modulario, avvia, ove necessario, le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea, inviando gli atti all'Unit Dublino del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ai sensi del Regolamento del Consiglio n. 343/2003 del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo.

7. 50.Il Governo.

 

ART. 8.

 

All'emendamento 8.5 aggiungere, infine, le seguenti parole: e comunicata immediatamente alla questura.

0. 8. 5. 1.Il Governo.

 

ART. 13.

 

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Il permesso di soggiorno altres revocato qualora sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto d'asilo: in tal caso, il provvedimento di revoca contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di frontiera.

13. 50.Il Governo.

 

ART. 17.

 

All'emendamento 17.2 al primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990 e successive modificazioni con le seguenti: all'articolo 6-bis, comma 3, della presente legge,.

0. 17. 2 .1.Il Governo.