CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA

 

Bruxelles, 9 novembre 2004 (15.11)

(OR. en)

 

Fascicolo interistituzionale:

2000/0238 (CNS)

 

14203/04

 

 

LIMITE

 

 

 

 

 

ASILE 64

 

 

NOTA PUNTO "I/A"

del:

Segretariato generale del Consiglio

al:

Comitato dei Rappresentanti Permanenti / Consiglio

n. doc. prec.:

13723/04 ASILE 62, 8771/04 ASILE 33

n. prop. Com:

10279/02 ASILE 33 + REV 1 (de, en, fr) - COM(2002) 326 defin./2

Oggetto:

Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 

 

I

 

1.          Nella sessione del 29 aprile 2004 il Consiglio ha definito un orientamento generale sulla proposta in oggetto, fatte salve alcune riserve d'esame parlamentare delle delegazioni tedesca, olandese, svedese e del Regno Unito. Successivamente, le delegazioni tedesca, svedese e del Regno Unito hanno sciolto le loro riserve. Il Consiglio ha inoltre incaricato i suoi organismi di proseguire i lavori per trovare una soluzione alla questione dei paesi di origine sicuri.

 

Per conformarsi al mandato del Consiglio, il Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo, il Gruppo "Asilo" e i Consiglieri GAI si sono incontrati a pi riprese.


La soluzione delineatasi consiste nel posticipare l'adozione dell'elenco comune minimo dei paesi d'origine sicuri fino all'adozione della direttiva. A quel punto il Consiglio adotterebbe l'elenco comune minimo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. A tal fine, il considerando 19 stato modificato, l'ex considerando 21 stato soppresso e l'articolo 30 stato parimenti modificato.

 

2.          Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti invitato a proporre che il Consiglio, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni,

-           confermi l'orientamento generale riportato nella parte II della presenta nota.

-           confermi l'intenzione di procedere ad una nuova consultazione del Parlamento europeo sul suo orientamento generale

-           prenda atto della nota della Presidenza riportata nel doc. 14383/04 ASILE 65.

 

 

__________________


ALLEGATO I

II

 

PROGETTO DI

 

Proposta modificata di

 

 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

 

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d),

 

vista la proposta della Commissione [1],

 

visto il parere del Parlamento europeo [2],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1)       Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libert, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunit.


(2)       Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ("convenzione di Ginevra") affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

 

(3)       Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunit europea.

 

(4)       Le presenti norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di asilo.

 

(5)       Obiettivo principale della presente direttiva stabilire un quadro minimo nella Comunit europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

 

(6)       Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversit delle normative.

 

(7)       Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facolt di stabilire o mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata un rifugiato ai sensi dellarticolo 1A della Convenzione di Ginevra.


 

(8)       La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(9)       Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

 

(10)    indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di asilo siano adottate sulla base dei fatti e in primo grado da autorit il cui organico dispone di conoscenze adeguate o riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

 

(11)    nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

 

(12)    La nozione di ordine pubblico pu contemplare una condanna per aver perpetrato un reato grave.


 

(13)    Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, opportuno che, fatte salve determinate eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunit di cooperare e comunicare correttamente con le autorit competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorit accertante, la possibilit di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorit, la possibilit di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilit di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che ragionevole supporre possa capire.

 

(14)    inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati a motivo della loro vulnerabilit. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

 

(15)    Qualora il richiedente ripeta la domanda senza presentare prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di applicare una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui beneficia di norma il richiedente.


(16)    Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

 

(17)    Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di asilo la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo pu essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poter designarlo paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente a meno che quest'ultimo non presenti fondate controindicazioni.

 

(18)    Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

 

(19)    Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune minimo di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi gi residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco previa consultazione del Parlamento europeo.

 

(20)    La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.


(21)    La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non pu stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione pu tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non pu pi applicarsi al suo caso.

 

(22)    Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cio se al richiedente di cui trattasi attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto dello status di protezione, [4] salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si pu ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sar riammesso in detto paese.


(23)    Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se si pu ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

 

(24)    Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.

 

(25)    Discende dalla natura delle norme comuni relative ad entrambi i concetti di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l'effetto pratico di tali concetti dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

 

(26)    Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinch i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilit di esporre la loro opinione prima che le autorit possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. A dette garanzie si pu tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento.


(27)    un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunit europea. L'effettivit del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.

 

(28)    Conformemente all'articolo 64 del Trattato che istituisce la Comunit europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilit incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

(29)    La presente direttiva non contempla le procedure disciplinate dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

 

(30)    opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche con scadenza non superiore a due anni.

 

(31)    In base ai principi di sussidiariet e proporzionalit di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'elaborazione di norme minime comuni per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Per le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di l di quanto necessario a tal fine.

 

(32)    A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 24 gennaio 2001, la propria volont di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.


(33)    In applicazione dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 14 febbraio 2001, la propria volont di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

 

(34)    La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non vincolata da essa, n soggetta alla sua applicazione,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

 

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Obiettivo

 

Obiettivo della presente direttiva stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

Articolo 2

Definizioni

 

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a)          "convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;


b)         "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si pu equiparare a una domanda di protezione internazionale ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata;

 

c)          "richiedente" o "richiedente asilo": qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

 

d)                    "decisione definitiva": una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide concesso lo status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio e che non pi soggetta a rimedio nell'ambito del Capo V, indipendentemente dal fatto che il rimedio produca l'effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito, fatto salvo l'allegato III;

 

e)          "autorit accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

 

f)          "rifugiato": qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1 della convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva 2004/83/CE del Consiglio;


g)          "status di rifugiato": il riconoscimento di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato da parte di uno Stato membro;

 

h)         "minore non accompagnato": una persona d'et inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

 

i)           "rappresentante": la persona che agisca per conto di un'organizzazione che rappresenta il minore non accompagnato in qualit di tutore, la persona che agisca per conto di un'organizzazione nazionale responsabile dell'assistenza ai minori e del loro benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato nell'interesse superiore del minore;

 

j)           (soppresso)

 

k)         "revoca dello status di rifugiato": la decisione di un'autorit competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato a una determinata persona, conformemente alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

 

l)           (soppresso)

 

m)        "rimanere nello Stato membro": il fatto di rimanere nel territorio, ivi compreso alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro in cui stata presentata oppure oggetto d'esame la domanda di asilo.


Articolo 3

Campo d'applicazione

 

1.          La presente direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, ivi compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri nonch alla revoca dello status di rifugiato.

 

2.          La presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

 

3.          Qualora gli Stati membri utilizzino o introducano un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali domande a norma della convenzione di Ginevra sia quali domande concernenti altri tipi di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, essi applicano la presente direttiva nel corso dell'intero procedimento.

 

4.          Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale.


Articolo 3 bis

Autorit responsabili

 

1.          Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorit che sar competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8.

 

In conformit dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, le domande di asilo presentate in uno Stato membro alle autorit di un altro Stato membro che vi svolgono controlli sull'immigrazione sono trattate dallo Stato membro sul cui territorio presentata la domanda.

 

2.          Tuttavia, nei casi sotto elencati, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'altra autorit al fine di:

 

a)          espletare i casi in cui si prevede il trasferimento del richiedente in un altro Stato ai sensi della normativa che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo, fino a quando non avviene il trasferimento o lo Stato richiesto rifiuta di prendere in carico il richiedente;

 

b)          decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purch sia consultata un'autorit accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;


c)          condurre un esame preliminare ai sensi dell'articolo 33, purch detta autorit abbia accesso al fascicolo del richiedente asilo relativo alla domanda precedente;

 

d)          espletare i casi nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 1;

 

e)          rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, paragrafi da 2 a 5, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

 

f)           stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 35 bis, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.

 

3.          Gli Stati membri provvedono affinch, ove siano designate autorit ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva una formazione adeguata per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

 

Articolo 4

Disposizioni pi favorevoli

 

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri pi favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, purch tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.


CAPO II

Principi fondamentali e garanzie

 

Articolo 5

Accesso alla procedura

 

1.          Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

 

2.          Gli Stati membri provvedono affinch ciascun adulto con capacit giuridica abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto.

 

3.          Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinch gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l'opportunit di presentare la domanda per proprio conto.

 

richiesto il consenso all'atto della presentazione della domanda o al pi tardi all'atto del colloquio personale con l'adulto a carico.


4.          Gli Stati membri possono determinare, nella legislazione nazionale:

 

a)          i casi in cui il minore pu presentare per proprio conto una domanda;

 

b)         i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);

 

c)          i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori celibi o nubili.

 

5.          Gli Stati membri provvedono affinch le autorit cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d'asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalit e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorit in questione trasmettano la domanda all'autorit competente.

 

Articolo 6

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda

 

1.          I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoch l'autorit accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III. Il diritto a rimanere non d diritto a un titolo di soggiorno.

 

2.          Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 33 e 34, non sar dato seguito a una domanda ripetuta o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virt degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.


Articolo 7

Criteri applicabili all'esame delle domande

 

1.          Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinch le domande d'asilo non siano respinte n escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

 

2.          Gli Stati membri provvedono affinch le decisioni dell'autorit accertante relative alle domande di asilo siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

 

a)          che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

 

b)         che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

 

c)          che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

 

3.          Le autorit di cui al capo V per il tramite dell'autorit accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 2, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

 

4.          Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.


Articolo 8

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorit accertante

 

1.          Gli Stati membri provvedono affinch le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

 

2.          Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

 

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinch le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

 

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione, qualora egli ne sia stato informato in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

 

3.          Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3 e ogni qualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un'unica decisione che contempli tutte le persone a carico.

 


Articolo 9

Garanzie per i richiedenti asilo

 

1.          In relazione alle procedure di cui al capo III della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinch tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:

 

a)          il richiedente asilo deve essere informato, in una lingua che ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonch delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della non cooperazione con le autorit. Deve essere informato in merito ai tempi e i mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. Tali informazioni devono essere fornite in tempo utile affinch il richiedente asilo possa esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti all'articolo 9 bis;

 

b)          il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorit competenti. Gli Stati membri reputano necessario mettere a disposizione questi servizi almeno quando l'autorit accertante convoca il richiedente a un colloquio personale ai sensi degli articoli 10 e 11 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in loro mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorit competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

 

c)          non deve essere negata al richiedente asilo la possibilit di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con quello Stato membro;

 

d)          la decisione dell'autorit accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole. Se il richiedente legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anzich al richiedente asilo;


e)          il richiedente asilo deve essere informato dell'esito della decisione dell'autorit accertante in una lingua che ragionevole supporre possa capire, quando non sia assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale e quando non sia disponibile l'assistenza legale gratuita. Il richiedente contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa in conformit delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2.

 

2.          In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinch tutti i richiedenti asilo godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).


Articolo 9 bis

Obblighi dei richiedenti asilo

 

1.          Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorit competenti per quanto detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda.

 

2.          In particolare, gli Stati membri possono prevedere che

 

a)          i richiedenti asilo abbiano l'obbligo di riferire alle autorit competenti o di comparire in persona dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in data specifica;

 

b)          i richiedenti asilo debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti; e che

 

c)          i richiedenti asilo siano tenuti a informare le autorit competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento nonch del cambiamento di detto luogo di residenza o domicilio, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio pi recente dallo stesso appositamente indicato;

 

d)          le autorit competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali;

 

e)          le autorit competenti possano fotografare il richiedente; e

 

f)           le autorit competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purch questi ne sia stato preventivamente informato.


Articolo 10

Convocazione al colloquio personale

 

1.          Prima che l'autorit accertante decida, data facolt al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona competente, ai sensi della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

 

Gli Stati membri possono inoltre accordare la facolt di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

 

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore data facolt di sostenere un colloquio personale.

 

2.          Il colloquio personale pu essere omesso se:

 

a)          l'autorit accertante in grado di prendere una decisione positiva basandosi sulle prove acquisite; oppure

 

b)         l'autorit competente ha gi avuto un incontro con il richiedente al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure

 

c)          l'autorit accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).


3.          Si pu parimenti soprassedere al colloquio personale quando non sia ragionevolmente fattibile, in particolare quando l'autorit competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.

 

Quando lo Stato membro non prevede la possibilit di un colloquio personale ai sensi del presente paragrafo oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

 

4.          La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorit accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

 

5.          La mancanza di colloquio personale ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) e del paragrafo 3, non incide negativamente sulla decisione dell'autorit accertante.

 

6.          A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.


Articolo 11

Criteri applicabili al colloquio personale

 

1.          Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorit accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.

 

2.          Il colloquio personale deve svolgersi in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.

 

3.          Gli Stati membri prendono le misure necessarie perch il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre diffusamente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

 

a)          provvedono affinch la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tener tengono conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilit del richiedente, per quanto ci sia possibile, e

 

b)          selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che ragionevole supporre possa capire e nella quale in grado di comunicare.

 

4.          Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale.

 

5.          Il presente articolo si applica anche all'incontro previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).


Articolo 12

Valore giuridico del verbale del colloquio personale ai fini della procedura

 

1.          Gli Stati membri dispongono che sia steso il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno le informazioni pi importanti in merito alla domanda, presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

 

2.          Gli Stati membri provvedono affinch i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l'accesso autorizzato solo dopo la decisione dell'autorit accertante, gli Stati membri provvedono affinch l'accesso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

 

3.          Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

 

Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

 

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorit accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

 

4.          Il presente articolo si applica anche all'incontro di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).


Articolo 13

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

 

1.          Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo, a loro spese, la possibilit di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

 

2.          Nell'eventualit di una decisione negativa dell'autorit accertante, gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3.

 

3.          Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

 

a)          soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice in conformit del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

 

b)          soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

 

c)          soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo; e/o

 

d)          soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilit di successo.

 

Gli Stati membri provvedono affinch l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.


 

4.          Le norme a disciplina delle modalit di presentazione e di trattamento di dette richieste possono essere previste dagli Stati membri.

 

5.          Inoltre gli Stati membri possono:

 

a)       imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purch essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

 

b)      prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso non sia pi favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

 

6.          Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorch vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

 


Articolo 14

Campo di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

 

1.          Gli Stati membri provvedono affinch l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorit di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda.

 

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorit competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorit di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

 

2.          Gli Stati membri provvedono affinch l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione , ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficiente della domanda, purch l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

 


3.          Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

 

4.          Gli Stati membri possono disporre che il richiedente sia autorizzato a portare con s al colloquio personale un avvocato o altro consulente legale autorizzato ai sensi della legislazione nazionale

 

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale anche se questi rappresentato ai sensi della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

 

L'assenza dell'avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorit competente tenga il colloquio personale con il richiedente.


Articolo 15

Garanzie per i minori non accompagnati 

 

1.          In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 10 e 12, gli Stati membri:

 

a)          non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in relazione all'esame della domanda di asilo. Questo rappresentante pu anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nell'articolo 19 della direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

 

b)          provvedono affinch al rappresentante sia data la possibilit di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

 

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale anche se il rappresentante presente.


2.          Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante se il minore non accompagnato

 

a)          raggiunger presumibilmente la maggiore et prima che sia presa una decisione in primo grado; o

 

b)          pu disporre gratuitamente di un avvocato o altro consulente legale autorizzato ai sensi della legislazione nazionale a svolgere i compiti di cui sopra assegnati al rappresentante ovvero

 

c)          o stato sposato.

 

3.          Gli Stati membri, in conformit delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore alla data di adozione della presente direttiva, possono altres astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o pi, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.

 

4.          Gli Stati membri provvedono affinch:

 

a)       qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli 10, 11 e 12, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

 

b)      la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorit accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.


5.          Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'et del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di asilo.

 

         Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinch:

 

a)       il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di asilo e in una lingua che ragionevole supporre possa capire, della possibilit che si ricorra a una visita medica per accertarne l'et. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda d'asilo, cos come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

 

b)      i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l'et dei minori interessati, e

 

c)       la decisione di respingere la domanda di asilo di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

 

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l'autorit accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

 

6.          L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 16

 

(soppresso)


Articolo 17

Trattenimento

 

1.      Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.

 

2.      Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinch sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.

 

Articolo 18

 

(soppresso)

 

Articolo 19

Procedura in caso di ritiro della domanda

 

1.      Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilit di un ritiro esplicito della domanda in virt della legislazione nazionale, ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinch l'autorit accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda.

 

2.      Gli Stati membri possono altres stabilire che l'autorit accertante pu decidere di sospendere l'esame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l'autorit accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.


Articolo 20

Procedura in caso di ritiro implicito o abbandono della domanda 

 

1.      Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinch l'autorit accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

 

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda in particolare quando sia accertato che:

 

a)       il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio n comparso al colloquio personale di cui agli articoli 10, 11 e 12, a meno che non dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

 

b)      fuggito o se ne andato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorit competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.

 

Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini o orientamenti.


2.      Gli Stati membri provvedono affinch il richiedente che si ripresenta all'autorit competente dopo che stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, a meno che la domanda non sia esaminata ai sensi degli articoli 33 e 34.

 

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non pu pi essere riaperto.

 

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di non-refoulement.

 

Gli Stati membri possono autorizzare l'autorit accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento della sua sospensione.

 


Articolo 21

Ruolo dell'UNHCR

 

1.      Gli Stati membri permettono che l'UNHCR:

 

a)       abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

 

b)      abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

 

c)       nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorit competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

 

2.      Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio di un determinato Stato membro, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.


Articolo 22

Raccolta di informazioni su singoli casi

 

Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:

 

a)          non rivelano direttamente ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

 

b)         non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione secondo modalit che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda e che potrebbero nuocere all'incolumit fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libert e sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

 

 

 


CAPO III

Procedure di primo grado

 

Sezione I

 

Articolo 23

Procedure di esame

 

1.      Gli Stati membri esaminano le domande di asilo con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

 

2.      Gli Stati membri provvedono affinch siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile fatto salvo un esame adeguato e completo.

 

Gli Stati membri provvedono affinch, nell'impossibilit di prendere una decisione entro sei mesi,

 

a)       il richiedente asilo interessato sia informato del ritardo oppure

 

b)      sia informato a richiesta del termine entro cui prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.

 

3.      Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria o accelerare l'esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, anche qualora la domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni.

 


4.      Inoltre gli Stati membri possono decidere che una procedura d'esame sia esaminata in via prioritaria o accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II se:

 

a)       il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure

 

b)      il richiedente chiaramente non pu essere considerato rifugiato o non a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; o

 

c)       la domanda di asilo giudicata infondata

 

-          poich il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30, 30 bis e 30 ter della presente direttiva, o

 

-          poich il paese che non uno Stato membro considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, o

 

d)      il richiedente ha indotto in errore le autorit presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identit e/o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o

 

e)       il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o


f)       il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identit o cittadinanza oppure probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identit o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identit o la cittadinanza; o

 

g)       il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, inverosimili o insufficienti che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; o

 

h)      il richiedente ha ripetuto la domanda di asilo senza apportare nuovi pertinenti elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d'origine; o

 

i)       il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilit di presentare la domanda prima, ha omesso di farlo; o 

 

j)       il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; o

 

k)      il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempito agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio o all'articolo 9bis, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 20, paragrafo 1, della presente direttiva; o

 


l)       il richiedente entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si presentato alle autorit e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o

 

m)     il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro; o il richiedente stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale; o

 

n)      il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma della pertinente normativa comunitaria e/o nazionale; o

 

o)      la domanda stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine.

 


Articolo 24

Procedure specifiche

 

1.          Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

 

a)       un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione IV;

 

b)      procedure per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione V.

 

2.          Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.

 


Sezione II

 

Articolo 25

Domande irricevibili

 

1.      Oltre ai casi in cui una domanda non esaminata in conformit delle disposizioni del regolamento n. 343/2003 del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile ai sensi del presente articolo.

 

2.      Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:

 

a)       un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;

 

b)      un paese che non uno Stato membro considerato paese di primo asilo del richiedente ai sensi dell'articolo 26;

 

c)       un paese che non uno Stato membro considerato paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi dell'articolo 27;

 


d)      il richiedente autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ci gli stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

 

e)       il richiedente autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal "refoulement" in attesa dell'esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d);

 

f)       il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

 

g)       una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata. 

 


Articolo 26

Applicazione del concetto di paese di primo asilo

 

Un paese pu essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente qualora

 

a)      quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero

 

b)      goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",

 

purch sia riammesso nel paese stesso.

 

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente asilo gli Stati membri possono tener conto di quanto previsto all'articolo 27, paragrafo 1.

 


Articolo 27

Concetto di paese terzo sicuro

 

1.      Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorit competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione ricever un trattamento conforme ai seguenti criteri:

 

a)       non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libert per ragioni di razza, religione, nazionalit, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

 

b)      rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

c)       osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture n trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;

 

d)      esiste la possibilit di chiedere lo status di rifugiato e, per chi riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformit della convenzione di Ginevra.

 

2.      L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

 

a)       norme che richiedono un legame tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

 


b)      norme sul metodo mediante il quale le autorit competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro pu essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

 

c)       norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante.

 

3.      Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

 

a)       ne informano il richiedente e

 

b)      gli forniscono un documento con il quale informano le autorit del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non stata esaminata nel merito.

 

4.      Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformit dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

 

5.      Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi applicato il concetto in questione in conformit del presente articolo.

 

Articolo 28

 

(soppresso)

 


Sezione III

 

Articolo 29

Domande infondate

 

1.          Fatti salvi gli articoli 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda di asilo solo se l'autorit accertante ha stabilito che al richiedente non attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

 

2.      Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altres ritenere una domanda, se cos definita dalla legislazione nazionale, manifestamente infondata.

 


Articolo 30

Elenco comune minimo di paesi terzi di origine sicuri

 

1.          Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi dell'allegato II.

 

2.          Il Consiglio pu modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, l'elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato II. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinch essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune minimo.

 

3.          Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

 

4.          Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, sospeso l'obbligo, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

 

5.          Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L'obbligo derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.


6.          Il Parlamento europeo informato delle sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5.

 

7.          Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune minimo. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

 

8.          A richiesta del Consiglio la Commissione riferisce al medesimo e al Parlamento europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune minimo ancora conforme all'allegato II. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione pu formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

 


Articolo 30 bis

Designazione nazionale dei paesi terzi di origine sicuri

 

1.          Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, in conformit dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. anche possibile designare come sicura parte di un paese, purch siano soddisfatte le condizioni all'allegato II relativamente a tale parte.

 

2.      In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:

 

a)       atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; o a

 

b)      tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.

 


3.      Gli Stati membri possono altres mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.

 

4.      Nel valutare se un paese un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

 

5.      La valutazione volta ad accertare che un paese un paese di origine sicuro conformemente al presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

 

6.      Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati paesi di origine sicuri in conformit del presente articolo.

 


Articolo 30ter

Applicazione del concetto di paese di origine sicuro

 

1.      Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformit dell'articolo 30 o dell'articolo 30bis, previo esame individuale della domanda, pu essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

 

a)       questi ha la cittadinanza di quel paese, ovvero,

 

b)      un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese

 

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

 

2.      Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo se il paese terzo designato sicuro a norma dell'articolo 30.

 

3.      Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalit inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

 

Articolo 31

 

(soppresso)

 


Sezione IV

 

Articolo 32

 

(soppresso)

 

Articolo 33

Domande ripetute

 

1.          Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi pu esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso nella misura in cui le autorit competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

 

2.      Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo:

 

a)          dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma degli articoli 19 o 20;

 

b)         dopo che sia stata presa una decisione sulla domanda precedente. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare questa procedura solo dopo che sia stata presa una decisione definitiva.

 

3.      Una domanda di asilo ripetuta anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), su quella domanda, siano emersi o siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato al richiedente a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

 


4.      Se in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 emergono o sono presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilit che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame conformemente al capo II.

 

5.      Gli Stati membri, in conformit della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda ripetuta se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.

 

6.      Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5, in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo ai sensi dell'articolo 38.

 

7.      Tale procedura pu essere applicata anche nel caso di una persona a carico che presenti una domanda, dopo aver acconsentito, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo. In tal caso l'esame preliminare di cui al paragrafo 3 consiste nell'esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico giustifichino una domanda separata.

 

Articolo 33 bis

 

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di cui all'articolo 33 nel caso di una domanda di asilo presentata ad una data ulteriore da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non si rechi ad un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorit competenti ad una data stabilita.

 


Articolo 34

Norme procedurali

 

1.          Gli Stati membri provvedono affinch i richiedenti asilo la cui domanda oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1.

 

2.          Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 33. Queste disposizioni possono in particolare: 

 

a)          obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

 

b)          obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dacch ne venuto in possesso;

 

c)          fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale.

 

Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente asilo a una nuova procedura, n impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

 

3.          Gli Stati membri provvedono affinch:

 

a)          il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilit di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione; 

 

b)          se ricorre una delle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, l'autorit accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda ripetuta, in conformit del capo II.

 


Sezione V

 

Articolo 35

Procedure di frontiera

 

1.          Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

 

2.      Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.

 


3.      Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:

 

-           siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l'articolo 6;

 

-           debbano essere immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);

 

-           abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);

 

-           abbiano un colloquio prima che l'autorit competente prenda una decisione nell'ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d'asilo con persone che abbiano un'adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, conformemente agli articoli 10, 11 e 12; e

 

-           possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

 

-           in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 15, paragrafi 2 o 3;

 

Inoltre, nel caso in cui l'ingresso sia rifiutato da un'autorit competente, quest'ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.


4.      Gli Stati membri provvedono affinch la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo ammesso nel territorio dello Stato membro affinch la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

 

5.      Nel caso in cui particolari tipi di arrivo o arrivi in cui coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

 


Sezione VI

 

Articolo 35bis

 

1.      Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche secondo quanto prescritto al capo II non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorit competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo sta cercando di entrare o entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro conformemente al paragrafo 2.

 

2.      Un paese terzo pu essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1 se:

 

a)       ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche e

 

b)      dispone di una procedura di asilo prescritta per legge e

 

c)       ha ratificato la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi e

 

d)      stato designato tale dal Consiglio in conformit del paragrafo 3.

 

3.      Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

 


4.      Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalit di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformit del principio di "non refoulement" ai sensi della convenzione di Ginevra, prevedendo altres le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

 

5.      Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

 

a)       ne informano il richiedente e

 

b)      gli forniscono un documento con il quale informano le autorit del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non stata esaminata nel merito.

 

6.      Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformit dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

 

7.      Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformit della legislazione nazionale vigente alla data di adozione della presente direttiva e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi fintantoch il Consiglio avr adottato l'elenco comune ai sensi del paragrafo 3.

 


CAPO IV

Procedure di revoca dello status di rifugiato

 

Articolo 36

Revoca dello status di rifugiato 

 

Gli Stati membri provvedono affinch si possa iniziare un esame per la revoca dello status di rifugiato di una data persona, quando emergano elementi o risultanze nuovi indicanti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.

 

Articolo 37

Norme procedurali

 

1.          Gli Stati membri provvedono affinch, se l'autorit competente prende in considerazione di revocare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma dell'articolo 14 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio l'interessato goda delle seguenti garanzie:

 

a)          sia informato per iscritto che l'autorit competente procede al riesame del suo diritto all'attribuzione dello status di rifugiato e dei motivi del riesame; e

 

b)         gli sia data la possibilit di esporre in un colloquio personale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 10, 11 e 12, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di rifugiato non dovrebbe essere revocato.


Inoltre gli Stati membri provvedono affinch nell'ambito di siffatta procedura:

 

c)          l'autorit competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati;

 

d)         se sul singolo caso le informazioni sono raccolte ai fini del riesame dello status di rifugiato, non siano ottenute dai responsabili della persecuzione secondo modalit che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato un rifugiato, il cui status oggetto di riesame, e che potrebbero nuocere all'incolumit fisica dell'interessato e delle persone a suo carico o alla libert e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

 

2.          Gli Stati membri provvedono affinch la decisione dell'autorit competente di revocare lo status di rifugiato sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalit per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

 

3.          Non appena l'autorit competente ha preso la decisione di revocare lo status di rifugiato, sono applicabili anche l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 21.

 

4.          In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio o se il rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato.

 


CAPO V

Procedure di ricorso

 

Articolo 38

Diritto a un rimedio effettivo

 

1.          Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un rimedio effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

 

a)          la decisione sulla sua domanda di asilo, compresa la decisione:

 

i)       di considerare la domanda irricevibile ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2;

 

ii)      presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

 

iii)     di non procedere a un esame ai sensi dell'articolo 35 bis;

 

b)         il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 19 e 20;

 

c)       una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda ripetuta ai sensi degli articoli 33 e 34;

 

d)      una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

 

e)       una decisione di revoca dello status di rifugiato a norma dell'articolo 37.

 

2.          Gli Stati membri prevedono i termini e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un rimedio effettivo di cui al paragrafo 1.

 

3.          Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:

 

a)          a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito; e

 

b)         a prevedere la possibilit di un rimedio giuridico o di misure cautelari qualora il rimedio di cui al paragrafo 1 non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un rimedio d'ufficio;

 

c)          a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c) conformemente al metodo applicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).

 

4.          Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorit accertante.

 


5.      Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, si pu considerare che il richiedente disponga di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 inammissibile o ha poche possibilit di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.

 

6.      Gli Stati membri possono altres stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinch si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o abbandonato il rimedio di cui al paragrafo 1, nonch le norme procedurali applicabili.

 

Articolo 39

 

(soppresso)

 

Articolo 40

 

(soppresso)

 


CAPO VI

Disposizioni generali e finali

 

Articolo 40 bis

 

La presente direttiva non pregiudica per le autorit pubbliche la possibilit di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

 

Articolo 41

Riservatezza

 

Gli Stati membri garantiscono che le autorit che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro. 

 


Articolo 42

Relazioni

 

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 43, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri per lo meno ogni due anni.

 

Articolo 43

Recepimento

 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Per quanto concerne l'articolo 13, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 


Articolo 43 bis

Transizione

 

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'articolo 43 alle domande di asilo presentate dopo [data di cui all'articolo 43] ed alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate dopo [data di cui all'articolo 43].

 

Articolo 44

Entrata in vigore

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 45

Destinatari

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, conformemente al trattato che istituisce la Comunit europea.

 

Fatto a Bruxelles, add

 

 

                                                                                                         Per il Consiglio

                                                                                                            Il Presidente

 

___________________

 


ALLEGATO A dell'ALLEGATO I

 

 

DEFINIZIONE DI "AUTORIT ACCERTANTE"

 

Nell'attuare la presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (quale emendata), l'Irlanda pu considerare quanto segue:

 

            per "autorit accertante" di cui all'articolo 2, lettera e), della presente direttiva s'intende l'Office of the Refugee Applications Commissioner, per quanto attiene all'esame volto a determinare se a un richiedente debba essere o meno attribuita la qualifica di rifugiato; e

 

            le "decisioni di primo grado" di cui all'articolo 2, lettera e), della presente direttiva comprendono le raccomandazioni del Refugee Applications Commissioner in merito all'opportunit o meno di attribuire a un richiedente la qualifica di rifugiato.

 

L'Irlanda notificher alla Commissione europea le eventuali modifiche alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (quale emendata).

 


ALLEGATO B dell'ALLEGATO I

 

 

DESIGNAZIONE DEI PAESI DI ORIGINE SICURI AI FINI DELL'ARTICOLO 30 E DELL'ARTICOLO 30 BIS, PARAGRAFO 1

 

Un paese considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si pu dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, n tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, n pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

 

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

 

a)          le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

 

b)         il rispetto dei diritti e delle libert stabiliti nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e/o nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella convenzione contro la tortura, segnatamente i diritti ai quali non pu essere derogato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione europea;

 

c)          il rispetto del principio di "non-refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

d)         un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libert.

 


ALLEGATO C dell'ALLEGATO I

 

 

DEFINIZIONE DI "RICHIEDENTE" O "RICHIEDENTE ASILO"

 

Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni della " Ley 30/1992 de Rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn" del 26 novembre 1992 e la "Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa " del 13 luglio 1998 la Spagna pu considerare che, ai fini del Capo V, la definizione di "richiedente" o "richiedente asilo" di cui all'articolo 2, lettera c) della presente direttiva comprende l'"appellante" secondo quanto stabilito nelle leggi suindicate.

 

L'"appellante" gode delle stesse garanzie di un "richiedente" o "richiedente asilo" fissate nella direttiva ai fini dell'esercizio del diritto a un rimedio effettivo secondo quanto prescritto al Capo V.

 

La Spagna notificher alla Commissione europea le eventuali modifiche alle leggi suindicate.

 


ALLEGATO II

 

Progetto di dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

 

1.      Articolo 3

 

"Il Consiglio ritiene che qualora gli Stati membri che applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva sospendano l'esame di una domanda di asilo conformemente all'articolo 17 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi), essi possano sospendere anche l'esame della domanda volta a ottenere altri tipi di protezione internazionale coperti dalla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sino a quando tale sospensione non sia pi applicabile."

 

2.      Articolo 27

 

"Nell'adottare la presente direttiva il Consiglio, tenendo presente le diversit delle tradizioni giuridiche e costituzionali degli Stati membri, riconosce che i diritti delle singole persone sono tutelati negli Stati membri secondo i loro diversi sistemi amministrativi, giudiziari e giuridici."

 

3.      Articolo 30

 

"Il Consiglio invita la Commissione a presentare, subito dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, una proposta che consenta al Consiglio di adottare un elenco comune minimo dei paesi terzi che sono considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri.

 

3.      Allegato II della direttiva

 

"Il Consiglio sottolinea il suo sostegno all'abolizione della pena capitale, come esposto nei protocolli nn. 6 e 13 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali. Tuttavia, il Consiglio riconosce che cessare di comminare ed eseguire la pena capitale costituisce un passo importante verso la sua abolizione e incoraggia i paesi a continuare a progredire in tale direzione.".

_________________



[1]        GU C 62 del 27.2.2001, pag. 231 - GU C 291 del 26.11.02, p. 143.

[2]        GU C 77 del 28.3.2002, pag. 94.

[3]        GU C 193 del 10.7.2001, pag. 77.

[4]        GU L 304, del 30.9.2004, pag. 12.