Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 269 del 16-11-2004

 


DECRETI PRESIDENZIALI


 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l'anno 2004.  

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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto  il  Trattato  di  adesione  all'Unione europea tra gli Stati
membri  dell'Unione  europea  e  la Repubblica Ceca, la Repubblica di
Cipro,  la  Repubblica  di  Estonia,  la  Repubblica  di Lettonia, la
Repubblica  di  Lituania,  la  Repubblica  di Malta, la Repubblica di
Polonia,  la  Repubblica  Slovacca,  la  Repubblica  di Slovenia e la
Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione
del suddetto Trattato;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;
  Considerato  che per il primo biennio dalla data del 1¡ maggio 2004
non  sono,  in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del
regolamento  CEE  n.  1612/68  ai  fini dell'ingresso nel mercato del
lavoro  italiano  dei  cittadini  dei  seguenti Stati membri di nuova
adesione:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di
Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
  Considerato  altresi'  che,  secondo le previsioni del Trattato, in
deroga  agli  articoli da  1  a  6  del  regolamento  CEE n. 1612/68,
ciascuno   Stato  membro  puo'  continuare  ad  applicare  le  misure
nazionali  per  la  disciplina  dell'accesso  al  proprio mercato del
lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova
adesione appena indicati;
  Tenuto   conto   che  le  misure  nazionali  devono  assicurare  un
trattamento  preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri
rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;
  Tenuto  conto che le misure nazionali non possono determinare per i
cittadini  degli  Stati  membri  di  nuova  adesione  sopra  indicati
condizioni  di  accesso  al  mercato  del  lavoro piu' restrittive di
quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
  Tenuto  conto  che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  e successive modificazioni, in data
19 dicembre  2003  sono  stati emanati due decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede
di  programmazione  transitoria,  sono  state  determinate  le  quote
massime  di  lavoratori  extracomunitari  da  ammettere in Italia per
l'anno 2004;
  Tenuto  conto,  in particolare, che i citati decreti del Presidente
del  Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi  di  lavoratori  non  comunitari, di cui 50.000 ingressi per
motivi di lavoro subordinato stagionale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 aprile 2004, con il quale e' stato disposto, secondo le previsioni
del  ÇTrattato  di  adesioneÈ, di non applicare, per il primo biennio
dalla  data del 1¡ maggio 2004, gli articoli da 1 a 6 del regolamento
CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano
dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione:
Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica  di Lettonia,
Repubblica  di  Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,
Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
  Considerato  che,  in  applicazione  del  principio  di Çpreferenza
comunitariaÈ  sancito  dal predetto ÇTrattato di adesioneÈ, le misure
nazionali   devono   assicurare   un   trattamento  preferenziale  ai
lavoratori  cittadini  degli  Stati  membri  rispetto  ai  lavoratori
cittadini di Stati terzi;
  Rilevato  che  per far fronte alle esigenze del proprio mercato del
lavoro subordinato, e' necessario ed urgente consentire l'ingresso in
Italia,  per  il  corrente  anno  2004,  di  una  quota di lavoratori
subordinati  a  carattere  stagionale,  in particolare per il settore
dell'agricoltura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2004  e'  ammessa  in  Italia  per  motivi  di  lavoro
subordinato,  in particolare per il lavoro a carattere stagionale per
il settore dell'agricoltura, una quota di 16.000 unita' di lavoratori
cittadini  dei  nuovi  Stati  membri  dell'Unione  europea di seguito
indicati:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di
Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
 
                               Art. 2.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali provvede al
monitoraggio  degli  ingressi ai fini del rispetto della quota di cui
all'art.  1  ed  attua  tutte  le  misure  necessarie affinche' per i
cittadini  dei  Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni
di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
 
    Roma, 8 ottobre 2004
 
                                              p. Il Presidente: Letta
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 323