RUSSO SPENA, MASCIA, TITTI DE SIMONE, DEIANA, SASSO e ZANOTTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 32 comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che: ‚Al compimento della maggiore etĂ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puů essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di curaé;

la Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di legittimitĂ costituzionale dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore etĂ possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del codice civile, ha affermato nella sentenza n. 198 del 5 giugno 2003 che la disposizione del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela, in quanto solo tale interpretazione consente di non violare i principi costituzionali ‚la disposizione del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile. [...] una interpretazione meramente letterale dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 30, secondo comma, e dall'articolo 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezzaé;

nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale ha inoltre affermato che la disposizione dell'articolo 32 comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ‚viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cio¶ sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'articolo 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'articolo 9 della medesima leggeé;

la circolare del ministero dell'interno (Dip. P.S., Direz. Centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera, prot. n. 400/AA/P/12.214.32,26 settembre 2003), avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore etĂ, ha successivamente fornito le seguenti indicazioni: ‚[...] si fa presente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5 giugno 2003 ha parificato la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilitĂ del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etĂ. La sentenza in parola, peraltro, fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 (che ha integrato l'articolo 32 con i commi 1-bis e 1-ter). Tanto premesso, questo ufficio esprime l'avviso che i permessi di soggiorno per minore etĂ rilasciati a minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 debbano essere convertiti, beninteso qualora per la conversione sussistano tutte le altre condizioni previste dalla leggeé;

risulta agli interroganti che diverse questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore etĂ rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente

 

 

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all'entrata in vigore della nuova legge non debbano pi˙ essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali condizioni; alcune questure hanno persino rifiutato di ricevere le istanze e, ove l'istanza sia stata di conseguenza inviata tramite l'ufficiale giudiziario, in alcuni casi hanno rifiutato di pronunciarsi e non hanno adottato alcun provvedimento, anche in seguito a diffida;

risulta infine che diverse questure richiedano, per il rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compimento dei 18 anni anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotti dall'articolo 25 della legge n. 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera), interpretandoli dunque come concorrenti anzichÚ alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge n 184 del 1983 o sottoposti a tutela, con la motivazione dell'insussistenza dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter;

tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti maggiorenni prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza dei requisiti previsti dal comma 1 e dai commi 1-bis e 1-ter) non trovano fondamento nella legge, poichÚ la nuova previsione normativa introdotta dalla legge n. 189 del 2002 non ha modificato il primo comma dell'articolo 32, lo ha bensă integrato (anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002 interpreta la nuova normativa come integrativa e non modificativa della norma precedente);

a conferma di ciů la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento all'articolo 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e implicitamente affermando che i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1: ‚[...] l'articolo 25 della legge 30 luglio 2002, n 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche ‚ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]é. ‚[...] sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutelaé;

i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore etĂ sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani, e i primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti provvedimenti: fra questi, il TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, ha confermato l'interpretazione data, ritenendo il primo comma dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela che compiano gli anni successivamente all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter -:

se il ministero confermi di avere inviato le suddette indicazioni ai propri uffici in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 198/2003, ovvero se abbia fornito ulteriori o diverse indicazioni rispetto a quanto qui riportato;

se il ministero non ritenga opportuno dare indicazioni volte a dare applicazione

 

 

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all'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198 del 2003 e, in particolare, indicare che:

a) la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etĂ, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 legge 184/83, ma anche: ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 legge n. 184 del 1983; ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del codice civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore etĂ prima dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente; ai minori affidati ‚di fattoé a parenti entro il quarto grado, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge n. 184 del 1983;

b) i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;

se il ministero non ritenga opportuno dare indicazione alle questure di ricevere le istanze di rilascio di permesso di soggiorno al compimento della maggiore etĂ, al fine di evitare l'invio di istanze a mezzo dell'ufficiale giudiziario, e di dare corso alle numerose istanze giĂ presentate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto del ministero dell'interno 2 febbraio 1993 n. 284 (in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990).

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