a) Il migrante regolare al momento della commissione del reato e la Bossi-Fini

Lart. 4 comma 3 del T.U. del 98, cos come modificato dalla legge 189 del 2002 (cosidetta legge Bossi-Fini) stabilisce che non ammesso in Italia lo straniero che [] sia considerato una minaccia per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2[1], del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libert sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit illecite. Quindi tutti i migranti che siano stati condannati per uno di questi reati, anche se regolari al momento della condanna, non possono vedersi rinnovato il permesso di soggiorno al momento in cui vengono scarcerati.

 

a) Irretroattivit della Bossi-Fini:  pericolosit e rinnovo del permesso di soggiorno

Questa norma non si applica a quei soggetti che hanno commesso il reato prima dellentrata in vigore della legge 189. Questa impossibilit deriva dal principio generale di irretroattivit della legge penale. Dato che l'espulsione prevista dalla legge 189/2002 come una immediata conseguenza della condanna per determinati reati essa inapplicabile ad eventi avvenuti prima della entrata in vigore della stessa legge. Merita ricordare che la Corte Costituzionale[2] ha qualificato misura di sicurezza un'analoga previsione del D.P.R. 309 del 1990 relativo agli stupefacenti che all'art. 86 prevedeva che dovesse essere espulso lo straniero condannato per uno dei reati previsti dalla stessa legge[3]. Qualificando tale espulsione come misura di sicurezza la Corte ha anche statuito che essa non potesse essere applicata automaticamente, come aveva previsto il legislatore, e come dispone la legge 189 ampliando addirittura ad altri reati i casi di un tale automatismo, ma solo previo accertamento della sua pericolosit. Per analogia, la disposizione che impone l'espulsione dello straniero che ha commesso uno o pi dei sopra ricordati reati, oltre che non retroattiva, appare anche incostituzionale nella misura in cui prevede il diniego della possibilit di continuare a soggiornare sul territorio italiano come un automatismo, senza verifica giudiziaria della pericolosit del soggetto.

A coloro che hanno commesso un reato prima del 26 agosto 2002 giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 189, si applica la vecchia disciplina, quindi potr essere negato il permesso di soggiorno soltanto allo straniero che sia considerato una minaccia per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere. Tra queste persone rientrano per espressa previsione dellart. 13 comma 2 punto c del T.U. del 98: coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi: coloro che per la condotta ed il tenore della vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivit delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo lintegrit fisica o morale dei minorenni, la sanit, la sicurezza o la tranquillit pubblica; gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalit o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La misura di sicurezza dellespulsione pu essere applicata 1) qualora il migrante sia stato considerato pericoloso al momento della condanna, 2) in caso di assoluzione di un migrante che voleva commettere un reato, ma la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), 3) nel caso che il migrante si sia accordato con almeno unaltra persona per commettere un delitto che poi non hanno commesso (art. 115 c.p.), 4) dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 18 luglio 2003, forse, se lespulsione non compromette lassistenza sanitaria, anche nel caso che il migrante sia prosciolto per non imputabilit, qualora il giudice ritenga di applicare una misura di sicurezza.

Se il migrante stato condannato il magistrato di sorveglianza alla fine della pena deve riconsiderare la pericolosit del soggetto. Sulla base di questa valutazione decide di confermare la misura di sicurezza, se ritiene il soggetto ancora pericoloso, di convertirla in una pi adeguata alleffettiva pericolosit del soggetto o di revocarla se il soggetto non pi ritenuto pericoloso (art. 679 c.p.p.). Le questure non ritengono che la revoca della misura di sicurezza per mancanza di pericolosit da parte del magistrato di sorveglianza sancisca la non pericolosit del migrante. Sostengono infatti che i paramentri sulla base dei quali loro sono tenute a considerare pericoloso il migrante sono diversi da quelli utilizzati dalla magistratura di sorveglianza (le questure fanno riferimento alla legge 1423 del 1956 disciplinante le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericoloso per la pubblica sicurezza -- a cui rimanda quasi letteralmente lart. 13 comma 2 punto c), del T.U. del 98 prima citato[4]--, il magistrato di sorveglianza allordinamento penitenziario). Se per sulla base di tale dichiarazione di non pericolosit, eventualmente corredata con le relazioni degli operatori dellarea trattamentale allinterno del carcere (educatori ed assistenti sociali del CSSA) che attestano il percorso di rieducazione fatto dal migrante durante lesecuzione pena, si presenta ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e contro il provvedimento di espulsione, se non ci sono a carico del migrante fatti successivi alla stessa dichiarazione di non pericolisit, probabile che il ricorso venga accolto (ne sono stati accolti molti).

Dovrebbe essere sicuramente considerato non pericoloso dalla questura (e a maggior ragione dai giudici amministrativi o di pace, competenti rispettivamente sul ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e contro il decreto di espulsione) il migrante che ha concluso la sua pena in affidamento (ordinario o terapeutico). Infatti lart. 47, comma 12 dellOrdinamento penitenziario (a cui rimanda lart. 94 del T.U. del 1990 sugli stupefacenti per quanto riguarda laffidamento terapeutico) recita che lesito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale, quindi sicuramente estingue la pericolosit del soggetto desunta dai reati commessi antecedentemente al periodo trascorso in affidamento. Una tale conclusione stata raggiunta dal Tribunale Regionale dellEmilia Romagna che con sentenza 27/10/2003 n. 2168 ha affermato che deve [] escludersi che la lavoratrice straniera che era la ricorrente risulti pericolosa per la sicurezza dello Stato o che ricorrano le ipotesi descritte alla lettera c) del comma settimo dellarticolo 33 della legge 189 del 2002. Ed invero, in relazione alla positiva condotta tenuta dallo straniero, il Magistrato di Sorveglianza [] dichiarava cessato lo stato di pericolosit [] e nel contempo revocava la misura di sicurezza dellespulsione dallo Stato []. Con ordinanza [] dichiarava concluso positivamente il periodo di affidamento e lestinzione della pena e di ogni altro effetto penale conseguente alla condanna inflitta. La positiva conclusione dellaffidamento in prova ai servizi sociali produce quindi effetti sostanzialmente riabilitativi, normativamente correlati alla buona riuscita della misura alternativa alla detenzione. Tali effetti, bench non esattamente coincidenti con quelli connessi, ex art. 178 c.p., allistituto della riabilitazione (che incide anche sulle pene accessorie), valgono comunque come questi a qualificare il soggetto interessato come non socialmente pericoloso e, anzi, proficquamente reinserito nella societ stessa (in particolare attraverso lattivit lavorativa).

Si deve notare incidentalmente che, contrariamente a quanto sostiene, il Tribunale Amministrativo dellEmilia Romagna la dichiarazione di buon esito dellaffidamento estingue anche le pene accessorie[5], dato che, come ricordato, esso estingue, in forza dellart. 47 comma 12 ordinamento penale, ogni effetto della condanna e che la riabilitazione, come recita lart. 178 c.p., estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, dove quel ed ogni altro chiarisce che le pene accessorie sono un effetto penale della condanna e in quanto tali vengono estinte dalla declaratoria di buon esito dellaffidamento. Che le pene accessorie siano un effetto penale della condanna sembra del resto esplicitamente sancito dallart. 20 c.p. secondo cui le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (corsivo naturalmente mio).

 

b) Il buon esito dellaffidamento neutralizza il reato ostativo

Della dichiarazione di buon esito dellaffidamento si dovrebbero poter giovare anche i migranti che hanno commesso un reato considerato ostativo alla permanenza sul territorio dalla legge 189, successivamente alla sua entrata in vigore. Infatti, per le ragioni gi espresse, lespulsione amministrativa in conseguenza della commissione di uno di questi reati si configura come un effetto penale della condanna e quindi dovrebbe essere preclusa dal buon esito dellaffidamento. Questa conclusione appare certa se, come fa il T.AR. dellEmilia Romagna, si equiparano gli esiti della declaratoria di buon esito di affidamento a quelli della riabilitazione. Merita sottolineare che lequiparazione degli effetti dei due istituti sostenuta dalla dottrina secondo la quale lunica differenza di tipo temporale: la riabilitazione ha effetto retroattivo (ex tunc), mentre la declaratoria sprigiona i suoi effetti dal momento in cui viene fatta (ex nunc).

E importante sottolineare che il migrante non pu essere espulso nel lasso di tempo che trascorre tra la fine dellaffidamento e la declaratoria relativa al suo esito, lasso di tempo che in alcuni casi pu essere anche molto lungo. In quel periodo infatti ancora formalmente un soggetto in esecuzione pena, solo la declaratoria sullesito dellaffidamento che estingue la pena. In effetti se il tribunale non riconosce il buon esito dellaffidamento ridertemina un quantum di pena che il migrante deve ancora scontare, o addirittura, secondo certa giurisprudenza, gli impone di riscontare in carcere tutto il periodo trascorso in affidamento.

 

c) La detenzione legittimo impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno

Esiste una giurisprudenza di merito (giudice dellespulsione e magistratura di sorveglianza) che, in virt della sentenza della Cassazione n. che affermava che la semplice inosservanza dei tempi del rinnovo del permesso di soggiorno non di per s causa sufficiente per lespulsione, riconosce la detenzione come legittimo impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno. Il migrante detenuto infatti non pu rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, perch in carcere non pu svolgere attivit di lavoro dipendente e tanto meno autonomo. A norma dellart. 13 comma 2 lettera b) del T.U. del 98 egli quindi non pu essere espulso dato che il suo ritardo dipeso da forza maggiore. Quindi si devono almeno far decorrere dal momento in cui finisce lesecuzione pena i sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno nei quali lo stesso comma dellarticolo 13 prevede il migrante non possa essere espulso[6]. In questo periodo il migrante pu trovare un lavoro e prensentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

5)  I migranti irregolare al momento della condanna

 

Quanto finora detto riguarda solo il migrante regolare al momento della condanna. Per quanto concerne i migranti irregolari al momento della condanna ci sono due situazioni che sembrano imporre consentire almeno un differimento dellespulsione. Esse sono rappresentate dalla pena pecuniaria e dalla misura di sicurezza diversa dallespulsione.

 

 a) Sul pagamento delle pene pecuniarie.

Molti reati prevedono oltre alla pena detentiva una pena pecuniaria:

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in particolare le violazioni della legge sugli stupefacenti sono punite, oltre che con pene detentive molto gravose, con ingenti pene pecuniarie. Spesso i condannati, e in particolare i migranti, quando alla fine della detenzione sono chiamati a pagare la pena pecuniaria non hanno i mezzi per adempiere. Se si espelle il migrante alla conclusione della pena detentiva o addirittura nel corso di questa, ricorrendo all'espulsione come misura alternativa, di fatto lo Stato rinuncia ad eseguire la pena pecuniaria: infatti impensabile che si riesca ad eseguire all'estero una pena che gi viene eseguita difficilmente nei confronti dei soggetti che rimangono sul territorio nazionale. Una tale rinuncia appare inaccettabile dato che la pena pecuniaria non una pena residuale rispetto a quella detentiva, n una pena accessoria ma, al pari della detenzione, una pena principale[7]. La scelta di esercitare o meno la potest punitiva da parte dello Stato non pu essere rimessa alla discrezionalit della pubblica amministrazione, n tanto meno pu dipendere da c

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riteri quali la personalit del soggetto passivo. In uno Stato di diritto tale scelta dovrebbe essere di esclusiva spettanza del legislatore. Solo il legislativo, valutati gli interessi in gioco, pu optare per una rinunzia all'esercizio della potest punitiva e solo in casi eccezionali che come tali devono essere espressamente indicati. Cosa che il legislatore ha puntualmente fatto allart. 16 del T.u. del 98 prevedendo gli istituti dellespulsione come pena sostitutiva e come misura alternativa, che la Corte Costituzionale[8] ha configurato come casi in cui il legislatore ha deciso di far prevalere lespulsione amministrativa sullesecuzione della pena. In mancanza di una specifica indicazione in tal senso non sembra che possa essere ammessa deroga all'obbligatoriet dell'esercizio della potest punitiva.

In base allart. 742 c.p.p. soltanto la presenza di accordi internazionali, intercorrenti tra gli Stati  interessati autorizza il Ministro della Giustizia a demandare lesecuzione delle sentenze penali allestero o ad acconsentirvi quando essa richiesta dallo Stato estero[9]. Sino ad oggi lItalia non ha stipulato accordi in materia di esecuzione delle pene pecuniarie con alcun paese[10]. Peraltro pre

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vista, quando il condannato non pu farvi fronte,  la conversione della pena pecuniaria nella misura della libert controllata. Lart. 660 del c.p.p. non lascia spazio alcuno alla possibilit che sul nostro territorio permangano soggetti in stato di insolvenza permanente[11], prevedendo che in caso di insolvenza la pena pecuniaria sia convertita o in libert controllata o in lavoro sostitutivo (art. 102 e seguenti legge 689 del 1981)[12]. Nel caso in cui al migrante inadempiente venisse convertita la pena pecuniaria ci troveremmo di fronte ad una misura restrittiva della libert personale la cui esecuzione allestero necessiterebbe in ogni caso del consenso dellinteressato, come precisato dallart. 742, comma 2, del codice di procedura penale.

Un altro motivo per cui la pena pecuniaria sembra ostare allespulsione amministrativa offerto dallaggiunta del comma 1 bis allart. 15 del T.U. del 98 operato dalla legge 189/2002[13]. Questo comma prevede che lespulsione come misura di sicurezza vada effettuata subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione e, quindi, prima dellesecuzione della pena pecuniaria. Una disposizione di tal genere non prevista per l'espulsione amministrativa. Perci, il legislatore della legge 189/2002, nel pronunciarsi su quali forme di espulsione sono immediatamente eseguibili al momento della scarcerazione, ha inteso riferirsi solo all'espulsione prevista come misura di sicurezza. Se ne desume che, per quanto riguarda lespulsione amministrativa, il legislatore ha inteso lasciare immutata la disciplina prevista allart. 742 c.p.p. e ribadire il principio per cui prima si esegue tutta la pena (compresa quella pecuniaria) e

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 solo successivamente si pu procedere allespulsione. Altrimenti, avrebbe dovuto affermare che sia lespulsione misura di sicurezza, sia lespulsione amministrativa si eseguono immediatamente dopo la scarcerazione. Se questa era la sua volont sarebbe stato sufficiente inserire lodierno comma 1-bis dellart. 15 del D.Lgs. 286/1998 anche nellart. 13 dello stesso decreto legislativo, che regola lespulsione amministrativa.

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Si deve aggiungere che esiste un diritto del condannato a estinguere anche la pena pecuniaria, mediante la sua rateizzazione o la sua conversione in libert controllata, se non ha fondi sufficienti per estinguerla in una unica soluzione, cosa che, come ho accennato, accade frequentemente. Infatti lestinzione della pena pecuniaria, che , come ricordato, pena principale e non accessoria, a norma dellart. 179 c.p. precondizione per lottenimento della riabilitazione[14]. Impedire lesecuzione della pena pecuniaria vorrebbe dire dis

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criminare il migrante ed impedirgli

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 il conseguimento della riabilitaz

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ione.

Praticamente il migrante dovrebbe chiedere al magistrato di sorveglianza, non appena il p.m. trasmette a questo laccertamento dellinsolvibilit del migrante, la rateizzazione della pena pecuniaria, se ha un lavoro che lo attende appena scarcerato o se sta gi lavorando perch semilibero, in affidamento o in art. 21 o.p. e il datore di lavoro disposto a rinnovare il contratto anche ad esecuzione pena terminata, o, se non ha redditi, la sua conversione in libert controllata. Il migrante in esecuzione di pena pecuniaria dovrebbe aver diritto a lavorare come il migrante in affidamento o in semilibert in forza della gi ricordata circolare 15 marzo 1993, n. 27/93[15] del ministero della giustizia che impongono allufficio del lavoro di registrarlo. Se ci fossero resistenze da parte dellUfficio del lavoro a considerare il migrante in esecuzione pena pecuniaria come un soggetto titolare del diritto ad avere un atto di avviamento al lavoro in analogia con i migranti a cui stato concesso il lavoro all'esterno, (o sono semiliberi, affidati in prova al Servizio sociale, in libert condizionale, in libert vigilata), il migrante pu stipulare un contratto a progetto, che essendo lavoro autonomo non prevede liscrizione allUfficio del lavoro e non espone ad alcun rischio il datore di lavoro (a quel punto committente)[16]. La rateizzazione garantisce un periodo di permanenza sul territorio dello Stato di almeno 30 mesi: la pena pecuniaria infatti pu essere suddivisa in 30 rate mensile (art. 133-ter c.p.)[17], pi leventuale periodo derivante dalla conversione del residuo di pena pecuniaria non pagato. La conversione garantisce un periodo di permanenza di 12 mesi, dato che il giudice di sorveglianza dovrebbe concedere ex art. 660[18] co. 3 c.p.p. al condannato insolvente una dilazione di 6 mesi che pu essere rinnovato una sola volta. A questo anno vanno poi aggiunti 6 mesi (da scontare in libert controllata) se la pena pecuniaria rateizzata una multa o un altro anno (sempre da scontare in libert controllata) se viene rateizzata una ammenda (art. 102 L. 689/191). Questi periodi possono raggiungere rispettivamente i 9 mesi e un anno e 6 mesi se cՏ il concorso di pi condanne a pena pecuniaria.

 

 



[1] Art. 380 c.p.: 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all`arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni . 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all`arresto di chiunque colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalit dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall`art. 419 c.p.; c) delitti contro l`incolumit pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavit previsto dall`art. 600 delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies c.p.; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall`art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall`art. 625 comma 1 nn. 1), 2) prima ipotesi e 4) seconda ipotesi c.p.; f) delitto di rapina previsto dall`art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall`art. 629 c.p.; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall`art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110 ; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell`art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalit di terrorismo o di eversione dell`ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall`art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall`art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all`art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall`art. 416 bis c.p.; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall`art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l`associazione diretta alla commissione di pi delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.

[2] Sentenza n. 58 del 24/2/1995.

[3] Art. 86 D.p.r. 309 del 9/10/1990: Espulsione dello straniero condannato Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato

[4] La Cassazione Prima sezione civile con la sentenza  12721 del 30 agosto 2002 ha affermato che quando la norma indica il presupposto dell'espulsione dello straniero nella sua "appartenenza" alla categoria delle persone pericolose, di cui alla legge n. 1423 del 1956, non pu ammettersi che tale "appartenenza" possa essere oggetto di un giudizio meramente probabilistico, dovendo invece richiedersi un accertamento rigoroso dei presupposti sulla base dei quali la legge n. 1423 consente di ascrivere un soggetto a una delle categorie di persone pericolose dalla stessa legge indicate. Una lettura dell'art. 13 del d. l.vo n. 286 conforme alle effettive finalit e rispettosa della natura giuridica della situazione soggettiva dello straniero incisa dal provvedimento amministrativo e delle conseguenti esigenze di tutela giurisdizionale, impone di ritenere che la norma, quanto ai presupposti del giudizio di "appartenenza" alle categorie di persone pericolose, contenga, sostanzialmente, un rinvio alla disciplina della legge n. 1423. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale conseguente all'impugnazione dei provvedimenti espulsivi adottati sulla base dell'art. 13, 2 comma lettera c), deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'inclusione dello straniero in una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e, pertanto, deve essere condotto utilizzando i criteri che emergono dagli orientamenti giurisprudenziali elaborati con riferimento a tale disciplina (in senso conforme v. Cass. n. 8395/2000). Devono, in particolare, tenersi presenti i criteri: a) della necessit di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) del requisito dell'attualit della pericolosit; c) della necessit di esaminare globalmente l'intera personalit del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (v. tra le pi recenti: cass. 17 marzo 2000, Cannella; 2 marzo 1999, Morabito; 14 dicembre 1998, Musso; 6 aprile 1999, Cirillo; 20 novembre 1998, Iorio; 11 gennaio 1999, Pappacena).

[5] In dottrina ed in giurisprudenza si discute invece sulla capacit del buon esito dellaffidamento di estinguere la pena pecuniaria, per una ricostruzione delle diverse pronunce cfr. R. Tucci, Riflessioni sulla natura dellaffidamento in prova ai servizi sociali a seguito di una recente sentenza delle sezioni unite, Rassegna penitenziaria e criminologica, VII (2003), n. 3, pp. 114-8.

[6] Art. 13 comma 2: Lespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: a) []; b) si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescirtto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo

[7] La distinzione tra pena principale e accessoria stabilita dall'art. 20 del c.p.: Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa. In ossequio al principio di tassativit delle pene il capo II del titlo II del I libro del codice penale elenca le pene principali e tra queste (art. 24) la pena pecuniaria della multa; il capo III dello stesso titolo elenca invece le pene accessorie.

[8] Ordinanza  369 del 1999 sullespulsione come sanzione sostitutiva della detenzione e ordinanza 226 del 2004 sullespulsione come sanzione alternativa alla detenzione.

[9] Art. 742 c.p.p.:  1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dallart. 709 comma 2, il Ministro di Grazia e giustizia domanda lesecuzione allestero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa richiesta dallo Stato estero.

2. Lesecuzione allestero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libert personale pu essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e lesecuzione nello Stato estero idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

3. Lesecuzione allestero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libert personale ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e lestradizione stata negata o non comunque possibile.

Lart. 709 comma 2 dello stesso c.p.p. penale richiamato allinizio di questarticolo concerne lestradizione.

[10] Lunico accordo internazionale esistente in materia di esecuzione della pena allestero, noto come  Convenzione di Strasburgo, concerne esclusivamente lesecuzione delle pene detentive. /fai link a nostro sito/

[11] Art. 660 c.p.p.: 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (disp. di att.).181 2. Quando accertata la impossibilit di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell`effettiva insolvibilit del condannato (disp. di att 182.) e, se ne il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena stata rateizzata, convertita la parte non ancora pagata. 3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza pu disporre la rateizzazione della pena a norma dell`art. 133 ter c.p., se essa non stata disposta con la sentenza di condanna ovvero pu differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, disposto un nuovo differimento, altrimenti ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l`esecuzione stata differita. 4. Con l`ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalit delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. 5. Il ricorso contro l`ordinanza di conversione ne sospende l`esecuzione. . /fai link a nostro sito/

[12] Legge 689 del 1981: Art. 102. Conversione di pene pecuniarie. - 1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilit del condannato si convertono nella libert controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. 2. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa pu essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. 3. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libert controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. 4. Il condannato pu sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libert controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato. 

Art. 103: Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie. - 1. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilit del condannato la durata complessiva della libert controllata non pu superare un anno e sei mesi, se la pena convertita quella della multa, e nove mesi se la pena convertita quella dell'ammenda. 2. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non pu superare in ogni caso i sessanta giorni.

Art. 105: Lavoro sostitutivo. - 1. Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attivit non retribuita, a favore della collettivit, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che pu delegare il magistrato di sorveglianza. 2. Tale attivit si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Art. 107: Determinazione delle modalit di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda. - 1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato. 2. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libert controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altres le modalit di esecuzione della libert controllata a norma dell'articolo 62. 3. Il magistrato di sorveglianza determina le modalit di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalit di esecuzione del lavoro sostitutivo immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. 5. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

Art. 108: Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda. - 1. Quando violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libert controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libert controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67. 2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli. 3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

[13] Art. 15 D. Lgs. 286/98 modificato dalla legge 189/2002: Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lesecuzione dellespulsione 1. Fuori dai casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo in cui di custodia cautelare o di detenzione.

[14] Art. 179 c.p. comma 1: 1. La riabilitazione conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

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[16] Le sanzioni sono previste solo per chi assume un lavoratore dipendente privo di permesso di soggiorno. Lart. 22 T.U. 1998, come modificato dalla Bossi-Fini, recita infatti al comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Nessuna sanzione invece prevista per il committente che stipula un contratto con un lavoratore autonomo non dotato di peremsso di soggiorno.

[17] Art. 133 ter: - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. 1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, pu disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non pu essere inferiore a lire trentamila. 2. In ogni momento il condannato pu estinguere la pena mediante un unico pagamento.

[18] Lart. 660 c.p.p era stato abbrogato dal T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R.  30 maggio 2002, n. 115) la Corte Costituzionale la sentenza 212 del 2003 ha abbrogato lart. 238 del T.U. che regolava la conversione delle pene pecuniarie e ridato vigore allart. 660 c.p.p.