N. 532/04 Reg. Sentenze

N. 960/04 Reg. Ricorsi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Salvatore Schillaci - Presidente;

- Dr. Pancrazio M. Savasta Primo Referendario;

- Dr. Michelangelo Francavilla Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 960/04 R.G. proposto da C. V. e S. I. elettivamente domiciliati in Catania, via Asiago n. 23 presso lo studio dellavv. Rosa Emanuela Lo Faro che li rappresenta e difende nel presente giudizio

CONTRO

- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA, in persona del Prefetto p.t.,

- QUESTURA DI CATANIA, in persona del Questore p.t.,

entrambi elettivamente domiciliati in Catania, presso la sede dellAvvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio

 

per lannullamento del decreto prot. n. 8303367 IMM. emesso il 04/12/03 con cui il Prefetto di Catania ha nuovamente respinto listanza di regolarizzazione presentata il 07/11/02 da Catania Vincenzo in riferimento al lavoratore S. I.;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per ludienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 fissata per lesame dellistanza cautelare formulata dai ricorrenti;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71 consentendolo loggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa listruttoria,

Avvisate le parti presenti alludienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 della possibilit di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71,

Ritenuto, in FATTO, quanto esposto nellatto introduttivo,

Considerato, in DIRITTO, che deve ritenersi fondata la prima censura con cui stata dedotta lillegittimit del provvedimento impugnato in relazione al vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti,

Rilevato, in particolare, che, come si evince dalla motivazione del decreto prefettizio del 04/12/03, il diniego dellistanza di legalizzazione stato emesso sulla base della mera denuncia presentata in data 08/01/01 nei confronti di S. I. in relazione al reato di cui allart. 489 c.p.,

Considerato che dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (non contestata dalle amministrazioni ed enti intimati) risulta che il procedimento scaturito dalla denuncia dell08/01/01 stato definito con provvedimento di archiviazione emesso il 30/07/02 per infondatezza della notizia di reato,

Rilevato, quindi, che il provvedimento impugnato risulta affetto dal vizio di eccesso di potere, dedotto con il primo motivo di ricorso, in quanto emesso sulla base di una circostanza di fatto (la denuncia) che, in base allart. 1 D.L. n. 195/02, non poteva ritenersi ostativa allaccoglimento dellistanza di legalizzazione in virt dellarchiviazione del relativo procedimento penale intervenuta in data anteriore alla stessa presentazione della domanda,

Considerato, pertanto, che la ritenuta fondatezza della prima censura (con assorbimento, per ragioni di economia processuale, delle ulteriori doglianze proposte) comporta laccoglimento del ricorso e lannullamento dellatto impugnato con lobbligo per lamministrazione di accogliere listanza presentata dai ricorrenti quale risarcimento del danno in forma specifica ex art. 7 L. n. 1034/71,

Ritenuto, poi, di potere accogliere, sussistendone i presupposti (ivi compresa la colpa della P.A. ravvisabile nel mancato aggiornamento, a notevole distanza di tempo, dei dati riguardanti i procedimenti penali concernenti i cittadini stranieri), lulteriore istanza di risarcimento del danno per equivalente limitatamente alla somma di euro 150,00 (oltre rivalutazione dal 04/12/03, giorno in cui stato emesso lassegno prodotto agli atti, fino alla data della presente sentenza) corrispondente alle spese sostenute dai ricorrenti in conseguenza delladozione dellatto amministrativo illegittimo che viene caducato con la presente sentenza,

Considerato che gli ulteriori importi richiesti dai ricorrenti a titolo di risarcimento per equivalente non possono essere riconosciuti in assenza di prova idonea del danno (e, particolarmente, dellavvenuta cessazione del rapporto di lavoro),

Ritenuto, infine, di dovere condannare gli enti ed amministrazioni resistenti, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese processuali il cui importo si liquida come da parte dispositiva

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71:

1) accoglie il ricorso e, per leffetto, annulla latto impugnato ordinando alle amministrazioni ed enti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati allaccoglimento dellistanza di legalizzazione di cui in parte motiva;

2) condanna gli enti ed amministrazioni intimati a risarcire il danno subito dai ricorrenti il cui importo si liquida in euro 150,00 oltre rivalutazione secondo quanto precisato in parte motiva;

3) condanna gli enti ed amministrazioni intimati a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese processuali da questi ultimi sostenute il cui importo si liquida in complessivi euro 1500,00 (di cui euro 62,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari) oltre IVA e CPA come per legge;

4) ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorit Amministrativa.

Cos deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 26/02/04

LESTENSORE                    

       F.to Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE

                      F.to Salvatore Schillaci