Corte costituzionale della Repubblica italiana
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Ordinanza 322/2004
Giudizio
Presidente MEZZANOTTE
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 29/09/2004
  Decisione del 28/10/2004
Deposito del 05/11/2004
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
19/2003   20/2003   38/2003   39/2003   42/2003   90/2003   91/2003   142/2003   143/2003   144/2003   145/2003   146/2003   147/2003   148/2003   149/2003   178/2003   179/2003   180/2003   181/2003   182/2003  
Massime:

ORDINANZA N.322


ANNO 2004



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Carlo           MEZZANOTTE  Presidente


- Fernanda        CONTRI         Giudice


- Guido           NEPPI MODONA      "


- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "


- Franco          BILE              "


- Giovanni Maria  FLICK             "


- Francesco       AMIRANTE          "


- Ugo             DE SIERVO         "


- Romano          VACCARELLA        "


- Paolo           MADDALENA         "


- Alfio           FINOCCHIARO       "


- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 16 novembre 2002 (iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 novembre 2002 (iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 5 dicembre 2002 (iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 21 novembre 2002 (iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 12 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 90 e 91 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2003), con sei ordinanze del 16 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 142 a 147 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 dicembre 2002 (iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 novembre 2002 (iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 178 e 179 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 2 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 180 a 182 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2003).


    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.


    Ritenuto che con venti ordinanze il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione (r.o. numeri 20, 38, 39, 42, 148, 149, 178 e 179 del 2003), agli artt. 2, 3, 10, 13 e 97 Cost. (r.o. numeri 90, 91, da 142 a 147 del 2003) e agli artt. 2, 3, 13, terzo comma,  97, 111, secondo comma, Cost. (r.o. numeri 19, da 180 a 182 del 2003);


    che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;


    che nei giudizi iscritti ai numeri 19, 20, 38, 39, 42, 90, 91, da 180 a 182 e 149 del registro ordinanze del 2003, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.


    Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;


    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;


    che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-quater;

    che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

    per questi motivi


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.


    F.to:


    Carlo MEZZANOTTE, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

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