DOCI - 61991J0206 - bas-cit
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61991J0206
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 16 DICEMBRE 1992.
ETTIEN KOUA POIRREZ CONTRO CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, SOSTITUITA DALLA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOBIGNY - FRANCIA.
PREVIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PER MINORATI - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - VANTAGGIO SOCIALE - SITUAZIONE MERAMENTE INTERNA DI UNO STATO MEMBRO.
CAUSA C-206/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06685

 
   







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Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Disposizioni del Trattato ° Inapplicabilità ad una situazione meramente interna ad uno Stato membro ° Lavoratore cittadino di uno Stato membro che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione ° Diniego ad un suo familiare di un vantaggio in materia di previdenza sociale attribuito ai familiari dei lavoratori migranti
(Trattato CEE, artt. 7 e 48, n. 2)



Gli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato, nonché i regolamenti adottati in esecuzione di dette disposizioni, si applicano unicamente a situazioni che rientrano nell' ambito di applicazione del diritto comunitario, vale a dire nella fattispecie in quello della libera circolazione dei lavoratori, il che esclude le situazioni in cui tutti gli elementi riguardano l' interno di un solo Stato membro. Per questo motivo un familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può invocare il diritto comunitario per aver diritto ad un vantaggio in materia di previdenza sociale attribuito ai lavoratori migranti e ai loro familiari quando il lavoratore alla cui famiglia egli appartiene non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione all' interno della Comunità.



Nel procedimento C-206/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Bobigny, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Ettien Koua Poirrez
e
Caisse d' allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (CAF), già Caisse d' allocations familiales de la région parisienne (CAFRP),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Ettien Koua Poirrez, da lui stesso;
° per il governo francese, dai signori Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e Claude Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente;
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Regierungsdirector presso il ministero federale degli Affari economici, e Claus-Dieter Quassowski, dello stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, e dal sig. Christopher Vajda, barrister, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo francese, del governo del Regno Unito e della Commissione, all' udienza del 1 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza



1 Con ordinanza 12 giugno 1991, giunta in cancelleria il successivo 1 agosto, il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Bobigny ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale riguardante l' interpretazione degli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una lite tra il signor Ettien Koua Poirrez (in prosieguo: il "ricorrente nella causa principale") e la caisse d' allocation familiales de la région parisienne, sostituita dalla caisse d' allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (in prosieguo: la "convenuta nella causa principale"), in merito all' attribuzione al signor Koua Poirrez di una prestazione per minorati contemplata dalla normativa francese.
3 Il ricorrente nella causa principale è un cittadino della Costa d' Avorio che nel 1987 è stato adottato dal signor Poirrez. Il padre adottivo del signor Koua Poirrez è un cittadino francese che lavora e risiede in Francia. Tuttavia, il ricorrente nella causa principale non ha acquisito per questo motivo la cittadinanza francese.
4 Il signor Koua Poirrez chiedeva di beneficiare dell' assegno per adulti minorati contemplato dall' art. L. 821-1 del code français de la sécurité sociale. In forza di questa disposizione l' assegno per adulti minorati può essere attribuito, a talune condizioni, a "qualsiasi persona di cittadinanza francese o a un cittadino di un paese che abbia stipulato una convenzione di reciprocità in materia di erogazione di assegni per adulti minorati". Nella Guide de l' allocataire, edita dalla convenuta nella causa principale , si rileva tuttavia che l' assegno per adulti minorati può essere concesso, alle stesse condizioni, ai cittadini degli Stati membri della Comunità, nonché al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti a carico di detti cittadini.
5 La domanda formulata dal signor Koua Poirrez veniva respinta dalla convenuta nella causa principale in quanto la Costa d' Avorio non era firmataria di una convenzione di reciprocità in materia di assegni per adulti minorati. Il ricorso proposto dal ricorrente nella causa principale avverso detta decisione veniva respinto dalla commission de recours amiable (commissione per controversie da comporre in via amichevole) della caisse d' allocations familiales de la région parisienne.
6 Il signor Koua Poirrez proponeva quindi ricorso avverso la decisione di rigetto dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale di Bobigny. Dinanzi a questo organo giurisdizionale faceva valere in particolare che, in quanto figlio adottivo del signor Poirrez, doveva essere considerato discendente di un cittadino di uno Stato membro della Comunità. Sosteneva di aver diritto, in questa qualità, all' assegno per adulti minorati e si basava al riguardo sulla predetta Guide de l' allocataire.
7 La convenuta nella causa principale controdeduceva che la Guide de l' allocataire si riferiva ai summenzionati regolamenti nn. 1612/68 e 1251/70. A suo avviso, in forza di questi regolamenti soltanto i familiari di lavoratori migranti con la cittadinanza di uno Stato membro possono aver diritto all' assegno di cui trattasi.
8 Secondo il giudice nazionale l' interpretazione proposta dalla caisse d' allocations familiales porta ad una discriminazione alla rovescia: il ricorrente nella causa principale non ha diritto all' assegno in questione in quanto il padre adottivo è cittadino francese che lavora e risiede in Francia; per contro, egli avrebbe diritto all' assegno per adulti minorati se il padre adottivo lavorasse in uno Stato membro della Comunità diverso dalla Francia, o fosse cittadino di uno Stato membro della Comunità diverso dalla Francia e lavorasse in Francia. Detto giudice ha quindi deciso di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se sia conforme agli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE l' esclusione dell' assegno per adulto minorato a favore di un familiare di un cittadino della CEE (nella fattispecie, discendente adottato) che risiede nel paese di cui il capofamiglia è cittadino, in quanto i regolamenti nn. 1612/68 e 1251/70 si applicano unicamente ai lavoratori migranti, qualità che non spetta al capofamiglia".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa applicabile, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Come emerge da una giurisprudenza costante, gli artt. 7 e 48 del Trattato si applicano unicamente a situazioni che rientrano nell' ambito di applicazione del diritto comunitario, in questo caso in quello della libera circolazione dei lavoratori (v., in particolare, sentenza 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson, Racc. pag. 3723, punti 15 e 16 della motivazione).
11 Del pari, i regolamenti adottati in esecuzione di dette disposizioni non possono essere applicati ad attività che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario in cui tutti gli elementi riguardano l' interno di un solo Stato membro (v. sentenze 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui, Racc. pag. 5511, punto 15 della motivazione, e 22 settembre 1992, causa C-153/91, Petit, Racc. pag. I-4973, punto 8 della motivazione).
12 Di conseguenza, la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori non può essere applicata alla situazione di lavoratori che non hanno mai esercitato il diritto alla libera circolazione all' interno della Comunità.
13 Un familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può pertanto invocare il diritto comunitario per aver diritto ad un vantaggio in materia di previdenza sociale accordato ai lavoratori migranti e ai loro familiari quando il lavoratore alla cui famiglia egli appartiene non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione all' interno della Comunità.
14 Orbene, dagli elementi di fatto esposti nella sentenza di rinvio emerge che il padre adottivo del ricorrente nella causa principale è cittadino francese, ha sempre risieduto in Francia ed ha lavorato soltanto sul territorio di questo Stato membro.
15 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale come segue: gli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che il beneficio di una prestazione quale un assegno per adulti minorati, contemplato dalla normativa di uno Stato membro, sia negato ad un familiare di un cittadino comunitario il quale non si sia mai avvalso del diritto alla libera circolazione all' interno della Comunità.



Sulle spese
16 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.



Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Bobigny, con sentenza 12 giugno 1991, dichiara:
Gli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che il beneficio di una prestazione quale un assegno per adulti minorati, contemplato dalla normativa di uno Stato membro, sia negato ad un familiare di un cittadino comunitario il quale non si sia mai avvalso del diritto alla libera circolazione all' interno della Comunità.

 
 
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