STUDIO LEGALE

 Avv. ROSA EMANUELA LO FARO

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                                                                       AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

                                                                                              ROMA                                                                     

 

 

 

 

 

OGGETTO: ESPULSIONI GIUDICI DI PACE

 

L a prima applicazione del decreto legge 241/04 , il quale ha riscritto lart.13 comma 5 bis, e lart.14, comma4  T.U. che ha traferito ai giudici di pace la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa e sulle convalide dellaccompagnamento coatto alla frontiera e del trattenimento nei centri di permanenza e assistenza, modificando lart.11 della legge 21.11.1991 nr.374 e succc. Mod. avvenuta in Sicilia a Catania, in assenza di una cancelleria di volontaria giurisdizione, esistente solo presso i  Tribunali Monocratici, stata deferita alle sezioni penali dellufficio dei Giudici di Pace, pur in presenza di norme procedurali  di applicazione civilistica e dinanzi al Giudice di Pace della Sezione Penale.

In Violazione del decreto Legge il Giudice di Pace di Lecce , della sez. civ. ha convalidato il trattenimento della straniera, nonostante che il decreto prefettizio fosse stato emesso dal Prefetto della Provincia di Catania e il decreto di trattenimento dal Questore  della provincia di Catania, in aperta violazione dell art.25 della Costituzione  secondo cui : nessuno pu essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Un giudice con un bagaglio culturale di tipo penalistico, idoneo a conoscere procedimenti di natura civilistica amministrativa?

In altre citt come si sono organizzati gli altri giudici di pace?

Come mai non sono arrivate circolari applicative  da parte del  Ministero della Giustizia e dellinterno?

I distretti dei giudici di pace non hanno a disposizione neppure la normativa sulla immigrazione,poich non dispongono immeditamente di mezzi ecomici per chiederli.

I difensori degli stranieri devono fornire per supportare normativamente e giurispudenzialmente i propri ricorsi, il materiale che,  invece iura novit curia dovrebbe essere proprio per formazione e diritto del  giudicante.

 

 Confidando, in un intervento direttivo delle autorit competenti , attendiamo le nuove modifiche.

 

Catania li 03.04.2004