Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 542 del 9/11/2004
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La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2005, l'ordine del giorno della seduta odierna reca il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
Poiché l'esito del voto espresso prima della sospensione della seduta richiede non un approfondimento affrettato, bensì una meditazione serena e approfondita per valutare in che modo è possibile continuare l'esame del disegno di legge finanziaria, e poiché era comunque previsto l'esame, nella seduta odierna, del decreto-legge sull'immigrazione, ritengo di passare a quest'ultimo e rinviare pertanto alla seduta di domani il seguito dell'esame del disegno di legge finanziaria (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

SERGIO SABATTINI. Si dimetta il Governo!

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3107 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Approvato dal Senato) (5369) (ore 17,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
Ricordo che nella seduta del 2 novembre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 5369)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 5369 sezione 3), nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 5369 sezione 4).
Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 5369 sezione 5).
Ricordo altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 5369 sezione 2).
Avverto altresì che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 89 e 96-bis, comma 7, del regolamento, le seguenti proposte emendative già presentate in Commissione e in quella sede dichiarate inammissibili: l'articolo aggiuntivo Bellillo 01.01, volto ad introdurre un nuovo articolo 3-bis nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di prevedere la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per lavoro i permessi di soggiorno


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rilasciati per motivi diversi; l'emendamento Boato 1.42, volto ad estendere la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato od autonomo o per ricongiungimento familiare; l'emendamento Bellillo 1.41, volto a modificare la procedura per il rilascio dei permessi di soggiorno pluriennali per lavoro stagionale; gli emendamenti Landi di Chiavenna 1.1 e Amici 1.40, volti a prevedere la proroga dell'efficacia dei permessi di soggiorno scaduti nelle more del rinnovo; l'emendamento Landi di Chiavenna 1.2, volto ad introdurre nell'ordinamento il reato di «ingresso clandestino» nel territorio dello Stato; l'emendamento Landi di Chiavenna 1.3, volto ad introdurre una nuova fattispecie penale volta a sanzionare gli stranieri che rifiutino di fornire o forniscano false indicazioni sulla propria identità, stato o qualità personali; l'emendamento Sinisi 1.34, volto ad introdurre il rinnovo tacito del permesso di soggiorno, decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta; l'emendamento Sinisi 1.44, volto ad incidere sulla disciplina, dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di facoltà e obblighi inerenti al soggiorno; l'emendamento Bressa 1.50, volto ad inserire un nuovo articolo 18-bis nel citato testo unico, con il quale è introdotta la nuova fattispecie del «permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio»; gli emendamenti Leoni 1.43 e Boato 1.45, volti a modificare la procedura per l'assunzione di lavoratori subordinati o stagionali extracomunitari recata dagli articoli 22 e 24 del citato testo unico; l'emendamento Landi di Chiavenna 1.4, volto ad introdurre una nuova ipotesi di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per chi produca o commerci prodotti contraffatti; gli emendamenti Bellillo 1.46, Leoni 1.47 e 1.48, volti a modificare la disciplina dettata dall'articolo 27 del citato testo unico, in materia di ingresso per lavoro in casi particolari; gli emendamenti Sinisi 1.51 e Bellillo 1.49, volti a modificare le disposizioni dettate dall'articolo 32 del testo unico, concernenti i minori affidati al compimento della maggiore età; l'articolo aggiuntivo Landi di Chiavenna 1.01, volto ad estendere anche alla fattispecie dell'apprendistato la disciplina recata dall'articolo 24 del testo unico in materia di lavoro stagionale; gli articoli aggiuntivi Landi di Chiavenna 1.02, 1.03, 1.04 e 1.06, volti ad introdurre nuovi articoli nel testo unico, concernenti, rispettivamente, l'istituzione dell'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari, la previsione di misure di integrazione economica, l'istituzione di un fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione, nonché l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del ministro per l'immigrazione; l'articolo aggiuntivo Landi di Chiavenna 1.05, che è volto ad introdurre procedure speciali per il reclutamento di personale delle Forze di polizia da impiegare in compiti di contrasto del terrorismo e dell'immigrazione clandestina; l'emendamento Landi di Chiavenna 1-ter.1, volto a sanzionare penalmente chi consapevolmente trae profitto dalla condizione di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero; l'emendamento Sinisi 1-quinquies.1, volto a raddoppiare i termini di durata di tutte le tipologie di permessi di soggiorno previsti dal testo unico.
Avverto, inoltre, che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 89 e 96-bis, comma 7, del regolamento gli emendamenti: Battaglia 1.52, peraltro non formulato come novella al testo unico, volto a prevedere l'annullamento del provvedimento di espulsione e il rilascio del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero che dimostri di essere nato in Italia con una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni; Sandi 1.53 e 1.54, volti ad introdurre nuove fattispecie relative al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari (vedi l'allegato A - A.C. 5369 sezione 1).

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