DECRETO N. 252/LAVFOR

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITAĠ E RICERCA

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL LAVORO

 

VISTO il ÒRegolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoroÓ, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 027/Pres. del 2 febbraio 2004, di seguito denominato Regolamento, come modificato dal successivo Regolamento adottato con Delibera della Giunta regionale n.347 del 20 febbraio 2004 e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 20 febbraio 2004;

VISTO, in particolare, lĠarticolo 2, comma 1, del Regolamento, secondo il quale il Direttore del Servizio per il lavoro della Direzione regionale del lavoro, formazione, universitˆ e ricerca, a seguito della comunicazione relativa allĠassegnazione delle quote da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede alla ripartizione delle quote tra le Province secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di nazionalitˆ contenute nella predetta comunicazione ministeriale, nonchŽ delle eventuali riserve stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dellĠarticolo 3, comma 1;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 21 gennaio 2004, con cui sono state complessivamente assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2775 quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, ripartite tra quote per lavoro subordinato stagionale, quote per lavoro subordinato non stagionale, a loro volta parzialmente suddivise per nazionalitˆ dei lavoratori, quote per lavoro subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente qualificato e quote per lavoro autonomo finalizzate alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 12 febbraio 2004, con la quale, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 1, del sopra citato Regolamento, sono state istituite, nellĠambito delle 310 quote per lavoro subordinato non stagionale destinate a nazionalitˆ diverse da quelle giˆ oggetto di riserva ministeriale, una riserva di 80 quote per personale domestico espressamente assunto per fornire prestazioni assistenziali (c.d. badanti ) a persone in possesso del certificato di invaliditˆ civile al 100 per cento con necessitˆ di assistenza nellĠarco delle 24 ore ai sensi della L. n.118/1971 e con indennitˆ di accompagnamento ai sensi della L. n.18/1980, da ripartire tra le Province secondo le modalitˆ di cui allĠart.2, comma 3, del Regolamento e  una riserva di 30 quote per minori stranieri non accompagnati che nel corso del 2004 compiano il 18Ħ anno di etˆ ed abbiano concluso o concludano nel medesimo anno un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero un contratto di apprendistato;

CONSIDERATO che a seguito della assegnazione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della istituzione delle sopra menzionate riserve da parte della Giunta regionale, le quote da ripartire tra le Province risultano cos“ articolate:

a) n. 1500 quote per lavoro subordinato stagionale, riguardanti i lavoratori dei Paesi di cui  stata accettata lĠadesione allĠUnione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, repubblica Ceca, Slovacchia), della Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonchŽ dei paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto) ed altres“ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellĠanno 2002 o 2003;

b) n. 1230 quote per lavoro subordinato non stagionale, delle quali sono riservate: n. 150  ad albanesi; n. 150  a tunisini; n. 100 a marocchini; n. 80 a egiziani; n. 100 a nigeriani; n. 40 a moldavi; n. 100 a cittadini dello Sri Lanka; n. 100 a cittadini del Bangladesh; n. 100 a pakistani; n. 80 a personale domestico espressamente assunto per fornire prestazioni assistenziali (c.d. badanti) a persone in possesso del certificato di invaliditˆ civile al 100 per cento con necessitˆ di assistenza nellĠarco delle 24 ore ai sensi della L. n.118/1971 e con indennitˆ di accompagnamento ai sensi della L. n.18/1980, da utilizzare esclusivamente per cittadini di nazionalitˆ diverse da quelle giˆ oggetto di riserva ministeriale; n. 30 a minori stranieri non accompagnati che nel corso del 2004 compiano il 18Ħ anno di etˆ ed abbiano concluso o concludano nel medesimo anno un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero un contratto di apprendistato da utilizzare esclusivamente per cittadini di nazionalitˆ diverse da quelle giˆ oggetto di riserve ministeriali; n. 200 ad altre nazionalitˆ diverse da quelle giˆ oggetto di riserva ministeriale;

c) n. 25 quote per lavoro subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente qualificato;

d) n. 20 quote per lavoro autonomo per ricercatori, imprenditori che svolgono attivitˆ di interesse per lĠeconomia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societˆ non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, finalizzate esclusivamente alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale.

CONSIDERATO, altres“, che con la sopra citata deliberazione la Giunta regionale, ai sensi dellĠarticolo 2, comma 4, del Regolamento,  ha autorizzato il Servizio per il lavoro alla assegnazione alle Province delle sopracitate 25 quote per lavoro subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente qualificato, delle 20 quote per lavoro autonomo finalizzate alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale e delle 30 quote per minori stranieri non accompagnati, sulla base dellĠordine cronologico delle richieste trasmesse dalle Province medesime a seguito delle domande ad esse pervenute a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Direttore del Servizio per il lavoro di ripartizione delle altre categorie di quote assegnate alla Regione;

RITENUTO, pertanto di provvedere allĠassegnazione secondo il criterio di cui allĠart.2, comma 4 del Regolamento delle tipologie di quote di cui al precedente paragrafo;

VISTO lĠarticolo 2, comma 2, del Regolamento, secondo cui, nel caso di quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, in sede di prima ripartizione, lĠ80 per cento delle quote  ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate da ciascuna Provincia nellĠanno  precedente e le autorizzazioni complessivamente rilasciate nellĠanno  precedente;

CONSIDERATO che il numero di autorizzazioni al lavoro per lavoro subordinato stagionale rilasciate dalle Province nellĠanno 2003  pari a 290 per Gorizia, 759 per Pordenone, 52 per Trieste e 1084 per Udine, per un totale complessivo di 2185 autorizzazioni;

VISTO lĠarticolo 2, comma 3, del Regolamento, secondo cui, nel caso di quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale, in sede di prima ripartizione, il 30 per cento delle quote  ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra la popolazione attiva di ciascuna Provincia e la popolazione attiva dellĠintero territorio regionale;

ATTESO che, a seguito della citata deliberazione della Giunta regionale n.313 del 12.02.2003, le 30 quote riservate ai minori non accompagnati non vengono ripartite tra le Province ma assegnate alle medesime a seguito delle richieste trasmesse dalle Province stesse e che, pertanto, la quota cui si applica la percentuale del 30 per cento, per effettuare la prima ripartizione,  pari a 1200 quote;

CONSIDERATO che in base ai pi recenti dati ISTAT al momento disponibili, riferiti al 31 dicembre 2002, la proporzione tra la popolazione attiva di ciascuna provincia e la popolazione attiva dellĠintero territorio regionale  pari al 11,2  per cento per Gorizia, al 25 per cento per Pordenone, al 20 per cento per Trieste e al 43,8 per cento per Udine;

RITENUTO di provvedere, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠart. 2 del Regolamento alla prima ripartizione delle quote sopra menzionate secondo quanto previsto negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 VISTO lĠarticolo 2, comma 5, del Regolamento, come sostituito dallĠart.1 del Regolamento di modifica al ÒRegolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoroÓ,  secondo cui i provvedimenti di ripartizione di cui ai commi 2, 3 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

D E C R E T A

1.    di ripartire tra le Province secondo quanto previsto nellĠallegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, n. 1200 quote per lavoro subordinato stagionale, pari allĠ80 per cento delle quote attribuite dal Ministero del lavoro, riguardanti i lavoratori dei Paesi di cui  stata accettata lĠadesione allĠUnione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, repubblica Ceca, Slovacchia), della Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonchŽ dei paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto) ed altres“ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellĠanno 2002 o 2003;

2.    di ripartire tra le Province secondo quanto previsto nellĠallegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto n. 360 quote per lavoro subordinato non stagionale,  delle quali sono riservate, pari al 30 per cento delle quote attribuite dal Ministero del lavoro, delle quali sono riservate: n.45 ad Albanesi; n.45 a Tunisini; n.30 a Marocchini; n.24 ad Egiziani; n. 30 a Nigeriani; n.12 a Moldavi, n. 30 a cittadini dello Sri Lanka; n.30 a cittadini del Bangladesh; n.30 a Pakistani; n.24 a personale domestico espressamente assunto per fornire prestazioni assistenziali (c.d. badanti ) a persone in possesso del certificato di invaliditˆ civile al 100 per cento con necessitˆ di assistenza nellĠarco delle 24 ore ai sensi della L. n.118/1971 e con indennitˆ di accompagnamento ai sensi della L. n.18/1980, da utilizzare esclusivamente per cittadini di nazionalitˆ diverse da quelle giˆ oggetto di riserva ministeriale; n. 60 ad altre nazionalitˆ diverse da quelle giˆ oggetto di riserva ministeriale;

3.    di assegnare alle Province n. 25 quote per lavoro subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente qualificato,  n.  20 quote per lavoro autonomo finalizzate alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale e n. 30 quote per minori stranieri non accompagnati che nel corso del 2004 compiano il 18Ħ anno di etˆ ed abbiano concluso o concludano nel medesimo anno un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero un contratto di apprendistato, da utilizzare esclusivamente per cittadini di nazionalitˆ diverse da quelle giˆ oggetto di riserve ministeriali, sulla base dellĠordine cronologico delle richieste trasmesse dalle Province  a seguito delle domande ad esse pervenute a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto;

4.    Il presente decreto sarˆ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Ai sensi dellĠart. 6, comma 1, e dellĠart.8, comma 2, del Regolamento, come modificati, rispettivamente, dallĠart.3 e dallĠart.4 del successivo citato Regolamento approvato dalla Giunta regionale con Delibera n.347 del 20 febbraio 2004, dalle ore 8.30 del giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto potranno essere validamente inoltrate alle Province le domande di autorizzazione al lavoro o le richieste di disponibilitˆ per le quote per le quali il presente decreto costituisce il primo provvedimento di ripartizione effettuato nel corso dellĠanno.

 

Trieste,  26 febbraio 2004

 

Il Direttore del Servizio per il Lavoro

dott.ssa Chiaretta Spangaro