(Sergio Briguglio 26/3/2004)

 

ELEMENTI DI NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute negli schemi di regolamento approntati in attuazione della L. 189/02[1]); le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota

 

1. Ingresso e soggiorno

 

1.1 Flussi e altri criteri

 

Quote e diritti

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaÕ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 50.000 per anno)

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullÕassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroÕ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali ÒindipendentiÓ dalla volontaÕ: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 10.000; riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)

o      Nota: lÕammissione al riconoscimento del diritto dÕasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

 

Programmazione: documento triennale

 

 

Relazioni delle regioni

 

 

Decreto flussi

 

 

Decreti transitori

 

 

Quote privilegiate

 

 

Ingressi ex art. 27 e possibilitaÕ di quote illimitate

 

 

Caratteristiche storiche; esempio 2004

 

o      limitazione attiva solo se piuÕ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaÕ dei criteri allentata dallÕaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      giaÕ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lÕanno precedente[4]

 

o      2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,  Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheÕ la programmazione transitoria non puoÕ eccedere la quota complessiva di ingressi nellÕanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/04); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, riservata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ;

 

 

1.2 Visto di ingresso

 

Paesi con visto e senza visto

 

 

Competenza

 

 

Requisiti: documentazione, titolo di viaggio, mezzi, alloggio

 

o      passaporto valido (o documento equivalente)

o      documentazione su

-       finalitaÕ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaÕ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro) e soggiorno[5]

-       condizioni di alloggio

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dÕingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

 

Motivi ostativi

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      esistenza di motivi che richiederebbero lÕespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo Ð incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso)

 

Termini per rilascio e diniego

 

 

ModalitaÕ di impugnazione

 

 

Reingresso

 

 

 

1.3 Permesso di soggiorno

 

Richiesta (termini)

 

 

Documentazione e requisiti

 

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaÕ, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilitaÕ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellÕinterno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico[7]

o      disponibilitaÕ di ulteriori risorse

o      disponibilitaÕ di alloggio

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

Termini per rilascio e diniego

 

 

Durata

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[8]

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) ÒpernoÓ, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo[9]); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaÕ di permesso per 3 annualitaÕ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellÕultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero

o      turismo, visita, affari: < 3 mesi

o      richiesta asilo: durata procedura riconoscimento presso la Commissione territoriale

o      asilo:  2 anni (secondo la prassi)

o      acquisto cittadinanza o apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili

o      altri motivi (cura, minore etaÕ): < documentate esigenze

 

Rinnovo: termini e requisiti

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[10]

 

Diniego di rilascio o rinnovo, revoca: conseguenze, impugnazione

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

o      la sanabilitaÕ di eventuali irregolaritaÕ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lÕesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lÕesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) e di mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      condanna definitiva (successiva allÕentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nota: dovrebbero rilevare solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti)

 

UtilizzabilitaÕ

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo o svolgimento di attivitaÕ lavorativa come socio lavoratore di cooperative, studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo,  svolgimento di attivitaÕ lavorativa come socio lavoratore di cooperative o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato

o      integrazione minore[11]: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno

o      motivi umanitari per protezione sociale: per lavoro subordinato o studio

 

ConvertibilitaÕ

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato: in lavoro autonomo

¤       lavoro autonomo: in lavoro subordinato

¤       ogni permesso: in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura

¤       affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellÕentrata in vigore della L. 189/02): in studio, esigenze sanitarie (?) o di cura[13]

¤       motivi umanitari per protezione sociale: in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo

¤       motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo: in permesso per residenza elettiva

¤       studio o formazione in lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo

o      entro quote:

¤       motivi di studio o formazione: in lavoro subordinato o autonomo

¤       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, entro quote

¤       affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellÕentrata in vigore della L. 189/02): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ)

¤       integrazione minore[14] (o anche minore etaÕ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro

 

Domicilio e iscrizione anagrafica

 

 

Impronte

 

 

 

1.4 Carta di soggiorno

 

Requisiti

 

o      6 anni[15] di soggiorno legale

o      titolaritaÕ di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi, residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguitaÕ; Circ. Mininterno 23/10/00 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro nello spettacolo (e forse, in generale, ex art. 27 T.U.), Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ, studio religioso (?); Circ. Mininterno 4/1/01 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per Òlavoro subordinato a tempo determinatoÓ; Tar Campania: rilevante il titolo del permesso, non il tipo di rapporto di lavoro effettivamente in corso

o      reddito superiore allÕassegno sociale, anche associato a potenziale (da Relazione illustrativa del Regolamento) trattamento pensionistico per invaliditaÕ; Circ. Mininterno 23/10/00: reddito commisurato (come per ricongiungimento) al numero dei familiari conviventi, anche se la carta non eÕ richiesta per loro (nota: coerente con art. 9, co. 1 T.U.)

o      assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allÕart. 380 e allÕart. 381, non colposi c.p.p.

 

 

o      il coniuge, figlio minore o genitore (art. 9, co. 2 T.U.)

o      familiari con diritto di soggiorno: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 3, co. art. 30, co. 4, T.U.; nota: art. 5, co. 4 e 5 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

o      il coniuge, figlio minore o genitore (art. 9, co. 2 T.U.)

o      familiari con diritto di soggiorno:

¤       in caso di cittadino stabilitosi in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per prestazione di servizi: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 3, co. art. 30, co. 4, T.U.; nota: art. 5, co. 4 e 5 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

¤       in caso di cittadino stabilitosi in Italia per altri motivi: familiari di cui allÕart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico); nota: lÕart. 5, co. 4, lettera b, T. U. Comunitari sembra ampliare (ma in modo incomprensibile) lÕelenco

o      ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)

 

Diritti

 

 

Revoca (rilascio di altro permesso)

 

á      Revoca della carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p.; rilascio, se non si deve procedere a espulsione, di altro permesso per il quale siano soddisfatti i requisiti

 

 

1.5 Ingresso e soggiorno per lavoro

 

Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico (requisiti)

 

 

Richieste numeriche da liste

 

 

Condizioni

 

o      generalitaÕ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellÕimpresa, la ragione sociale, la sede e lÕindicazione del luogo di lavoro

o      generalitaÕ e residenza allÕestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita?) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento)

o      garanzia della disponibilitaÕ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullÕedilizia popolare pubblica, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lÕeventuale partecipazione alle spese per lÕalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellÕalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[22]

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione dellÕiscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaÕ per cui lÕiscrizione eÕ richiesta[23]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacitaÕ occupazionale e reddituale del datore di lavoro[24] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui); non richiesta (quale ratio?) per lÕassunzione di lavoratori da adibire allÕassistenza di un datore di lavoro non autosufficiente

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (> 20 ore settimanali) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allÕimporto dellÕassegno sociale[25]; la proposta di contratto riporta lÕimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lÕalloggio[26] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[27]

 

Accertamento di indisponibilitaÕ

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per lÕimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per lÕimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaÕ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro

o      il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per lÕimpiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lÕimpiego se intende confermare la richiesta di assunzione

o      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lÕimpiego, di accertata indisponibilitaÕ o di conferma della richiesta, si procede

 

Parere della questura e verifica del rispetto delle quote

 

 

Rilascio del nulla-osta (trasmisisone alla rappresentanza diplomatica)

 

o      richiede allÕAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lÕintera documentazione e il codice fiscale, se cosiÕ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

Richiesta di visto e ingresso

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolaritaÕ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eÕ stata trasmessa dÕufficio), entro 30 gg.[29]

o      trasmette lÕinformazione relativa allÕavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

Richiesta del permesso e firma del contratto

 

 

Durata

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[30], per rapporto a tempo determinato

 

Dimissioni e licenziamento

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lÕimpiego[32], nelle liste di mobilitaÕ[33] (anche per corresponsione dellÕindennitaÕ di mobilitaÕ[34]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[35], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/00[36] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lÕimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[37], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lÕimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allÕattivitaÕ svolta e alla disponibilitaÕ immediata allo svolgimento di nuova attivitaÕ)

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lÕiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allÕarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68[38] equivale allÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ ovvero alla registrazione nellÕelenco anagrafico[39]

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare i 6 mesi, previo accertamento dellÕeffettiva iscrizione

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione facoltaÕ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della documentazione attestante la disponibilitaÕ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaÕ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)[40]

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lÕiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa

 

o      le attivitaÕ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaÕ o di emergenza (per calamitaÕ naturali o simili)

o      le prestazioni (anche se svolte a favore di piuÕ beneficiari; ambiguitaÕ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuÕ di 30 giornate neÕ comportare compensi complessivi superiori, in totale, a 3000 euro

 

Nuovi rapporti (nuovi contratti di soggiorno)

 

 

Rinnovo

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[41]

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[42], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della documentazione relativa alla disponibilitaÕ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lÕedilizia popolare (salvo periodo > 6 mesi[43] di disoccupazione tollerata)

 

Diritti

 

o      eÕ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a paritaÕ con lÕitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni

o      eÕ parificato allÕitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a paritaÕ con lÕitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoÕ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lÕingresso di familiari al seguito (se il contratto eÕ di durata > 1 anno)

o      puoÕ svolgere attivitaÕ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puoÕ svolgere attivitaÕ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti (lÕeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allÕestero eÕ effettuato entro quote Ð art. 39, co. 1 Regolamento; lÕeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eÕ effettuata entro quote Ð art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote Ð es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoÕ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaÕ di pensione percepita in Italia (secondo la Relazione illustrativa del Regolamento, solo se ÒmaturataÓ in Italia)

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaÕ con lÕitaliano (art. 22, co. 15[45], T.U.)

o      accede ai servizi di patronato(art. 22, co. 14[46], T.U.)

 

Accesso al lavoro da altro permesso

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per integrazione minore[47] (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilitaÕ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto lÕaffidamento a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, di cui allÕart. 2 L. 184/83 )

o      permesso per studio o formazione (salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione; per non oltre 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti Ð aggiuntivi? Ð di lavoro subordinato con finalitaÕ di addestramento[48] per un numero di ore < 30% monte-ore formazione)

o      permesso per asilo (art. 17, Convenzione di Ginevra)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per motivi umanitari per protezione sociale[49]

 

Conversioni di altri permessi in permesso per lavoro subordinato

 

o      lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione minore), o al compimento della maggiore etaÕ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaÕ per lo svolgimento dellÕattivitaÕ lavorativa)

o      studio o formazione, prima della scadenza (solo a conclusione del corso, in caso di formazione), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[53], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle Ð improbabili Ð al compimento della maggiore etaÕ, detratte da quote per lÕanno successivo[54])

o      lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di contratto di lavoro (contratto di soggiorno per lavoro?), entro quote

o      affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellÕentrata in vigore della L. 189/02), al compimento della maggiore etaÕ (con detrazione dalle quote annuali)

o      integrazione minore[55] (o anche minore etaÕ?), con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore etaÕ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellÕentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri[56]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaÕ di alloggio

-       svolgimento di attivitaÕ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaÕ di un contratto di lavoro

o      motivi umanitari per protezione sociale, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo, con le modalitaÕ stabilite per il permesso per lavoro subordinato (contratto di lavoro o contratto di soggiorno per lavoro?)

 

Lavoro autonomo (quote, titolo autorizzatorio, risorse, mezzi, alloggio)

 

 

o      dichiarazione da parte dellÕautoritaÕ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lÕassenza dello straniero) al rilascio dellÕeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaÕ (iscrizione in albo professionale Ð o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi Ð o registro, rilascio di unÕautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellÕautoritaÕ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellÕattivitaÕ; da richiedere anche (o solo?) in caso di attivitaÕ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lÕattestazione fa riferimento alla disponibilitaÕ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellÕimporto mensile dellÕassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in tutti i casi, o solo per attivitaÕ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eÕ richiesta lÕiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaÕ professionali, se previsti, conseguiti allÕestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: al riconoscimento non segue necessariamente lÕiscrizione nellÕalbo o simili Ð art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento Ð e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaÕ)

 

o      disponibilitaÕ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellÕeventuale attestazione

o      disponibilitaÕ di reddito[57] non inferiore a quello al di sotto del quale eÕ prevista lÕesenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina dellÕesenzione dal ticket eÕ stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale? Circ. Mininterno 27/1/99 e 10/5/99 in questo senso; in senso contrario Vademecum Mininterno 2000), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

o      assolvimento degli adempimenti richiesti per lo svolgimento dellÕattivitaÕ

o      dimostrazione della disponibilitaÕ di alloggio e di reddito non inferiore allÕimporto dellÕassegno sociale (da circolare Mininterno 19/05/2001; in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.)[58]

 

Professioni (riconoscimento titoli, iscrizione albi)

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato)

o      riconoscimento dei titoli conseguiti allÕestero

o      iscrizione nellÕalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allÕordine dei medici)

 

 

o      richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[59]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lÕespletamento di tali misure, se lo straniero eÕ allÕestero, eÕ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

 

 

 

Diritti del lavoratore autonomo

 

o      possibilitaÕ di svolgere attivitaÕ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o      possibilitaÕ di svolgere attivitaÕ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/00[60] o, in caso di rapporto di lavoro giaÕ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)

 

Nuovi Stati membri (restrizioni, escamotage)

 

o      entro quote

o      stabilendosi in Italia come lavoratore autonomo e avvalendosi della possibilitaÕ di accesso al lavoro subordinato riconosciuta al lavoratore autonomo straniero

 

Accesso al lavoro autonomo da altri permessi (con o senza conversione)

 

 

Ingressi ex art. 27: ricercatori, infermieri, artisti, sportivi, dirigenti, giornalisti, dipendenti da appaltatore, etc.

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato

o      lettori, ricercatori e professori universitari

o      traduttori e interpreti

o      colf alle dipendenze, allÕestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia

o      lavoratori (in numero limitato Ð da Regolamento) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

o      lavoratori marittimi dipendenti da societaÕ straniere appaltatrici dellÕarmatore, chiamati allÕimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allÕestero, inviati per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[63], nellÕambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia, nel rispetto dellÕart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allÕestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali ratificati dallÕItalia, attivitaÕ di ricerca o un lavoro occasionale nellÕambito di programmi di scambio o mobilitaÕ di giovani

o      persone collocate Òalla pariÓ (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaÕ di giovani):

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[64]) assunti, anche a tempo indeterminato, presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota: lÕassunzione nella struttura pubblica eÕ effettuata senza concorso, ai sensi dellÕart. 16 L. 56/87)

 

 

Caratteristiche dei permessi ex art. 27

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro; per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eÕ richiesto, validitaÕ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[66])

o      utilizzabilitaÕ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eÕ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eÕ stato rilasciato il nulla-osta

¤       il rinnovo eÕ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellÕobbligo contributivo

¤       Disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore)

¤       Disposizioni piuÕ favorevoli:

-       per gli sportivi professionisti, consentito il trasferimento ad altra societaÕ nellÕambito della stessa federazione sportiva (con rinnovo del permesso di soggiorno)

-       traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheÕ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eÕ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

o      convertibilitaÕ del permesso:

¤       il permesso non eÕ convertibile

 

 

1.6 Ricongiungimento familiare

 

Chi puoÕ chiederlo

 

o      lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allÕAccordo sullo spazio economico europeo (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)

 

Per quali familiari

 

o      coniuge non legalmente separato

o      figli minori non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lÕaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che lÕaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese dÕorigine o di provenienza o qualora abbiano piuÕ di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere loro

o      figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invaliditaÕ totale[67]

 

Requisiti (esonero per rifugiato; differimento per genitore naturale)

 

o      disponibilitaÕ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per lÕedilizia popolare pubblica

o      disponibilitaÕ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori allÕimporto

-       dellÕassegno sociale per lÕingresso di un familiare

-       del doppio dellÕassegno sociale per lÕingresso di 2 o 3 familiari

-       del triplo dellÕassegno sociale per lÕingresso di 4 o piuÕ familiari

 

Ricongiungimento con italiano o comunitario

 

 

 

Richiesta del nulla-osta

 

o      carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento

o      documentazione attestante la disponibilitaÕ di reddito

o      attestazione del Comune di conformitaÕ dellÕalloggio ai parametri delle leggi regionali per lÕedilizia popolare pubblica o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

o      documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaÕ[69]

o      documentazione attestante, per ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico, il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco (unÕordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse va valutata con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui il familiare risiede, e che attestazioni da parte delle autoritaÕ locali sulla dipendenza economica del familiare dal figlio sono rilevanti)

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invaliditaÕ totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne) o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore (per ricongiungimento con genitore a carico)

 

Silenzio-assenso

 

 

Visto di ingresso

 

 

Ingresso al seguito

 

 

 

Impugnazione

 

 

Richiesta del permesso

 

 

Durata del permesso

 

 

UtilizzabilitaÕ

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/00[73] o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione minore)

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaÕ di pensione percepita in Italia (secondo la Relazione illustrativa del Regolamento, solo se ÒmaturataÓ in Italia)

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

 

ConvertibilitaÕ

 

 

Accesso al permesso per motivi familiari

 

o      al minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore o dellÕaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.)

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti); il permesso eÕ revocato se al matrimonio non eÕ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

 

Regolarizzazione per coesione con genitore o affidatario

 

o      al minore straniero di etaÕ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lÕaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguitaÕ rispetto al caso di affidatario)

 

Regolarizzazione per coesione con familiare italiano

 

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheÕ non privato della patria potestaÕ

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,  Regolamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)

 

Regolarizzazione per coesione con rifugiato

 

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

 

Regolarizzazione per genitore di neonato o di nascituro

 

o     allo straniero inespellibile per gravidanza in corso o parto recente (riguarda anche il marito della donna, da Sent. Corte Cost. 376/00; rectius, il padre del bambino?)

 

Art. 31, co. 3

 

 

 

1.7 Minori

 

Minore non accompagnato

 

o      non accompagnato, se eÕ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il IV grado, per lÕaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale); Linee guida del Comitato: il minore eÕ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaÕ del paese di provenienza!) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83, a familiare entro il III grado regolarmente soggiornante)

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lÕeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPR 535/99), tramite prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato); la segnalazione al Comitato non esime dallÕobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

Comitato per i minori stranieri

 

o      opera per tutelare, in conformitaÕ con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      eÕ composto da 9 rappresentanti[74]: Presidenza del Consiglio, Minwelfare[75], MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro eÕ nominato un supplente

o      eÕ presieduto dal rappresentante del Minwelfare[76]

 

Rimpatrio assistito

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaÕ di affidamento alle autoritaÕ in patria, noncheÕ lÕassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento[77]

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lÕopinione in merito al rimpatrio

 

Permesso per minore etaÕ, minore affidato, permesso per integrazione minore

 

o      ottiene un permesso per minore etaÕ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Miniterno 23/12/99 e 13/11/00); il permesso eÕ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allÕadozione di un provvedimento di tutela di comunitaÕ di tipo familiare familiare eÕ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaÕ (Circ. Mininterno 13/11/00);  nota: nella prassi, il permesso per minore etaÕ eÕ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il IV grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno)

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eÕ affidato a straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, anche se eÕ affidato a cittadino italiano o comunitario)

o      ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01), se eÕ affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83

o      ottiene un permesso per integrazione minore[79], previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri Ð in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allÕart. 32, co. 1 bis; rilevante lÕinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato direttamente dal Comitato?)[80]

 

UtilizzabilitaÕ e convertibilitaÕ

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)

o      integrazione minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore etaÕ: studio (Circ. Mininterno 13/11/00; nota: non utilizzabile per lavoro)

 

o      motivi familiari: in permesso

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaÕ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellÕaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5)

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaÕ lavorativa

¤       per accesso al lavoro anche senza requisiti[81] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote, o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaÕ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti[82] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote, per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni

o      integrazione minore: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[83], con detrazione dalle quote annuali, a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[84] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione[85] che il minore

¤       eÕ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eÕ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

¤       frequenta un corso di studio o svolge attivitaÕ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eÕ in possesso di un contratto di lavoro (anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato)

o      minore etaÕ: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circ. Mininterno 9/4/01; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato); nota: esclusa la convertibilitaÕ al compimento dei 18 anni (Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaÕ)

 

Sent. Corte Cost. 198/03

 

o      i minori sottoposti a tutela

o      i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o      i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o      i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

 

Diritto allÕistruzione

 

 

 

1.8 Protezione sociale

 

Requisiti

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellÕente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaÕ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallÕente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Permesso (utilizzabilitaÕ, convertibilitaÕ, revoca)

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circolare Ministero della SanitaÕ)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoÕ iscriversi nelle liste di collocamento (o nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/00?)

o      puoÕ esercitare attivitaÕ di lavoro subordinato

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[86], con le modalitaÕ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di rapporto di lavoro in corso (o contratto di soggiorno per lavoro?), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o      condotta incompatibile con il prgramma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio

 

Straniero condannato per reato commesso nella minore etaÕ

 

 

 

1.9 Studenti

 

Quote per studenti (disponibilitaÕ atenei)

 

 

Requisiti per visto (pre-iscrizione, titolo di studio, mezzi)

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaÕ di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolaritaÕ) ed eventuale idoneitaÕ per lÕaccesso allÕuniversitaÕ nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosiÕ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lÕItalia; es.: la Convenzione dellÕAja del 1961, cui ha aderito la Turchia), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno (nota: lÕart. 34 Regolamento sulle modalitaÕ di prestazione di garanzia eÕ stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento contenuto nellÕart. 46 Regolamento rimane)

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaÕ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lÕassistenza eÕ necessario il pagamento del contributo completo di Ð allÕepoca Ð £. 750.000; da circ. MinsanitaÕ 24/3/00)

 

Ingresso: prova di ammissione, iscrizione

 

 

Durata del permesso

 

 

Requisiti per il rinnovo

 

 

Limiti al rinnovo

 

 

UtilizzabilitaÕ e convertibilitaÕ

 

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[87], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle Ð improbabili Ð al compimento della maggiore etaÕ, detratte da quote per lÕanno successivo[88])

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lÕingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheÕ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallÕinteressato

 

Accesso ai corsi universitari di stranieri soggiornanti ad altro titolo

 

o      titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), motivi religiosi (ovviamente, se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente)

o      stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia[89] (es.: per richiesta asilo)

 

 

2. Allontanamento

 

2.1 Respingimento

 

Presupposti

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando eÕ privo dei requisiti previsti per lÕingresso (documentazione relativa a finalitaÕ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso, ovvero carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validitaÕ o visto di reingresso)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eÕ stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

o      eÕ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eÕ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

Provvedimento e modalitaÕ di impugnazione

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di respingimento fondato sullÕinammissibilitaÕ della domanda di asilo, ovvero in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallÕambasciata italiana)

 

Obblighi e sanzioni per il vettore

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allÕart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

Deroghe in caso di asilo (solo domande ammissibili)

 

o      eÕ giaÕ stato riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lÕItalia, senza chiedere asilo

o      soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lÕumanitaÕ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalitaÕ delle Nazioni Unite

o      eÕ stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o eÕ pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartiene ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

 

Divieti di respingimento (contraddizioni)

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali  o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

 

2.2 Espulsione

 

Sicurezza dello Stato

 

o      disposta con decreto del Ministro dellÕinterno (amministrativa)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allÕestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellÕinterno)

 

Misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza?

o      eseguita successivamente allÕespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera (non affermato esplicitamente; si desume logicamente); questore e autoritaÕ consolare sono avvertiti per tempo

o      la revoca o la non applicazione puoÕ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellÕinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del Magistrato

o      provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza(art. 680 c.p.p.)

 

Sostitutiva della pena

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaÕ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lÕespulsione per soggiorno illegale ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U. (nota: sembra formalmente escluso il caso di mancato ottemperamento allÕinvito allÕallontanamento in caso di diniego di rilascio del permesso) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

Alternativa alla pena

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaÕ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lÕespulsione per soggiorno illegale ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U. (nota: sembra formalmente escluso il caso di mancato ottemperamento allÕinvito allÕallontanamento in caso di diniego di rilascio del permesso) o come misura di prevenzione (nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allÕart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione)

o      esclusi i delitti dellÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lÕopposizione o di quello per la decisione (verosimilmente, dopo la decisione)

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lÕingresso per richiesta di asilo o lÕingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in questo caso

 

Prevenzione

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allÕart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallÕart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallÕautoritaÕ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaÕ delittuose

-       allÕart. 1 L. 575/65, come sostituito dallÕart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[90]

 

Soggiorno illegale

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

-       che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallÕingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza

-       che abbia subito la revoca (inclusa quella conseguente alla condanna per vendita di marchi contraffatti) o lÕannullamento del permesso di soggiorno

-       che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

-       che non abbia rispettato lÕinvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso

-       che non abbia rispettato lÕobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo[91] (nota: manca una disposizione esplicita[92], ma lÕart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allÕesecuzione del provvedimento; a fortiori dovraÕ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)

-       che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allÕordine di allontanamento impartito per lÕimpossibilitaÕ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione della nozione di giustificato motivo; inclusa indigenza)

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di permesso scaduto da piuÕ di 60 gg. senza richiesta di rinnovo, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allÕobbligo di lasciare lÕItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[93]

 

Convalida accompagnamento

 

 

ModalitaÕ di impugnazione (spese a carico dellÕerario)

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaÕ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eÕ possibile per indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice ordinario[94] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento, entro 60 gg.[95] dalla data del provvedimento[96] (anche dal consolato o dallÕambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allÕautoritaÕ che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[97] (termine a carattere ordinatorio)[98]

o      diritto allÕassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellÕambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allÕassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellÕerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002; nota: art. 13, co. 8 ha ripristinato il riferimento allÕammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallÕart. 229 L del DPR 115/02)[99]

 

Divieti di espulsione (anche Sent. Corte Cost.)

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria) o  sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lÕaffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)

o      coniuge o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi

o      titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

 

Rilascio di permesso in caso di divieto di espulsione

 

o      eÕ iscritto nel permesso del genitore o dellÕaffidatario regolarmente soggiornante, se eÕ di etaÕ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eÕ di etaÕ > 14 anni e convivente con il genitore o con lÕaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaÕ riguardo allÕaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore etaÕ, negli altri casi

 

Trattenimento in CPT

 

-       per la necessitaÕ di soccorrere lo straniero

-       per necessitaÕ di accertamenti su identitaÕ o nazionalitaÕ

-       per necessitaÕ di acquisire documenti per il viaggio

-       per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

Ordine di lasciare lÕItalia in 5 gg.

 

 

Arresto, nuova espulsione, nuovo trattenimento

 

 

Ulteriore ordine 5 gg.; reclusione

 

 

Divieto di reingresso

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni[104] (salvo durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione[105], tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallÕItalia

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero presenta istanza alla rappresentanza italiana di dichiarazione di cessazione del divieto; la rappresentanza inoltra lÕistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

á      Possibile lÕingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellÕinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lÕautorizzazione; la rappresentanza inoltra lÕistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

 

Violazione del divieto di reingresso (espulsione amministrativa; espulsione giudiziaria)

 

á      Reclusione da 6 mesi a un anno[106] in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente alla normale espulsione disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto in flagranza sempre consentito

á      Reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente a

 

Pendenze con Corte Cost. e decreto imminente

 

á      Arresto obbligatorio in caso di mancato rispetto del termine di 5 gg.

á      Provvedimento di accompagnamento alla frontiera esecutivo nelle more della convalida

á      Decreto (?): reclusione da 1 a 4 anni giaÕ dalla prima violazione; accompagnamento sospeso fino a convalida del giudice di pace

 

 

2.3 CPT

 

Gestione

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaÕ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellÕattivitaÕ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaÕ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaÕ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento), per lo svolgimento di attivitaÕ di assistenza, incluse attivitaÕ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

Accessi consentiti

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaÕ di assistenza

 

Diritti (Carta dei diritti)

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione alla autoritaÕ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaÕ < 14 anni, di chi esercita la potestaÕ sul minore di non volersi avvalere dellÕintervento di tale autoritaÕ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la libertaÕ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la libertaÕ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilitaÕ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellÕunitaÕ familiare e dei diritti del minore

o      la libertˆ di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoÕ determinare una lesione dellÕidentitaÕ

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaÕ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

Problemi: visite di esterni; diniego progetto collaborazione ong

 

á      Impossibile lÕaccesso di visitatori su propria richiesta

á      Non definiti i termini per la decisione sulla proposta di collaborazione da parte di associazione, neÕ le modalitaÕ di impugnazione della decisione

 

 

3. Assistenza

 

3.1 Assistenza sanitaria

 

Iscrizione obbligatoria SSN

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaÕ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo politico (nota: secondo Circ. MinsanitaÕ 24/3/00, ai fini dellÕiscrizione al SSN, il riferimento eÕ al titolare di asilo politico Ð ai sensi della Costituzione? Ð, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)

-       asilo umanitario; nota: secondo Circ. MinsanitaÕ 24/3/00, ai fini dellÕiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato ex art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale, art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea, art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eÕ comunque improprio, percheÕ non viene rilasciato alcun permesso); manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellÕistanza alla definizione della procedura, incluso lÕeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaÕ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanitaÕ: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (o nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/00?)

o      i tiolari di carta di soggiorno (nota: non citata esplicitamente!)

 

Parificazione (dalla data di ingresso)

 

 

Permanenza in fase di rinnovo

 

 

Iscrizione volontaria (o assicurazione obbligatoria) per permessi > 3 mesi

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaÕ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

 

Parificazione e validitaÕ

 

 

Contributo forfetario per studenti e alla pari

 

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lÕequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lÕequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

ValiditaÕ per i familiari

 

 

Domicilio in luogo della residenza

 

 

Assicurazione obbligatoria per ogni regolare

 

 

Copertura per i non iscritti

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaÕ, gli oneri sono a carico del Minstero dellÕinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni

 

Copertura per irregolari

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaÕ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaÕ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellÕambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaÕ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)

 

Divieto di segnalazione, STP, dichiarazione di indigenza, durata, validitaÕ

 

o      accertamento eventuali responsabilitaÕ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaÕ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellÕambito di protocolli dÕintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto MinsanitaÕ 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)

o      soggetti esenti per etaÕ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)

 

Ingresso per cure

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellÕintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto[108]

-       dimostrazione di disponibilitaÕ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da Circ. MinsanitaÕ 24/3/00) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per il vitto e alloggio del paziente (durante la fase di convalescenza) e per lÕeventuale accompagnatore (durante lÕintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allÕestero e tradotta in italiano, attestante la patologia del richiedente

o      nellÕambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaÕ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93)

o     nellÕambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97)

 

 

3.2 Previdenza

 

Fondamento

 

 

Obblighi contributivi

 

o      nei confronti dellÕINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lÕinvaliditaÕ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaÕ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellÕINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

ParitaÕ con italiano (eccezioni)

 

 

Diritto in caso di rimpatrio (anche per stagionali)

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaÕ, e puoÕ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallÕart. 20, co. 1, L. 335/95 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eÕ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dÕetaÕ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallÕItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allÕente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (eÕ vero?)[110]

 

 

Accordi

 

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Slovenia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dÕEuropa)

 

 

3.3 Assistenza sociale

 

Fondamento

 

 

Art. 41

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

Limitazioni successive

 

o      Assegno sociale (giaÕ Òpensione socialeÓ):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaÕ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogato dallÕINPS: 13 mensilitaÕ

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allÕestero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)

o      Prestazioni per minorati civili:

-       previste per

¤       invalidi civili (persone di etaÕ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaÕ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):

¯    pensione di inabilitaÕ (perdita totale della capacitaÕ di lavoro)

¯    assegno mensile (perdita parziale della capacitaÕ di lavoro)

¯    indennitaÕ di accompagnamento (invaliditaÕ totale e incapacitaÕ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

¯    indennitaÕ mensile di frequenza (per invalidi di etaÕ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaÕ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

¤       ciechi civili :

¯    pensione per ciechi assoluti

¯    pensione per ciechi parziali

¯    indennitaÕ di accompagnamento per ciechi assoluti

¯    indennitaÕ speciale per ciechi parziali

¤       sordomuti:

¯    pensione

¯    indennitaÕ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellÕentrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellÕamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaÕ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato)

 

NovitaÕ regolamento sul reddito ai fini del rilascio della carta

 

 

 

3.4 Abitazione

 

Edilizia popolare

 

o      titolare di carta di soggiorno

o      legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivitaÕ lavorativa subordinata o autonoma

 

Centri di accoglienza

 

 

Accoglienza decisa dal sindaco (emergenza)

 

 

 

4. Asilo

 

4.1 Status di rifugiato

 

Presupposti

 

 

Richiesta dÕasilo (frontiera, questura)

 

 

InammissibilitaÕ

 

o      giaÕ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lÕItalia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallÕart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lÕumanitaÕ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalitaÕ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allÕart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

Trattenimento (CDI, CPT, rinuncia alla domanda)

 

á      Il richiedente asilo puoÕ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalitaÕ o identitaÕ

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (?)

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato (?)

o      se eÕ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova (formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare

o      se ha presentato domanda dopo che a suo carico eÕ stato emesso un provvedimento di espulsione o respingimento

 

 

o      visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte di

¤       rappresentanti dellÕACNUR

¤       rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale, autorizzate dal prefetto, e invitate a tener conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti

¤       legali dei richiedenti trattenuti

¤       familiari e cittadini italiani (nota: non anche stranieri regolarmente soggiornanti) per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte della prefettura

o      la possibilitaÕ di uscita quotidiana, previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaÕ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 10-17

o      la possibilitaÕ di ottenere dalla prefettura, nei soli casi di trattenimento non obbligatorio e su richiesta adeguatamente motivata, lÕautorizzazione per un allontanamento dal centro per un periodo diverso da quello di uscita quotidiana o di durata superiore, purcheÕ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente nella lingua consentita

 

Dublino

 

 

Permesso per richiesta dÕasilo

 

 

Commissione territoriale

 

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellÕente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittaÕ

o      un rappresentante dellÕACNUR

o      un funzionario del MAE (allÕoccorrenza)

 

Procedura semplificata

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allÕaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallÕaudizione

 

Riesame (per lo straniero trattenuto in CDI)

 

 

Procedura ordinaria

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allÕaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallÕaudizione

o      in caso di trattenimento (non obbligatorio) in corso in centro di identificazione, ammessa la richiesta di riesame (da art. 16 Regolamento asilo, non da L. 189/02; formulazione comunque ambigua) nota: certamente non prevista la possibilitaÕ di chiedere il riesame in caso di procedura ordinaria con straniero non trattenuto (discriminazione ingiustificata in assenza di un effetto sospensivo del ricorso nellÕambito della procedura ordinaria)

 

Audizione

 

 

Decisione della Commissione territoriale

 

o      riconosce lo status di rifugiato

o      rigetta la domanda

o      rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellÕart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellÕuomo e delle libertaÕ fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.

o      con intimazione a lasciare lÕItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lÕinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

Ricorso

 

 

Richiesta al prefetto

 

 

Commissione nazionale

 

o      indirizzo (anche mediante la definizione di linee-guida per la valutazione delle domande e per lÕapplicazione dellÕart. 5, co. 6, T.U.)

o      coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali

o      raccolta di dati statistici

o      monitoraggio dei flussi di richiedenti (anche al fine di proporre lÕistituzione di nuove commissioni territoriali o di commissioni territoriali straordinarie)

o      collaborazione con le altre istituzioni competenti

o      consulenza per lÕeventuale adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

 

Assistenza del richiedente

 

 

Diritti del rifugiato

 

o      assistenziali e di sostentamento

o      per riconosciuta fragilitaÕ sociale

o      per casi gravi e urgenti

o      di sostegno allo studio

o      di sostegno allÕattivitaÕ lavorativa

o      di prima assistenza

 

Nodi della riforma (giudice, elusione, trattenimento, tempi, costi)

 

 

4.2 Diritto dÕasilo costituzionale

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellÕimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellÕeffettivitaÕ dellÕimpedimento; categoria dei rifugiati piuÕ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale percheÕ non pretende di disciplinare il diritto dÕasilo costituzionale

o      la legge non puoÕ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dÕasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellÕambito del riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

4.3 Protezione temporanea

 

Art. 20: DPCM

 

 

Regime di protezione stabilito dal Consiglio europeo

 

 

Ricongiungimento

 

 

Possibile differimento dellÕesame della domanda dÕasilo

 

 

 

5. La politica di immigrazione

 

5.1 La politica degli ingressi: una possibile chiave di lettura

 

o      Sicurezza => usuali strumenti di indagine e repressione

o      Protezione del lavoratore nazionale => diritti inderogabili (usuali dinamiche insider/outsider)

o      Principi e strutture dello Stato sociale => problema peculiare

o      19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot: 285.000)

o      90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)

o      reclutamento dallÕestero: improponibile per famiglie e piccole imprese

o      intermediazione (agenzia):

-       illegale => funziona, ma con incertezza sullÕinserimento effettivo

-       legale (es.: OIM) => 60 chiamate su 5000 iscritti certificati, con una quota residua di 1200 ingressi

 

 

5.2 Una possibile politica alternativa

 

o      quota di risorse corrispondente al Òminimo inserimento accettabileÓ (assegno sociale; disponibilitaÕ alloggio; assicurazione sanitaria; Òbiglietto di ritornoÓ)

o      ingresso e soggiorno autorizzati sulla base dellÕammontare di risorse disponibili

o      attivitaÕ saltuarie => rinnovo

o      attivitaÕ stabili => conversione (stabilizzazione)

o      Sponsorizzazione:

-       sostentamento nella ricerca di lavoro (mezzi, alloggio, iscrizione SSN) e spese rimpatrio garantite da un terzo

-       quote inutilmente basse (15000 per il 2000, 15000 per il 2001)

-       grande successo (150000?)

-       sponsor italiani: probabile escamotage; sponsor stranieri (circa il 50%): uso proprio

-       limite principale: mancanza di conoscenze nel paese dÕarrivo (simile allÕimpossibilitaÕ di incontro diretto); superabile con sponsorizzazione pubblica (mai utilizzata)

o      autosufficienza

o      residui di quote per sponsorizzazione non utilizzati dopo 60 gg. (inesistenti, salvo paesi con accordi)

o      liste nei consolati (inesistenti, salvo paesi con accordi)

o      utilizzata solo per paesi con accordi (Albania, Tunisia, Marocco)

o      Albania (OIM):

-       1200 ingressi

-       400 contatti

-       300 giaÕ occupati

-       100 partecipanti a corso formazione

-       70 occupati

-       30 fallimenti

-       30/1200=2.5% < percentuale fallimenti < 30/400=7.5%

o      niente quote basate su stime del fabbisogno del mercato

o      niente liste

=> ridotto lÕintervento statale

 

 

5.3 Esame critico

 

o      Risposta: fotocopia passaporto + impronte + biglietto

-       allontanamento senza spesa per lo Stato; possibile appena necessario (dopo ricorso);

-       non necessarie sanzioni (divieto di reingresso) neÕ detenzione (CPT): nessun danno eÕ stato apportato alla collettivitaÕ

o      Nota: impronte a garanzia della possibilitaÕ di recupero della sovranitaÕ dello Stato (parzialmente ceduta allo straniero ammesso a esercitare la libertaÕ di movimento)

o      Risposta: accertamento di indisponibilitaÕ

o      Risposta: possibili tetti (o diluizioni, nello spazio e nel tempo)

o      sia conosciuto e riconoscibile

o      non sia un concorrente troppo aggressivo per il disoccupato nazionale

o      non rappresenti un onere netto per il paese dÕarrivo

 

 

5.4 Conclusioni

 

o      possibile accesso al permesso per lavoro per lo straniero legalmente presente ad altro titolo

o      condizione di revoca: onere per il welfare

o      accertamento di indisponibilitaÕ

o      assenza di quote, salvo il caso di limiti nella capacitaÕ di accoglienza

 

 



[1] Si fa riferimento alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri nel Giugno 2003.

[2] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[3] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformitaÕ decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[4] In precedenza: quote coincidenti con quelle stabilite per lÕanno precedente.

[5] In precedenza: salvo che per inserimento nel mercato del lavoro in presenza di garanzia di terzi.

[6] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio erano menzionati anche Òaltri gravi e comprovati motiviÓ.

[7] In precedenza, era previsto che la garanzia prestata da terzi ai fini dellÕingresso per inserimento nel mercato del lavoro esimesse dalla dimostrazione di disponibilitaÕ di mezzi.

[8] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[9] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[10] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[11] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[12] Disposizioni precedenti: anche inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)

[13] In precedenza: anche la conversione in lavoro subordinato o autonomo e in accesso al lavoro era sottratta al vincolo del rispetto delle quote.

[14] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[15] Disposizione precedente: 5 anni.

[16] Al tempo: 5 anni.

[17] Al tempo: 5 anni.

[18] Disposizioni precedenti: requisiti (non richiesti da art. 30, co. 4): assenza di condanne e rinvii a giudizio artt. 380 e 381 c.p.p.; reddito commisurato al nucleo familiare (da Regolamento, art. 16, co. 6)

[19] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[20] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[21] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso lÕapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellÕaggiornamento del Regolamento.

[22] Disposizione precedente: indicazione delle modalitaÕ di alloggio.

[23] Disposizione precedente: eventuale certificato di iscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98, o autocertificazione corrispondente.

[24] Disposizione precedente: idonea documentazione attestante la capacitaÕ reddituale del datore di lavoro.

[25] Disposizioni precedenti: possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralitaÕ di rapporti di lavoro part-time.

[26] Disposizione precedente: idonea documentazione relativa alle modalitaÕ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia.

[27] Disposizione precedente: copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!).

[28] Disposizioni precedenti: rilascio o diniego dellÕautorizzazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio allÕingresso, previa presentazione dellÕautorizzazione al lavoro e di copia della domanda e della documentazione giaÕ presentata; nulla-osta concesso o negato entro 20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta provvisorio spediti dal datore di lavoro al lavoratore per la richiesta di visto.

[29] Disposizione precedente: entro 20 gg.

[30] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[31] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[32] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[33] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[34] Disposizione precedente: anche per consentire lÕassistenza economica in favore del lavoratore.

[35] Disposizione precedente: un anno.

[36] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[37] Disposizione precedente: un anno.

[38] In precedenza: di cui allÕarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

[39] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[40] Disposizione precedente: in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso eÕ fissata a 2 anni, per rapporto a tempo indeterminato, ovvero, per rapporti a tempo determinato, corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dallÕiscrizione al collocamento.

[41] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[42] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[43] Disposizione precedente: 6 mesi.

[44] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[45] In precedenza: co. 13.

[46] In precedenza: co. 12.

[47] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso eÕ Òper tutelaÓ.

[48] In precedenza era stabilita la natura dei contratti corrispondenti, come contratti di tirocinio.

[49] Disposizione precedente: inclusi i titolari di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[50] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[51] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[52] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[53] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[54] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[55] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[56] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[57] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[58] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[59] In precedenza, lÕart. 49, co. 3 Regolamento non considerava il tirocinio e prospettava la cumulazione di prova attitudinale e formazione aggiuntiva.

[60] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[61] In precedenza, anche gli ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote massime stabilite con decreto.

[62] In precedenza: autorizzazione.

[63] In precedenza: durata delle prestazioni lavorative < 2 anni, e solo nellÕambito di accordi bilaterali.

[64] In precedenza: riconoscimento comunque sottratto al rispetto delle quote, nella prassi.

[65] Disposizione precedente: autorizzazioni al lavoro e permessi di soggiorno rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso (salvo il caso di formazione professionale) non sono rinnovabili neÕ utilizzabili, in corso di validitaÕ, per un diverso rapporto di lavoro; quelli rilasciati per i lavoratori dello spettacolo (inclusi i circensi) possono essere prorogati, ma solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

[66] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[67] Disposizione precedente: familiari entro il III grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico

[68] Disposizione precedente: presso la questura.

[69] In precedenza: verifica della documentazione affidata transitoriamente (in attesa dellÕemanazione del Regolamento), con circ. Mininterno, al consolato anzicheÕ allo Sportello unico.

[70] In precedenza la presentazione dei documenti attestanti lÕesistenza dei vincoli di parentela era prevista avvenire al momento della richiesta di visto.

[71] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[72] Disposizione precedente: per il rilascio di visto di ingresso al seguito di cittadino straniero, necessaria lÕesibizione, allÕatto della richiesta, della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autoritaÕ straniera, dalla rappresentanza italiana), e del nulla-osta rilasciato dalla questura sulla base dellÕaccertamento dei requisiti di reddito e alloggio.

[73] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[74] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio: 11 rappresentanti (2  rappresentanti per il Mininterno, 2 dellÕANCI).

[75] In precedenza: Dipartimento affari sociali.

[76] In precedenza: Dipartimento affari sociali.

[77] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che la segnalazione al Comitato della presenza del minore dovesse contenere le eventuali informazioni utili a tali indagini.

[78] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato disponesse lÕinserimento in un progetto di integrazione sociale e civile di cui allÕart. 32, co. 1 bis, T.U. (gestito, cioeÕ, da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio), e che lÕente gestore del progetto dovesse presentare al Comitato una relazione sullÕeventuale raggiungimento degli obiettivi del progetto.

[79] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso era Òper tutelaÓ.

[80] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaÕ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allÕart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[81] LÕart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallÕart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaÕ impreciso prima dellÕentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allÕart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allÕinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allÕart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[82] LÕart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallÕart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaÕ impreciso prima dellÕentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allÕart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allÕinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allÕart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[83] Disposizione precedente: il permesso per minore etaÕ non eÕ utilizzabile per lavoro neÕ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[84] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il permesso (per tutela) fosse addirittura rilasciato in seguito a decisione di non luogo a procedere al rimpatrio (art. 28 bis).

[85] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il gestore presentasse al Comitato una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del progetto.

[86] In precedenza la formulazione dellÕart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaÕ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaÕ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[87] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[88] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[89] Disposizione precedente: o di titolo equipollente, se conseguito allÕestero.

[90] Disposizione precedente: eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se cÕeÕ il rischio che lo straniero si sottragga allÕobbligo di lasciare lÕItalia; con intimazione a lasciare lÕItalia entro 15 gg., in caso contrario

[91] In precedenza, anche per ingresso clandestino (di straniero peroÕ in possesso dei documenti), per mancata richiesta del permesso, per revoca o annullamento del permesso, o a titolo di misura di prevenzione (senza rischio evidente che lo straniero si sottragga al provvedimento).

[92] In precedenza, lÕespulsione con accompagnamento alla frontiera era esplicitamente prevista per chi non rispettasse il termine fissato con lÕintimazione (art. 13, co. 4, lettera a, T.U.).

[93] Disposizione precedente: eseguita con

á       accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

á       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

[94] Disposizione precedente: in caso di trattenimento in CPT, eÕ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento.

[95] Disposizione precedente: entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dallÕambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione.

[96] Disposizione precedente: dalla comunicazione.

[97] Disposizione precedente: 10 gg.

[98] Disposizione precedente: il giudice decide sentito lÕinteressato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.

[99] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allÕassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dÕufficio) e, se necessario, dellÕinterprete.

[100] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allÕobbligo di lasciare lÕItalia.

[101] Disposizione precedente: 20 gg.

[102] Disposizione precedente: 10 gg.

[103] Disposizione precedente: se eÕ imminente lÕeliminazione dellÕimpedimento allÕespulsione o al respingimento.

[104] Disposizione precedente: 5 anni.

[105] Disposizione precedente: salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso.

[106] Disposizione precedente: arresto da 2 a 6 mesi.

[107] Disposizione precedente: lÕiscrizione al SSN cessa con la scadenza del permesso, salvo che lo straniero esibisca la ricevuta della richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato.

[108] In precedenza era stabilito che che la somma dovesse essere versata in lire, euro o dollari.

[109] In precedenza: comma 11.

[110] Disposizioni precedenti: in mancanza di accordi, il lavoratore puoÕ chiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore per forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento eÕ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla banca estera indicata dal lavoratore; in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti, unÕindennitaÕ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro 19/4/99).

[111] GiaÕ il riferimento allÕart. 22, co. 11 del testo precedentemente in vigore era comunque scorretto, dal momento che quel comma trattava esplicitamente solo il caso in cui il trasferimento non sia possibile.

[112] Disposizione precedente: in assenza di accordi o convenzioni che regolino la materia del trasferimento dei contributi, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei contributi con maggiorazione del 5%.

[113] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[114] Soppressa la seguente ulteriore disposizione: le Regioni possono concedere contributi a enti locali o enti morali pubblici o privati per il risanamento di stabili di proprietaÕ di questi da adibire, per almeno 15 anni, ad abitazioni (ospitalitaÕ temporanea o affitto) per stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, studio, motivi familiari, asilo, asilo umanitario (motivi umanitari?).

[115] In precedenza, la misura (art. 40, co. 1 T.U.) aveva carattere meramente assistenziale, senza che lÕalloggiamento disposto dal sindaco potesse essere confuso con una misura di trattenimento in CPT.

[116] In precedenza, la possibilitaÕ di presentare domanda in questura era prevista da Circolare Mininterno.

[117] Denominazione precedente: centrale.

[118] Disposizioni precedenti: erogazione, su richiesta presentata allÕufficio di polizia del Comune di domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo privo di risorse e di ospitalitaÕ: £. 25.000 al giorno (Decreto del Ministro dellÕinterno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto del Ministro dellÕinterno 284/98); contributo riscosso presso la tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identitaÕ (in mancanza, lo straniero chiede la carta di identitaÕ al Comune di domicilio; difficoltaÕ con il requisito di dimora abituale?); ricorso contro il diniego del contributo, al Ministro dellÕinterno.