Scheda di sintesi
per listruttoria legislativa


Struttura e oggetto

Contenuto

Le nove proposte di legge recano disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza.

Sei di esse (A.C. 204, 4327, 4388, 4396, 4562, 4678), intervengono su puntuali aspetti della vigente disciplina, recata dalla L. 91/1992, concernenti lacquisto della cittadinanza alla nascita (jure sanguinis o jure soli) ovvero il riconoscimento della cittadinanza (per naturalizzazione) allo straniero residente in Italia.

Le altre proposte (A.C. 974, 1463, 4492) recano una pi ampia disciplina della materia, che modifica ampiamente o sostituisce integralmente quella recata dalla L. 91/1992.

La sola proposta A.C. 4327 reca anche disposizioni volte a riconoscere il diritto di elettorato attivo e passivo a livello locale agli stranieri titolari di permesso di soggiorno.

Relazioni allegate

Le proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.


Elementi per listruttoria legislativa

Necessit dellintervento con legge

Le proposte di legge in esame intervengono su materia disciplinata da norme di legge, nella generalit dei casi direttamente novellando queste ultime.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia trattata rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa statale ai sensi del secondo comma, lett. f) (cittadinanza) dellart. 117 della Costituzione. Limitatamente allA.C. 4327 rileva altres la lett. p) (legislazione elettorale [] di comuni, province e citt metropolitane) del medesimo comma.

Incidenza sullordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potest normative

Lart. 6 dellA.C. 1463 e lart. 8 dellA.C. 4492 fissano il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza, in tal modo legificando una disposizione attualmente contenuta in un provvedimento di natura regolamentare adottato con decreto ministeriale.

Coordinamento con la normativa vigente

Le nove proposte di legge introducono modifiche espresse alla L. 91/1992, che attualmente disciplina la materia, ad eccezione dellA.C. 974, che riscrive integralmente la disciplina della cittadinanza e contestualmente dispone la generica abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova normativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo allart. 1, co. 1, dellA.C. 4327, che riconosce lelettorato attivo e passivo nelle consultazioni locali agli stranieri titolari di permesso di soggiorno, si ricorda che sono attualmente allesame della I Commissione della Camera, in prima deliberazione, varie proposte di legge costituzionale (A.C. 1464 ed abb.) miranti a prevedere e disciplinare il diritto di voto degli stranieri non appartenenti allUnione europea, regolarmente residenti in Italia.

 

 

 


Schede di lettura


Il quadro normativo

Acquisto della cittadinanza

La legge[1] stabilisce che acquistano automaticamente alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, comma 1, lettera a)): si tratta della cos detta modalit di acquisizione della cittadinanza jure sanguinis.

Lordinamento italiano riconosce anche il criterio alternativo dello jus soli, pur prevedendolo soltanto in via residuale e per casi limitati a:

       coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cio privi di qualsiasi cittadinanza) (L. 91/1992, art. 1, co. 1, lett. b));

       coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato allestero possa acquisire la loro cittadinanza (L. 91/1992, art. 1, co. 1, lett. b)).

Sono inoltre considerati cittadini italiani i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non pu essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di unaltra cittadinanza (L. 91/1992, art. 1, co. 2).

La cittadinanza italiana acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dellaccertamento giudiziale della sussistenza della filiazione: lacquisto della cittadinanza nelle due ipotesi illustrate automatico per i figli minorenni (L. 91/1992, art. 2, co. 1); i figli maggiorenni invece conservano la propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con unapposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui laccertamento della filiazione sia avvenuto allestero (L. 91/1992, art. 2, co. 2).

Sono previste modalit agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana: la cittadinanza italiana pu essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano unespressa dichiarazione di volont e che siano in possesso di almeno uno di questi requisiti:

       abbiano svolto effettivamente e integralmente il servizio militare[2] nelle Forze armate italiane: in questo caso la volont del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (L. 91/1992, art. 4, co. 1, lett. a));

       assumano un pubblico impiego alle dipendenze, anche allestero, dello Stato italiano (L. 91/1992, art. 4, co. 1, lett. b));

       risiedano legalmente[3] in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore et; la volont di conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro lanno successivo (L. 91/1992, art. 4, co. 1, lett. c)).

Lo straniero che sia nato in Italia pu divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore et e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore et, di voler acquistare la cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 4, co. 2).

Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda lacquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani (L. 91/1992, artt. da 5 a 8). Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dellinteressato, oppure, se residenti allestero, allautorit consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

       residenza legale nel territorio italiano da almeno sei mesi, o, in alternativa, per gli stranieri residenti allestero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino;

       persistenza del vincolo matrimoniale;

       insussistenza della separazione legale;

       assenza di condanne penali per i delitti contro la personalit internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini;

       assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali prevista una pena edittale non inferiore a tre anni;

       assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorit giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia;

       insussistenza di fondati motivi che facciano ritenere che lo straniero il quale aspira a divenire cittadino italiano sia pericoloso per lordine pubblico e per la sicurezza dello Stato.

Lacquisto della cittadinanza pu avvenire, infine, per concessione (L. 91/1992, art. 9): in questo caso, a differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano allautorit margini di intervento molto ristretti, lemanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunit da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dallobbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato. Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalit, deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dellistanza per la concessione della cittadinanza.

Pu presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni:

       residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente allUnione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. f) e d));

       apolide residente in Italia da almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. e));

       il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a));

       maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. b));

       aver prestato servizio[4] alle dipendenze dello Stato italiano, anche allestero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)).

La giurisprudenza amministrativa ha indicato alcuni ulteriori requisiti per lottenimento della cittadinanza e ha precisato i confini della discrezionalit della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti.

 

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa lesistenza di unavvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunit nazionale, appartenenza di cui costituisce effetto e non causa la concessione della cittadinanza stessa, attribuendo allinteressato i diritti e gli obblighi connessi allo status civitatis; pertanto, la concessione del beneficio presuppone una valutazione assai articolata, nella quale ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico e patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 124 del 26 febbraio 1996).

In sede di concessione della cittadinanza la valutazione del grado di probabilit di esiti pericolosi per la sicurezza dello Stato non necessita di una dettagliata esternazione dei fatti e delle circostanze che si oppongono al rilascio; pertanto, lonere della prova a carico dellAmministrazione di fatti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, sulla base dei quali sia possibile formulare il giudizio di pericolosit conseguente allacquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero, non pu essere spinto al punto di dover dimostrare i fatti pregiudizievoli per la sicurezza stessa (TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 98 del 12 febbraio 1992).

I comprovati motivi inerenti alla sicurezza pubblica, che legittimano il diniego di concessione della cittadinanza italiana ad uno straniero non presuppongono necessariamente la condanna di questultimo per determinati reati, giacch la tutela dellordine e della sicurezza dello Stato giustifica anche la preventiva valutazione di tutte le cause che sono potenzialmente in grado di incidere su di essi e di comprometterli. Il diniego di concessione della cittadinanza italiana ad uno straniero sufficientemente motivato ogni qualvolta volta lAmministrazione esterna il giudizio conclusivo del procedimento e quello intermedio di carattere consultivo, e da questi emerga, attraverso il riferimento al dato normativo, quale sia il potere esercitato in concreto e quali siano le ragioni del diniego, senza che sia necessaria lesternazione di tutte quelle valutazioni interne complesse e collegate ad una serie di episodi e comportamento che isolatamente considerati possono non essere significativi di una particolare pericolosit ma che, tuttavia, sono suscettibili di una diversa considerazione se valutati complessivamente ed in un unico contesto che conducono ad un giudizio di pericolosit che, per sua natura e per volont del legislatore, dovendo svolgere una funzione preventiva di sicurezza, notevolmente fondato su elementi non rilevanti in altri settori dellordinamento (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. 1, sent. n. 901 del 1 dicembre 1994).

Il regime procedimentale riguardante lesame e, quindi, il rilascio o diniego della concessione della cittadinanza, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblicistica, improntato necessariamente a valutazioni dellAutorit competente squisitamente discrezionali, volte a considerare sia la situazione privatistica particolare dellistante, sia quella generale dellinteresse pubblicistico della collettivit, procedimento il cui corretto esercizio trova limiti esteriori sindacabili soltanto nelle previsioni specifiche della corrispondente normativa, nonch nei princpi generali riferiti allo svolgimento dellattivit amministrativa (TAR Lazio, sez. I, sent. n. 993 del 3 maggio 1999).

La L. 91/1992 non ha mutato il carattere discrezionale del provvedimento di concessione (gi previsto dalla normativa precedente, della quale si limitata a mutare soltanto i minimi richiesti), sicch non si pu certamente dire che con il compimento del periodo prescritto lo straniero possa maturare un diritto soggettivo allacquisto della cittadinanza italiana, pur se concorrono tutti gli altri requisiti di legge ed esista una sua manifestazione di volont in tal senso. congruamente motivato il provvedimento che adduca ragioni riguardanti linsussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento e di un concreto interesse pubblico alla concessione della cittadinanza, n necessaria lindicazione di pi circostanziate argomentazioni, essendo sufficiente luso di sintetiche formulazioni che appaiano idonee a rappresentare liter formativo della determinazione assunta dallAmministrazione (TAR Lazio, sez. I, sent. n. 993 del 3 maggio 1999).

Secondo il Consiglio di Stato, lamministrazione chiamata a decidere sulla domanda di concessione di cittadinanza italiana tenuta a verificare la seriet sia dellintento ad ottenere la cittadinanza italiana, sia delle ragioni che inducono ad abbandonare la comunit di origine. inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, lidoneit professionale, lottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non pu essere trascurata lesigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali gi residenti nel territorio italiano. Lamministrazione deve verificare eventuali cause ostative allacquisto di cittadinanza, collegate a ragioni di sicurezza della Repubblica ed allordine pubblico (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988).

In tema di diniego della concessione della cittadinanza italiana, indubbio che lamministrazione competente, anche laddove disponga di unampia discrezionalit, debba indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995).

 

La cittadinanza pu essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servigi allItalia, per elevate necessit di ordine politico connesse allinteresse dello Stato (L. 91/1992, art. 9, co. 2).

Doppia (o plurima) cittadinanza

La legge ammette espressamente la possibilit di conservare la cittadinanza italiana pur essendo gi in possesso di una cittadinanza straniera[5] ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza allestero pu tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 11).

Non consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino (vedi il punto successivo).

Perdita della cittadinanza

I cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purch si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza allestero e siano titolari di unaltra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11). La facolt di rinuncia alla cittadinanza italiana in questo caso pu essere esercitata soltanto dai cittadini maggiorenni.

Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore et, in quanto figli conviventi con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, hanno la facolt di rinunciare ad essa (senza limiti di tempo), una volta divenuti maggiorenni, sempre che siano in possesso di unaltra cittadinanza (L. 91/1992, art. 14).

Pu inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il soggetto maggiorenne in possesso di unaltra cittadinanza anche se risiede in Italia a seguito di revoca delladozione per fatti imputabili alladottante. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca (L. 91/1992, art. 3, co. 4).

La revoca delladozione per colpa delladottato ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza acquistata da questultimo in virt delladozione, purch egli abbia unaltra cittadinanza o la riacquisti (L. 91/1992, art. 3, co. 3).

Lart. 12 della L. 91/1992 prevede due ulteriori ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana:

       la mancata ottemperanza allintimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi lItalia, o la mancata ottemperanza allinvito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno Stato estero (L. 91/1992, art. 12, co. 1);

       lassunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o lacquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verifichino durante lo stato di guerra con esso (L. 91/1992, art. 12, co. 2).

Per quanto riguarda gli effetti delle norme internazionali pattizie sullordinamento italiano, lart. 26, co. 3, della L. 91/1992 fa salve, in via generale, le disposizioni previste dagli accordi internazionali, affermandone pertanto la prevalenza sulla disciplina interna. In proposito, si ricorda che lItalia ha sottoscritto e ratificato[6] la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari[7] in caso di cittadinanza plurima.

La Convenzione stabilisce (art. 1, co. 1) che i cittadini, residenti allestero, degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza qualora acquistino o riacquistino volontariamente la cittadinanza di un altro dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione: essi non possono essere autorizzati a conservare la cittadinanza precedente.

Di conseguenza, il cittadino italiano residente allestero che acquista volontariamente la cittadinanza di uno dei Paesi contraenti (con esclusione di Regno Unito, Irlanda e Spagna che hanno aderito soltanto al secondo Capitolo della Convenzione, relativo agli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, e della Germania, che non aderisce pi alla Convenzione), perde la cittadinanza italiana ai sensi dellart. 1 della Convenzione.

La Convenzione di Strasburgo disciplina anche le vicende della cittadinanza dei minorenni, in dipendenza di quelle della cittadinanza dei genitori (art. 1, punto 3; art. 2).

LItalia ha inoltre ratificato[8] il Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 1963, sottoscritto, allo stato attuale, anche dalla Francia e dai Paesi Bassi. In base a tale Accordo, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalit di unaltra Parte contraente sul cui territorio nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente a partire da una data anteriore al compimento del diciottesimo anno di et, ciascuna di queste Parti pu disporre che conservi la sua nazionalit dorigine. In caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti pu disporre che il cittadino che acquisisce di sua libera volont la nazionalit del coniuge, conservi la sua nazionalit dorigine.

Riacquisto della cittadinanza

La legge disciplina le modalit per il riacquisto della cittadinanza a favore di coloro che lhanno perduta e a prescindere dai motivi della perdita. Il riacquisto avviene con condizioni di particolare favore rispetto a quelle stabilite dallart. 9 della L. 91/1992 per lacquisto della cittadinanza per naturalizzazione e, per alcuni aspetti, analoghe a quelle dettate dallart. 4, co. 1, della L. 91/1992, le quali consentono allo straniero di origine italiana lacquisto della cittadinanza per beneficio di legge. Il riacquisto subordinato, in via generale, alla sussistenza di un legame con lItalia, che pu concretizzarsi in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese.

Pu riacquistare la cittadinanza italiana:

       chi presta effettivamente servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 13, co. 1, lett. a));

       chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche allestero, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 13, co. 1, lett. b));

       chi dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia (L. 91/1992, art. 13, co. 1, lett. c));

       lo straniero (che sia stato cittadino italiano) il quale, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, non fa espressa rinuncia, nello stesso termine, al riacquisto della cittadinanza italiana. Soltanto in questo caso il riacquisto avviene automaticamente: la legge prevede comunque la possibilit di rinuncia da parte dellinteressato per tutelarne la volont (L. 91/1992, art. 13, co. 1, lett. d));

       chi, avendo perduta la cittadinanza italiana per non aver ottemperato allintimazione di abbandonare limpiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, a condizione che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato limpiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante lintimazione (L. 91/1992, art. 13, co. 1, lett. e)).

La legge permette il riacquisto della cittadinanza, su loro dichiarazione in tal senso, alle donne italiane che lhanno perduta al momento del matrimonio con uno straniero, avvenuto prima del 1 gennaio 1948[9], o in conseguenza del cambiamento di cittadinanza del marito (L. 91/1992, art. 17, co. 2).

Le persone originarie dei territori italiani facenti parte del cessato impero austro-ungarico[10], che emigrarono allestero prima del 16 luglio 1920, e i loro discendenti, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano, entro il 20 dicembre 2005, una dichiarazione in tal senso allufficiale dello stato civile del comune in cui risiedono o intendono stabilire la propria residenza, oppure davanti allautorit diplomatica o consolare del luogo di residenza, se residenti allestero (L. 379/2000, art. 1).

 


Tabella: concessioni e reiezioni della cittadinanza italiana
(1992-2003)

Anno

Concessioni

Reiezioni

Per
matrimonio

Per
residenza

Totale

Per
matrimonio

Per
residenza

Totale

2003

11.271

2.111

13.382

199

1.763

1.962

2002

9.728

917

10.645

143

762

905

2001

9.266

1.203

10.469

99

582

681

2000

8.027

1.518

9.545

121

524

645

1999

9.538

1.753

11.291

141

860

1.001

1998

10.930

1.106

12.036

131

558

689

1997

7.404

813

8.217

101

255

356

1996

6.053

899

6.952

112

325

437

1995

6.396

1.046

7.442

66

817

883

1994

5.498

495

5.993

62

880

942

1993

5.897

579

6.476

37

1.193

1.230

1992

3.844

601

4.445

72

488

560

Fonte: Ministero dellinterno. Dipartimento per le libert civili e limmigrazione. Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze[11].

 

 

 


Le proposte di legge in esame

Premessa

Risultano presentate nove proposte di legge, di iniziativa parlamentare.

Tutte le proposte introducono modifiche espresse alla L. 91/1992[12], ad eccezione di una (A.C. 974, Russo Spena), che, non novellando la L. 91/1992, riscrive integralmente la disciplina della cittadinanza e contestualmente dispone labrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova normativa.

Per quanto concerne il contenuto, le proposte di legge possono essere suddivise in due gruppi:

       sei p.d.l. (A.C. 204, Cima ed altri; A.C. 4327, Diliberto ed altri; A.C. 4388, Mantini ed altri; A.C. 4396, C ed altri; A.C. 4562, DAlia; A.C. 4678, Realacci ed altri, che si descrivono, per temi, nei prossimi due paragrafi), prevedono interventi di revisione della L. 91/1992 di carattere limitato, circoscrivendo le modifiche, sostanzialmente:

-       allart. 1, che sancisce lacquisto automatico alla nascita, jure sanguinis, della cittadinanza italiana per coloro i cui genitori siano cittadini italiani e riconosce il criterio alternativo dello jus soli, pur prevedendolo soltanto in via residuale e in casi limitati;

-       allart. 9, che stabilisce i casi in cui la cittadinanza pu essere riconosciuta allo straniero per naturalizzazione, successivamente allo stabilimento della sua residenza in Italia, dettando i requisiti necessari per ottenerla.

       le altre p.d.l. (A.C. 974, Russo Spena; A.C. 1463, Turco ed altri; A.C. 4492, Mascia ed altri, illustrate a parte, nel prosieguo della scheda) modificano numerosi articoli della L. 91/1992 o, nel caso della p.d.l. A.C. 974, la sostituiscono del tutto.

Le proposte di legge appartenenti al primo gruppo si pongono lobiettivo principale di rendere il pi possibile agevole lacquisto della cittadinanza, da un lato prevedendo (con riferimento allart. 1 della L. 91/1992) il rafforzamento dello jus soli e ponendo condizioni pi favorevoli per i minori nati o formatisi in Italia, dallaltro riducendo i termini per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione (disciplinata dallart. 9 della legge).

Modifiche alla disciplina sullacquisto della cittadinanza per nascita

La p.d.l. A.C. 204 amplia il novero dei casi in cui la cittadinanza viene attribuita in base al criterio dello jus soli, stabilendo lacquisizione automatica della cittadinanza italiana da parte di coloro che nascono nel territorio italiano da genitori che vi risiedano (entrambi) legalmente da almeno tre anni o dei quali almeno uno sia in possesso della carta di soggiorno.

 

Si ricorda che larticolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992 prevede, come requisito per lacquisto automatico jure sanguinis alla nascita della cittadinanza italiana, che uno soltanto dei genitori (o il padre o la madre) del soggetto interessato sia cittadino italiano. I casi di attribuzione della cittadinanza in base al criterio dello jus soli attualmente previsti sono indicati nellarticolo 1, comma 1, lett. b) e comma 2, della legge n. 91 (vedi supra).

 

Larticolo 9 del testo unico sullimmigrazione[13] prevede la possibilit di rilasciare una carta di soggiorno allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni (larticolo 9 della legge Bossi-Fini[14] ha cos elevato il periodo originariamente previsto di cinque anni). Per ottenere la carta di soggiorno lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari; essere titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero illimitato di rinnovi; non avere in corso giudizi, o non essere stato condannato, per aver commesso delitti di particolare gravit (ai sensi degli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale).

Lintento perseguito con la previsione della carta di soggiorno quello di dare la possibilit agli stranieri gi regolarmente soggiornanti in Italia e ai nuovi immigrati legali di passare da una condizione di temporaneit ad una di maggiore stabilit.

La carta di soggiorno rilasciata a tempo indeterminato dal questore, che ne dispone la revoca nei casi previsti, e consente al titolare, oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante:

       lingresso e il reingresso nel territorio italiano in esenzione delle norme sul visto;

       lo svolgimento di ogni attivit lecita (con eccezione di uelle che la legge espressamente vieta allo straniero o riserva al cittadino italiano);

       laccesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dalla P.A. (salvo che sia diversamente disposto);

       la partecipazione alla vita pubblica locale (esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento), in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.

 

Anche le p.d.l. A.C. 4562 e A.C. 4678 modificano la disciplina vigente sullacquisto della cittadinanza jure soli, prevedendone lattribuzione a coloro che nascono in Italia da genitori (la p.d.l. A.C. 4562 in realt fa riferimento ad un solo genitore) che siano residenti da almeno due anni e in possesso del permesso di soggiorno.

 

Gli articoli 5, art. 5-bis, 6 e 30 del testo unico sullimmigrazione recano la disciplina del permesso di soggiorno e del contratto di soggiorno.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni dal suo ingresso in Italia ed rilasciato per le attivit previste dal visto dingresso o dalle disposizioni vigenti. Esso viene rilasciato entro venti giorni dalla richiesta. La sua durata non pu essere superiore a:

       tre mesi, per visite, affari e turismo;

       nove mesi per lavoro stagionale;

       un anno, per studio o per formazione (in questi casi il permesso rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali) o per lavoro subordinato a tempo determinato;

       due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento.

La legge Bossi-Fini ha introdotto la nuova figura del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra un datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un cittadino extracomunitario.

La sottoscrizione di tale contratto costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al fine di giustificare lingresso e la permanenza dello straniero per soggiorni duraturi esclusivamente in relazione alleffettivo svolgimento di una attivit lavorativa sicura e lecita.

La stipula del contratto di soggiorno avviene presso lo sportello unico per limmigrazione, appositamente istituito presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo non solo per facilitare lincontro fra domanda ed offerta di lavoro, ma anche al fine di snellire gli adempimenti burocratici connessi.

Il contratto deve contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di unadeguata sistemazione alloggiativa per il dipendente e limpegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui ha la residenza, almeno novanta giorni prima della scadenza nel caso del permesso rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato della durata di due anni; sessanta giorni prima per i permessi per lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno; trenta giorni nei restanti casi.

Il testo unico (art. 30) prevede anche il permesso di soggiorno per motivi familiari, che rilasciato:

       agli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

       agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio in Italia con cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

       al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.

       al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Modifiche alla disciplina della naturalizzazione

La p.d.l. A.C. 4678, sempre intervenendo sullart. 1 della L. 91/1992, introduce anche un diritto allacquisizione della cittadinanza jure domicilii (come viene definito nella relazione illustrativa) per il minore straniero che abbia vissuto in Italia continuativamente almeno per sei anni e vi abbia frequentato le scuole o corsi di formazione professionale, oppure vi abbia svolto unattivit lavorativa regolare e che comunque dimostri unadeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana.

Le p.d.l. A.C. 4327, A.C. 4388, A.C. 4562 e A.C 4678, incidendo sullart. 9 della L. 91/1992, abbreviano in varia misura (fissandolo rispettivamente in tre, otto e sei anni[15]) i termini del soggiorno in Italia ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione. Viene inoltre chiesto tra i requisiti il possesso di un reddito adeguato, comunque non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale (A.C. 4562, A.C. 4678), e la buona conoscenza della lingua italiana (questultima condizione indicata dalle due p.d.l. citate e dallA.C 4388).

 

Lassegno sociale, di cui allarticolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995[16], una prestazione di natura assistenziale che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

Lassegno sociale riservato ai cittadini italiani che abbiano almeno 65 anni di et, siano residenti in Italia ed abbiano un reddito pari a zero o di importo comunque inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge. Se il soggetto interessato coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge. Sono equiparati ai cittadini italiani gli abitanti della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini dellUnione europea ed i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.

Limporto dellassegno viene stabilito anno per anno ed esente da imposta. Per il 2004 pari a 367,97 euro.

 

La I Sezione del Consiglio di Stato, con il parere n. 1423 reso il 26 ottobre 1988, cio prima dellentrata in vigore della L. 91/1992 (essendo vigente lart. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555, nel testo modificato dal R.D. 1 dicembre 1934 n. 1997), ha evidenziato che lamministrazione chiamata a decidere sulla domanda di concessione di cittadinanza italiana deve accertare, tra laltro, il grado di conoscenza della lingua italiana del soggetto richiedente.

 

La p.d.l. A.C. 4396 si colloca nella stessa ottica delle p.d.l da ultimo citate, pur mantenendo inalterati i termini attualmente previsti per lottenimento della cittadinanza per concessione: essa introduce tra i requisiti richiesti il superamento di un test di naturalizzazione, il cui scopo quello di accertare la conoscenza da parte dellinteressato della lingua italiana e locale e, pi in generale, della storia e cultura e dellordinamento istituzionale della Repubblica. La p.d.l. in questione, oltre ad abrogare espressamente lart. 11 della L. 91/1992 e quindi a sopprimere la possibilit di mantenere la doppia cittadinanza, estende ai casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione le cause ostative previste dallart. 6 della L. 91/1992 per il caso di acquisizione della cittadinanza per matrimonio (e cio la sussistenza di condanne per gravi delitti o la presenza di comprovati motivi che possano pregiudicare la sicurezza dello Stato).

La p.d.l. A.C. 4327 (articolo 1, comma 1) estende inoltre agli stranieri titolari di permesso di soggiorno il diritto elettorale attivo e passivo nelle elezioni amministrative e circoscrizionali con le modalit previste per i cittadini dellUnione europea.

 

Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197[17] ha dato attuazione alla direttiva 94/80/CEE del 19 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le modalit di esercizio del diritto elettorale attivo e passivo nelle elezioni comunali per i cittadini dellUnione residenti in uno Stato membro dellUnione europea di cui non hanno la cittadinanza.

I cittadini di uno Stato membro dellUnione che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti devono presentare al sindaco (pi specificamente, allufficio comunale competente) una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

Liscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dellUnione lesercizio del diritto di voto per lelezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, leleggibilit a consigliere e leventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

Il comune, compiuta listruttoria necessaria a verificare lassenza di cause ostative, provvede a iscrivere i cittadini dellUnione nellapposita lista aggiunta e a comunicare agli interessati lavvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione, contro la quale pu essere proposto ricorso secondo la norme vigenti.

In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo allaffissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

I cittadini dellUnione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, allatto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, una dichiarazione contenente lindicazione della cittadinanza, dellattuale residenza e dellindirizzo nello Stato di origine e un attestato, recante una data non anteriore a tre mesi, dellautorit amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che linteressato non decaduto dal diritto di eleggibilit. Le disposizioni in questione si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

 

Si ricorda che sono attualmente allesame della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, in prima deliberazione, varie proposte di legge costituzionale (A.C. 1464 ed abb.) miranti a prevedere e disciplinare il diritto di voto degli stranieri non appartenenti allUnione europea, regolarmente residenti in Italia[18].

La proposta di legge A.C. 974

La p.d.l. A.C. 974 riproduce sostanzialmente il contenuto della L. 91/1992, con alcune significative novit, che sono di seguito evidenziate.

In primo luogo, sancisce (articolo 1, co. 1, lettera b)) il riconoscimento della cittadinanza a tutti coloro che nascono in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, dilatando al massimo lapplicazione del criterio dello jus soli.

Lart. 1 della p.d.l. ripete, nelle rimanenti parti del co. 1, il testo vigente, gli enunciati del quale sono in realt resi pleonastici dal principio che si vuole introdurre.

E prevista (articolo 2, co. 1) lacquisizione automatica della cittadinanza italiana da parte dei figli minorenni, nati al di fuori dellItalia, per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dellaccertamento giudiziale della sussistenza della filiazione.

Vengono limitate (articolo 4) le modalit agevolate di acquisto della cittadinanza ora previste per gli stranieri i cui genitori siano stati cittadini italiani, sopprimendo il riferimento agli ascendenti di secondo grado e al possesso della residenza in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore et quale requisito utile per poterla ottenere.

Viene stabilito (articolo 5, co. 2) il principio generale secondo cui acquistano la cittadinanza italiana gli stranieri e gli apolidi che risiedano legalmente e in maniera continuativa in Italia per almeno cinque anni.

E abbreviato a due anni (rispetto ai cinque attuali) il termine per la riproposizione delle istanze per la concessione della cittadinanza che siano state respinte (articolo 8, co. 1).

 

Si ricorda che la normativa vigente[19] prevede che possano essere ripresentate soltanto le istanze (respinte) relative allacquisto della cittadinanza per matrimonio.

 

E inoltre ridotto (art. 8, co. 2) ad un anno dalla presentazione dellistanza il termine entro il quale lamministrazione pu respingere le istanze.

Viene introdotto (articolo 9, co. 2) il principio secondo cui lo straniero che acquista la cittadinanza italiana pu conservare la propria cittadinanza di origine.

Larticolo 11, co. 1, lettera a), prevede che possono riacquistare (avendola perduta) la cittadinanza anche coloro che prestano servizio civile in sostituzione di quello militare per lo Stato italiano.

Larticolo 17 della p.d.l. ripropone il testo dellart. 24 della L. 91/1992, abrogato dallart. 110 del D.P.R. 396/2000[20].

 

Lart. 24 della L. 91/1992 poneva lobbligo per il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, di darne comunicazione mediante dichiarazione entro tre mesi allufficiale dello stato civile del luogo di residenza, oppure, se residente allestero, allautorit consolare competente. Il mancato assolvimento di tale obbligo comportava lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte del prefetto.

La proposta di legge A.C. 1463

La p.d.l. A.C. 1463 finalizzata sostanzialmente a rendere pi flessibile il sistema per lacquisto della cittadinanza italiana jure soli.

Larticolo 1 introduce il principio, non previsto nella L. 91/1992, secondo il quale gli stranieri nati in Italia da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia a sua volta nato in Italia, acquistano per nascita la cittadinanza italiana. La disposizione interessa gli immigrati della terza generazione, i cui genitori (o uno soltanto di essi) sono nati in Italia e vi risiedono al momento della nascita del figlio, pur non avendo ancora acquisito, per naturalizzazione, la cittadinanza italiana. Resta comunque fissata la possibilit per gli interessati di rinunciare, al raggiungimento della maggiore et, alla cittadinanza italiana per mantenere quella dei genitori o unaltra cittadinanza.

Dopo il compimento del diciottesimo anno di et, lo straniero pu acquistare la cittadinanza italiana se, oltre ad essere nato in Italia, vi risiede legalmente e dimostra di avervi risieduto per un periodo non inferiore a cinque anni, e se manifesta entro un anno[21] la volont di diventare cittadino (articolo 2). La disposizione specifica inoltre che lacquisto della cittadinanza non richiede la rinuncia ad altra cittadinanza che stata eventualmente acquisita; ci previsto anche nel caso in cui la cittadinanza sia stata concessa dopo un periodo di residenza legale di almeno sette anni (cfr. art. 4).

Una disposizione innovativa (articolo 3) prevede per gli stranieri nati in Italia una modalit di acquisto della cittadinanza per nascita subordinata alla sussistenza di due condizioni: il possesso da parte dei genitori della carta di soggiorno (vedi infra anche la p.d.l. A.C. 204) e la richiesta da parte dei genitori a partire dal quinto anno di et del figlio.

Per quanto riguarda la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, disciplinata dallart. 9 della L. 91/1992, prevista (articolo 4) la riduzione da dieci a sette anni del periodo di residenza legale dello straniero che intende acquistare la cittadinanza italiana.

Con lintento di scoraggiare i cosiddetti "matrimoni di comodo", larticolo 5 della p.d.l. sopprime il requisito della residenza legale di almeno sei mesi ora previsto per ottenere la cittadinanza per matrimonio; contestualmente viene ridotto a due anni (rispetto ai tre attuali) il periodo minimo di durata del matrimonio attualmente richiesto dalla L. 91/1992 in alternativa a quello.

Larticolo 6, infine, stabilisce, con norma di rango legislativo, il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza, fissandolo in un anno dalla presentazione della domanda da parte dellinteressato.

La disposizione in questione legifica una norma contenuta in un provvedimento di natura regolamentare adottato con decreto ministeriale.

 

Lart. 2 della L. 241/1990[22] stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono determinare per ciascun tipo di procedimento amministrativo di loro competenza, nel caso non sia gi direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.

Con regolamento ministeriale (D.M. 284/1993[23]) sono stati definiti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti di competenza dellAmministrazione centrale e periferica dellinterno. I termini del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza sono stati fissati in 1.095 giorni dalla Tabella A allegata al D.M. citato. Il successivo D.M. 24 agosto 1995, n. 228, ha ridotto i termini in questione a 730 giorni.

La proposta di legge A.C. 4492

Larticolo 1 della p.d.l. A.C. 4492 estende alcune cause ostative, che attualmente precludono il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio, alle ipotesi di concessione della cittadinanza per naturalizzazione: in tal modo viene esclusa la possibilit di divenire cittadini italiani per coloro:

       che hanno riportato una condanna per uno dei delitti contro la personalit internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini;

       nei confronti dei quali sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

stabilito in via generale (articolo 2) che lorgano competente per il riconoscimento della cittadinanza il prefetto della provincia di residenza del soggetto interessato (e non il ministero dellinterno, come attualmente previsto). Con un proprio atto, il prefetto rilascia, a conclusione del procedimento, un attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana[24]. Al prefetto spetta anche la reiezione delle istanze qualora sussistano cause ostative; sono abbreviati (di tre anni) i termini per la riproposizione delle istanze respinte e quelli per lemanazione del decreto di rigetto (articolo 3).

L articolo 4, innovando lart. 9 della legge n. 91, prevede il riconoscimento della cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia. Lobbligo di residenza per la presentazione dellistanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ridotto per tutti i casi (stranieri comunitari e non comunitari; apolidi; stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano; coniuge straniero di cittadino italiano, nel caso in cui non risieda in Italia da almeno sei mesi) a tre anni.

Per quanto riguarda il riacquisto della cittadinanza, nel caso che sia stata persa ai sensi dellart. 12[25] della legge n. 91, larticolo 5 allinea tutti i termini previsti ad un anno, sopprime lipotesi di riacquisto a seguito della prestazione del servizio militare per lo Stato italiano ed estende la competenza del prefetto anche alla reiezione delle istanze di riacquisto della cittadinanza.

Larticolo 6 riproduce lart. 16 della L. 91/1992, concernente la condizione dellapolide che risiede legalmente in Italia, sopprimendo il riferimento agli obblighi del servizio militare.

previsto (articolo 7) che gli stranieri adottati da cittadini italiani, ai quali stata riconosciuta la cittadinanza italiana, qualora ladozione sia revocata, conservino la cittadinanza italiana.

Viene fissato in un anno (articolo 8) il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza. In proposito, si veda quanto osservato riguardo allart. 6 della p.d.l. A.C. 1463.

Con riferimento ai casi di doppia o plurima cittadinanza, larticolo 9 prevede la possibilit per lo straniero che acquista la cittadinanza italiana di conservare la propria cittadinanza di origine, in conformit alla legge dello Stato di appartenenza, oppure rinunciarvi.

 


 


 



[1]    Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza.

[2]    Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dellacquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorit competenti (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. b)).

[3]    Per lacquisto della cittadinanza italiana, viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia dingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia discrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. a)).

[4]    Salvi i casi previsti dallart. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente lesistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. c)).

[5]    La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati allestero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini.

[6]    Unitamente allAustria, al Belgio, alla Danimarca, alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, al Lussemburgo, alla Norvegia, ai Paesi Bassi, alla Spagna, alla Svezia e allIrlanda. La Convenzione stata ratificata dalla L. 4 ottobre 1966, n. 876.

Si ricorda peraltro che Regno Unito, Irlanda e Spagna hanno aderito soltanto al secondo Capitolo della Convenzione (vedi nota successiva). La Germania ha denunciato la Convenzione di Strasburgo il 21 dicembre 2001: di conseguenza, dal dicembre 2002, lart. 1 della Convenzione non ha effetto neanche nei confronti di tale Stato.

[7]    Per quanto riguarda lassolvimento degli obblighi militari in caso di doppia (o plurima) cittadinanza, il secondo Capitolo della Convenzione (artt. 5 e 6) stabilisce che i cittadini che appartengono a due o pi Stati contraenti prestano il servizio militare soltanto nello Stato in cui essi hanno la residenza abituale.

[8]    Con legge 14 dicembre 1994, n. 703.

[9]    Il riferimento allentrata in vigore della Costituzione.

[10]   Si tratta dei:

     territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

     territori gi italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

-  del trattato di pace fra lItalia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

-  del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

[11]   Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza fissato in 730 giorni (due anni). Pertanto, il numero complessivo annuo degli esiti (concessioni pi reiezioni) delle richieste di acquisto della cittadinanza di ciascun anno non corrisponde al numero delle istanze presentate nello stesso anno. Tenendo conto di ci, non stato riportato questultimo dato.

[12]   L. 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza.

[13]   D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[14]   L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

[15]   Le p.d.l. A.C. 4562 e A.C 4678 recano, al riguardo, una disposizione identica.

[16]   L. 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

[17]   D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalit di esercizio del diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali per i cittadini dellUnione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

[18]   Per quanto attiene alla disciplina dellelettorato attivo e passivo degli stranieri in Italia, in altri Paesi europei e negli Stati uniti, alle iniziative legislative in corso desame ed ai pi recenti sviluppi in sede comunitaria, si rinvia ai seguenti dossier del Servizio studi:

       Il riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri (Documentazione e ricerche n. 68, 15 ottobre 2003);

       Riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri A.C. n. 1464 e abb. (Progetti di legge n. 534, 19 gennaio 2004).

[19]   Art. 8 della L. 91/1992.

[20]   DPR 3 novembre 2000 n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dellordinamento dello stato civile, a norma dellarticolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[21]   La legge n. 91 invece richiede come requisito la residenza senza interruzioni fino al diciottesimo anno di et.

[22]   L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[23]   Decreto del ministro dellinterno 2 febbraio 1993, n. 284, Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dellAmministrazione centrale e periferica dellinterno.

[24]   Al momento la concessione della cittadinanza avviene con un decreto del ministro dellinterno o con un D.P.R., a seconda dei casi (vedi supra).

[25]   Si ricorda che lart. 12 della L. 91/1992 prevede due ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana:

       la mancata ottemperanza allintimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi lItalia, o la mancata ottemperanza allinvito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno Stato estero;

       lassunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o lacquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verifichino durante lo stato di guerra con esso.