EUFEMI, CIRAMI, CALLEGARO, FORLANI, IERVOLINO, Moncada - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

 

lÕart. 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che "al compimento della maggiore etÃ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puù essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura";

 

la Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. dellÕEmilia Romagna della questione di legittimità costituzionale dellÕart. 32 del decreto legislativo n. 286/98, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi dellÕart. 343 e seguenti del codice civile, ha affermato nella sentenza n. 198 del 5 giugno 2003 che la disposizione del comma 1 dellÕart. 32 del decreto legislativo 286/98 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela, in quanto solo tale interpretazione consente di non violare i principi costituzionali: "La disposizione del comma 1 dell' art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del codice civile. [...] Una interpretazione meramente letterale dellÕart 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dallÕart. 30, secondo comma, e dallÕart. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza";

 

nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale ha inoltre affermato che la disposizione dellÕart. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 286/98 "viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cio¶ sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4 che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge";

 

la circolare del Ministero dellÕinterno (Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dellÕimmigrazione e della polizia di frontiera, prot. n. 400/AA/P/12.214.32, 26 settembre 2003), avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore etÃ, ha successivamente fornito le seguenti indicazioni: "[...] Si fa presente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5 giugno 2003 ha parificato la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etÃ. La sentenza in parola, peraltro, fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 (che ha integrato l'art. 32 con i commi 1-bis e 1-ter). Tanto premesso, questo ufficio esprime l'avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 debbano essere convertiti, beninteso qualora per la conversione sussistano tutte le altre condizioni previste dalla legge";

 

risulta che diverse Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente allÕentrata in vigore della nuova legge non debbano piÿ essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali condizioni; alcune Questure hanno persino rifiutato di ricevere le istanze e, ove lÕistanza sia stata di conseguenza inviata tramite lÕufficiale giudiziario, in alcuni casi hanno rifiutato di pronunciarsi e non hanno adottato alcun provvedimento, anche in seguito a diffida;

 

risulta infine che diverse Questure richiedano, per il rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compimento dei 18 anni, anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dellÕart. 32 del decreto legislativo 286/98, introdotti dallÕart. 25 della legge n. 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni, ecc.), interpretandoli dunque come concorrenti anzichÚ alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tutela, con la motivazione dellÕinsussistenza dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter;

 

tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti maggiorenni prima dellÕentrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza dei requisiti previsti dal comma 1 e dai commi 1-bis e 1-ter) non trovano fondamento nella legge, poichÚ la nuova previsione normativa introdotta dalla legge n. 189/2002 non ha modificato il primo comma dellÕart. 32, bensã lo ha integrato (anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002 interpreta la nuova normativa come integrativa e non modificativa della norma precedente);

 

a conferma di ciù la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento allÕart. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra lÕart. 32 del decreto legislativo 286/98 e implicitamente affermando che i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dellÕart. 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni, ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1: "[...] LÕart. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]". [...] Sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela";

 

i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani, e i primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti provvedimenti: fra questi, il TAR dellÕEmilia-Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, ha confermato lÕinterpretazione data, ritenendo il primo comma dellÕart. 32 del decreto legislativo 286/98 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela che compiano gli anni successivamente allÕentrata in vigore della legge 189/02 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter,

 

si chiede di sapere :

 

se il Ministro in indirizzo confermi di avere inviato le suddette indicazioni ai propri uffici in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 198/2003, ovvero se abbia fornito ulteriori o diverse indicazioni rispetto a quanto qui riportato;

 

se il Ministro non ritenga opportuno fornire indicazioni volte a dare applicazione all'art. 32 del decreto legislativo 286/98 nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198/2003 e, in particolare, indicare che:

 

la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etÃ, ai sensi dellÕart. 32, comma 1, del decreto legislativo 286/98, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dellÕart. 4, comma 2, della legge 184/83, ma anche:

 

a) ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dellÕart. 4, comma 1, della legge 184/83;

 

b) ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dellÕart. 343 e seguenti del codice civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore età prima dellÕentrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente;

 

c) ai minori affidati "di fatto" a parenti entro il quarto grado, ai sensi dellÕart. 9, comma 4, della legge 184/83;

 

i requisiti previsti dal comma 1 dellÕart. 32 del decreto legislativo 286/98 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni, ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;

 

se il Ministro non ritenga opportuno dare indicazione alle Questure di ricevere le istanze di rilascio di permesso di soggiorno al compimento della maggiore etÃ, al fine di evitare lÕinvio di istanze a mezzo dellÕufficiale giudiziario, e di dare corso alle numerose istanze già presentate a mezzo dellÕufficiale giudiziario, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Ministero dellÕinterno 2 febbraio 1993, n. 284 (in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/90).

 

(4-06334)