Servizio studi

 

progetti di legge

Riconoscimento del diritto di voto
ai cittadini stranieri

A.C. n. 1464 e abb.

n. 534

 

 

xiv legislatura

19 gennaio 2004

 

 


 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

Consiglieri:

 

Documentaristi:

 

Segreteria:

Mario GENTILE (3209)

Annamaria FEBONIO (4500)

 

Luciano MECAROCCI (3819)

Roberto CESELLI (3800)

 

Luciana PIETROPAOLI (3855)

Viola MONTUORI (9475)

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attivit degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilit per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Ac0526.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per listruttoria legislativa

Dati identificativi                                                                                                3

Struttura e oggetto                                                                                         11

     Contenuto                                                                                                       11

Elementi per listruttoria legislativa                                                            12

     Necessit dellintervento con legge                                                               12

     Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite                 12

     Rispetto degli altri princpi costituzionali                                                         12

     Compatibilit comunitaria                                                                                12

     Incidenza sullordinamento giuridico                                                               13

Schede di lettura

Il quadro normativo                                                                                        17

     I princpi costituzionali in materia di libert fondamentali degli stranieri          17

     Diritti politici e diritto di voto                                                                            19

     Il diritto di voto dei cittadini dellUnione europea                                             20

Il dibattito parlamentare sul diritto di voto per gli stranieri extracomunitari                                                                                               22

Le autonomie territoriali e il voto agli stranieri                                        24

     Le regioni e il diritto di voto per gli stranieri                                                    25

     Gli enti locali e il diritto di voto per gli stranieri                                                26

     Le elezioni a livello subcomunale                                                                   28

     Referendum ed altri istituti di partecipazione popolare                                  28

Proposte allesame delle istituzioni europee (a cura dellUfficio rapporti con lUnione europea)                                                                          30

Il diritto di voto dei cittadini stranieri nella legislazione dei Paesi europei e negli Stati uniti dAmerica                                                          32

     Stati membri dellUnione europea                                                                   33

     Stati aderenti allUnione europea                                                                    37

     Altri Paesi europei e Stati uniti dAmerica                                                       38

Le proposte di legge costituzionale in esame                                         39

     Le modificazioni e le integrazioni apportate allarticolo 48 della Costituzione 39

     Le modificazioni apportate ad altre disposizioni costituzionali                       42

Testi a fronte

Modificazioni o integrazioni apportate allarticolo 48 della Costituzione dalle proposte di legge in esame                                       47

     Tabella 1 (raffronto tra il testo vigente e gli A.C. 1464, 1616, 2374, 2540)   47

     Tabella 2 (raffronto tra il testo vigente e gli A.C. 4326, 4397, 4406, 4510)   49

Modificazioni apportate ad altre disposizioni costituzionali da alcune tra le proposte di legge in esame                                                                   52

     Tabella 3 (raffronto tra il testo vigente e gli A.C. 1464, 1616, 2374, 4510)   52

Progetti di legge

     P.d.l. Cost. A.C. 1464 (on. Turco ed altri), Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia Error! Bookmark not defined.

     P.d.l. Cost. A.C. 1616 (on. Soda), Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici dei cittadini stranieri in Italia       Error! Bookmark not defined.

     P.d.l. Cost. A.C. 2374 (on. Pisapia ed altri ), Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo                                            Error! Bookmark not defined.

     P.d.l. Cost. A.C. 2540 (on. Bulgarelli ed altri), Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per i consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini italiani ed agli stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di et Error! Bookmark not defined.

     P.d.l. Cost. A.C. 4326 (on. Diliberto ed altri), Modifica all'articolo 48 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo agli stranieri                                                  Error! Bookmark not defined.

     P.d.l. Cost. A.C. 4397 (on. Anedda ed altri), Riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri non comunitari        Error! Bookmark not defined.

     P.d.l. Cost. A.C. 4406 (on. Fioroni e Sinisi), Modifica all'articolo 48 della Costituzione per la concessione agli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative            Error! Bookmark not defined.

     P.d.l. Cost. A.C. 4510 (Assemblea regionale siciliana), Modifiche dell'articolo 48 della Costituzione e dell'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elettorato attivo attribuito, negli enti locali, agli immigrati regolari                                           Error! Bookmark not defined.

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

     Costituzione della Repubblica (artt. 1, 3, 10, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 75, 138)                                                  Error! Bookmark not defined.

     R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 Approvazione dello statuto della Regione siciliana (art. 15)                                           Error! Bookmark not defined.

     Codice civile (preleggi, art. 16; art. 2)           Error! Bookmark not defined.

     Legge 24 gennaio 1979, n. 18 Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (artt. 4, 6)                     Error! Bookmark not defined.

     Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Error! Bookmark not defined.

     Legge 8 marzo 1994, n. 203 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B Error! Bookmark not defined.

     Legge 6 febbraio 1996, n. 52 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee - legge comunitaria 1994 (art. 11)                            Error! Bookmark not defined.

     D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalit di esercizio del diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza Error! Bookmark not defined.

     D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (artt. 2, 9)                                                                  Error! Bookmark not defined.

     D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (artt. 16, 17)   Error! Bookmark not defined.

 

Normativa comunitaria

     Trattato che istituisce la Comunit europea (Come modificato dal Trattato di Nizza) (art. 19)                                             Error! Bookmark not defined.

     Dir. 94/80/CE del 19 dicembre 1994 Direttiva del Consiglio che stabilisce le modalit di esercizio del diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza                                    Error! Bookmark not defined.

Documentazione

Commissione delle Comunit europee

     Comunicazione 3 giugno 2003 (COM 2003 336 definitivo) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su immigrazione, integrazione e occupazione (Stralci)            Error! Bookmark not defined.

 

Parlamento europeo

     Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione (COM(2001) 387 - C5-0337/2002 - 2002/2181(COS)) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi (COM(2002) 703 - C5-0233/2003 - 2002/2181(COS)) Processo verbale del 19 giugno 2003 Politica comunitaria in materia di immigrazione Edizione provvisoria (Stralci) Error! Bookmark not defined.

     Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002) (2002/2013 (INI)) A5-0281/2003 Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002) P5_TA(2003)0376 Edizione provvisoria: 04/09/2003 (Stralci)                  Error! Bookmark not defined.

     Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione (COM(2003) 336 - 2003/2147(INI)) P5_TA-PROV(2004)0028 A5-0445/2003 Edizione provvisoria: 15/01/2004 (Stralci)                  Error! Bookmark not defined.

 

 

Consiglio d'Europa

     Consiglio dEuropa Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa Raccomandazione 115 (2002) sulla partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale: i consigli consultivi Error! Bookmark not defined.

 

 

 


Scheda di sintesi
per listruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1464

Titolo

Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia

Iniziativa

On. Livia Turco ed altri

Settore dintervento

Elezioni; diritti e libert fondamentali; immigrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date

 

     presentazione o trasmissione alla Camera

1 agosto 2001

     annuncio

2 agosto 2003

     assegnazione

24 ottobre 2003

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

XI Commissione (Lavoro)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1616

Titolo

Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici dei cittadini stranieri in Italia

Iniziativa

On. Soda

Settore dintervento

Elezioni; diritti e libert fondamentali; immigrazione; partiti politici

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

     presentazione o trasmissione alla Camera

20 settembre 2001

     annuncio

24 settembre 2001

     assegnazione

19 ottobre 2001

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

-

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2374

Titolo

Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero dellelettorato attivo e passivo

Iniziativa

On. Pisapia ed altri

Settore dintervento

Elezioni; diritti e libert fondamentali; immigrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

     presentazione o trasmissione alla Camera

20 febbraio 2003

     annuncio

21 febbraio 2003

     assegnazione

5 marzo 2003

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali); XI (Lavoro)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2540

Titolo

Modifica allarticolo 48 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per i consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini italiani ed agli stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta

Iniziativa

On. Bulgarelli ed altri

Settore dintervento

Elezioni; diritti e libert fondamentali; immigrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

     presentazione o trasmissione alla Camera

20 marzo 2002

     annuncio

21 marzo 2002

     assegnazione

16 settembre 2002

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 4326

Titolo

Modifica allarticolo 48 della Costituzione, concernente il riconoscimento dellelettorato attivo e passivo agli stranieri

Iniziativa

On. Diliberto ed altri

Settore dintervento

Elezioni; diritti e libert fondamentali; immigrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

     presentazione o trasmissione alla Camera

1 ottobre 2003

     annuncio

2 ottobre 2003

     assegnazione

13 ottobre 2003

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

-

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 4397

Titolo

Riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri non comunitari

Iniziativa

On. Anedda

Settore dintervento

Elezioni; diritti e libert fondamentali; immigrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

     presentazione o trasmissione alla Camera

17 ottobre 2003

     annuncio

20 ottobre 2003

     assegnazione

27 ottobre 2003

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

-

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 4406

Titolo

Modifica allarticolo 48 della Costituzione per la concessione agli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative

Iniziativa

On. Fioroni e Sinisi

Settore dintervento

Elezioni; diritti e libert fondamentali; immigrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

     presentazione o trasmissione alla Camera

22 ottobre 2003

     annuncio

23 ottobre 2003

     assegnazione

11 novembre 2003

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

-

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 4510

Titolo

Modifiche dellarticolo 48 della Costituzione e dellarticolo 15 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elettorato attivo attribuito, negli enti locali, agli immigrati regolari

Iniziativa

Assemblea regionale siciliana

Settore dintervento

Elezioni; diritti e libert fondamentali; immigrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

     presentazione o trasmissione alla Camera

19 novembre 2003

     annuncio

20 novembre 2003

     assegnazione

2 dicembre 2003

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio); Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le otto proposte di legge costituzionale in esame recano disposizioni concernenti lesercizio del diritto di voto da parte dei cittadini stranieri residenti in Italia, integrando la disciplina recata dallarticolo 48 della Costituzione in materia di titolarit e di esercizio del diritto di voto. LA.C. 5410, di iniziativa dellAssemblea regionale siciliana, novella in tal senso anche lo Statuto speciale della regione.

Lestensione agli stranieri dellelettorato attivo (e in alcuni casi anche di quello passivo) previsto da alcune tra le proposte di legge in via generale, rimettendosi alla legge ordinaria lindividuazione di limiti, requisiti e modalit; altre limitano tale estensione al voto amministrativo ed introducono direttamente specifici requisiti soggettivi.

Alcune tra le proposte di legge costituzionale intervengono anche su altre parti della Costituzione, allo scopo di estendere esplicitamente agli stranieri ulteriori diritti o facolt da questa riconosciuti, quali i diritti di riunione, di associazione e di costituzione o adesione a partiti politici, la possibilit di rivolgere petizioni alle Camere, il diritto di accesso ai pubblici uffici e la partecipazione ai referendum abrogativi.


Elementi per listruttoria legislativa

Necessit dellintervento con legge

Tutte le proposte in esame apportano modifiche o integrazioni ad articoli della Costituzione o a disposizioni di rango costituzionale (statuto speciale della regione siciliana).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come si ricordato, si tratta di proposte di legge di revisione costituzionale, la cui approvazione soggetta alla procedura di cui allart. 138 Cost.

Rispetto degli altri princpi costituzionali

La possibilit di estendere agli stranieri i diritti politici costituzionalmente riconosciuti ai cittadini italiani, e in particolar modo il diritto di elettorato attivo e passivo, i limiti che tale possibilit incontra e la necessit o meno di ricorrere a norme di revisione costituzionale qualora tale estensione concerna il solo voto amministrativo negli enti locali, costituiscono temi da tempo dibattuti in dottrina e gi in passato oggetto di confronto parlamentare. Per unillustrazione degli orientamenti maturati al riguardo, si rinvia alle schede di lettura.

Compatibilit comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Ai sensi dellart. 19 del Trattato che istituisce la Comunit europea e delle norme che ad esso hanno dato attuazione (direttiva 94/80/CEE; D.Lgs. 197/1996), i cittadini di altri Stati membri dellUnione europea residenti in Italia hanno il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali e circoscrizionali (restando esclusa la possibilit di candidarsi alla carica di sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento europeo.

Con riguardo al riconoscimento del diritto di voto ai cittadini di Paesi estracomunitari, il trattato CE non offre una specifica base giuridica, restando la relativa disciplina competenza esclusiva degli Stati membri.

Documenti allesame delle istituzioni europee
(a cura dellUfficio rapporti con lUnione europea)

In vari, recenti documenti comunitari si d rilevanza al tema della partecipazione alla vita politica locale ivi compreso il riconoscimento del diritto di voto quale importante fattore di integrazione per i migranti residenti di lungo periodo: per una dettagliata illustrazione si rinvia allapposita scheda di lettura.

Incidenza sullordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Alcune tra le proposte di legge costituzionale rimettono espressamente alla legge ordinaria la disciplina dellelettorato attivo e passivo degli stranieri, da esse riconosciuto in via generale.

Coordinamento con la normativa vigente

Tutte le proposte di legge sono configurate in forma di novella al testo della Costituzione o (A.C. 4510) dello statuto della regione siciliana.

LA.C. 4397 individua i suoi destinatari negli stranieri non comunitari, ma richiama esplicitamente la disciplina prevista per i cittadini comunitari: disciplina peraltro non recata da norme di rango costituzionale. Le altre proposte di legge fanno riferimento agli stranieri in generale, implicitamente comprendendo tra i destinatari i cittadini degli altri Stati membri dellUnione europea. Di ci sembra necessario tener conto, al fine di coordinare la nuova disciplina costituzionale con quanto gi previsto per i cittadini dellUnione europea dallart. 19 del Trattato e dalle norme attuative di tale articolo.

 

 

 


Schede di lettura

 


 

Il quadro normativo

I princpi costituzionali in materia di libert fondamentali degli stranieri

Larticolo 10 della Costituzione prevede, al secondo comma, che la condizione giuridica dello straniero sia regolata dalla legge in conformit alle norme ed ai trattati internazionali.

Ai sensi di tale disposizione la condizione giuridica dello straniero risulta tutelata da una riserva di legge cos detta rinforzata: infatti previsto che le norme riguardanti lo status dello straniero debbano essere emanate con legge che a sua volta deve conformarsi a quanto previsto dalle norme internazionali generali e dai trattati stipulati dallItalia.

Oltre a tale tutela riguardante il regime delle fonti destinate a disciplinare la condizione giuridica dello straniero, la Costituzione offre ai cittadini stranieri presenti nel territorio del nostro Paese anche una tutela di carattere sostanziale. La dottrina[1] prevalente ritiene infatti che le disposizioni della Costituzione riguardanti i diritti fondamentali che non si riferiscono esplicitamente ai soli cittadini italiani, ma garantiscono un diritto in via generale a tutti o in modo impersonale ed astratto, debbano ritenersi implicitamente applicabili anche agli stranieri.

Questo orientamento dottrinario ritiene inoltre che agli stranieri vada comunque riconosciuta una serie di diritti e di libert che, rientrando nellambito delle libert fondamentali, la dizione letterale del testo costituzionale garantirebbe solo nei confronti dei cittadini (ad es. per quanto riguarda la libert di riunione di cui allart. 17 Cost.).

Gli autori favorevoli alla tesi sopra illustrata ritengono di conseguenza abrogata o solo parzialmente in vigore, per la parte non in diretto contrasto con le norme costituzionali, la previsione dellart. 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (c.d. preleggi) a norma della quale lo straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino in condizioni di reciprocit. La non sussistenza nel nostro ordinamento della clausola di reciprocit, almeno nei termini generali previsti dallart. 16 delle preleggi, argomentata dalla dottrina facendo riferimento al tenore generale delle previsioni costituzionali riguardanti i diritti di libert e alle disposizioni dei trattati internazionali in materia richiamati dalla stessa Costituzione, in base ai quali la tutela dei diritti fondamentali viene garantita ai singoli con riferimento alla loro condizione generale ed astratta di persona umana, indipendentemente dal requisito del possesso di una determinata nazionalit. La clausola della reciprocit potrebbe pertanto essere legittimamente ammessa dalla legge ordinaria solo per il riconoscimento di quei diritti la cui tutela non sia gi assicurata indipendentemente dalla condizione di reciprocit, dalla Costituzione o dai trattati internazionali cui abbia aderito il nostro Paese.

Minoritaria rispetto a tale orientamento risulta la tesi di chi ritiene invece non sussistente una tutela diretta dello straniero da parte dei princpi di libert enunciati in Costituzione, e pertanto necessario, per il riconoscimento di tali diritti, lintervento, ex art. 10, secondo comma, Cost., di uno specifico provvedimento legislativo: in caso contrario dovrebbe ritenersi ancora vigente il principio di reciprocit enunciato dalle preleggi.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte costituzionale, va rilevato che la Corte non ha attribuito particolare valore discriminante, ai fini della definizione della situazione giuridica degli stranieri, al tenore letterale delle singole disposizioni costituzionali, ritenendo che il principio di eguaglianza sancito dallart. 3 Cost. sia pienamente applicabile anche agli stranieri quando si tratti di stabilire la titolarit in capo a tali soggetti dei diritti fondamentali.

La Corte ha tuttavia ammesso che la posizione dello straniero possa essere legittimamente differenziata per quanto riguarda le modalit di godimento dei diritti fondamentali. quindi ragionevole, a parere della Corte, che la legge disponga, valutata la particolarit della situazione, un trattamento diverso per lo straniero, che non costituisce una illegittima discriminazione ai suoi danni, poich la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarit dei diritti di libert non esclude che nelle situazioni concrete possano presentarsi, fra soggetti eguali, differenze di fatto che il legislatore pu regolare con una discrezionalit che limitata unicamente dalla razionalit del suo apprezzamento (sentenze 120/1967, 104/1969, 503/1987).

Per quanto riguarda il principio di reciprocit, la Corte ha stabilito che la sua applicazione a particolari situazioni riguardanti lesercizio di diritti da parte dello straniero non sia illegittimamente stabilita dalla legge purch ci non abbia incidenza sul godimento da parte dello straniero delle libert democratiche il cui esercizio sia a lui impedito nel Paese di appartenenza.

Quanto ai vincoli che derivano al nostro Paese in materia di trattamento degli stranieri dalladesione a trattati e convenzioni internazionali, va segnalata la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale fatta a Strasburgo nel 1992 tra i Paesi membri del Consiglio dEuropa (ratificata dallItalia con legge 8 marzo 1994, n. 203: ma sul punto, vedi infra), con la quale vengono garantiti agli stranieri residenti nei Paesi aderenti una serie di diritti civili e politici: in particolare con il capitolo A della Convenzione si impegnano le Parti a riconoscere agli stranieri, alle stesse condizioni previste per i cittadini, le libert di espressione, di riunione e di associazione, ivi compresa quella di costituire sindacati e affiliarsi ad essi, ferme restando le eventuali limitazioni per ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, alla tutela dellordine e della sicurezza pubblica e ad altri casi di particolare rilievo.

Diritti politici e diritto di voto

A parere della prevalente dottrina, le attuali previsioni costituzionali non consentirebbero lestensione agli stranieri del riconoscimento dei diritti propriamente politici, il cui esercizio deve pertanto intendersi riservato ai soli cittadini italiani. Si tratta in particolare del diritto di elettorato attivo e passivo (art. 48 Cost.), della facolt di richiedere i referendum previsti dagli art. 75 e 138 della Costituzione, del diritto di rivolgere petizioni alle Camere (art. 50 Cost.), del diritto allaccesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici (art. 51 Cost.).

Non manca tuttavia in dottrina chi argomenta una diversa tesi isolando, allinterno dei diritti politici, quelli direttamente afferenti allesercizio della sovranit ex art. 1 Cost. primo fra i quali lelettorato attivo e passivo alle elezioni politiche i quali soltanto risulterebbe impossibile estendere ai cittadini stranieri senza un intervento di revisione costituzionale. Secondo questa tesi, per attribuire il voto nelle elezioni locali agli stranieri residenti in Italia sarebbe dunque sufficiente un intervento legislativo ordinario.

Va comunque ricordato che, nonostante i vincoli costituzionali cui si fatto cenno, la legge 18 gennaio 1989, n. 9 ha attribuito (non senza la formulazione in sede dottrinaria di dubbi sulla costituzionalit del provvedimento) ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi della Comunit europea il diritto di elettorato passivo per le elezioni dei rappresentanti dellItalia al Parlamento europeo[2]. Al tempo dellentrata in vigore di tale disciplina, lItalia era lunico tra i Paesi comunitari ad ammettere tale possibilit, che quindi era prevista al di fuori da qualsiasi condizione di reciprocit. Attualmente la possibilit di elettorato attivo e passivo dei cittadini comunitari in qualsiasi Paese dellUnione in occasione dellelezione del Parlamento europeo stabilita per tutti gli Stati membri sulla base del Trattato dellUnione europea.

Le pi volte citate disposizioni costituzionali che limitano i diritti elettorali ai soli cittadini hanno peraltro indotto il nostro Paese a non dare applicazione al capitolo C della sopra citata Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 in materia di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale. Il capitolo in questione impegna le parti a concedere agli stranieri residenti il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni locali. LItalia si avvalsa della facolt (prevista dalla stessa Convenzione) di non aderire a tale parte dellaccordo ritenendosi che lapplicazione di essa avrebbe comportato la modificazione di norme dellordinamento interno anche di ordine costituzionale.

Va peraltro ricordato che un riferimento a tale possibilit (pur se, allo stato, non operativo) tuttora presente nellordinamento: il testo unico sullimmigrazione[3], allart. 9, co. 4, dispone che gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e titolari della carta di soggiorno possono partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 1992 (sulla genesi di tale disposizione, si veda infra).

 

La carta di soggiorno, disciplinata dallart. 9 del testo unico, un documento destinato agli stranieri extracomunitari residenti di lunga durata: Possono farne richiesta gli stranieri residenti in Italia da almeno 6 anni; viene rilasciata a tempo indeterminato ed soggetta a vidimazione dopo 10 anni dal rilascio. Essa d diritto allo straniero di fare ingresso in Italia anche senza visto; di lavorare e svolgere ogni altra attivit lecita e di accedere ai servizi sociali. Le modalit di richiesta, rilascio e rinnovo della carta di soggiorno sono disciplinate dagli artt. 16 e 17 del regolamento di attuazione del testo unico, adottato con il D.P.R. 394/1999.

 

LItalia si invece impegnata ad applicare, oltre al capitolo A (cui si fatto cenno in precedenza), anche il capitolo B della Convenzione che impegna i Paesi aderenti a consentire la creazione di organi consultivi in seno alle collettivit locali comprendenti un numero significativo di residenti stranieri, ai quali deve essere data la possibilit di discutere sui problemi di loro interesse per il tramite di rappresentanti eletti o nominati da gruppi associati.

Il diritto di voto dei cittadini dellUnione europea

Larticolo 19 (ex art. 8 B), del Trattato che istituisce la Comunit europea prevede che i cittadini dellUnione residenti in un Paese membro di cui non siano cittadini hanno il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali ed alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato.

La direttiva 94/80/CEE del 19 dicembre 1994 ha stabilito le modalit di esercizio del diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali per i cittadini dellUnione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

La direttiva si pone in diretta attuazione del principio contenuto nel citato art. 19 del Trattato ed essenzialmente finalizzata a sopprimere la condizione del possesso della cittadinanza, richiesta dalla maggioranza dei Paesi membri per lesercizio del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni municipali, prevedendo a tal proposito che i cittadini comunitari possano esercitare il diritto di voto nei Paesi nellUnione alle stesse condizioni previste per i cittadini del Paese ospitante anche per quanto concerne la disciplina in materia di et per lesercizio del diritto di voto, di capacit elettorale, di cumulo dei mandati, di iscrizione nelle liste elettorali, di residenza etc. La direttiva prevede inoltre che lo straniero comunitario eserciti il diritto di voto nel Paese ospitante solo qualora manifesti una esplicita volont in questo senso e d facolt agli stati membri di riservare leleggibilit alla carica di sindaco e vicesindaco ai propri cittadini: precisato infine che gli enti locali italiani cui si applicher la nuova disciplina sono il comune e la circoscrizione.

La legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ha delegato, allart. 11, il Governo ad emanare decreti legislativi volti alla concreta attuazione della direttiva.

In attuazione di tale delega stato emanato il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, il quale disciplina le modalit per la presentazione al sindaco, da parte dei cittadini di uno Stato membro dellUnione che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune, nonch le modalit per la presentazione della propria candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale. Viene invece esclusa la possibilit per lo straniero comunitario di candidarsi alla carica di sindaco.

 


Il dibattito parlamentare sul diritto di voto per gli stranieri extracomunitari

Nel corso della XII legislatura, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha esaminato una proposta di legge costituzionale (A.C. 889, Bassanini) recante Riconoscimento agli stranieri ed apolidi residenti in Italia dei diritti di riunione, di associazione e di elettorato attivo e passivo. Modifiche agli articoli 17, 18, 49, 50 e 54 della Costituzione. Tale proposta prevedeva il riconoscimento del diritto elettorale attivo e passivo alle elezioni regionali, provinciali, comunali e nelle altre elezioni locali, a tutti coloro che fossero residenti in Italia da oltre tre anni, ancorch non in possesso della cittadinanza italiana. Allesame della proposta la Commissione ha dedicato tre sedute, tutte svoltesi nellottobre 1994, senza tuttavia pervenire alla sua approvazione.

 

Nella XIII legislatura le Camere hanno esaminato ed approvato il disegno di legge del Governo A.C. 3240, recante Disciplina dellimmigrazione e condizione dello straniero, poi divenuto legge 6 marzo 1998, n. 40[4]. Lart. 38 del disegno di legge, nel testo originario, era volto a introdurre il diritto elettorale attivo e passivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, rinviando, per le modalit di esercizio di tale diritto, alle disposizioni del gi citato D.Lgs. 197/1996. Tale principio era enunciato in via generale dallart. 2, co. 3 del d.d.l., ove si disponeva che lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale ed esercita lelettorato nei limiti e con le modalit previsti dalla legge.

Questultima espressione, e lintero art. 38, sono stati soppressi nel corso delliter parlamentare alla Camera (cfr. seduta del 25 settembre 1997 della Commissione Affari costituzionali[5]).

tuttavia rimasta, allart. 7 della L. 40/1998 e, successivamente, allart. 9, co. 4, del testo unico sullimmigrazione nel quale tale legge confluita, la previsione secondo cui gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e titolari della carta di soggiorno possono partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 1992.

 

Nella legislatura in corso sono stati presentati numerosi progetti di legge in materia. Oltre alle proposte di modifica costituzionale oggetto del presente dossier (sulle quali, vedi infra) risultano presentate alla Camera dei deputati le seguenti proposte di legge ordinaria:

       A.C. 975 (Russo Spena), Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

       A.C. 2409 (Pisapia ed altri), Modifica allarticolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di riconoscimento allo straniero dellelettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;

       A.C. 4327 (Diliberto ed altri), Riconoscimento dellelettorato attivo e passivo nelle consultazioni provinciali, comunali e circoscrizionali agli stranieri titolari di permesso di soggiorno e modifica allarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza.

Al Senato della Repubblica risultano presentati i seguenti disegni di legge:

       A.S. 219 (Ripamonti), Riconoscimento agli stranieri ed agli apolidi dei diritti di elettorato attivo e passivo;

       A.S. 243 (Guerzoni), Diritti politici dello straniero in Italia;

       A.S. 326 (Malabarba ed altri), Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C;

       A.S. 2540 (Malabarba ed altri), Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero dellelettorato attivo e passivo;

       A.S. 2541 (Malabarba ed altri), Modifica allarticolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di riconoscimento allo straniero dellelettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;

       A.S. 2625 (Vitali ed altri), Modifica dellarticolo 17 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale.


le autonomie territoriali e il voto agli stranieri

Il riconoscimento del diritto di voto degli stranieri non comunitari alle elezioni locali stato oggetto, in particolare negli ultimi mesi, di numerosi interventi da parte di regioni ed enti locali.

A livello regionale, oltre al disegno di legge della Regione siciliana, trasmesso alle Camere (A.C. 4510, sul quale vedi infra), si segnalano altri due casi di proposte di introduzione del voto agli stranieri attraverso modifiche dello statuto (Toscana e Veneto)[6].

In Friuli-Venezia Giulia ed in Emilia-Romagna si discute dellintroduzione del diritto di voto con legge regionale nellambito di una riforma della legislazione locale in materia di immigrazione.

Tra i comuni, lesperienza pi avanzata quella di Delia in provincia di Caltanissetta: la Giunta ha gi approvato una modifica allo Statuto volta ad estendere il diritto di elettorato attivo e passivo agli immigrati. La proposta dovr ora passare al vaglio del Consiglio comunale.

A Venezia e a Ragusa le rispettive Giunte municipali hanno adottato atti di indirizzo tesi a modificare in tal senso lo statuto.

In altri enti locali sono stati approvati, da parte dei Consigli provinciali o cumunali, mozioni od ordini del giorno, volti ad impegnare le rispettive Giunte a promuovere tutte le iniziative necessarie per permettere il diritto di voto (cos le province di Cremona, Genova e Reggio Emilia ed alcuni comuni tra cui Genova e La Spezia.

Nei comuni di Firenze, Forl e Cesena stato esteso agli stranieri il diritto di voto nelle elezioni dei consigli circoscrizionali.

In alcuni comuni possibile per gli stranieri residenti partecipare ai referendum comunali (Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Terni, Campobasso).

La presente scheda d sinteticamente conto di tali interventi, astenendosi da valutazioni concernenti la conformit di alcuni di essi al vigente assetto delle competenze legislative in materia di determinazione dellelettorato attivo.

Si precisa, inoltre, che sono state prese in considerazione esclusivamente le iniziative volte ad estendere ai cittadini extracomunitari il diritto di voto per lelezione degli organi istituzionali degli enti locali e per i referendum, e non anche altre forme di partecipazione politica degli stranieri, quali le consulte degli immigrati e listituto dei consiglieri aggiunti, organismi di carattere consultivo attualmente presenti in molte regioni ed enti locali, la cui disciplina non coinvolge la questione dellelettorato attivo.

Le regioni e il diritto di voto per gli stranieri

Sicilia: il 12 novembre 2003 lAssemblea regionale siciliana ha approvato allunanimit un disegno di legge costituzionale diniziativa di esponenti sia della maggioranza, tra cui il Presidente dellARS, sia dellopposizione. Come prevede lart. 18 dello statuto della Regione siciliana, il provvedimento stato presentato in Parlamento come proposta di legge costituzionale (annunciata alla Camera il 20 novembre 2003: A.C. 4510).

Il disegno di legge modifica larticolo 15 dello statuto della regione in modo da estendere il diritto di voto attivo per le elezioni degli organi di governo degli enti locali siciliani agli immigrati regolari residenti in Sicilia da almeno sei anni, rinviando alla legge la determinazione di ulteriori requisiti. Di analogo tenore la modifica allart. 48 della Costituzione della Repubblica proposta nel medesimo disegno di legge, volta ad inserire il diritto di voto degli immigrati nelle elezioni amministrative tra i princpi costituzionali. Nel corso del dibattito politico che ha accompagnato lelaborazione del disegno di legge, si prospettato anche di introdurre il diritto di voto direttamente con legge regionale, ipotesi ritenuta percorribile in quanto la Regione siciliana ha una competenza legislativa esclusiva in materia elettorale locale (si veda, tra laltro, la relazione illustrativa del disegno di legge). Una proposta di legge regionale in tal senso stata presentata allAssemblea regionale dai deputati Barbagallo ed altri (d.d.l. n. 696).

Friuli-Venezia Giulia: in corso di elaborazione un disegno di legge organica regionale sullimmigrazione. A questo scopo nel settembre 2003 stato istituito, da parte dellassessorato regionale alla cultura, un comitato ristretto con il compito di formulare unipotesi di disegno di legge da sottoporre allattenzione della Giunta e del Consiglio. Il comitato ha presentato la relazione finale della propria attivit che stata approvata dalla Giunta regionale il 5 novembre 2003 quale atto di indirizzo del futuro provvedimento. Nella premessa alla relazione si ravvisa lopportunit di valutare [] lutilizzo di tutti gli spazi consentito dallordinamento e dalla normativa della Regione per il riconoscimento del diritto di voto per gli immigrati.

Emilia-Romagna: nellambito di un progetto di legge regionale in materia di integrazione sociale degli stranieri, presentato dalla Giunta il 3 luglio 2003, si prevede che la Regione promuova la partecipazione politica degli immigrati a livello locale con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, allestensione del diritto di voto degli immigrati (p.d.l. n. 4593 diniziativa della Giunta, Norme per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, delibera di Giunta n. 1236 del 30 giugno 2003. La proposta attualmente allesame della IV Commissione consiliare del Consiglio regionale).

Toscana: la Commissione speciale statuto, istituita in seno al Consiglio comunale, ha elaborato nel luglio 2003 una bozza di statuto che, allart. 6, rinvia alla legge regionale la disciplina delle elezioni. Lo statuto accompagnato da una serie di proposte integrative o alternative, tra le quali una propone di affidare alla legge elettorale regionale la disciplina dellelettorato attivo e passivo di tutti i residenti nella Regione.

Veneto: la proposta di revisione dello statuto regionale presentata dal consigliere Cacciari, una delle cinque proposte allesame della Commissione statuto e regolamento del Consiglio regionale, prevede la concessione della cittadinanza veneta, e quindi del godimento dei diritti politici e civili agli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia da cinque anni (Proposta di revisione dello statuto regionale n. 2, diniziativa dei consiglieri Cacciari, Variati, Zanonato, Bettin e Resler, art. 4). La proposta di revisione del Presidente della giunta regionale Galan, pi in generale, individua, tra i compiti della regione, la promozione della partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti residenti (Proposta di revisione dello statuto regionale n. 1, diniziativa del Consigliere Galan, art. 11).

Gli enti locali e il diritto di voto per gli stranieri

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle iniziative a livello locale in materia di diritto di voto per gli stranieri extracomunitari.

Provincia di Cremona: il 12 novembre 2003 il Consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno in cui si d mandato alla Giunta e alla Commissione affari istituzionali per procedere alla modifica dello statuto al fine di regolamentare laccesso al voto degli immigrati residenti e si propone una integrazione in tal senso dellarticolo 20 dello statuto.

Provincia di Genova: il Consiglio provinciale ha approvato una mozione che impegna il Consiglio ad avviare il percorso per riconoscere il diritto di voto nelle elezioni amministrative agli immigrati residenti nel territorio (mozione dei Consiglieri Bertolotto, Oliveri, Palmeri, Ravera, Conti, Benzi e Norero in merito alla possibilit di estensione del diritto di voto agli immigrati residenti nel territorio provinciale in occasione delle elezioni amministrative, approvata il 1 ottobre 2003).

Provincia di Reggio Emilia: il 5 dicembre 2003 il Consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno che invita la Conferenza dei capigruppo, nellambito della stesura delle modifiche al vigente statuto a valutare lintroduzione del diritto di voto ai cittadini immigrati extra-UE, prevedendo: che gli stranieri o apolidi residenti da almeno due anni nel territorio provinciale, in possesso del titolo di soggiorno in corso di validit, dopo cinque anni di soggiorno regolare, abbiamo diritto al voto nelle elezioni per il Consiglio provinciale.

Delia (CL): il 13 ottobre 2003 la Giunta comunale ha approvato una modifica allo statuto che estende il diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini non comunitari residenti nel territorio del comune da almeno tre anni. Lo schema del nuovo regolamento sar sottoposto allesame del Consiglio comunale per lapprovazione definitiva.

Venezia: la Giunta comunale ha adottato, nella seduta del 16 ottobre 2003, un atto di indirizzo, con il quale d mandato allassessore alle politiche sociali di verificare le condizioni per procedere alla modifica dello statuto al fine assicurare il diritto allelettorato attivo e passivo per tutti i residenti, indipendentemente dalla loro nazionalit, a partire dalle prossime consultazioni politico-amministrative, previste per la primavera del 2005.

Ragusa: la Giunta municipale e ha deliberato lautorizzazione al sindaco a presentare, in sede di esame da parte del Consiglio comunale delle proposte di modifica dello Statuto comunale, un emendamento che preveda la possibilit di esercitare il diritto di voto e di elettorato passivo alle elezioni amministrative per i cittadini non comunitari residenti stabilmente nel territorio del comune (Deliberazione della Giunta municipale n. 762 del 27 ottobre 2003).

Genova: il 16 settembre 2003 il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna il sindaco e il Presidente del Consiglio comunale ad elaborare una proposta di modifica dello Statuto che preveda il diritto di voto e la eleggibilit alle elezioni amministrative per i cittadini extracomunitari residenti nel comune.

La Spezia: il Consiglio comunale ha approvato il 22 ottobre 2003 una mozione dal contenuto analogo a quella approvata dal Consiglio comunale di Genova.

Vignola (MO): il Consiglio comunale ha approvato il 30 ottobre 2003 due ordini del giorno in materia di voto agli immigrati, uno presentato dalla maggioranza di centro sinistra e uno dallopposizione. Il primo dei due impegna la Giunta ad attivare ogni iniziativa per il riconoscimento del diritto di voto degli stranieri residenti alle elezioni amministrative.

Schio (VI): il 28 ottobre 2003 il Consiglio comunale ha approvato una mozione in cui si auspica ladozione di provvedimenti legislativi ad hoc a livello nazionale e regionale che consentano lestensione del diritto di voto amministrativo agli stranieri. In attesa di tali provvedimenti il Consiglio comunale si impegna a consentire una rappresentanza esterna degli stranieri in Consiglio e per garantire loro almeno la partecipazione alla elezione dei consigli di quartiere e ai referendum comunali.

Le elezioni a livello subcomunale

Cesena: i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno possono partecipare alle elezioni dei Consigli di quartiere previa iscrizione ad una lista elettorale speciale (Regolamento dei Consigli di quartiere, 2002, artt. 6 e 7).

Firenze: il 24 novembre 2003 sono state approvate dal consiglio comunale le modifiche statutarie e regolamentari che estendono il diritto di voto, attivo e passivo, per le elezioni dei Consigli di Quartiere ai cittadini stranieri non comunitari residenti a Firenze da almeno un anno (Statuto, artt. 6 e 39, Regolamento per le elezioni dei consigli di quartiere, art. 2).

Forl: alle elezioni dei consigli circoscrizionali partecipano anche gli stranieri extracomunitari residenti da almeno due anni. Gli immigrati sono, inoltre, eleggibili a condizione che risiedano nel comune di Forl da almeno tre anni (Statuto Comunale, 2001, art. 50). Tale disposizione ha trovato attuazione con lemanazione del Regolamento del decentramento (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/9070 del 17 febbraio 2003), a proposito del quale la Commissione elettorale circondariale di Forl in data 25 novembre 2003 ha preso atto del parere negativo espresso dal Ministero dellInterno il quale ha rappresentato lesclusiva competenza statale nella materia della legislazione elettorale (e quindi, ovviamente, per lelettorato attivo) ai sensi dellarticolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 3/2001.

Referendum ed altri istituti di partecipazione popolare

Emilia-Romagna: il progetto di nuovo statuto regionale garantisce a tutti i residenti i diritti di partecipazione politica quali il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare (art. 44 della bozza di statuto; tale articolo, non presente nel progetto licenziato dalla Commissione consiliare nel febbraio 2003, stato approvato in prima lettura dal Consiglio regionale il 12 dicembre 2003).

Toscana: la bozza del nuovo statuto, nel disciplinare le diverse forme di referendum, riserva ai soli cittadini liniziativa e la partecipazione ad essi. Tuttavia, vi una norma di principio che prevede la possibilit di estendere, con legge regionale, anche ai cittadini di altre nazionalit, la partecipazione alla formazione e alla attuazione delle politiche regionali. La bozza dello statuto, in un punto anticipa, per cos dire, la legge ordinaria estendendo a tutti i residenti nel territorio regionale la possibilit di rivolgere petizioni al consiglio regionale, per richiederne lintervento o per sollecitare ladozione di provvedimenti di interesse generale (Commissione speciale statuto, Statuto della regione Toscana, Bozza per le consultazioni, luglio 2003, artt. 75 e segg.).

Bologna: gli stranieri e agli apolidi residenti nel comune di Bologna o che comunque vi svolgano la propria attivit prevalente di lavoro e di studio possono partecipare ai referendum consultivi comunali (Statuto, artt. 3 e 7; Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione del cittadino, 1996, artt. 2 e 10).

Campobasso: agli stranieri residenti, ai quali viene rilasciato a richiesta un documento attestante il loro diritto alla partecipazione, sono titolari di tutti i diritti di partecipazione tra cui lesercizio di voto nei referendum consultivi (Statuto, artt. 49 e 52).

Firenze: hanno diritto a partecipare ai referendum consultivi tutti i residenti maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana; ad essi consentito anche proporre quesiti referendari (Statuto, artt. 6 e 101, Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo e delle consultazioni popolari, art. 20).

Perugia: ai sensi dello Statuto sono titolari dei diritti di partecipazione, compreso il diritto di voto nei referendum comunali oltre gli iscritti nelle liste elettorali, tutti i cittadini residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et (Statuto, artt. 20 e 23).

Terni: gli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune possono proporre e partecipare ai referendum consultivi e propositivi (Statuto, artt. 4, 11 e 12, Regolamento sugli istituti di partecipazione, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 205 del 27 aprile 1999, art. 30).

Torino: i cittadini stranieri, residenti nel comune da almeno sei mesi, possono votare ai referendum consultivi e abrogativi comunali (Statuto, artt. 9, 15 e 16), Regolamento sui referendum consultivo e abrogativo comunale, artt. 2 e 3, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 24 luglio 2003).

 


Proposte allesame delle istituzioni europee
(a cura dellUfficio rapporti con lUnione europea)

L11 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo (il testo definitivo del provvedimento non ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunit europee).

La direttiva finalizzata a garantire lintegrazione dei cittadini di Paesi terzi assicurando al coloro che risiedano legalmente da cinque anni nel territorio di uno Stato membro uno status giuridico comparabile a quello dei cittadini dellUnione.

La direttiva non interviene sulla questione del diritto di voto.

 

A tale riguardo la relazione illustrativa della proposta della Commissione[7] precisava: A fronte dellindubbio valore politico del diritto di voto e dellaccesso alla cittadinanza per lintegrazione dei cittadini stranieri residenti da tempo nellUnione, resta il fatto che il trattato CE non offre una base giuridica specifica a tale proposito. Il diritto di voto sopporta lingerenza comunitaria solo per le elezioni comunali e europee e solo per i cittadini dellUnione. La cittadinanza resta competenza privilegiata ed esclusiva degli Stati membri. La presente proposta non affronta tali due aspetti, anche se opportuno ricordare che il Consiglio europeo di Tampere approva lobiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata lopportunit di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono.

Peraltro, un emendamento approvato dal Parlamento europeo (che ha esaminato la proposta secondo la procedura di consultazione) nella seduta del 5 febbraio 2002, proponeva di integrare come segue il paragrafo 2 dellart. 12: Gli Stati membri possono estendere lapplicazione del principio della parit di trattamento ad altri settori non contemplati dal paragrafo 1, come la partecipazione attiva alla vita politica, compreso il diritto di voto a livello locale ed europeo. Tale emendamento non stato recepito dal Consiglio.

 

Il 3 giugno 2003 la Commissione ha presentato una comunicazione[8] su immigrazione, integrazione e occupazione.

 

In essa dopo aver ricordato come il Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999) avesse richiesto una politica di integrazione pi incisiva, mirante a garantire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dellUE la Commissione ripropone il concetto di cittadinanza civile, da essa introdotto gi nel novembre 2000 (COM/2000/757), definibile come un nucleo comune di diritti e doveri fondamentali (oggi individuabili alla luce della Carta dei diritti fondamentali) che il migrante acquisisce gradualmente nel corso di un certo numero di anni, in modo da garantire che questi goda dello stesso trattamento concesso ai cittadini del Paese ospitante, anche quando non sia naturalizzato, consentendo agli stessi di riuscire ad inserirsi con successo nella societ.

 

Rilevato che un aspetto della cittadinanza civile degli stranieri la possibilit di accedere alla partecipazione politica, la Commissione ritiene che conferire diritti politici ai migranti residenti di lungo periodo sia importante ai fini del processo di integrazione e che il nuovo Trattato dovrebbe fornire la base per procedere in tal senso[9].

La Commissione, inoltre, chiede agli Stati membri, allatto di trasporre la direttiva sullo status dei residenti di lungo periodo nella legislazione nazionale, di valutare lopportunit di concedere, soprattutto a livello locale, diritti politici ai migranti che siano residenti di lungo periodo.

Nella seduta del 15 gennaio 2004 Il Parlamento europeo, esaminata la comunicazione sulla base della relazione approvata dalla Commissione per loccupazione e gli affari sociali, ha approvato una risoluzione nella quale (paragrafo 33 del dispositivo) accoglie con favore linclusione nella comunicazione del concetto di cittadinanza civile, che permette ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nellUnione europea di beneficiare di uno status che preveda diritti e doveri di natura economica, sociale e politica, incluso il diritto di voto alle elezioni municipali ed europee, ed esorta la Commissione a sottolineare ulteriormente lesigenza, per gli Stati membri, di garantire che i loro requisiti in materia di cittadinanza non siano discriminatori.

 

Il 19 giugno 2003 il Parlamento europeo ha esaminato le comunicazioni della Commissione relative ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione[10] e allintegrazione delle questioni connesse allemigrazione nelle relazioni dellUnione europea con i paesi terzi[11], approvando una risoluzione nella quale, tra laltro, sostiene anchesso lidea di creare una cittadinanza civica che permetta ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nellUnione europea di beneficiare di uno status che preveda diritti e doveri di natura economica, sociale e politica, incluso il diritto di voto per le elezioni municipali ed europee (cos il paragrafo 29 del dispositivo).


Il diritto di voto dei cittadini stranieri nella legislazione dei Paesi europei e negli Stati uniti dAmerica

Dei quindici Paesi membri dellUnione europea, nove prevedono il diritto di voto per i cittadini extracomunitari residenti.

In cinque di questi (Danimarca, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Irlanda) da alcuni anni tutti gli stranieri possono votare nelle elezioni locali, con la condizione, ad eccezione dellIrlanda, di essere residenti per un periodo minimo nel Paese.

In Lussemburgo stata approvata di recente una legge in tal senso e gli stranieri non comunitari potranno votare alla prossime elezioni comunali previste nel 2005.

Infine, tre Paesi prevedono il diritto di voto solamente per i cittadini extracomunitari provenienti da determinati Paesi: nel Regno Unito possono votare i cittadini dei Paesi del Commonwealth e dellIrlanda; la Spagna e il Portogallo hanno adottato un sistema basato sulla reciprocit.

 

Paese

Elezioni

Diritto di voto

Eleggibilit

Residenza minima

Danimarca

Comuni/Province

4

4

3 anni

Finlandia

Comuni

4

4

2 anni

Irlanda

Comuni

4

4

--

Lussemburgo

Comuni

4

--

5 anni

Paesi Bassi

Comuni

4

4

5 anni

Portogallo (*)

Comuni

4

4

2-5 anni

Regno Unito (**)

Tutte

4

4

--

Spagna (*)

Comuni

4

4

--

Svezia

Comuni/Contee

4

4

3 anni

(*)        Sono ammessi a votare i cittadini stranieri a condizione di reciprocit.

(**)       Hanno il diritto di voto i cittadini del Commonwealth e dellIrlanda.

 

Il Belgio ha modificato nel 1998 la propria Costituzione in modo da consentire il diritto di voto ai cittadini stranieri. L11 dicembre 2003, il Senato ha approvato, in prima lettura, una proposta di legge volta ad attuare la previsione costituzionale per quanto riguarda i cittadini non comunitari.

Gli altri cinque Paesi dellUnione (oltre allItalia, lAustria, la Francia, la Germania e la Grecia) non prevedono il diritto di voto per gli extracomunitari. Recentemente, la citt di Vienna ha esteso il diritto di voto agli stranieri limitatamente ai consigli distrettuali urbani.

Dei dieci Paesi che entreranno a far parte dellUnione europea nel maggio 2004, alcuni prevedono per gli stranieri non comunitari il diritto di elettorato attivo nelle elezioni locali: si tratta di Estonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. La Repubblica ceca ha un regime basato sul sistema di reciprocit. Malta consente il voto locale solamente ai cittadini britannici.

Anche altri Paesi europei prevedono il diritto di voto locale per gli stranieri, quali lIslanda, la Norvegia e la Svizzera. In questultimo Paese le norme che disciplinano tale diritto sono a livello cantonale e non nazionale. Analogamente, negli Stati uniti dAmerica alcune singole municipalit prevedono la possibilit del voto degli stranieri.

Stati membri dellUnione europea

Tra i Paesi appartenenti allUnione europea, quelli che riconoscono il diritto di voto ai cittadini stranieri extracomunitari sono i seguenti.

Belgio: nel 1998 una modifica alla Costituzione ha stabilito che pu essere disciplinato dalla legge il diritto di voto per i cittadini stranieri (sia provenienti dai Paesi membri dellUnione, sia extracomunitari; cos i commi 3 e 4, dellart. 8 Cost. introdotti dalla Legge costituzionale 11 dicembre 1998). Le modalit di esercizio del diritto di voto degli stranieri comunitari sono disciplinate dalla legge 27 gennaio 1999, che, attraverso la modifica della legge 19 ottobre 1921 (legge elettorale locale), ha recepito la direttiva 94/80/CE del 19 dicembre 1994. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, invece, solo di recente (11 dicembre 2003) stata approvata dal Senato una proposta di legge che estende loro il diritto di voto attivo per le elezioni comunali. Sono ammessi al voto gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno cinque anni, i quali devono farne richiesta scritta al comune di residenza. Essi, inoltre, si devono impegnare a rispettare la Costituzione e le leggi del Belgio e la Convenzione dei diritti delluomo. Il progetto ora allesame della Camera dei rappresentanti (Projet de loi doc 51 0578/001).

Danimarca: la legge elettorale danese dal 1981 prevede, come condizione per esercitare il diritto di voto e per essere eletti nelle elezioni comunali e provinciali, la maggiore et, essere domiciliati nel comune ed essere residenti in Danimarca negli ultimi tre anni precedenti le elezioni (Legge sulle elezioni comunali, artt. 1 e 3).

Finlandia: larticolo 14 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino finlandese ed ogni straniero hanno il diritto di votare nelle elezioni locali e nei referendum nel modo prescritto dalla legge. La legge 17 marzo 1995, n. 365 sul governo locale (art. 26) prevede che i cittadini comunitari, islandesi e norvegesi votano alle stesse condizioni dei cittadini finlandesi (possesso dei requisiti della maggiore et e del domicilio nel comune). Gli stranieri provenienti da altri Paesi, oltre a rispettare queste condizioni, devono essere residenti stabilmente nel Paese da almeno due anni. Inoltre, gli stranieri sono eleggibili nelle elezioni comunali (art. 33), e possono diventare membri delle assemblee regionali di cui fanno parte i consiglieri comunali designati dai singoli consigli (art. 86a).

Irlanda: dal 1963 la legge elettorale irlandese permette a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni di partecipare alle elezioni amministrative (Electoral Act, 1963, art. 5, ora Electoral Act, 1992, art. 10). Non previsto un periodo minimo di residenza, ma sufficiente essere abitualmente residenti nel comune. Gli stessi requisiti sono richiesti per essere eleggibili (Local Government Act, 1994, art. 5).

Lussemburgo: larticolo 9 della Costituzione, come emendato nel 1994, prevede che la legge possa conferire lesercizio dei diritti politici a soggetti che non siano cittadini lussemburghesi. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, tale previsione stata attuata nellambito della riforma complessiva della disciplina delle elezioni, regolata in origine dalla legge 31 luglio 1924. La nuova legge elettorale del 18 febbraio 2003 prevede che gli stranieri provenienti da Paesi non appartenenti allUnione europea, residenti in Lussemburgo da almeno cinque anni, possono votare nelle elezioni comunali (art. 2, punto 5). Tale diritto potr essere esercitato nelle prossime elezioni amministrative dellottobre 2005. Non prevista la possibilit di accedere allelettorato passivo (art. 192).

Paesi Bassi: con la modifica dellart. 130 della Costituzione (1983), lOlanda ha introdotto nel proprio ordinamento il diritto di voto e leleggibilit alle elezioni comunali per tutti gli stranieri rinviando alla legge elettorale la definizione del diritto di voto[12]. La legge elettorale stata modificata in tal senso nel 1985, prima delle elezioni comunali del 1986 (legge 29 agosto 1985, che modifica lart. B 3 della legge elettorale). Lattuale legge elettorale, Election Act (Kieswet) del 28 settembre 1989, prevede che possono esercitare il diritto di voto gli stranieri legalmente residenti da almeno cinque anni nel Paese (artt. B 3 e B 4).

Portogallo: la Costituzione portoghese (art. 15, co. 4) stabilisce che la legge pu attribuire agli stranieri residenti nel territorio nazionale, in condizioni di reciprocit, lelettorato attivo e passivo nelle elezioni locali. Tale previsione stata attuata con il decreto-legge n. 701 del 1976, successivamente sostituito dalla legge organica 14 agosto 2001, n. 1 (art. 2) recante la disciplina delle elezioni locali, che ha conferito lelettorato attivo nelle elezioni locali, in condizioni di reciprocit, ai cittadini stranieri che risiedono legalmente in Portogallo da almeno tre anni. Tale termine ridotto a due anni per i cittadini appartenenti ai Paesi di lingua ufficiale portoghese. Per essere eleggibili i cittadini stranieri devono essere residenti da cinque anni (da quattro anni per i Paesi lusofoni). La legge prevede la pubblicazione nel Diario della Repubblica dellelenco dei Paesi ai cui cittadini riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo. Essi attualmente sono: Brasile e Capo Verde (Paesi lusofoni), Argentina, Cile, Estonia, Israele, Norvegia, Per, Uruguay e Venezuela (diritto di voto); Brasile, Capo Verde, Per ed Uruguay (eleggibilit).

Regno Unito: la legge del 1949 sulla rappresentanza popolare prevede che i sudditi britannici e della Repubblica irlandese e quelli provenienti dai Paesi del Commonwealth sono eleggibili ed elettori nel Regno Unito nella misura in cui siano residenti da un certo periodo, stabilito discrezionalmente dai tribunali (si veda ora The Representation of the People Act 1983, artt. 1 e 2, come emendati dal Representation of the People Act 2000).

Spagna: Larticolo 13 della Costituzione del 1978 stabilisce che soltanto gli spagnoli sono titolari dei diritti riconosciuti nellart. 23 (diritto di elettorato attivo e passivo; diritto di accedere a funzioni e incarichi pubblici), salvo che, attenendosi a criteri di reciprocit, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali. La legge elettorale generale (legge organica n. 7 del 1985), allart. 176, prevede il diritto di voto alle elezioni municipali per gli stranieri residenti[13] i cui Paesi ammettano al voto amministrativo i cittadini spagnoli con le modalit previste da uno specifico trattato[14]. Tale disposizione stata integrata dallart. 6 della legge sullimmigrazione (legge organica n. 4 del 2000) che prevede lammissione al diritto di voto per gli stranieri sempre a condizioni di reciprocit e nei termini che per legge o per trattato siano stabiliti per gli spagnoli residenti nei rispettivi Paesi di origine.

Svezia: gli stranieri possono votare ed essere eletti nelle elezioni comunali e in quelle di contea, purch siano residenti nel Paese da almeno tre anni (legge elettorale del 1997, art. 3, comma 3 e art. 7; legge sul governo locale del 1991, cap. 4, artt. 2 e 5).

 

Gli altri Stati membri non prevedono in via generale il diritto di voto per gli extracomunitari.

In Austria, la sola citt di Vienna ha esteso il diritto di voto ai cittadini extracomunitari. Lesercizio di tale diritto tuttavia limitato allelezione dei consigli distrettuali urbani e non del consiglio comunale della citt che ha anche le funzioni di governo provinciale, dal momento che Vienna nel contempo citt e Land. Contro il provvedimento pendente il ricorso presso la Corte costituzionale presentato nel settembre 2003 dallՅVP e dal FP, i partiti di opposizione nel consiglio comunale.

In Francia precluso il diritto di voto locale ai cittadini extracomunitari. Lart. 3, della Costituzione stabilisce che sono elettori tutti i cittadini francesi. Il Consiglio costituzionale ha affermato che tale principio valido anche per le elezioni locali dal momento che il sistema francese prevede che gli eletti a livello locale eleggono a loro volta i membri del Senato che rappresenta le collettivit territoriali[15]. Per consentire il voto nelle elezioni locali ai cittadini dellUnione europea stato pertanto necessario riformare la Costituzione con lintroduzione di un nuovo articolo 88-3 volto a precisare che il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni municipali pu essere accordato esclusivamente ai cittadini comunitari, che comunque non possono essere eletti alla carica di sindaco e sono esclusi dalla designazione degli elettori senatoriali e dalla eleggibilit alla carica di senatore[16]. La questione del diritto di voto agli stranieri stato oggetto di dibattito politico a partire dai primi anni 80. Da ultimo si ricorda la proposta di legge costituzionale (n. 341), diniziativa dei deputati dellopposizione socialista, presentata nel 2002. La proposta, respinta dallAssemblea nazionale nella seduta del 26 novembre 2002, introduceva un articolo 72-1 alla Costituzione volto a stabilire il diritto di voto e di eleggibilit per le elezioni dei consigli delle collettivit territoriali agli stranieri extracomunitari residenti, secondo modalit da stabilirsi con legge organica. Nel dicembre 2002 si svolta una consultazione popolare in 70 citt francesi, organizzata dalla Lega per i diritti delluomo, sul diritto di voto degli stranieri alle elezioni locali.

In Germania nel febbraio 1989 due Lnder, lo Schleswig - Holstein e la citt-Stato di Amburgo, approvarono due leggi che estendevano agli stranieri il diritto di voto alle elezioni comunali nel territorio del Land[17]. Entrambe le leggi sono state dichiarate incostituzionali ed annullate dalla Corte costituzionale nel 1990[18], in base al principio, sancito dallart. 1, comma 2, della Costituzione, che la sovranit appartiene al popolo il quale la esercita attraverso le elezioni e tramite specifici organi istituzionali. Per consentire il diritto di voto ai cittadini comunitari si proceduto nel 1992 ad una revisione della Costituzione[19]. Laccordo di coalizione tra il Partito socialdemocratico e i Verdi, usciti vittoriosi dalle elezioni federali del 27 settembre 1998, prevedeva, nel quadro di un ampio progetto di integrazione degli stranieri, lestensione del diritto di voto ai non comunitari. Tuttavia la legislatura si conclusa nel 2002 senza ladozione di specifici provvedimenti in tal senso.

I cittadini non comunitari sono esclusi dal diritto di voto anche in Grecia sia a livello nazionale che locale, anche se la Costituzione (art. 51, comma 3) riserva in modo esplicito ai greci unicamente il diritto di voto per le elezioni politiche. Tuttavia, lart. 4, comma 4, Cost. dispone che solamente i cittadini greci possono ricoprire cariche elettive pubbliche e che le eccezioni devono essere disciplinate con legge speciale.

Stati aderenti allUnione europea

Tra i Paesi che entreranno nellUnione europea nel maggio prossimo a seguito dellallargamento, i seguenti riconoscono il diritto di voto agli stranieri.

Estonia: la Costituzione del 1992 sancisce il diritto di voto alle elezioni locali per tutte le persone che risiedono permanentemente nel Paese, secondo le modalit fissate dalla legge (art. 156 Cost.). La legge elettorale locale del 2002 distingue tra i cittadini dellUnione europea e quelli extracomunitari: i primi possono votare ed essere eletti nelle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini estoni; i secondi possono esercitare il diritto di voto attivo (ma non possono candidarsi) a condizione di risiedere in Estonia da almeno 5 anni e di possedere un permesso di residenza permanente.

Lituania: nel giugno 2002 il Parlamento ha emendato la Costituzione nel senso di estendere agli stranieri residenti il diritto di voto attivo e passivo (art. 119, comma 2, Cost.). La legge per le elezioni dei consigli municipali del 1994 (art. 2), modificata di conseguenza alla nuova previsione costituzionale, disciplina le modalit di diritto di voto degli stranieri subordinandone lesercizio al possesso del permesso di residenza permanente. Questultimo un documento a scadenza illimitata rilasciato agli stranieri residenti da almeno 5 anni (Legge sullo stato giuridico degli stranieri, 1998, art. 23).

Malta: la legge concede il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni locali ai cittadini stranieri provenienti da Paesi membri del Consiglio dEuropa. Attualmente possono esercitare il diritto di voto solamente i cittadini britannici (Local Councils Act, 1993, art. 5 e Allegato 9).

Repubblica Ceca: i cittadini stranieri residenti in modo permanente possono votare ed essere eletti alle elezioni comunali in presenza di uno specifico trattato internazionale stipulato con il Paese di provenienza in base al principio di reciprocit (Legge sulle municipalit, n. 128/2000, artt. 16 e 17, Legge elettorale per le Autorit locali, n. 491/2001, art. 4).

Slovenia: la Costituzione slovena prevede che la legge ordinaria determini i casi e le modalit dellesercizio del diritto di voto per gli stranieri (art. 43). Nel 2002 stata emendata la legge elettorale locale (Legge sulle elezioni locali, 1993, art. 5) che concede il diritto di voto (ma non leleggibilit) per le elezioni comunali agli stranieri residenti permanentemente nel Paese. Gli stranieri residenti possono altres partecipare alle elezioni del Consiglio Federale, la seconda Camera del Parlamento sloveno, organo di rappresentanza degli interessi sociali, economici, professionali e locali con compiti prevalentemente consultivi.

Ungheria: gli immigrati hanno diritto di votare e di presentarsi come candidati alle elezioni comunali senza che sia richiesto loro un periodo minimo di residenza. Ad essi per preclusa la possibilit di ricoprire cariche negli organi esecutivi del comune, compresa quella di sindaco (Legge sullelezione dei membri dei governi municipali e dei sindaci, 1994).

Altri Paesi europei e Stati uniti dAmerica

Tra i Paesi non appartenenti allUnione europea, si segnalano i seguenti.

Islanda: fino al 2002 la possibilit di voto nelle elezioni amministrative era limitata ai soli cittadini dei Paesi dellarea scandinava residenti in Islanda da due anni. La legge n. 27 del 2002 ha introdotto il diritto di voto attivo e passivo anche per gli altri cittadini stranieri a condizione di risiedere in Islanda da 5 anni (Local Government Elections Act, 1998, art. 2, comma 3, e art. 3).

Norvegia: gli stranieri residenti da tre anni votano nelle elezioni comunali e provinciali.

Svizzera: alcuni cantoni svizzeri ammettono al voto nelle elezioni amministrative gli stranieri residenti. In due di essi, Neuchatel, e Jura, il diritto di voto previsto, oltre che per le elezioni cantonali e comunali, anche per quelle politiche, limitatamente alla Camera alta (il Consiglio degli Stati). Infatti, mentre le elezioni dellaltro ramo del Parlamento (il Consiglio nazionale) sono disciplinate da leggi federali, le disposizioni relative al Consiglio degli Stati sono cantonali. Nel cantone di Neuchatel, il diritto di voto per le elezioni cantonali, analogamente a quanto gi previsto nel cantone del Jura, stato concesso nel 2000 e gli stranieri hanno votato per la prima volta per il rinnovo del Consiglio degli Stati, il 19 ottobre 2003. Nel cantone di Vaud la nuova costituzione cantonale, entrata in vigore nellaprile 2003, estende il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali ai cittadini extacomunitari residenti da almeno dieci anni in Svizzera e da almeno tre anni nel comune. Nei cantoni di Berna, di Appenzello esterno dei Grigioni data facolt ai singoli comuni di concedere il diritto di voto agli stranieri.

Negli Stati uniti dAmerica gli stranieri non hanno il diritto di voto nelle elezioni federali e statali. Tuttavia la Costituzione non preclude questa possibilit: infatti, nel XIX secolo molti Stati prevedevano il diritto di voto degli stranieri. A partire dagli anni 90 alcune municipalit hanno esteso agli immigrati privi di cittadinanza il diritto di voto nelle elezioni locali[20].


Le proposte di legge costituzionale in esame

Risultano allesame della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera otto proposte di legge costituzionale recanti disposizioni concernenti lesercizio del diritto di voto da parte di cittadini stranieri. Una di esse (lA.C. 5410) stata presentata dallAssemblea regionale siciliana. Tutte le altre sono di iniziativa parlamentare: si tratta degli A.C. 1464 (Turco ed altri), 1616 (Soda), 2374 (Pisapia ed altri), 2540 (Bulgarelli ed altri), 4326 (Diliberto ed altri), 4397 (Anedda ed altri) e 4406 (Fioroni e Sinisi).

Tutte le proposte di legge costituzionale in esame apportano modifiche allarticolo 48 della Costituzione, che disciplina la titolarit e lesercizio del diritto di voto; fa eccezione lA.C. 4397 (Anedda ed altri) il quale, pur non novellando lart. 48 Cost., ne integra la disciplina con un successivo art. 48-bis, interamente dedicato al voto degli stranieri non comunitari.

Alcune tra le proposte di legge, oltre che sulla disciplina di cui allart. 48 Cost., intervengono su altre parti della Carta costituzionale, e in particolare:

       sugli artt. 17, 18 e 49, rispettivamente concernenti i diritti di riunione, di associazione e di costituzione o adesione a partiti politici (A.C. 1616);

       sullart. 50, relativo al diritto di rivolgere petizioni alle Camere (A.C. 1464 e 1616);

       sullart. 51, concernente il diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive (A.C. 1464, 1616 e 2374);

       sullart. 54, che individua i doveri connessi alladempimento di funzioni pubbliche (A.C. 1616);

       sullart. 75, che disciplina il referendum abrogativo (A.C. 1464 e 1616).

LA.C. 5410, di iniziativa dellAssemblea regionale siciliana, reca infine una novella allart. 15 dello Statuto speciale della regione siciliana, al quale aggiunge un comma concernente lelettorato attivo per gli organi di governo degli enti locali.

Si riassumono di seguito, per temi, i principali elementi innovativi recati dalle proposte di legge costituzionale. Per una analitica comparazione tra ciascuna di esse e la vigente disciplina, si rinvia ai testi a fronte riportati nel presente dossier.

Le modificazioni e le integrazioni apportate allarticolo 48 della Costituzione

Tutte le proposte in esame integrano la disciplina costituzionale del diritto di voto senza riformulare il testo vigente dellart. 48, ma inserendo nuovi commi o (A.C. 4397) un articolo aggiuntivo specificamente destinati a regolare la condizione dello straniero residente in Italia.

Le soluzioni scelte si differenziano, peraltro, sotto vari aspetti.

Solo alcune tra le proposte di legge attribuiscono espressamente ai cittadini stranieri sia lelettorato attivo sia quello passivo. Si tratta degli A.C. 1464, 1616, 4397, 4406, nonch dellA.C. 2374, in cui lestensione dellelettorato passivo risulta dalla nuova formulazione dellart. 51 Cost. (vedi infra). Gli A.C. 2540, 4326 e 4510 si riferiscono invece (stando alla formulazione testuale), al solo esercizio del diritto di voto.

Il solo A.C. 4397 fa riferimento agli stranieri non comunitari. Le altre proposte si riferiscono in generale agli stranieri o ai soggetti non in possesso della cittadinanza italiana (il solo A.C. 4510 usa il termine immigrati), risultando pertanto compresi tra i destinatari delle norme anche i cittadini degli (altri) Stati membri dellUnione europea.

Di ci sembra necessario tener conto, onde evitare che il testo finale possa restringere lambito dellelettorato attivo e passivo alle elezioni comunali, oggi riconosciuto ai cittadini dellUnione europea dallart. 19 del Trattato e dalle norme attuative di tale articolo.

Due tra le proposte di legge, lA.C. 2374 (Pisapia ed altri) e lA.C. 4326 (Diliberto ed altri) si limitano a riconoscere il diritto di voto agli stranieri senza aggiungere particolari limitazioni o requisiti, ma rinviando integralmente alla legge ordinaria la determinazione di questi e delle modalit per lesercizio del diritto. Le altre proposte delimitano tale estensione:

       alle sole elezioni amministrative (ovvero, con diverse formulazioni, alle elezioni regionali ed a quelle presso gli enti locali), risultando esplicitamente escluse le elezioni politiche;

       ai soli stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale da almeno cinque anni (A.C. 1464, 2540, 4406), tre anni (A.C. 1616), ovvero sei anni (A.C. 4397, 4510).

 

In base a dati aggiornati al 31 dicembre 2000, la percentuale dei soggiornanti stranieri in Italia in base allanzianit di soggiorno ed allarea geografica di residenza, risulta la seguente[21]:

 

 

Nel 2000 soggiornanti da almeno

Aree

15 anni

10 anni

5 anni %

5 anni v.a.

Ripart. territ.

Nord Ovest

9,2

25,8

54,6

238.837

32,1

Nord Est

7,4

23,6

52,2

168.641

22,7

Centro

13,3

28,0

55,2

228.320

30,8

Sud

9,4

22,3

50,8

69.115

9,3

Isole

9,1

36,1

61,7

37.000

5,1

Italia %

10,0

26,0

54,2

741.913

100,0

Italia v.a.

137.315

356.687

741.913

741.913

741.913

Fonte: elaborazioni Caritas/Dossier Satistico Immigrazione su dati del Ministero dellinterno e dellISTAT.

 

LA.C. 4397 (Anedda ed altri) introduce ulteriori, articolati requisiti. Il primo comma del nuovo art. 48-bis della Costituzione, introdotto dalla proposta di legge, riconosce infatti il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative agli stranieri non comunitari che:

       hanno raggiunto la maggiore et;

       soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno sei anni;

       sono titolari di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi;

       dimostrano di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari;

       non sono stati rinviati a giudizio per reati per i quali obbligatorio o facoltativo larresto.

La formulazione proposta riproduce quasi testualmente, fissandoli quali parametri di rango costituzionale, i requisiti che lart. 9, comma 1, del testo unico sullimmigrazione (D.Lgs. 286/1998) prescrive per il rilascio della carta di soggiorno.

 

Si ricorda che il co. 4 dello stesso art. 9 gi prevede che gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e titolari della carta di soggiorno possano partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 1992 (naturalmente tale inciso risulta, allo stato, inoperante).

 

LA.C. 4397 in commento riconosce, inoltre, il diritto di voto agli stranieri extracomunitari in conformit alla disciplina prevista per i cittadini comunitari. A tale riguardo, si ricorda che lelettorato attivo e passivo degli stranieri, cittadini dellUnione europea, residenti in Italia non disciplinato dalla Costituzione, bens dal gi citato art. 19 del Trattato che istituisce la Comunit europea, dalla direttiva 94/80/CEE del 19 dicembre 1994 e dal D.Lgs. 197/1996 (sui quali, vedi supra).

Alla luce di tale disciplina sembra potersi desumere che lestensione dellelettorato attivo e passivo agli stranieri extracomunitari concernerebbe, allo stato, le sole elezioni comunali e circoscrizionali, restando esclusa la possibilit per lo straniero di candidarsi alla carica di sindaco.

Il comma 2 dellarticolo 48-bis Cost., introdotto dallA.C. 4397, subordina altres lesercizio del diritto di voto alla formulazione di una richiesta da parte degli interessati ed allimpegno, contestualmente assunto dai medesimi, a rispettare i princpi fondamentali della Costituzione italiana.

Il solo A.C. 2540 (Bulgarelli ed altri) reca, infine, unulteriore innovazione riguardante tutti gli elettori, abbiano o meno la cittadinanza italiana: derogando al vigente primo comma dellart. 48 (che esige il requisito della maggiore et), esso attribuisce il diritto di voto per i consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et.

Le modificazioni apportate ad altre disposizioni costituzionali

Larticolo 2 dellA.C. 5410, di iniziativa dellAssemblea regionale siciliana, aggiunge un comma allart. 15 dello Statuto speciale della regione siciliana (approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455) nel quale ripropone, con riguardo allelettorato attivo per gli organi di governo degli enti locali nella regione, la medesima disposizione che larticolo 1 introduce in via generale per gli organi di governo degli enti locali (della quale sՏ innanzi detto).

 

Si ricorda che lart. 15 dello Statuto della regione siciliana attribuisce alla Regione la legislazione esclusiva e lesecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali[22].

 

LA.C. 1616 (Soda) modifica gli artt. 17, 18 e 49 Cost., sostituendo alle parole I cittadini hanno diritto o Tutti i cittadini hanno diritto con le parole: Tutti hanno diritto. Ne consegue lesplicita estensione anche ai non cittadini:

       del diritto di riunirsi pacificamente e senzarmi, sancito e regolato dallart. 17 Cost.;

       del diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (salvo il divieto delle associazioni segrete o di quelle con finalit politiche e organizzazione militare), di cui allart. 18 Cost.;

       del diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, come recita lart. 49 Cost..

Lo stesso A.C. 1616 e lA.C. 1464 (Turco ed altri) apportano una modifica di analogo tenore allart. 50 Cost., estendendo ai non cittadini la possibilit di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit.

Le due proposte di legge intervengono anche sulla disciplina del referendum popolare abrogativo di leggi o di atti aventi forza di legge: aggiungendo un comma allart. 75 Cost., entrambe estendono la partecipazione ai referendum abrogativi di leggi in materia di autonomie locali agli stranieri residenti in Italia da un certo numero di anni (cinque, per lA.C. 1464; tre, per lA.C. 1616), secondo modalit da stabilire con legge ordinaria.

Le stesse proposte di legge (A.C. 1616 e 1464) aggiungono un comma allart. 51 Cost., disponendo che la legge possa prevedere e disciplinare laccesso degli stranieri ai pubblici uffici. LA.C. 1464 limita tale possibilit ai soli servizi sanitari o sociali, escludendo gli uffici preposti a funzioni di pubblica sicurezza, giustizia o difesa dello Stato. LA.C. 1616 apporta una modifica di coordinamento allart. 54 Cost., imponendo a tutti (non ai soli cittadini) il dovere di adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina ed onore, prestando giuramento ove previsto dalla legge.

LA.C. 2374 (Pisapia ed altri) interviene sullart. 51 Cost. in maniera pi incisiva: riformulando il primo comma dellarticolo, riconosce il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza a tutti i cittadini e gli stranieri delluno e dellaltro sesso.

 

 


Testi a fronte


Modificazioni o integrazioni apportate allarticolo 48 della Costituzione
dalle proposte di legge in esame

Tabella 1 (raffronto tra il testo vigente e gli A.C. 1464, 1616, 2374, 2540)

Testo vigente

A.C. 1464
(Turco ed altri)

A.C. 1616
(Soda)

A.C. 2374
(Pisapia ed altri)

A.C. 2540
(Bulgarelli ed altri)

Art. 48

Art. 48

Art. 48

Art. 48

Art. 48

 

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et.

[Art. 1].

[Identico].

[Art. 3].

[Identico].

[Art. 1].

[Identico].

[Art. 1].

[Identico].

 

Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali riconosciuto a tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, comunali e provinciali e nelle altre elezioni locali, riconosciuto a tutti coloro che siano residenti in Italia da oltre tre anni, ancorch non in possesso della cittadinanza italiana.

 

 

 

Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza.

Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza.

 

 

Il voto personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio dovere civico.

[Identico].

[Identico].

[Identico].

[Identico].

La legge stabilisce requisiti e modalit per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivit. A tale fine istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

[Identico].

[Identico].

[Identico].

[Identico].

Il diritto di voto non pu essere limitato se non per incapacit civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit morale indicati dalla legge.

[Identico].

[Identico].

[Identico].

[Identico].

 

 

 

La legge stabilisce requisiti e modalit per l'esercizio del diritto di voto degli stranieri e ne assicura l'effettivit.

Per le elezioni dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di et e tutti gli stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di et, residenti in Italia da almeno cinque anni.

 


Tabella 2 (raffronto tra il testo vigente e gli A.C. 4326, 4397, 4406, 4510)

Testo vigente

A.C. 4326
(Diliberto ed altri)

A.C. 4397
(Anedda ed altri)

A.C. 4406
(Fioroni e Sinisi)

A.C. 4510
(Assemblea regionale siciliana)

Art. 48

Art. 48

Art. 48

Art. 48

Art. 48

 

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et.

[Art. 1].

[Identico].

[Art. 1].

[Identico].

[Art. 1].

[Identico].

[Art. 1].

[Identico].

 

Allo straniero regolarmente residente sul territorio nazionale riconosciuto il diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalit stabiliti dalla legge.

 

Allo straniero regolarmente residente in Italia da oltre cinque anni riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative. La legge garantisce le risorse necessarie all'effettivo godimento di tale diritto e ne disciplina le modalit di esercizio.

 

Il voto personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio dovere civico.

[Identico].

[Identico].

[Identico].

[Identico].

La legge stabilisce requisiti e modalit per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivit. A tale fine istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

[Identico].

[Identico].

[Identico].

[Identico].

Il diritto di voto non pu essere limitato se non per incapacit civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit morale indicati dalla legge.

[Identico].

[Identico].

[Identico].

[Identico].

 

 

 

 

Alla elezione degli organi di governo degli enti locali partecipano anche gli immigrati regolari residenti in Italia da almeno sei anni, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge.

 

 

Art. 48-bis.

 

 

 

 

Agli stranieri non comunitari che hanno raggiunto la maggiore et, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno sei anni, che sono titolari di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, che dimostrano di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari e che non sono stati rinviati a giudizio per reati per i quali obbligatorio o facoltativo l'arresto, riconosciuto il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative in conformit alla disciplina prevista per i cittadini comunitari.

 

 

 

 

L'esercizio del diritto di cui al primo comma riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta e che si impegnano contestualmente a rispettare i principi fondamentali della Costituzione italiana.

 

 

 


Modificazioni apportate ad altre disposizioni costituzionali
da alcune tra le proposte di legge in esame

Tabella 3 (raffronto tra il testo vigente e gli A.C. 1464, 1616, 2374, 4510)

Testo vigente

A.C. 1464
(Turco ed altri)

A.C. 1616
(Soda)

A.C. 2374
(Pisapia ed altri)

A.C. 4510
(Assemblea regionale siciliana)

Costituzione della Repubblica italiana

Costituzione della Repubblica italiana

Costituzione della Repubblica italiana

Costituzione della Repubblica italiana

 

Art. 17.

 

Art. 17.

 

 

 

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

 

[Art. 1].

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

 

 

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non richiesto preavviso.

 

[Identico].

 

 

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorit, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumit pubblica.

 

[Identico].

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18.

 

Art. 18.

 

 

 

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

 

[Art. 2].

Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

 

 

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

 

[Identico].

 

 

Art. 49.

 

Art. 49.

 

 

 

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

 

[Art. 4].

Tutti hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

 

 

Art. 50.

Art. 50.

Art. 50.

 

 

 

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit.

[Art. 2].

Tutti i residenti possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit.

[Art. 5].

Tutti possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit.

 

 

Art. 51.

Art. 51.

Art. 51.

Art. 51.

 

 

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (43). A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunit tra donne e uomini.

[Art. 3].

[Identico].

[Art. 6].

[Identico].

[Art. 2].

Tutti i cittadini e gli stranieri dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

 

La legge pu, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

[Identico].

[Identico].

[Identico].

 

 

La legge pu determinare le modalit ed i limiti per l'accesso degli stranieri agli uffici delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi sanitari e servizi sociali, con esclusione di quelli previsti nell'ambito delle funzioni di pubblica sicurezza, della giustizia e della difesa dello Stato.

Agli uffici pubblici possono accedere anche tutti coloro che siano residenti in Italia da oltre tre anni, ancorch non in possesso della cittadinanza italiana, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

 

 

Chi chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

[Identico].

[Identico].

[Identico].

 

Art. 54.

 

Art. 54.

 

 

 

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

 

[Art. 7].

[Identico].

 

 

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

Coloro cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

 

Art. 75.

Art. 75.

Art. 75.

 

 

 

indetto referendum popolare (68) per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge (69), quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

[Art. 4].

[Identico].

[Art. 8].

[Identico].

 

 

Non ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

[Identico].

[Identico].

 

 

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

[Identico].

[Identico].

 

 

 

Al referendum per le leggi in materia di autonomie locali, definite dalla legge, hanno il diritto di partecipare, secondo modalit stabilite dalla legge, anche tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Al referendum per le leggi in materia di autonomie locali, come definite dalla legge, hanno il diritto di partecipare anche tutti coloro che siano residenti in Italia da oltre tre anni, ancorch non in possesso della cittadinanza italiana.

 

 

La proposta soggetta a referendum approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

[Identico].

[Identico].

 

 

La legge determina le modalit di attuazione del referendum.

[Identico].

[Identico].

 

 

R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.
Approvazione dello statuto della Regione siciliana

 

 

 

R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.
Approvazione dello statuto della Regione siciliana

Art. 15.

 

 

 

Art. 15.

 

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

 

 

 

[Art. 2].

[Identico].

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della pi ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

 

 

 

[Identico].

Nel quadro di tali princpi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

 

 

 

[Identico].

 

 

 

 

Alla elezione degli organi di governo degli enti locali partecipano anche gli immigrati regolari residenti in Sicilia da almeno sei anni, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge.

 


 


 



[1]    Una selezione di contributi dottrinari sulla materia oggetto del presente dossier rinvenibile nel dossier del Servizio studi Il riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri (Documentazione e ricerche n. 68, 15 ottobre 2003).

[2]    La legge ha modificato a tal fine gli artt. 4 e 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che disciplina lelezione dei rappresentanti dellItalia al Parlamento europeo.

[3]    D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[4]    Si tratta della c.d. legge Turco-Napolitano.

[5]    Il resoconto del dibattito parlamentare riportato nel gi citato dossier Documentazione e ricerche n. 68 del Servizio studi.

[6]    Lart. 123 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1991, n. 1, prevede che ciascuna regione approvi il proprio statuto secondo modalit e criteri fissati dal medesimo art. 123. Al momento solamente la Calabria ha adottato il nuovo statuto (in parte dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 13 gennaio 2004, n. 2), mentre sono in stato di elaborazione gli statuti delle altre regioni.

[7]    COM/2001/127.

[8]    COM/2003/336.

[9]    La Conferenza intergovernativa dei capi di Stato e di governo finalizzata allesame del progetto di Trattato elaborato dalla Convenzione europea, avviata il 4 ottobre del 2003, non ha raggiunto un accordo finale in occasione del Consiglio europeo che si svolto a Bruxelles il 12 e 13 dicembre 2003. Il Consiglio europeo ha dato mandato alla Presidenza irlandese di valutare la prospettiva di riavviare i negoziati e di riferire al riguardo al Consiglio europeo di marzo 2004.

[10]   COM(2001)387.

[11]   COM(2002)703.

[12]   Il diritto di voto per le elezioni del Parlamento (artt. 4 e 56 Cost.) e degli Stati provinciali (art. 129 Cost.) riservato espressamente ai cittadini olandesi.

[13]   La legge non indica un periodo minimo di residenza per ottenere il diritto elettorale attivo.

[14]   Al momento risulta in vigore un solo trattato di questo tipo con un Paese (la Norvegia) non appartenente allUnione europea (si veda il Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre Espaa y Noruega, reconociendo el derecho a votar en Elecciones Municipales a los nacionales noruegos en Espaa y a los espaoles en Noruega, realizado en Madrid el 6 de febrero de 1990, y anejo, pubblicato nel B.O.E. Nm. 153, de 27 de junio de 1991).

[15]   Consiglio costituzionale, Decisione n 92-308 del 9 aprile 1992.

[16]   Legge costituzionale n 92-554 del 25 giugno 1992.

[17]   Nel primo caso la legge concedeva il diritto di voto alle elezioni comunali agli stranieri residenti nel Land da almeno 5 anni ed originari di Paesi che a loro volta consentivano il diritto di voto ai cittadini tedeshi. La legge di Amburgo prevedeva il diritto di voto degli stranieri residenti da almeno 8 anni.

[18]   Sentenza del 31 ottobre 1990.

[19]   Legge costituzionale 21 dicembre 1992 che ha modificato lart. 28, comma 1, Cost.

[20]   Tra le prime municipalit ha prevedere il diritto di voto agli stranieri la cittadina di Takoma Park, nel Maryland, che nel 1992, con la Risoluzione 1992-5A, ha emendato lo Statuto comunale, ammettendo al voto i residenti senza cittadinanza unicamente per le elezioni comunali e non per quelle della contea (Municipal Charter City of Takoma Park, art. 601 e 603).

[21]   La tabella pubblicata in: Caritas e Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2002, Roma 2002, pag. 150.

[22]   Lo stesso articolo sopprime, nella regione, le circoscrizioni provinciali e basa lordinamento degli enti locali sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della pi ampia autonomia amministrativa e finanziaria.