III Commissione - Resoconto di giovedì 28 ottobre 2004


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 ottobre 2004. - Presidenza del Vicepresidente Dario RIVOLTA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, Alfredo Luigi Mantica.

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge n. 241/2004: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge in esame, ricordando , che è stato adottato dal Governo per ottemperare a due recenti sentenze della Corte costituzionale, le n. 222 e n. 223 del 2004, che avevano dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni del Testo unico sull'immigrazione recato dal decreto legislativo n. 286 del 1998. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, il provvedimento ha subito rilevanti modifiche ed integrazioni.
Osserva che i profili del provvedimento di interesse della Commissione sono alquanto limitati ed illustra pertanto in maniera sintetica i singoli articoli del decreto, soffermandosi sugli aspetti relativi alla materia degli affari esteri.
L'articolo 1 reca disposizioni volte a recepire le indicazioni contenute nelle citate sentenze della Consulta. In particolare, la sentenza n. 222 ha sottolineato come il giudizio di convalida del provvedimento di espulsione dello straniero debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. La Consulta, peraltro, ha voluto evidenziare come non sia in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia - convalida del giudice, ma come, al contempo, tale schema debba essere modulato in conformità ai principi di tutela giurisdizionale. L'invito è dunque a contemperare il diritto alla libertà personale dei cittadini extracomunitari con il diritto alla sicurezza dei cittadini italiani, entrambi valori di rango costituzionale e meritevoli di tutela.
Osserva che realizzare un simile equilibrio corrisponde ad un preciso interesse nazionale connesso alla tutela dell'ordine


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pubblico e rappresenta inoltre una scelta ineccepibile sul piano internazionale anche per il carattere estremamente garantista della nostra Costituzione.
Per quanto riguarda l'amministrazione degli affari esteri, segnala poi i commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 1, introdotti dal Senato. Il primo di tali commi estende agli istituti italiani di cultura e alle istituzioni scolastiche all'estero il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva già previste attualmente per le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari. A tal fine il comma 7-ter integra l'apposito Fondo per le misure di sicurezza dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri istituito dalla legge finanziaria per il 2003. La materia dei due commi ora richiamati è chiaramente estranea al contenuto del decreto-legge. A tale riguardo, fa presente che, com'è noto, al Senato vige un diverso regime in materia di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge e ciò rende possibile disciplinare questioni nuove e del tutto diverse da quelle oggetto dell'originario impianto dei provvedimenti. Ciò non toglie, a suo avviso, che si tratti di una scelta, nel merito, sicuramente condivisibile, necessaria ed urgente che intende realizzare la messa in sicurezza di tutte le nostre istituzioni rappresentative all'estero in considerazione dei rischi connessi all'evoluzione del terrorismo internazionale.
L'articolo 1-bis autorizza il Ministero dell'interno a contribuire alla realizzazione nel territorio dei Paesi interessati di strutture utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. Una simile misura appare conforme ad un indirizzo di portata più generale, che mira a svolgere all'estero un'azione di contrasto dell'immigrazione clandestina, stringendo rapporti di collaborazione con i paesi di provenienza. Ricorda, ad esempio, la collaborazione, avviata agli inizi degli anni '90, delle Forze armate italiane con l'Albania per il pattugliamento delle coste di quel Paese. Lo scopo di queste iniziative è duplice: prevenire l'arrivo sul nostro territorio di masse di clandestini, con tutti i problemi che ciò comporta, ma anche evitare ai cittadini extracomunitari di rimanere vittima di trafficanti senza scrupoli e di dover affrontare rischi e disagi, con conseguenze spesso drammatiche, per giungere in Italia.
L'articolo 1-ter è volto ad inasprire l'apparato sanzionatorio con riferimento ai reati di favoreggiamento e di sfruttamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato.
L'articolo 1-quater reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno al fine di equiparare il trattamento degli immigrati che hanno regolarizzato la loro permanenza in Italia.
L'articolo 1-quinquies disciplina la facoltà del Ministero dell'interno di rivolgersi a soggetti esterni per accelerare il disbrigo dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione.
L'articolo 2, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, impegna in misura prevalente risorse del Ministero degli affari esteri prelevandole dal fondo di parte corrente previsto dalla legge finanziaria. Si tratta, a suo avviso, di una scelta che desta notevoli perplessità in quanto, con risorse destinate essenzialmente a consentire la ratifica degli accordi internazionali ed alla internazionalizzazione delle imprese, vengono finanziate le misure di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1, che attengono all'espulsione dei cittadini extracomunitari illegittimamente presenti sul territorio nazionale e non presentano quindi alcuna attinenza con la politica estera del Paese. In particolare, vengono utilizzati 6 milioni e 200 mila euro a valere sull'anno 2004 e 1 milione e 155 mila euro a partire dal 1995.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole al decreto-legge in esame.

Il Sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA concorda con le valutazioni del relatore.

Dario RIVOLTA, presidente, chiede al relatore se le valutazioni testé espresse


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vadano formulate come osservazioni all'interno della proposta di parere favorevole illustrata.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) precisa che, data l'urgenza e l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, ha volutamente inteso esprimere un parere favorevole senza condizioni o osservazioni, anche in assenza di specifiche obiezioni da parte del Ministero degli Affari esteri in merito alla copertura finanziaria individuata.

Valdo SPINI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte dal relatore in merito alla scelta della copertura finanziaria operata dal Governo e dichiara che il suo gruppo non ha obiezioni a che la Commissione esprima un parere favorevole, nei limiti degli aspetti di propria competenza.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.30.