TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Civile

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Il giudice Felice Lima,

Letti gli atti del procedimento n. 1078/03 R.G.Esp.Vol. e il ricorso depositato il 7.11.2003 nellinteresse di Raghu Khirechundur, avverso il decreto di espulsione di lui adottato dal Prefetto di Catania il 31.7.2003, notificato lo stesso giorno;   

Letta la memoria difensiva depositata il 25.11.2003 da una delegata del Prefetto di Catania;--------------------------------------------------------------------------------

Sentito il procuratore del ricorrente alludienza camerale del 25.11.2003;

Sciogliendo la riserva formulata in quella udienza;----------------------------

Osserva quanto segue.-----------------------------------------------------------------

         1. __________

I fatti oggetto del contendere - come correttamente riferiti nel ricorso - sono i seguenti:----------------------------------------------------------------------------

Lodierno ricorrente risiede in Italia fin dal 1989 e ha ottenuto il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data 29 giugno 1990. Tale permesso, scaduto il 30 giugno 1996, non stato rinnovato poich il ricorrente, allepoca, non aveva un contratto di lavoro regolare. Il sig. Khirechundur, tuttavia, ha continuato a risiedere e lavorare in Italia, come comprovato dal permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Catania il 6.3.1995 (all. 1) e dal contratto di locazione ad uso abitativo in data 23 febbraio 1998 (all. 2). In tutti questi anni egli ha lavorato attivamente e non ha mai avuto problemi con la legge, integrandosi bene sul territorio in cui ha vissuto e meritandosi la stima di coloro con i quali ha avuto rapporti di lavoro o di semplice conoscenza, come attesta fra laltro la dichiarazione che si produce in allegato 3 al presente.-------------------------------------------------------------------------------

Trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge 189/2002, in data 11 novembre 2002 il suo datore di lavoro sig. Fiorenzo Lembo presentava istanza di emersione (all. 4).----------------------------------------------------------------------

Il 31 luglio scorso, convocato presso lUfficio Immigrazione della Questura di Catania, allodierno ricorrente sono stati notificati il Decreto di rigetto dellistanza di emersione (all. 5), il Decreto di espulsione dal territorio dello Stato italiano mediante accompagnamento alla frontiera n. 131/2003 (all. 6) e contemporaneamente lordine del Questore di Catania di lasciare lItalia entro cinque giorni attraverso la frontiera di Roma Fiumicino (...) (all. 7): al sig. Khirechundur stato, quindi, ordinato di lasciare il nostro paese a sue spese e di eseguire cos un provvedimento che lo lede gravemente ed irreversibilmente senza avere n il tempo n la possibilit di esercitare il suo inviolabile diritto alla difesa. Tutto ci, pena larresto da sei mesi a un anno. Fin qui i fatti.-

2. __________

Nella memoria difensiva depositata il 25.11.2003 nellinteresse del Prefetto di Catania si eccepisce la tardivit del ricorso proposto dal Raghu Khirechundur.        

Leccezione priva di fondamento.-----------------------------------------

I provvedimenti contro i quali Raghu Khirechundur ricorre al Tribunale sono stati adottati e notificati lo stesso giorno 31.7.2003.-------------------

Ai sensi dellart. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.-----------------------------

Dunque, il termine di 60 giorni per proporre il ricorso, previsto dall8 comma dellart. 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente, sarebbe scaduto per il Raghu il 13.11.2003.-----------------------------------------------

Il ricorso qui in discussione stato depositato il 7.11.2003.---------

3. __________

E pacifico e incontroverso fra le parti ed emerge documentalmente dal decreto di espulsione oggetto del contendere e dalla memoria difensiva della Prefettura che lunica ragione per la quale lespulsione in questione stata pronunciata sta nel fatto che a norma dellart. 33 comma 7 lett. c) della L. 189/02, non consentita lemersione del lavoratore straniero irregolare che risulti denunciato per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato ... (cos testualmente a pag. 1 della citata memoria della delegata del Prefetto) ed essendo stato Raghu Khirechundur, a dire della Prefettura, denunciato come ipotizzato responsabile del reato di rissa, la sua istanza di emersione, proposta - come sopra esposto - ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189, non potrebbe essere accolta. -----------------------------

4. __________

Che vi sia stata una denuncia a carico del Raghu Khirechundur viene allegato labialmente dalla Prefettura di Catania e deve ritenersi provato dal fatto che i procuratori di lui hanno prodotto copia di due verbali di identificazione dello stesso, nei quali si fa riferimento alla sua condizione di denunciato.--

Va rilevato che, come, purtroppo, accade sistematicamente nei procedimenti come il presente trattati in questo ufficio, la Prefettura e la Questura di Catania, oltre a non partecipare alle udienze fissate per la loro trattazione e limitarsi a depositare brevi memorie scritte, non producono tutti i documenti necessari a ricostruire compiutamente le delicate fattispecie sottoposte al controllo del giudice.-------------------------------------------------------------------------------

Nel caso di specie, non stato prodotto dalla delegata del Prefetto alcun documento che possa consentire al sottoscritto una esatta ricostruzione dei fatti oggetto della denuncia e una sia pur sommaria delibazione della verosimiglianza della denuncia, del possibile fondamento della stessa e della corretta qualificazione giuridica dei fatti.---------------------------------------------------------------

N in questa sede - giudizio contenzioso, sebbene nella forma snella del procedimento camerale, avente ad oggetto diritti, nellambito del quale la pubblica amministrazione non esercita poteri autoritativi ed soggetta alle regole processuali generali, in forza delle quali il giudice pu tenere conto solo di ci che risulta provato e non solo genericamente affermato - pu attribuirsi decisiva valenza probatoria alle semplici affermazioni contenute nella memoria della Prefettura e presumersi la corretta qualificazione giuridica degli sconosciuti fatti operata dalla Questura, ancor pi se si considera levidente confusione di istituti e concetti nella quale incorre lestensore della stessa, quando, nelle prime righe della pag. 2, confonde sorprendentemente lessere destinatario di una denuncia con lavere commesso un reato.----------------------------------

5. __________

E non questa, purtroppo, lunica rilevante confusione che si fa negli atti della Questura e della Prefettura di Catania, prodotti in questo procedimento.     

Come si detto, la delegata del Prefetto non ha ritenuto di produrre alcun documento dal quale possa trarsi una ricostruzione dei fatti in qualche modo attendibile.--------------------------------------------------------------------------------

Farlo toccato - con una non dovuta assunzione dellonere probatorio che incombeva sulla controparte - ai procuratori del ricorrente.-----------------

Essi hanno prodotto i seguenti tre atti:-------------------------------------

A) Una dichiarazione a firma di Pyedegadu Atchamah Sadma (persona legittimamente residente in Catania, titolare della carta di identit n. AC3203288, rilasciata il 10.2.1999 dal Comune di Catania, depositata in copia agli atti), nella quale si espone testualmente:--------------------------------------------------------

 

Io sottoscritta Atchamah Sadma Pydegadu, nata a Mauritius il 27.8.1964, residente in Catania, Via Del Bosco 240, p.t., consapevole delle responsabilit connesse e conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci, dichiaro quanto segue: 

Lo scorso 5 marzo 2003, in compagnia del mio fidanzato sig. Raghu Khirechundur rientravo nella mia abitazione di via Del Bosco 344, a Catania, di propriet del sig. Sebastiano Re. Poich il sig. Re aveva messo un catenaccio alla porta di ingresso, che non ci permetteva di entrare ed aveva anche tolto lacqua e la luce alla casa, abbiamo cercato del nostro connazionale Sig. Ramgati Devanand che abitava prima di noi in quellappartamento e che era titolare del contratto con il sig. Re. Arrivato sul posto, il sig. Ramgati cominciava a litigare con il sig. Re Sebastiano e questi, che si trovava al piano superiore, rovesciava un secchio dacqua su di noi che ci trovavamo al piano di sotto, colpendo me in pieno. Il Ramgati ed un altro nostro connazionale salivano al piano di sopra ed il mio fidanzato Raghu Khirechundur, poich si accorgeva che la situazione si stava aggravando ed il Re minacciava di colpire il Ramgati, andava alla ricerca di un telefono pubblico per chiamare i carabinieri, che arrivarono poco dopo, chiamati anche da un vicino di casa che aveva assistito alla lite. In fede, posso affermare che il sig. Khirechundur non ha partecipato in alcun modo alla rissa, poich ha salito solo pochi gradini della scala che porta allabitazione del sig. Re per vedere cosa stava accadendo fra questo e il Ramgati ed poi uscito fuori per chiedere lintervento dei carabinieri. Disponibile ad essere ascoltata ed a rendere dichiarazione spontanea in giudizio, confermo che i detti fatti rispondono al vero.--------------------------------------

B) Un verbale di identificazione del ricorrente redatto dagli agenti di una volante della Questura, sul luogo e nellimmediatezza dei fatti, il 5.3.2003. In questo verbale i fatti non vengono in alcun modo - neppure sintetico - riferiti e si da atto soltanto che gli agenti della volante ritengono si debbano svolgere indagini in relazione al reato di rissa.-------------------------------------------

C) Un secondo verbale di identificazione del Raghu Khirechundur redatto il successivo 5.4.2003 presso il Commissariato Borgo Ognina, nel quale, con riferimento a quegli stessi fatti del 5.3.2003 che neppure in questo caso vengono narrati, si rende edotto Raghu Khirechundur che si procede a indagini nei suoi confronti per il reato di cui allart. 612 c.p., che, per, disciplina non gi la rissa, ma la minaccia.----------------------------------------------------------------

Dunque, la Questura di Catania qualifica i fatti ascritti al Raghu Khirechundur in un atto come rissa e in un altro successivo come minaccia.      

E quanto sia rilevante al differenza fra una qualificazione degli ignoti fatti ascritti al Raghu Khirechundur come rissa o come minaccia si comprender immediatamente se si considera che la rissa rientra fra i reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per i quali il 7 comma dellart. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, esclude la possibilit di regolarizzazione del lavoro e la minaccia invece no.---------------------------------------------

6. __________

E pacifico - in tutta la giurisprudenza e dottrina che si sono occupate di questo tema - che nel procedimento che si instaura ex art. 13, 8 comma, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, a seguito del ricorso dello straniero avverso il decreto che ne dispone lespulsione dal territorio dello Stato, il giudice non pu e non deve limitarsi a un controllo meramente formale dellesistenza e della apparente validit del decreto di espulsione, ma deve verificare, sulla base delle allegazioni e prove offerte dalle parti, la legittimit di esso.----------------

7. __________

Nel caso di specie la legittimit del decreto di espulsione oggetto del contendere tutta fondata soltanto sulla citata disposizione normativa di cui allart. 33, 7 comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189.-----------------------------

Ma deve dubitarsi della legittimit costituzionale di questa norma.

La questione di indubbia rilevanza, dato che, ove la norma in questione fosse costituzionalmente illegittima e tale venisse dichiarata dalla Corte Costituzionale, il decreto del Prefetto di Catania che sulle sue disposizioni esclusivamente si fonda andrebbe con evidenzia dichiarato da questo giudice illegittimo e, quindi, revocato in accoglimento del ricorso di Raghu Khirechundur.---

8. __________

La questione, oltre che rilevante, perch decisiva della controversia, appare anche non manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.---------

Lart. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, (c.d. Bossi-Fini) introduce e disciplina - nei presupposti, nei contenuti e negli effetti - la Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in forza della quale diritto di coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge permanere nel territorio dello Stato e di coloro che li occupano continuare a mantenerli alle proprie dipendenze.      

Il 7 comma di quellarticolo 33 esclude talune persone dallappli-cazione di quelle disposizioni, stabilendo, fra laltro, testualmente (nel testo vigente) che le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori dopera extracomunitari: (...) c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale ....-----------------------------------------------

Dunque, questa norma esclude dai diritti previsti per chi si trova nelle condizioni di cui allart. 33 della legge 189/2002 coloro che siano stati semplicemente denunciati  per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e tale , nella prospettazione del Prefetto di Catania, Raghu Khirechundur: una persona solamente denunciata, per fatti ignoti a questo giudice, che la Questura qualifica ora come rissa ora come minaccia.

Ci che accade, in pratica, che, per il solo fatto che una persona sia stata denunciata:---------------------------------------------------------------------------

- essa perde il lavoro che stava svolgendo;-------------------------------

- essa perde il diritto a permanere nel territorio dello Stato per svolgerlo;   

- essa, dopo avere abitato in Italia dal 1989 senza aver dato adito ad alcun motivo di lagnanza per la sua presenza, ne viene espulso;------------------

- il suo datore di lavoro perde la possibilit di avvalersi della prestazione lavorativa di una persona che legittimamente, altrimenti, avrebbe potuto mantenere alle proprie dipendenze;--------------------------------------------------------

- il suo datore di lavoro, in conseguenza di ci, deve riorganizzare diversamente la propria iniziativa economica.-----------------------------------------

Ritiene il sottoscritto che determinare questa situazione sulla base della sola circostanza che il lavoratore straniero stato denunciato violi gli artt. 2, 3, 24, 27, 35, 41 e 97.-----------------------------------------------------------------

9. __________

E di tutta evidenza, infatti, che il solo fatto che una persona sia stata denunciata non consente di inferire alcunch in ordine alle sue qualit personali, alle sue condotte, alle sue eventuali responsabilit, penali e non.---------

Nel nostro Paese, chiunque pu denunciare chiunque, anche senza avere prova alcuna e neppure labile indizio di sue responsabilit.-----------------

Il legislatore, per incoraggiare i cittadini a rivolgersi serenamente allautorit di polizia giudiziaria e al magistrato, ha posto molto opportunamente, con riferimento alla fondatezza della denuncia, il solo limite della illiceit della calunnia (art. 368 c.p.).----------------------------------------------------------------

Ed calunniosa soltanto la denuncia in danno di persona della cui innocenza il denunciante ha contezza.-------------------------------------------------------

Non calunniosa e non in alcun modo sanzionata - e ci sommamente opportuno, per le ragioni test dette - la denuncia infondata e neppure quella temeraria (purch non consapevolmente e dolosamente - essendo la calunnia un delitto - ingiusta).-----------------------------------------------------------------------

Sicch accade quotidianamente che migliaia di persone denuncino alla polizia giudiziaria e/o alla magistratura migliaia di altre persone, quando le ritengano, le sospettino, le ipotizzino o anche solo le immaginino coinvolte in qualsiasi tipo di situazione illegale.-----------------------------------------------------

Migliaia di condmini denunciano altri condmini. Migliaia di persone sottoposte a qualsiasi titolo a procedure amministrative denunciano i responsabili di quelle procedure, quando ritengono di aver subito torto. Eccetera.----

E tutto questo senza che si possa in alcun modo presumere, sotto alcun profilo, che tutte queste denunce siano fondate e le persone indicate come a qualsiasi titolo colpevoli di qualsiasi cosa davvero, in tutto o in parte, responsabili. 

A carico del denunciato, solo in quanto tale, non sussiste alcun indizio di reit.------------------------------------------------------------------------------------

Mentre dellarrestato potrebbe dirsi che dovrebbero ricorrere a suo carico gli estremi della flagranza di reato (il condizionale usato per tener conto del fatto che spesso la flagranza di un reato viene erroneamente ravvisata da operatori di polizia e poi esclusa dal magistrato che deve convalidare o no larresto); del rinviato a giudizio potrebbe dirsi che devono ricorrere a suo carico gli estremi della insussistenza di una evidente innocenza; e del condannato in primo grado quelli di una significativa verosimiglianza di colpevolezza; del denunciato non pu dirsi nulla di tutto ci.-----------------------------------------------------

Nel nostro Paese, la condizione di denunciato non di alcun ostacolo per lo svolgimento di qualsiasi attivit lavorativa e professionale e addirittura neppure di qualsiasi - anche molto rilevante - pubblica funzione.---------

Non viene sospeso dalle funzioni, per il solo fatto di essere stato denunciato, n subisce alcun pregiudizio di sorta ai suoi diritti e alle sue prerogative, un questore o un prefetto o un magistrato o un sindaco, ecc..-------------

Appare del tutto irragionevole che una condizione tanto irrilevante discrimini un lavoratore solo perch straniero.----------------------------------------

10. __________

Ma vi di pi e di peggio.----------------------------------------------------

Come si visto esaminando il caso paradigmatico oggetto di questo procedimento, la norma sospettata di incostituzionalit espone irragionevolmente il lavoratore straniero non solo allalea del tutto incontrollabile che deriva dalla possibilit che chiunque per qualunque ragione lo denunci, ma addirittura anche a quella ancor pi irragionevole derivante dal fatto che la qualificazione giuridica dei fatti oggetto della denuncia (cos da farli rientrare o no nella fattispecie di cui allart. 33, 7 comma, della legge 189/2002) viene fatta solo sommariamente e senza alcuna garanzia giurisdizionale e difensiva dagli uffici della polizia giudiziaria che di quei fatti vengono informati.--------------------------------

Raghu Khirechundur viene espulso perch il Prefetto di Catania ha ritenuto di dare credito ai poliziotti di una volante che il 5.3.2003 hanno qualificato gli ignoti (per questo giudice) fatti ascritti al ricorrente come sussumibili in una ipotesi di rissa. Non sarebbe stato espulso se il Prefetto avesse, invece, dato credito agli agenti di polizia che il 5.4.2003, presso il Commissariato Borgo Ognina, hanno qualificato gli stessi fatti come minaccia.------------------

E per aggiungere paradosso al paradosso va considerato che, a dar credito - come sembra doversi fare, in mancanza non solo di qualsiasi prova, ma anche solo allegazione contraria da parte della Prefettura - alla dichiarazione resa da Pyedegadu Atchamah Sadma e sopra testualmente riportata, la polizia intervenuta il 5.3.2003 sul luogo in cui si svolgevano i fatti poi contestati al Raghu proprio su richiesta telefonica di questultimo.---------------------------------

11. __________

Come si visto sopra, la norma della cui costituzionalit qui si dubita contiene linciso ... salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale ....------------------------

Ma esso non pu essere ritenuto sufficiente a rendere costituzionalmente legittima la norma.----------------------------------------------------------------------

Il suo tenore letterale e la sua interpretazione logica impongono, infatti, di ritenere - come, peraltro, ha fatto il Prefetto di Catania adottando nel caso di specie il decreto di espulsione controverso - che tale inciso non imponga allamministrazione di attendere lesito del procedimento che a seguito della denuncia  potrebbe essere avviato.---------------------------------------------

Se cos fosse, infatti, non avrebbe alcun senso parlare di persone che risultino denunciate, perch, se si dovesse attendere lesito del procedimento eventualmente avviato sulla base della denuncia, quelle persone non potrebbero pi essere qualificate come denunciate , ma andrebbero qualificate come condannate o assolte.-----------------------------------------------------------

12. __________

Dunque, un qualunque lavoratore straniero, in ipotesi del tutto innocente con riferimento a qualsiasi fattispecie di reato, sar discriminato da un qualunque altro che si trovi nelle sue stesse condizioni per il sol fatto che qualcuno lo ha denunciato, per il sol fatto che un agente di polizia ha qualificato i fatti oggetto della denunzia come rientranti in una delle ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., piuttosto che in altre, e per il solo fatto - del tutto accidentale - che, quando il Prefetto esamina il suo caso, non stato ancora concluso e, in ipotesi, addirittura neppure avviato alcun procedimento nel quale egli possa fare accertare e dichiarare la sua cristallina innocenza.-------------------------------------------

13. __________

Chiunque, poi, potr fare espellere qualunque straniero si trovi nella condizione disciplinata dal citato art. 33 della legge 189/2002 semplicemente denunciandolo. Magari solo perch lo ha in antipatia o perch ha interessi di fatto confliggenti con i suoi (un lavoratore concorrente, un datore di lavoro stufo, un locatore che - come pare essere accaduto nel caso di specie - vuole riavere libero limmobile, ecc.). E senza assumere alcuna responsabilit, non essendo in alcun modo punita, per le ragioni gi dette, la denuncia infondata o addirittura temeraria.   

14. __________

Ci, come si detto, sembra violare i principi sanciti dai seguenti articoli della Costituzione:----------------------------------------------------------------------

- art. 2, perch il lavoratore straniero solo denunciato viene discriminato e privato del lavoro solo per un pregiudizio, subendo gravissimo danno senza alcun corrispondente vantaggio per lordinamento, che appare, cos, non ispirato a principi di doverosa solidariet;--------------------------------------------------

- art. 3, perch si trattano irragionevolmente in maniera diversa situazioni giuridiche del tutto identiche con riferimento agli interessi da tutelare e ai presupposti di quella tutela;--------------------------------------------------------------

- art. 24, perch il lavoratore straniero patisce tale ingiustizia senza avere alcuna - n teorica n pratica - possibilit di difendersi dalla denuncia, facendo valere la propria innocenza e/o facendo correttamente qualificare i fatti oggetto della denuncia medesima, prima di patire le gravissime conseguenze della stessa. Non , infatti, in alcun modo nei poteri e nelle facolt del lavoratore straniero ottenere che, sulla base della denuncia che lo pregiudica, venga avviato e concluso nel pi breve tempo possibile un procedimento nel quale egli possa far valere la propria innocenza o, quanto meno, fare accertare lesatta natura dei fatti che gli vengono contestati onde ottenerne una corretta qualificazione giuridica che escluda la ricorrenza di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.;           

- art. 27, perch si disattende la presunzione di non colpevolezza che si deve a ciascuno prima di una condanna definitiva. Non si ignora, ovviamente, che, con riferimento alla tutela di importanti interessi pubblici, possibile dare rilievo, al fine di escludere taluno da certi diritti o facolt, anche a situazioni processuali nelle quali egli risulti coinvolto e che determinino delle serie riserve nei suoi confronti, pur se non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva di condanna, ma, come si gi detto sopra a pag. 11, la condizione di denunciato proprio nulla consente di ipotizzare, neppure in termini probabilistici, in ordine a eventuali responsabilit del denunciato;------------------------------------------

- art. 35, perch si incide in maniera grave e definitiva sul diritto al lavoro nel nostro Paese di una persona che si trova nelle condizioni previste dalla legge per avere riconosciuto quel diritto;-------------------------------------------------

- art. 41, perch si impedisce, in maniera illogica e discriminatoria a un datore di lavoro di mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore che ha scelto. Fra laltro, va considerato che la denuncia potrebbe riguardare anche un numero elevato di lavoratori di unimpresa (denunciati, per esempio, con riferimento a una qualche vicenda sindacale che li riguardi tutti) e che, in ipotesi, il lavoratore in questione potrebbe essere dotato di competenze particolarmente specializzate per le quali il suo ruolo nellimpresa di decisivo rilievo;

- art. 97, perch la norma che qui si rimette alla Corte Costituzionale fa s che, con riferimento alla materia che disciplina, lammi-nistrazione non appaia organizzata in modo da assicurare limparzialit del suo operato, discriminando in maniera che potrebbe essere definita, con espressione figurata, come capricciosa, persone che fanno valere diritti molto rilevanti per la loro vita e la loro condizione esistenziale. In sostanza, la scelta fra chi pu essere regolarizzato e chi no , sotto il profilo qui esposto, praticamente affidata al caso.-------

15. __________

La natura stessa dei diritti oggetto del procedimento impone di adottare un provvedimento cautelare che assicuri efficacia al provvedimento che sar adottato allesito di questo procedimento.---------------------------------------------

Se, infatti, nelle more di esso, Raghu Khirechundur fosse costretto a lasciare effettivamente il nostro Paese, a nulla servirebbe un provvedimento che, in ipotesi, accogliesse il suo ricorso qui in esame, perch egli avrebbe irrimediabilmente perso il suo posto di lavoro.---------------------------------------------

Dunque, ai sensi dellart. 700 c.p.c., va sospesa lefficacia dei provvedimenti adottati il 31.7.2003 dal Prefetto e dal Questore di Catania in danno dellodierno ricorrente e ne va interdetta lesecuzione.-----------------------

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dellart. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui esclude dallapplicazione dellart. 33 medesimo i rapporti di lavoro che occupino prestatori dopera extracomunitari: (...) c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, per violazione degli articoli 2, 3, 24, 27, 35, 41 e 97 della Costituzione.------------------------------------------------------------------------------------

Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale.------------------------------------------------------------------------------------

Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale, questo provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.-------------------------------------------------------------------------------------

Sospende lesecutivit del decreto cat. A12/203/Emersione n. 131, con il quale il 31.7.2003 il Prefetto di Catania ha disposto lespulsione di Raghu Khirechundur dal territorio dello Stato e il suo accompagnamento coattivo alla frontiera e fa divieto a chiunque di darvi esecuzione prima dellesito di questo procedimento.

Sospende lesecutivit del decreto cat. A12/2003/Imm. n. 56, con il quale il 31 luglio 2003 il Questore di Catania ha ordinato a Raghu Khirechundur di lasciare il territorio dello Stato.----------------------------------------------------------------

Catania, 4 dicembre 2003.

                                                                                                    Il Giudice

 

 

Depositato in cancelleria il 4.12.2003.