STUDIO LEGALE

 Avv. ROSA EMANUELA LO FARO

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AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

                                                                                                          Via Cavour Roma

Pc. Procura della Repubblica       Caltanissetta

                       

 

TRATTENIMENTI E CONVALIDE  ex art.14. nr.3 , 4, e 5 TU 286/98

 

Si rappresenta alla superiore autorit, che i Tribunali civili hanno distribuito gli incarichi relativi alle convalide ex art.14T.U. legge 286/98 e succ. mod. legge 189/02 , destinando a tale compito non giudici togati , ma giudici onorari, cosiddetti G.O.T. Questultimi operano presso i Centri di permanenza temporanea e i centri di identificazione con ampio potere di restrizione della libert dello straniero, per almeno giorni 30 rinnovabili per  essere prorogati per ulteriori trenta giorni.Essi sono gravati da una grossa responsabilit e sono coloro i quali  devono controllare i provvedimenti amministrativi restrittivi della libera circolazione dello straniero. Dopo la sentenza 105/2001,   della Corte Costituzionale che ha  sancito che : oggetto della convalida da ritenere anche il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in quanto misura incidente sulla libert personale e quindi soggetta alla riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 cost., la q.l.c. degli art. 13, comma 4, 5 e 6, 14 comma 4 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 (T.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). infondata la q.l.c. dell'art. 14 comma 5 del medesimo d.lg., sollevata in riferimento all'art. 13 comma 2 e 3 cost.

Corte costituzionale, 10 aprile 2001, n. 105

B.M. e altro c. Pres. Cons.

Giur.it.2002,1345Riv.dir.internaz.priv.eproc.2002,453Rass. avv. Stato 2001, II, 49

 e la ordinanza della Corte  cost. n.44/2002  che ha stabilito il principio di diritto : perch una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce della riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 cost., induce a ritenere che in sede di convalida del provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza il giudice deve verificare anche la legittimit del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; n i remittenti adducono profili e argomenti nuovi rispetto a quelli gi esaminati e comunque tali da indurre la Corte a rivedere il proprio orientamento.

Corte costituzionale, 6 marzo 2002, n. 44 Pres. Cons. lattivit da svolgere per il controllo degli atti  amministrativi di facile definizione: devono essere vagliati tutti gli atti amministrativi emessi dalla P.A. in via  preliminare, precedenti e  presupposti  al decreto di trattenimento , compreso questultimo.

Il controllo da parte de giudice  consiste nel verificare se il decreto di trattenimento sia stato redatto entro i termini , se vi stato,  nellipotesi  di regolarizzazione dello straniero ai sensi dellart.33 legge 189/2002 , lemissione corretta del  decreto prefettizio di rigetto della istanza di regolarizzazione , se la P.A. abbia emesso un decreto di espulsione e se questultimi coincidano nelle motivazioni e siano stati validamente emessi . Solo controllando tutti questi atti  ammessa la convalida del trattenimento di un essere umano .

Dopo questa premessa , si rappresenta a codesta autorit che in data 18.03.2004 , uno straniero extracomunitario stato colpito da un fermo  per essere identificato presso la polizia di frontiera di Gela , stato trattenuto per 24 ore e poi condotto al Centro di Permanenza Temporanea e di Accoglienza di Pian De Lago , senza che fosse stato notificato il decreto di espulsione, come dichiarato dalla P.G. nei verbali redatti. Il C.T.P.A una struttura in cui sono ospitati stranieri richiedenti asilo e stranieri colpiti da decreti di espulsioni  in attesa di essere rimpatriati. Presso il centro risiedono gli uffici del Direttore, della Questura di Caltanissetta ufficio immigrazione, assistenti sociali , medici e molti civili .I G.o.t. provvedono a verificare la legittimit dei trattenimenti dentro la struttura nominando anche  degli avvocati di ufficio i quali vengano ammessi al gratuito patrocinio.

Si  verifica che: lufficio procedente quando effettua la richiesta di convalida del decreto di trattenimento di uno straniero  non deposita gli atti amministrativi  precedenti e presupposti ovvero  decreto di rigetto del prefetto di diniego della domanda di regolarizzazione e  decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento coattivo e che in molti casi la convalida si fonda non sul controllo di questi atti ma soltanto sul decreto di trattenimento.Il procedimento sorretto dalle regole di volontaria giurisdizione , il giudice ha ampio potere di ordinare allufficio il deposito degli atti, e nella fattispecie in corso di narrazione si verificato che dopo vari insistenze del difensore per verificare gli atti,  stato controllato solo il decreto di espulsione, senza  minimamente controllare perch atto presupposto  il decreto del prefetto che avrebbe dovuto rigettare la istanza di regolarizzazione  ex art. 33. legge 189/2002 con le stesse motivazioni del decreto di espulsione .Da informazioni assunte  si appreso che  nella  cancelleria di volontaria giurisdizione  non sono depositati gli atti su cui si fonda la richiesta di trattenimento  a differenza di ROMA , LECCE ; CROTONE; CATANIA, AGRIGENTO  ecc ..  e le convalide avvengono esclusivamente  controllando solo se stato rispettato il termine di 48 ore per emettere il  decreto di trattenimento dello straniero presso il centro..

Lo Straniero ha denunciato alla Procura della Repubblica  di Caltanissetta tale modus operandi ed ha  richiesto  un controllo  attraverso una ispezione sia alla stessa magistratura penale sia al Consiglio Superiore della Magistratura sulloperato di essi dal 2002 al 2004 o per meglio dire dal momento della emissione dei principi di diritto emessi dalla Corte costituzionale.

Si Allega copia della denuncia presentata in Procura.

Caltanissetta li 18.03.2004