NĦ 589/04 RR

                                                                                                                      NĦ 4261/04 Cron.

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice Onorario dr.ssa Barbara Trivellato

nel procedimento ex art.30, comma 6 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla conduzione dello straniero (D. Lgs. 25.07.1998 n. 286) promosso con il patrocinio dellĠAvv. Vincenzo Tallarico, del Foro di Padova, e da Uta Emilia, cittadina Moldava, con ricorso depositato in data 15.07.2004 n. 589/2004, a scioglimento della riserva di cui al verbale dĠudienza del 18.11.2004, ritenuto il procedimento maturo per la decisione sulla base delle testimonianze assunte, osserva.

In data 04.06.2004 viene notificato alla Sig.ra Uta Emilia, nata a Tudora (Rep. Moldava) il 29.12.1978, titolare del permesso di soggiorno n. C493908 valido fino al 05.03.2004, provvedimento questorio di rigetto dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto il periodo di convivenza con il marito Zilio Mario, residente a Brugine (PD), via cimitero n. 8, si sarebbe protratta solo per pochi mesi dopo il matrimonio, avvenuto in data 20.01.2001, come rilevato dal personale di Polizia Municipaale di Codevigo; inoltre la medesima risulta essere destinataria di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Verona in data 13.11.1999 con le generalitˆ di CEBAN MARINA, nata in Russia il 03.09.1978, di cui non risulta abbia presentato istanza di revoca e che, quindi, conserva la sua validitˆ ed efficacia.

Con il ricorso n.589/2004 la ricorrente, ut supra costituita e rappresentata, impugna il provvedimento amministrativo perchŽ viziato da eccesso di potere per difetto dĠistruttoria, travisamento dei fatti, illogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione, violazione di legge. Per quanto riguarda il decreto di espulsione di cui non risulta essere mai stata presentata istanza di revoca, si fa osservare che, se originariamente legittimo, in seguito al sopravvenire di nuove circostanze (matrimonio e convivenza)  divenuto inidoneo a perseguire la funzione attribuita dalla legge allĠatto, e pertanto,  da ritenersi ineseguibile; si aggiunge inoltre che, successivamente a tale decreto di espulsione, la Questura di Padova aveva rilasciato giˆ un primo permesso di soggiorno per motivi familiari (07.12.2001) determinando cos“ lĠabrogazione del decreto di espulsione, senza bisogno di una espressa pronuncia con un atto formale di ritiro.

Nel corso dellĠudienza del 13.10.2004 il difensore della ricorrente Avv. Tallarico, riportandosi a quanto affermato nel ricorso, insiste per lĠaccoglimento dello stesso. Per la Questura non compare nessuno. Il Giudice verificata la regolaritˆ della notifica, ne dichiara la contumacia e rinvia la causa allĠudienza del 18.11.2004 per lĠescussione dei testi citati in ricorso.

AllĠudienza del 18.11.2004 viene interrogata liberamente la ricorrente, che confermava che in data 28 febbraio 2004, giorno in cui la Polizia Municipale ha effettuato il sopraluogo per verificare lĠeffettiva convivenza della ricorrente con il signor Zilio, si trovava a Milano presso una sua zia come il marito stesso aveva dichiarato allĠagente Fumato Licia (doc. n. 7 fascicolo ricorrente). Dichiara inoltre di aver sempre convissuto con il marito, a parte brevi periodi in cui si  dovuta recare in Moldavia per visitare la madre malata. Successivamente sono stati escussi i testi Carraro Roberto e Minesso Antonio, i quali hanno confermato che la ricorrente ha sempre convissuto con il marito.

Ritenendo la causa matura per la decisione LĠavv. Tallarico chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Il Giudice si riserva.

La doglianza della ricorrente Uta Emilia  fondata. Il Questore di Padova le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari perchŽ fra i coniugi non vi sarebbe mai stata convivenza. Tale affermazione pare suffragata dai seguenti dati raccolti dalla Polizia Municipale :

a)     la ricorrente non  stata reperita nellĠabitazione nellĠunica occasione in cui la Polizia Municipale ha fatto il sopraluogo;

b)    le informazioni di alcuni conoscenti, genericamente indicati, che affermano che  pi di un anno e mezzo che non vedono la ricorrente.

Tali elementi risultano per˜ di scarsa significativitˆ, oltre che per la vaghezza e genericitˆ, anche perchŽ non consentono di ritenere dimostrata la non convivenza della ricorrente con il coniuge. Sono inoltre smentiti dalla stessa documentazione agli atti. Il Prefetto di Padova, con provvedimento prot. N. 4059/Gab del 20.12.2001 ha abrogato il provvedimento di espulsione adottato nei confronti della ricorrente in data 11.10.1999, avendo la Questura di Padova, con lettera del 21.11.2001, Òcomunicato che la medesima ha contratto matrimonio con il cittadino italiano Mario Zilio nato a Brugine il 24.06.1937 ivi residente, Via Cimitero n.8, e che risulta provata la convivenzaÓ. La Questura di Padova, quindi, aveva rilasciato un primo permesso di soggiorno in data 07.12.2001 sul presupposto dellĠintervenuto coniugio e della comprovata convivenza. Successivamente, in data 27.03.2003, decorsi oltre due anni dal matrimonio, la stessa Questura provvedeva al rinnovo, confermando il persistere dei requisiti leggittimanti il rilascio. Inoltre la ricorrente risulta, alla data del 07.07.2004, anagraficamente residente a Brugine in via cimitero n. 8, assieme al marito Zilio Mario e tale iscrizione risulta da unĠunica scheda anagrafica. Oltre alle prove documentali, ci sono poi le testimonianze raccolte, che confermano che la ricorrente ha sempre convissuto con il marito.

Per quanto riguarda il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Verona in data 13.11.1999 si rileva che lĠart. 19 comma 2 lett. c del D.Lgs 286/98 pone un divieto assoluto di espulsione di stranieri con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalitˆ italiana; il significato di tale divieto di espulsione verrebbe ad essere gravemente sminuito se si consentisse, in rigorosa applicazione dellĠart. 30 dello stesso decreto legislativo, di derogarlo ogniqualvolta lo straniero non dimostri la regolaritˆ del proprio soggiorno nel territorio italiano; si creerebbe inoltre un vuoto di disciplina laddove gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia, ma coniugati con cittadini italiani, si troverebbero nella situazione di non poter ottenere il permesso di soggiorno secondo quanto stabilito dall'Ġart. 30 ma nello stesso tempo non potrebbero essere espulsi ai sensi dellĠart. 19.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso avverso il decreto del Questore di Padova del 07.05.2004, annulla il suddetto decreto e ordina la cancellazione del provvedimento di espulsione comminato dalla Prefettura di Verona, in persona del prefetto pro tempore, ad Uta Emilia, in data 13.11.1999.

Dispone il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dellĠart. 30 D.Lgs 286/98 in favore di UTA EMILIA.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

Si comunichi.

Padova, 23 novembre 2004

                                                                                            Il Giudice Onorario

                                                                                            Dr.ssa Barbara Trivellato