(Sergio Briguglio 11/11/2004)

 

MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMATIVA SULLĠIMMIGRAZIONE DAL D.L. 241/2004, E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

 

Nota: La colonna a sinistra riporta le disposizioni vigenti prima dellĠentrata in vigore del d.l. 241/2004; quella di destra, le disposizioni modificate dallo stesso decreto-legge e dalla legge di conversione.

 

TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 286/98, COME MODIFICATO DALLA L. 106/2002 (grassetto italico) E DALLA L. 189/2002 (grassetto)

TESTO MODIFICATO DAL D.L. 241/2004, E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

 

 

Art. 11

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilitˆ con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres“ apposite misure di coordinamento tra le autoritˆ italiane competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione e le autoritˆ europee competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti   data comunicazione all'Autoritˆ per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,  sentiti i questori e  i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchŽ le autoritˆ marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,  eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dellĠinterno promuovono le iniziative occorrenti, dĠintesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare lĠespletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare lĠefficacia  dei provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autoritˆ dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilitˆ funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito.

 

 

5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

 

 

 

Art. 12

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivitˆ di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto  commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. (...)

3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dallĠarticolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitˆ di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: ÒnonchŽ dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò.

 

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[1]. LĠesecuzione delle operazioni  disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitˆ dello straniero  o nellĠambito delle attivitˆ punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,  punito con la reclusione fino a quattro anni e con la  multa fino a lire trenta milioni.

 

 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da euro 3.500 a euro 5.500[2]  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi  disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautoritˆ amministrativa italiana inerenti allĠattivitˆ professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchŽ soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni  redatto processo verbale in appositi moduli, che  trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle  medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres“ procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[3]

 

8-ter. La distruzione pu˜ essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autoritˆ da lui delegata, previo nullaosta dell'autoritˆ giudiziaria procedente.

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres“ fissate le modalitˆ di esecuzione.

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitˆ di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennitˆ, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate  a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonchŽ le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivitˆ di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza  pubblicaÓ.

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu˜ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivitˆ di cui al comma 9-bis.

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

9-quinquies. Le modalitˆ di intervento delle navi della Marina militare nonchŽ quelle di raccordo con le attivitˆ svolte dalle altre unitˆ navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellĠinterno pu˜ disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

2. LĠespulsione  disposta dal prefetto quando lo straniero:

 

a)          entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non  stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10;

 

b)         si  trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno  stato revocato o annullato, ovvero  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo;

 

c)         appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

3. LĠespulsione  disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero  sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautoritˆ giudiziaria, che pu˜ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilitˆ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento  sospesa fino a quando lĠautoritˆ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitˆ di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritˆ giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu˜ adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14.

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu˜ essere negato ai sensi del comma 3.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento  immediatamente comunicato al questore.

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non  ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima  ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

3 sexies. Il nulla osta allĠespulsione non pu˜ essere concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchŽ dallĠarticolo 12 del presente testo unico.

 

4. LĠespulsione  sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

 

5. Nei confronti dello straniero che si  trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno  scaduto di validitˆ da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.

 

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale  disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento  immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.[4]

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale  disposto lĠaccompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale  sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso  trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida  concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non  concessa ovvero non  osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria.

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitˆ del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitˆ di un locale idoneo.

6. (É)

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo 14, nonchŽ ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione delle modalitˆ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione. Il termine  di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed  presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare. Lo straniero  altres“ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[5], e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete.

8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione. Il termine  di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed  presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare. Lo straniero  altres“ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[6], e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete.

9. (É)

 

10. (É) 

 

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso  rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con lĠarresto da sei mesi ad un anno ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis  sempre consentito lĠarresto in flagranza dellĠautore del fatto e, nellĠipotesi di cui al comma 13-bis,  consentito il fermo. In ogni caso contro lĠautore del fatto si procede con rito direttissimo.

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis eĠ obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttisimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu˜ essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

 

15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri  sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu˜ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.

 

16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo  valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. l3-bis

 

(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)

 

 

 

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il tribunale in composizione monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

 

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

(Esecuzione dellĠespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

1. Quando non  possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchŽ occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identitˆ o nazionalitˆ, ovvero allĠacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilitˆ di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidarietˆ sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

2. Lo straniero  trattenuto nel centro con modalitˆ tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignitˆ. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,  assicurata in ogni caso la libertˆ di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

4. Il tribunale in composizione monocratica, ove  ritenga  sussistenti  i presupposti di cui allĠarticolo 13 ed al presente articolo,  convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito lĠinteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida pu˜ essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu˜ essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchŽ in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

 

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine  dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  punito con lĠarresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  punito: con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione  stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5 quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5 quater. Lo straniero giˆ espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena  la reclusione da uno a quattro anni.

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore pu˜ disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (É) si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1 (É). Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della misura.

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta efficaci misure di vigilanza affinchŽ lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

 

8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivitˆ di assistenza per stranieri.

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchŽ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilitˆ sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 39

 

(Accesso ai corsi delle universitˆ)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

 

 

 

1. In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio  assicurata la paritˆ di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalitˆ di cui al presente articolo.

 

2. Le universitˆ, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilitˆ finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in  materia, in particolare riguardo allĠinserimento di una quota di studenti universitari stranieri,  stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilitˆ studentesca, nonchŽ organizzando attivitˆ di orientamento e di accoglienza.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

 

a)         gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalitˆ di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilitˆ di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

b)         la rinnovabilitˆ del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivitˆ di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

 

c)         lĠerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento  con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario  e senza obbligo di reciprocitˆ;

 

d)         i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dellĠuniformitˆ di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

e)         la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allĠistruzione universitaria in Italia;

 

f)         il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero. 

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilitˆ comunicate dalle universitˆ,  disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo  dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lĠaccesso allĠistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allĠestero. Lo schema di decreto  trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

 

5. é comunque consentito lĠaccesso ai corsi universitari, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchŽ agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lĠingresso per studio.

5. é comunque consentito lĠaccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle UniversitaĠ, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchŽ agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lĠingresso per studio.

 

L. 189/2002

 

 

 

Articolo 33

 

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

 

 

TESTO MODIFICATO DALLA L.222/2002 E DALLA L. 289/2002 (grassetto sottolineato)

 

 

 

1.         Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivitˆ di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano lĠautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, pu˜ denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma  limitata ad una unitˆ per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione  presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

 

2.         La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilitˆ:

 

a)         le generalitˆ del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolaritˆ della sua presenza in Italia;

 

b)         lĠindicazione delle generalitˆ e della nazionalitˆ dei lavoratori occupati;

 

c)         lĠindicazione della tipologia e delle modalitˆ di impiego;

 

d)         lĠindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

 

3.         Ai fini della ricevibilitˆ, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

 

a)         attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allĠimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

 

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore dĠopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno dallĠarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallĠarticolo 6 della presente -legge;

 

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza  destinato il lavoratore. Tale certificazione non  richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

4.         Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilitˆ e la ricevibilitˆ della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui  riferita la denuncia. E'  data  facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.[7]

 

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno  rinnovabile previo accertamento da parte dellĠorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolaritˆ della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata presentazione delle parti comporta lĠarchiviazione del relativo procedimento.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno  rinnovabile previo accertamento da parte dellĠorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolaritˆ della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta lĠarchiviazione del relativo procedimento.

6.         I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchŽ per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalitˆ di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonchŽ le modalitˆ per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire lĠequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres“ le modalitˆ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

 

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori dĠopera extracomunitari

 

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu˜ essere in ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallĠarticolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

 

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

 

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

8.         Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge,  punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.

 

 

 

D.L. 195/2002 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 222/2002

 

 

 

Articolo 1.

 

(Legalizzazione di lavoro irregolare)

 

 

 

1. Chiunque, nellĠesercizio di unĠattivitˆ di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, pu˜ denunciare, entro la data dellĠ11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societˆ operanti in Italia, la denuncia  sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione  quella recata dal timbro dellĠufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione  presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

 

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilitˆ:

 

a) i dati identificativi dellĠimprenditore o della societˆ e del suo legale rappresentante;

 

b) lĠindicazione delle generalitˆ e della nazionalitˆ del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

 

c) lĠindicazione della tipologia e delle modalitˆ di impiego;

 

d) lĠindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

 

3. Ai fini della ricevibilitˆ, alla dichiarazione sono allegati:

 

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui allĠarticolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallĠarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

 

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

 

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali  riferita la medesima dichiarazione, verifica lĠammissibilitˆ e la ricevibilitˆ della dichiarazione e la comunica al centro per lĠimpiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi allĠeventuale rilascio del permesso di soggiorno di validitˆ pari ad un anno.

 

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta lĠimprocedibilitˆ e lĠarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno pu˜ essere rinnovato previo accertamento dellĠesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonch della regolaritˆ della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta lĠimprocedibilitˆ e lĠarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno pu˜ essere rinnovato previo accertamento dellĠesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonch della regolaritˆ della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchŽ per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilitˆ non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

 

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalitˆ per lĠimputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allĠorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire lĠequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres“ le modalitˆ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

 

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

 

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu˜ essere in ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera.

 

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

 

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

 

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto,  punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.

 

9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lĠobbligo relativo alla comunicazione dellĠalloggio di cui allĠarticolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu˜ essere adempiuto fino alla data dellĠ11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allĠarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI RILEVANTI CONTENUTE NEL D.L. 241/2004, COME MODIFICATO DAL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 1

É

2-bis. Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale dei minori ai sensi del comma 6 dellĠarticolo 30 e del comma 3 dellĠarticolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14[8] e lĠesame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica

 

 

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

1. AllĠarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. NellĠambito delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellĠinterno pu˜ altres“ stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e lĠinoltro agli uffici dellĠAmministrazione dellĠinterno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonchŽ per lo svolgimento di altre operazioni preliminari allĠadozione dei provvedimenti richiesti e per lĠeventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dellĠinterno, si determina lĠimporto dellĠonere a carico dellĠinteressato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

        4-ter. Per le finalitˆ di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere allĠidentificazione degli interessati, con lĠosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"È.

 



[1] Il comma 2 dellĠart. 1 bis del Decreto-legge 241/2004, introdotto dal disegno di legge di conversione come approvato dal Senato recita:

2. AllĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1  sostituito dal seguente:

"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonchŽ dellĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellĠArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze".

[2] Il periodo eĠ stato inserito dal D. Lgs. 87/2002, di attuazione della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

[3] I commi 8-bis/8-quinquies sono stati introdotti dal D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002, in luogo del pre-esistente comma 8-bis, di seguito riportato.

Ò8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8,  non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.Ó

[4] Comma introdotto dal D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.

[5] Il comma 10 dellĠart. 13 era stato modificato, dal 1 luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:

Ò10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu˜ essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu˜ essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu˜ essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal  giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonchŽ, ove necessario, da un interprete.Ó.

LĠart. 142 L del citato Testo unico reca peroĠ le seguenti disposizioni:

ART. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalitˆ rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed  ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide. Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora applicata al nuovo testo del comma 8 dellĠarticolo 13, che assumerebbe la forma seguente:

Ò8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione. Il termine  di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed  presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete

[6] Il comma 10 dellĠart. 13 era stato modificato, dal 1 luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:

Ò10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu˜ essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu˜ essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu˜ essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal  giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonchŽ, ove necessario, da un interprete.Ó.

LĠart. 142 L del citato Testo unico reca peroĠ le seguenti disposizioni:

ART. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalitˆ rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed  ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide. Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora applicata al nuovo testo del comma 8 dellĠarticolo 13, che assumerebbe la forma seguente:

Ò8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione. Il termine  di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed  presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete

[7] Modifica introdotta dallĠarticolo 80, comma 12, della L. 289/2002.

[8] Il testo eĠ scorretto: il riferimento eĠ da intendersi agli articoli 13 e 14 del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/1998.