CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

 

Adunanza del 09 febbraio 2004

N. della Sezione: 361/2004

 

OGGETTO. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema di regolamento per la razionalizzazione e linterconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

 

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n. DAGL/3 VICE PRES/2003 del 27 gennaio 2004, pervenuta in Segreteria il 29 successivo, con la quale la Presidenza

del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) chiede il parere del Consiglio di Stato sullaffare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

La legge 30 luglio 2002, n. 189, recante Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, allart. 34, comma 2, recita testualmente: Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellart. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit: a) razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche; b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gi realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche; c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

Lo schema di provvedimento normativo in esame intende dare attuazione alla proposizione legislativa surriferita, disciplinando, secondo quanto riferisce la relazione che laccompagna, il riordino degli archivi, attraverso la sostanziale informatizzazione dei medesimi, al fine di ottimizzare lacquisizione delle informazioni precise e attendibili sui processi correlati ai fenomeni dellimmigrazione e, fornire, attraverso listituzione, dello sportello unico, in materia di immigrazione, di cui allarticolo 18 della legge n. 189/2002 un affidabile supporto informativo in sede di gestione amministrativa delle istanze per i richiedenti asilo ed i rifugiati, secondo la disciplina vigente ed in base agli accordi stipulati nelle Convenzioni di Dublino e Ginevra.

Lart. 1 del provvedimento definisce taluni termini pi correntemente usati nel corso dello schema di regolamento.

Lart. 2 elenca, al comma 1, i sistemi informativi gi realizzati o da realizzare, che dovranno essere utilizzati in procedimenti previsti dal T.U., di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. I commi successivi prevedono listituzione presso il Ministero dellInterno di archivi automatizzati in materia di immigrazione ed asilo, che dovranno assicurare linterconnessione con gli altri sistemi informativi e che, unitamente ad alcuni di questi ultimi (in particolare quelli gestiti dallo stesso Ministero dellInterno), andranno a costituire il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di asilo.

Lart. 3 prevede linterconnessione, attraverso i servizi della RUPA ed INTERNET, tra sistemi informativi ed archivi, di cui allart. 2 del presente schema di regolamento, e con altre pubbliche amministrazioni e utenti, ivi compresi il sistema informativo sanitario del Ministero della Salute e gli archivi automatizzati di altre amministrazioni pubbliche centrali e territoriali.

Lart. 4 prevede lemanazione da parte del Ministero dellInterno di regole tecniche per loperativit dei collegamenti. Il successivo art. 5 demanda alle stesse regole tecniche la definizione dei princpi per laccessibilit degli archivi informatizzati e ipotizza, al comma 2, che ciascuna Amministrazione centrale fissi con decreto dirigenziale le modalit tecniche per la consultazione degli archivi informatizzati e per laccesso ai sistemi informativi.

Lart. 6 prevede, infine, che la trasmissione di dati e documenti avvenga nel rispetto del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della l. 31 dicembre 1996, n. 675, e delle regole tecniche.

CONSIDERATO

Osserva preliminarmente la Sezione come il preambolo dello schema di regolamento in oggetto faccia riferimento alla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro per linnovazione e le tecnologie, il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre agli atti del fascicolo manca il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Va altres rilevato che il concerto del Ministro dellinterno e quello del Ministro per linnovazione e le tecnologie non sono espressi dallorgano abilitato a dichiarare la volont politica dellorgano, bens dal responsabile di un ufficio di diretta collaborazione con il Ministro senza neppure la consueta formula dordine del Ministro.

E stato trasmesso, poi, il concerto non previsto dal preambolo dellUfficio legislativo del Vice Presidente del Consiglio, concerto che non pu essere interpretato se non come mero parere favorevole allo schema di regolamento in esame.

Inoltre, poich lo schema di provvedimento in esame fa riferimento a sistemi informativi facenti capo allINPS, al Ministero della Giustizia ed al Ministero della Salute, sarebbe opportuno acquisire il parere di tali Ministeri e di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, cos come si ritiene indispensabile acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, visto che lo schema in oggetto disciplina sistemi informatizzati nei quali si trattano dati, anche sensibili, relativi alle persone.

Infine necessario che lAmministrazione riferente chiarisca le ragioni, che hanno indotto a non accogliere gli emendamenti proposti dalla Conferenza Unificata di cui allart. 8 D.lgs. n. 281/1997.

Per economia degli atti la Sezione ritiene opportuno sottolineare che su alcune disposizioni necessario acquisire chiarimenti della Amministrazione riferente.

Si sottopone alla valutazione dellAmministrazione riferente la necessit che al comma 6 dellart. 2 e al comma 1 dellart. 6 si faccia riferimento al codice in materia di protezione dei dati personali.

Occorrerebbe, poi, rendere pi perspicua la disposizione del comma 5 dellart. 2, chiarendo quali siano i soggetti addetti al sistema informativo di cui al comma 4 e se e come la disposizione stessa si applichi anche a soggetti che abbiano accesso al medesimo sistema informativo.

Quanto poi al comma 1 dellart. 3, va sottolineato come poco chiaro sia il richiamo al comma 3 dellart. 2. Questultimo, infatti, non assume alcun autonomo significato rispetto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo per quel che riguarda lidentificazione di sistemi informativi o di archivi.

Va infine chiarito quale sia il ruolo delle regole tecniche di cui allart. 4, visto che il successivo comma 1 dellart. 5 demanda alle stesse la fissazione dei princpi per laccesso in via telematica degli archivi informatizzati di cui allart. 2. E evidente come tali princpi non possano che riguardare gli aspetti strettamente tecnici dellaccesso, altrimenti lo schema di regolamento in esame finirebbe per demandare ad unaltra fonte la disciplina di materie che il succitato art. 34, comma 2, l. 30 luglio 2002, n. 189 vuole siano ordinate dalla fonte regolamentare.

P.Q.M.

Riservata ogni pronuncia nel merito, sospende lemissione del parere in attesa che lAmministrazione proceda agli adempimenti e fornisca i chiarimenti di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

 

Visto

Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)