Fondazione Migrantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo al Ministro dellInterno

   on. Giuseppe Pisanu

per la revisione del

 Testo Unico sullImmigrazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 9 novembre 2004

 

 

Premessa

 

 

 

            Le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes intendono, con questo documento, contribuire al dibattito, apertosi nel Paese, intorno al fenomeno dellimmigrazione e alla necessaria revisione della legge che lo governa.

 

 Limmigrazione diviene sempre pi questione urgente e va affrontata con lungimiranza per la sua portata storica, culturale, economica, sociale, politica.

 

In questi anni, il mercato del lavoro ha acquisito una notevole presenza di lavoratori immigrati e manifesta, sempre pi, il bisogno del lavoro di queste persone. Si pensi a quanto ha fatto emergere, sia in ordine ai bisogni sia in ordine alle presenze, la regolarizzazione del 2002 per quel che riguarda i servizi di assistenza e di cura allinterno delle famiglie italiane.

 

Sono accresciute le famiglie di immigrati in Italia, sia per ricongiungimento sia per costituzione in Italia. E significativa la percentuale di minori, figli di famiglie di cittadini immigrati  nelle scuole dellobbligo (3,5% del totale). Presenza che sta mutando la fisionomia della nostra scuola: sono ben 191 le etnie presenti.

 

L immigrazione uno dei pi grandi fenomeni sociali della nostra storia recente, destinato a cambiare profondamente la nostra societ.

 

Le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes, anche tramite le loro espressioni territoriali, hanno assunto in questi anni la sfida  di confrontarsi quotidianamente con il fenomeno immigratorio e con i problemi dei cittadini immigrati. Il loro lavoro, che ha avuto grande ruolo e peso in tutto il territorio italiano, ha permesso a molti immigrati di sentire meno gravoso l'impatto con una realt nuova verso si affacciava il loro futuro e quello della loro famiglia.

 

Le argomentazioni, su cui le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes fondano le loro preoccupazioni sono di vario tipo ma si ricollegano in gran parte alla legge che regola oggi limmigrazione e la vita degli immigrati in Italia.

 

La Legge sullimmigrazione pone tali perplessit, sulle quali peraltro i tre Organismi si sono ripetutamente espressi gi in fase di elaborazione, da auspicare una sua profonda rivisitazione.

 

Lo dicono le eccezioni di incostituzionalit  sollevate da vari giudici presso la Corte Costituzionale. Lo dice la prassi quotidiana relativa allapplicazione concreta della legge che, invece di aiutare lo straniero nel suo percorso di integrazione, crea, troppo spesso, intoppi, ritardi, ostacolando di fatto la stabilit della persona stessa.

 

 

Pur confermando comunque laspetto innovativo di alcuni elementi apportati dalla Legge 189/02, la cosiddetta Bossi-Fini, al Testo Unico, quali, ad esempio, la nascita dello Sportello Unico per lImmigrazione, la volont (non ancora concretizzatasi!) di una pi oculata e perseverante cooperazione internazionale, i tre Organismi ribadiscono le proprie perplessit  su aspetti che toccano i diritti e la dignit della persona.

La recente pronuncia della Corte Costituzionale, riguardante la convalida delle espulsioni degli immigrati clandestini, sembra mettere in luce il mancato riconoscimento di eguaglianza di diritti che in varie parti della Legge pu essere evidenziato (dal diritto dasilo e protezione umanitaria al diritto allunit familiare, alla stabilit del proprio progetto migratorio).

            Inoltre, in tal senso, va anche sottolineato il continuo mancato confronto, da parte del Governo, con la societ civile, come previsto dal vigente Testo Unico allart. 42, comma 4, e la caduta di attenzione verso le politiche di integrazione tanto importanti e necessarie per una corretta convivenza (in tal senso il Fondo Nazionale previsto dallart. 45 stato fatto confluire erroneamente, a nostro avviso, nel Fondo Nazionale delle Politiche sociali) e un buon governo dellimmigrazione. Altrettanto andrebbero riattivate la Commissione per le politiche di integrazione (art. 46 del T.U.) e lOrganismo nazionale di collegamento presso il Cnel (art. 42, c. 3).

 

            Accanto a queste preoccupazioni, legate a quei principi e valori irrinunciabili che esprimono la tradizione civile e democratica della storia dellItalia e della Costituzione, vi sono anche preoccupazioni di carattere pratico che rallentano e, a volte, vanificano, il raggiungimento di quei diritti. La costante e ripetuta discrezionalit di azione delle Questure rende difficoltosa anche la difesa del dettato legislativo: sarebbe auspicabile che delle Linee Guida ministeriali uniformassero la consuetudine amministrativo-burocratica delle Questure stesse.

Va per sottolineato che, nonostante le carenze della burocrazia, molto spesso i funzionari e gli operatori presenti negli uffici immigrazione delle Questure esprimono senso di comprensione e umanit.

            I recenti intoppi della macchina amministrativa per il rinnovo dei permessi di soggiorno oltre a creare un notevole disagio agli immigrati, mette in difficolt molti datori di lavoro per la continuit del rapporto lavorativo. E questo fa perdurare il senso di instabilit di cui il cittadino immigrato soffre ormai da alcuni anni.

            Le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes ritengono, quindi, che lattuazione amministrativa di una disciplina legislativa debba essere la pi celere e coordinata  possibile in quanto, solo cos, potr essere garantita una condizione di serenit per la persona immigrata nonch una chiarezza nei rapporti con le istituzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte

 

 

            Di seguito vengono riportati alcuni elementi che si ritiene importante riconsiderare affinch si superi una precarizzazione che potrebbe, alla lunga, agevolare la irregolarit e la clandestinit piuttosto che combatterla.

 

1.     Ingresso e Soggiorno:

 

a)     Si programmino flussi con regolarit, adeguandoli realmente alle esigenze dei territori (il divario tra ci che chiede il mercato del lavoro e quanto concesso dai decreti flussi finora emanati di dimensioni notevoli).

E auspicabile che il termine del 30 novembre dellanno precedente debba riferirsi alla data di trasmissione alla Corte dei Conti del decreto di determinazione delle quote annuali di ingresso per lavoro;

 

b)    Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) dovrebbe essere, al suo primo rilascio, della durata di 2 anni;

 

c)     Sarebbe importante che il permesso di soggiorno, quando viene rinnovato, possa avere una validit doppia di quella del primo permesso: questo darebbe maggiore respiro agli immigrati e snellirebbe gli adempimenti delle Questure;

 

d)    Per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno la Legge prevede che esso debba avvenire  60 o 90 giorni prima della scadenza: naturalmente questo rappresenta un danno allinserimento dello straniero; sarebbe opportuno continuare la prassi della richiesta di rinnovo entro i trenta giorni precedenti la scadenza. Ulteriore difficolt in merito allaccesso al lavoro si riscontra nella situazione in cui vengono a trovarsi, in base allart. 40, c.6, i soggetti titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che, nei relativi sei mesi, perdono la possibilit di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 22, comma 11 Testo Unico);

 

e)     Lo straniero che perde il lavoro, allo scadere del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non dispone pi di un anno ma soltanto di sei mesi di tempo per trovarsi altro lavoro; ne sono colpiti i pi deboli, ad esempio chi in stato di malattia o di gravidanza, o anche chi, essendo in periodo di disoccupazione, impegnato in corsi di formazione e di riqualificazione professionale. Questa situazione sta scoraggiando molti  stranieri dallimpegnarsi positivamente a frequentare tali corsi;

 

f)     Lo straniero, nelle more della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, non pu lasciare il territorio italiano, salvo in casi speciali documentati. Sarebbe opportuno che, laddove si prolungano i tempi del rinnovo da parte delle Questure,  diventi prassi (come previsto per la scorsa estate) la possibilit di uscire dal territorio italiano con la sola ricevuta di rinnovo: senza i limiti imposti, ad esempio, di dover usufruire di un unico vettore e di ununica frontiera. Sottolineamo per che, come avvenuto nella scorsa estate, molti stranieri non erano ancor in possesso di ricevuta di rinnovo;  bens di ricevuta per lappuntamento per la richiesta di rinnovo. In questa situazione molti non hanno potuto beneficiare della circolare ministeriale. In tali casi suggeriamo che possa essere prolungata la validit del permesso di soggiorno sino alla data dellappuntamento (come gi avvenuto in alcune province , quale Padova, Pavia).

 

g)     Per quanto riguarda il rilascio della Carta di Soggiorno opportuno un adeguamento alla Direttiva Europea  per i lungo residenti pubblicata in Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea il 23 gennaio 2004 (Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), in cui si prevede che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sia rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare ininterrotto.

 

h)    Merita considerazione la proposta gi avanzata, in fase di discussione del Decreto legge 241/04, della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato il permesso ottenuto ad altro titolo. Sarebbe auspicabile che tale proposta, fatta anche qualche tempo fa da autorevoli esponenti della maggioranza, possa essere tradotta, sia pure a determinate condizioni, in norma di legge.

 

2. Lavoro

 

a)     La formula del contratto di soggiorno determina  la precariet del lavoratore straniero dando al datore di lavoro la possibilit del ricatto (il facile licenziamento), dal momento che, se lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per qualsiasi motivo cessa il suo rapporto di lavoro, deve trovarsi inesorabilmente un altro lavoro regolare entro soli sei mesi oppure deve lasciare il nostro paese od entrare nella clandestinit. Inoltre tale istituto sembra non conforme alla Costituzione, che agli articoli 35-40 garantisce in pari modo tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalit e viola la riserva rinforzata di legge sulla condizione giuridica dello straniero (prevista dalla Costituzione, art. 10, comma 2), perch non conforme allart. 8 della Convenzione OIL, n. 143/1975 (ratificata e resa esecutiva in Italia). In ogni caso la formula del contratto di soggiorno costituisce, insieme con altre norme, lindice di una tendenza ad ostacolare lintegrazione degli immigrati nella realt italiana, perch proietta unimmagine strumentale dello straniero, ridotto a soggetto utile se e fino a quando produce ricchezza.  Infine va tenuto presente che lattuale  normativa  si pone in contrasto con la Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1975, ratificata in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158, che allarticolo 8, comma 1 stabilisce: A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini delloccupazione, il lavoratore migrante non potr essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per s, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro;

 

b)    La chiamata nominativa, comՏ ora stabilita dalla legge, andrebbe regolamentata nella fase di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro. Le incertezze sui tempi e modi di presentazione della domanda hanno causato finora grosso disappunto da parte sia dei singoli datori sia da parte delle Agenzie per le lunghe file di attesa per quanto riguarda il ritiro e la consegna di moduli. Sarebbe forse pi agevole che la DPL (forse domani lo Sportello Unico) raccolga  durante lanno le richieste di chiamata nominativa dandovi seguito al momento della pubblicazione del Decreto Flussi e che, inoltre, possano essere accolte domande inviate via e-mail e tramite Uffici Postali; sarebbe pertanto ragionevole che il Decreto Flussi tenesse conto delle domande regolarmente inoltrate,

 

c)     Limpegno imposto al datore di lavoro a provvedere alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza un pesante deterrente per il datore di lavoro a stipulare contratti di lavoro regolari. Si ritiene quindi di eliminare tale clausola. Cos come rappresenta un ulteriore onere in capo al datore di lavoro il fatto che, anche dopo il primo ingresso dello straniero in Italia per lavoro, questi garantisca la disponibilit al lavoratore di un alloggio avente requisiti non inferiori a quelli di edilizia residenziale pubblica (art. 5 bis Testo Unico);

 

d)    La legge 189/2002 annulla lopportunit, prevista per i cittadini provenienti da Paesi extra UE e che avevano un contratto di lavoro, il diritto, in alternativa al mantenimento dei diritti previdenziali in Italia, di poter ottenere, al momento del rimpatrio, il rimborso dei contributi versati durante la loro permanenza in Italia, maggiorati del 5%.  

A ci si aggiunge che viene pure negato al lavoratore di Paesi extra U.E rimpatriato. ogni diritto a qualsiasi prestazione prima del 65 anno, operando quindi una discriminazione evidente rispetto ai lavoratori italiani. Non esiste, ad esempio, alcuna prestazione per donne lavoratrici che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano anche 20 o 30 anni di contributi; n esiste, per loro, il diritto alla reversibilit se il lavoratore rimpatriato decede prima del 65 anno.

Tutto ci ben sapendo che in alcuni dei Paesi di provenienza di questi lavoratori e lavoratrici laspettativa di vita di gran lunga inferiore che in Italia.  Proprio a partire da queste condizioni le tre Organizzazioni ritengono che, per difendere e promuovere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici provenienti da paesi extra UE, sia necessario:

          garantire loro la parit di trattamento nelle prestazioni pensionistiche rispetto ai lavoratori italiani, a prescindere dal luogo di residenza e dunque anche in caso di rimpatrio;

          accelerare la stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale con i paesi di provenienza dei lavoratori extracomunitari;

          prevedere la possibilit di liquidare, allatto del rimpatrio, la quota contributiva versata a carico del lavoratore.

 

e)           E ormai riconosciuto che il lavoro di Colf e di assistenti a persone in difficolt ha assunto enorme rilievo sociale. TantՏ che la stessa regolarizzazione collegata alla emanazione della Legge 189/02 ha fatto emergere il bisogno di queste figure, in maniera sempre pi evidente, da parte delle famiglie italiane di ogni ceto. Sarebbe perci auspicabile che siano individuate forme di sgravi fiscali ( che vadano oltre quanto gi previsto dallarticolo 10, comma 2 del DPR 917/86 come modificato dalla Legge 942/2000 che prevede la deducibilit fino allimporto massimo di Euro 1549,37 annui della contribuzione versata allINPS) per le famiglie al fine sia di permettere una maggiore regolarit dei rapporti lavorativi sia di ampliare il bacino di utenza che necessita di queste figure professionali. Inoltre diventa anche urgente dare maggiore riconoscimento ai/alle lavoratori/lavoratrici di questo settore sotto laspetto previdenziale.

 

f)     Il lavoro autonomo: una modalit sempre pi scelta da parte di cittadini immigrati. La regolarizzazione collegata alla emanazione della Legge 189/02 non ha tenuto in alcun conto questa tipologia di lavoratori. Sarebbe bene che si trovi la modalit di dare attenzione, a determinate condizioni,  anche a loro con una disposizione ad hoc.

 

 

3. Famiglia e Alloggio

 

 

a)     I ricongiungimenti familiari sono attualmente colpiti da ingiustificate restrizioni e prassi burocratiche :  non infatti in tal modo tutelato a sufficienza il diritto allunit familiare garantito dalla nostra Costituzione e da diverse convenzioni internazionali cui lItalia ha aderito. Viene limitato il diritto allunit familiare qualora vi siano figli maggiorenni (ricongiungibili solo se invalidi totali) e/o genitori anziani (ricongiungibili se superiori a 65 anni di et e totalmente a carico).

Inoltre la vigente disciplina richiede la presentazione tra gli altri, presso lo Sportello Unico per lImmigrazione, di una serie di documenti (quali quelli attestanti  i rapporti di parentela, coniugio e la minore et) relativi al ricongiungimento, preventivamente autenticati dalla autorit consolare italiana. Questo passaggio moltiplica notevolmente i tempi per inoltrare la richiesta di ricongiungimento e nello stesso tempo obbliga i parenti del richiedente a doversi recare pi volte presso i Consolati. Aspetto questultimo che risulta sempre pi difficoltoso. Sembra, perci, opportuno ristabilire la previgente normativa che non prevedeva in via preventiva lautenticazione dei suddetti documenti. Il che aveva accelerato e reso snella lintera procedura.

Infine ci che maggiormente preoccupa il fatto che la precariet della condizione giuridica e lavorativa dello straniero pone gravi ostacoli anche agli altri suoi familiari che sono ancora allestero ed hanno titolo al ricongiungimento;

 

b)    Tra le questioni pi rilevanti che riguardano il percorso di cittadinanza degli immigrati, vi quello relativo allaccesso alla casa. La tipologia e lampiezza delle abitazioni costituisce infatti un vincolo non solo per la stipula del contratto di soggiorno, e dunque per lingresso dellimmigrato nel nostro Paese, ma anche per le possibilit di ricongiungimento familiare. Il mercato propone allimmigrato affitti esosi in abitazioni precarie o affitti esosi in abitazioni normali ma condivise da pi persone, spesso da pi nuclei familiari, mentre risulta ben difficile per un immigrato laccesso allacquisto di una abitazione. La precariet e la mancanza di dignit e decoro dellabitare si collegano con lesclusione sociale del cittadino straniero, delle famiglie e di intere comunit. In questo contesto si propone di incentivare quei progetti promossi dalle diverse realt della societ civile e sostenuti dagli enti locali rivolti al recupero/riqualificazione del patrimonio esistente e alla riqualificazione dei quartieri. Ci possibile anche coinvolgendo i datori di lavoro e le loro organizzazioni nella realizzazione di alloggi per immigrati e promuovendo un maggior coordinamento tra i vari livelli di governo, in modo tale da superare la frammentazione che spesso caratterizza le iniziative locali diminuendone lefficacia. Per questo obiettivo si chiede di destinare il 20% delle quote del Fondo Sociale di competenza del Ministero del Welfare alle politiche di integrazione degli immigrati, puntando sul coinvolgimento a livello territoriale delle associazioni e degli organismi tuttora iscritti nellapposito Registro;

 

 

c)      Si richiede che ai soggetti considerati dallarticolo 27 del Testo Unico (Ingresso per lavoro in casi particolari) sia concesso la possibilit di ottenere il ricongiungimento familiare.

 

 

4. Percorsi di Cittadinanza

 

 

 

a)     Per realizzare politiche inclusive e di promozione degli immigrati vanno superate le barriere di non conoscenza delle normative (doveri/vincoli-diritti/opportunit), di non familiarit con percorsi burocratici, incomprensioni culturali e di linguaggio. Tutto ci per limmigrato si traduce nella maggior parte dei casi in esclusione dal servizio e, per loperatore, in un compito per il quale non possiede strumenti sufficienti e che per questo tende spesso a rifiutare o delegare. Diventa urgente che siano promossi ai livelli territoriali corsi di orientamento e di educazione interculturale rivolti a quanti lavorano nei servizi pubblici, usufruendo anche dellapporto professionale dei mediatori culturali.

 

b)    Unattenzione speciale va dedicata ai minori stranieri che frequentano le scuole italiane: la scuola deve essere una grande opportunit di integrazione rispetto allalto rischio di marginalit. Gli insegnanti e le altre figure professionali che operano nel settore devono avere la possibilit di intercettare i disagi e i bisogni peculiari di questi minori ed essere dotati di competenze specifiche per offrire risposte personalizzate in termini di facilitazione allapprendimento, supporto linguistico, mediazione culturale. Sarebbe opportuno che le politiche scolastiche potessero essere modulate sulla base anche della realt immigratoria. Diventa urgente rilanciare e dare dinamismo alla Commissione Intercultura presso il ministero della Pubblica Istruzione. E questa una necessit per una scuola che ormai percepisce, ancor pi  dello stesso Paese, la presenza di culture, religioni, sensibilit altre;

 

 

c)     Nellottica di una maggiore tutela garantita a livello internazionale, opportuno accelerare la stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale con i paesi di provenienza dei lavoratori extracomunitari, cos come lItalia ha fatto con i paesi nei quali molti italiani sono emigrati, in modo tale da rendere effettivamente possibile il diritto alle prestazioni. Questa strada va perseguita, sia nei confronti dei Paesi dellEuropa dellEst che stanno delineando le proprie politiche di Welfare, sia ampliando lazione anche nei confronti di quei Paesi nei quali non esistono o sono deboli i sistemi Welfare. Con questi ultimi possibile, allatto della stipula di accordi bilaterali in materia di immigrazione (flussi, ingressi contingentati, formazione professionale,...), proporre programmi di ricerca e di cooperazione (institution building) proprio in materia di sistemi di sicurezza sociale.

 

d)    Il diritto di voto e alla cittadinanza.   Pi volte le Associazioni per gli immigrati hanno chiesto la partecipazione dei cittadini dei Paesi extra UE al voto amministrativo, prima ancora che la proposta venisse formulata dal Vicepresidente Fini. E il momento di concederlo viste anche le proposte avanzate da pi espressioni politiche e dagli stessi enti locali. Il renderlo possibile diverrebbe un atto di civilt anche in considerazione delle battaglie fatte per questo stesso diritto per gli italiani allestero. Di pari passo dovrebbe viaggiare la revisione della Legge sulla Cittadinanza sia per contemperare lo  ius sanguinis con lo ius soli  (sono gi oltre 300.000 i bambini nati in Italia da famiglie immigrati) sia per ridurre a cinque gli anni di residenza previsti per lottenimento della stessa.

 

 

5. Lotta al traffico di esseri umani e protezione delle vittime

 

 

Lart. 18 del T.U. sullImmigrazione rappresenta un atto di civilit ed frutto di ricca collaborazione tra privato sociale e Istituzioni. E ormai noto lampia e diffusa attenzione che esso ha riscosso da vari Governi, a livello internazionale, per linnovazione e la tempestivit nellazione di lotta contro il traffico di persone. Cos altrettanto per quanto riguarda il metodo di protezione, recupero e integrazione sociale e lavorativa delle vittime. Lesperienza assunta dal  Coordinamento Nazionale contro la tratta, promosso dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Migrantes, insieme ad altri Organismi e Associazioni,  fin dal 1995, dice quanto determinante sia stato il ruolo e la collaborazione di Associazioni, Organismi e Enti vari sia per la lotta alla criminalit che organizza il traffico sia per la salvaguardia delle vittime.  Come noto, la grande maggioranza delle vittime sfruttata, e spesso schiavizzata, nellambito della prostituzione.

A tal motivo si desidera porre allattenzione due questioni:

q      la prostituzione sulle strade collegata in gran parte allo sfruttamento sessuale di persone  straniere (donne e uomini anche minori), irregolari o clandestine, provenienti da vari Paesi, e costrette a prostituirsi. Dalle strade la prostituzione si sta gi spostando rapidamente nei luoghi chiusi, rendendo pi difficili gli interventi di prevenzione, tutela della salute, protezione sociale soprattutto in favore delle vittime della tratta; il ddl 3826/2003 di iniziativa governativa sulla prostituzione deve porre la massima attenzione a questo risvolto dei provvedimenti previsti, che di fatto rischiano di favorire le organizzazioni criminali che potranno coprire le proprie attivit (il racket potrebbe acquisire interi stabili strutturandoli  progressivamente in  zone a luci rosse o eros center);

q      lo stesso ddl allart. 5 comma 1, l dove stabilisce che alle persone che collaborano significativamente con l'autorit giudiziaria o la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di  cui all'articolo 600bis del codice penale e 4 delle presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del caso, sembra porsi in netto contrasto con il contenuto e la filosofia dellart. 18 T.U. immigrazione, per questa esplicita equiparazione fra le vittime di tratta ed i collaboratori di giustizia. Infatti, lequiparazione delle donne ai collaboratori di giustizia va nella direzione di criminalizzare le donne concedendo il permesso di soggiorno su criteri premiali (la donna non pi vista come soggetto di diritti lesi); si esprime viva preoccupazione inoltre per il fatto che gi ora il settanta per cento dei permessi di soggiorno alle vittime di tratta concesso soltanto a fronte di provate denunce dei trafficanti.

 

 

 

6.  Lazione e il ruolo dei Patronati     

 

Lentrata in vigore della nuova legge sui patronati, L.152/2001, prevede la possibilit per gli immigrati di essere accompagnati dagli enti di patronato nella gestione delle loro pratiche di permanenza (superando di fatto la limitazione al solo art. 22 comma 14 T.U. immigrazione). Gli enti di patronato sono abilitati allaccompagnamento degli immigrati nella gestione delle loro pratiche di permanenza, di previdenza e di lavoro anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private, con forme di accreditamento presso le suddette istituzioni, soprattutto presso ministeri o loro distaccamenti, regioni, enti locali, Prefettura-UTG, Sportello Unico per limmigrazione.

Ai patronati potrebbe essere altres riconosciuta la legittimazione a svolgere attivit di informazione, tutela, consulenza, orientamento, in accordo con lANCI, cos come previsto dallart 32 della L. 189/2002 che ha modificato lart.1sexies della L.39/1990. Tale attivit proponibile anche presso i Centri di Permanenza Temporanea.

Secondo il combinato disposto di cui agli art. 21 co.4 bis e art 23 della L.286/1998 (Titoli di prelazione) si riconoscono come possibili forme di collaborazione con strutture pubbliche e private, anche allestero, le seguenti attivit: preselezione allestero di lavoratori, incontro domanda-offerta di lavoro, coordinamento delle attivit formative, procedure di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero.

 

 

7.  I Centri di Permanenza Temporanea.

 

Essi, a prescindere dalla legittimit o convenienza dellistituto stesso, troppo spesso hanno rappresentato la disumanizzazione delle persone. Perci, se e fin quando questi centri rimangono aperti, la loro gestione sia rispettosa  delle vicende delle persone e della loro dignit. E necessario che sia garantita la tutela dei diritti, in particolare dei richiedenti asilo, dei minori e delle famiglie. La presenza dellassociazionismo, allinterno dei Centri, auspicabile non per come fattore occasionale ma come permanente opportunit di dialogo tra le Istituzioni, la societ civile e gli stranieri ivi trattenuti. E pertanto importante lintroduzione di uffici di informazione e di orientamento circa la fruizione dei diritti, cui indirizzare le persone alla loro entrata, prima ancora di passare negli uffici della Questura, dove si decidono le loro sorti. Riteniamo che i Patronati, che sono enti di funzione pubblica, sulla base della Legge che li regolano, potrebbero ricoprire questo ruolo anche, eventualmente, in collaborazione con le Associazioni.

 

 

8. Il diritto di asilo.

 

I tre Organismi, facendo proprie le richieste gi avanzate da un recente documento emanato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (di cui sono membri fondatori), ribadiscono che la proposta di legge organica sullasilo, di prossima discussione allAssemblea della Camera, conosca un iter veloce ma capace di tener conto dellasilo come espressione di umanit, generosit e solidariet con chi perseguitato nel proprio Paese.  In tal senso si spera fortemente che non prevalgano logiche restrittive.

 

In riferimento proprio allistituto dellasilo, le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes, esprimono forte riserva sui recenti respingimenti in Libia. Le spiegazioni finora ufficialmente addotte non possono soddisfare tanto pi che non si conosce la sorte di questi respinti una volta consegnati alle autorit libiche. Sarebbe opportuna una maggiore chiarezza su questi fatti. Altrettanto viene espressa riserva sullidea di costituzione di CPT allestero: rimangono aperti problemi di garanzia e di tutela sui diritti fondamentali.

 

 

9. Accordi bilaterali e Cooperazione allo sviluppo

 

 

I tre Organismi ritengono urgente, per il Governo, attivare con maggiore solerzia lazione diplomatica con i Paesi di pi alta provenienza degli immigrati affinch si stipulino accordi bilaterali tesi a garantire i diritti delle persone e a dare opportunit legali per linserimento regolare nei nostri territori.

E necessario che in questi Paesi possano sorgere opportunit che rendano lemigrazione una libera scelta e non una costrizione per tentare di vivere; allo scopo si fa urgente rivalutare lazione di cooperazione internazionale che in questi ultimi tempi ha subto, da parte del Governo, un consistente, quanto dannoso, ridimensionamento.

Anche il recente parere contrario dato dal governo alla decisione della Commissione Bilancio della Camera di riammettere la proposta di legge sulla deducibilit fiscale delle donazioni alle ONLUS, esprime una miopia politica che certo non aiuta a sviluppare n la cooperazione stessa n quella rete di solidariet e di corresponsabilit necessaria per la crescita e lo sviluppo dei Diritti dellUomo.

 

 

 

 

Le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes nel ringraziare per lattenzione e la disponibilit rivolte alle proprie istanze, ribadiscono che la crescita di una democrazia autentica deve dare visibilit a quanti restano, spesso a causa delle stesse leggi, nella penombra. Molte delle realt locali delle tre Organizzazioni vivono il disagio provato da tanti cittadini immigrati e dalle loro famiglie proprio a causa della limitazione del riconoscimento dei diritti di cittadinanza. La sperimentazione di raporti di lavoro, di confronto, di solidariet sta dando, invece, segnali di una convivenza possibile che indicano lapporto innovativo che la societ civile pu portare allevoluzione delle leggi, al loro rispetto e al  dialogo tra culture e religioni.

 

 

 

 

Roma, 9 novembre 2004