DOCI - 61989J0061 - bas-cit
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61989J0061
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 3 OTTOBRE 1990.
PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MARC GASTON BOUCHOUCHA.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE - FRANCIA.
LIBERTA DI STABILIMENTO: ESERCIZIO DI PROFESSIONI PARAMEDICHE (OSTEOPATIA).
CAUSA C-61/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03551

 
   







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1 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Disposizioni del Trattato - Ambito di applicazione ratione personae - Estensione - Limiti
( Trattato CEE, art . 52 )
2 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Medici - Attività riservate - Mancanza di armonizzazione comunitaria - Definizione da parte degli Stati membri - Inclusione dell' osteopatia - Ammissibilità
( Trattato CEE, art . 52 )



1 . L' art . 52 del Trattato CEE non può essere interpretato in modo da escludere dai vantaggi del diritto comunitario i cittadini di un determinato Stato membro qualora questi, per il fatto di aver risieduto regolarmente sul territorio di un altro Stato membro e di avervi acquistato una qualifica professionale riconosciuta dal diritto comunitario, si trovino, rispetto al loro Stato d' origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal Trattato .
Tuttavia non si può non tener conto dell' interesse legittimo che uno Stato membro può avere ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all' impero delle leggi nazionali in materia di preparazione professionale . Ciò si verificherebbe in particolare se il fatto, per un cittadino di uno Stato membro, di aver ottenuto in un altro Stato membro un diploma, la cui estensione e il cui valore non sono riconosciuti da alcuna disposizione regolamentare comunitaria, potesse obbligare lo Stato membro d' origine a consentirgli di svolgere le attività connesse a tale diploma sul suo territorio, allorché lo svolgimento di siffatte attività è ivi riservato ai possessori di qualifica superiore reciprocamente riconosciuta a livello comunitario e tale riserva non appare arbitraria .
2 . Mancando un' armonizzazione a livello comunitario delle attività inerenti esclusivamente l' esercizio della professione medica, l' art . 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro riservi un' attività paramedica, come in particolare l' osteopatia, unicamente ai titolari del diploma di laurea in medicina .



Nel procedimento C-61/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art . 177 del Trattato CEE dalla Cour d' appel d' Aix-en-Provence nella causa penale dinanzi ad essa pendente contro
Marc Gaston Bouchoucha
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 52 e segg . del Trattato CEE,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il sig . Marc Bouchoucha, dagli avv.ti Bureau e Deniniolle, del foro di Parigi,
- per lo SNMOF e lo SNMSRRF ( parti civili ), dall' avv . Marie-Monique Picard, del foro di Lione,
- per la Repubblica francese, da Edwige Belliard, vicedirettrice dell' ufficio diritto economico al ministero degli Affari esteri, assistita da Sylvie Grassi, segretaria per gli Affari esteri, in qualità di agenti,
- per la Repubblica italiana, dall' avvocato dello Stato Oscar Fiumara, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . E . Lasnet, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig . Bouchoucha, dello SNMOF e del SNMSRRF, del governo francese, rappresentato dal sig . G . de Bergues, in qualità di agente, del governo italiano e della Commissione presentate all' udienza del 6 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza



1 Con ordinanza 23 gennaio 1989, pervenuta alla Corte il 1° marzo successivo, la Cour d' appel di Aix-en-Provence ha sollevato una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 52 e segg . del Trattato CEE, al fine di accertare la compatibilità col diritto comunitario di una legge francese che vieta l' esercizio abusivo della professione medica .
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale promosso contro il sig . Marc Gaston Bouchoucha . Questi, cittadino francese, è in possesso del diploma di massaggiatore-cinesiterapista rilasciatogli dallo Stato francese e del diploma di osteopata, rilasciatogli il 1° ottobre 1979 dalla Scuola europea di osteopatia di Maidstone in Gran Bretagna ( in prosieguo : l' "EEO "). E' pure in possesso del diploma e del titolo di "Doctor of Naturopathy" del College of Applied Science di Londra . Non possiede tuttavia alcun diploma, certificato o altro titolo che gli consenta in base all' art . L 356-2 del code de la santé publique francese di esercitare la professione di medico .
3 A seguito del rinvio a giudizio 24 novembre 1987 effettuato su richiesta del Pubblico ministero, il sig . Bouchoucha veniva processato dinanzi al Tribunal correctionnel di Nizza per aver in Nizza, dall' aprile 1981, esercitato abusivamente la professione medica, praticando l' osteopatia senza essere in possesso del diploma di laurea in medicina . Ai sensi del decreto del ministro della Sanità 6 gennaio 1962 ( Journal officiel de la République française del 1° febbraio 1962, pag . 1111 ), sono ritenuti atti professionali per il cui esercizio è richiesta l' abilitazione alla professione di medico "ogni movimento forzato delle articolazioni e ogni riduzione di spostamento osseo, nonché ogni manipolazione vertebrale e in generale tutti i trattamenti detti 'di osteopatia' ".
4 Con sentenza 29 aprile 1988 il Tribunal correctionnel dichiarava il sig . Bouchoucha colpevole del reato di esercizio abusivo della medicina, lo condannava al pagamento di un' ammenda con sospensione della pena nonché al pagamento simbolico di un franco per risarcimento danni a ciascuna delle tre parti civili : il Syndicat national des médecins ostéothérapeutes français ( in prosieguo : lo "SNMOF "), il Syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle ( in prosieguo : lo "SNMSRRF ") e il Conseil départemental de l' ordre des médecins des Alpes-Maritimes ( in prosieguo : il "conseil de l' ordre "). Due delle parti civili, cioè lo SNMOF e lo SNMSRRF, nonché il Pubblico ministero interponevano appello contro detta pronuncia dinnanzi alla Cour d' appel di Aix-en-Provence .
5 Le due parti civili appellanti ed il Pubblico ministero chiedevano la conferma della condanna dell' imputato . Le parti civili appellanti richiedevano inoltre il pagamento di somme come risarcimento del danno subito nonché la pubblicazione della sentenza su due giornali locali . Il sig . Bouchoucha sosteneva, per contro, che il diploma di osteopata rilasciato dall' EEO lo autorizzava all' esercizio di tale attività in Gran Bretagna e che vietargli l' esercizio in Francia poiché non era dottore in medicina contrastava con gli artt . 52 e segg . del Trattato di Roma sulla libertà di stabilimento .
6 Stando così le cose, la Cour d' appel di Aix-en-Provence ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :
"Se il divieto, posto ad un cittadino francese in possesso del diploma di Stato di massaggiatore-cinesiterapista e di un diploma di osteopata rilasciato il 1° ottobre 1979 dalla Scuola europea di osteopatia di Maidstone ( Gran Bretagna ), di esercitare l' osteopatia in Francia, in quanto sprovvisto del diploma di laurea in medicina richiesto a tal fine a norma del decreto ministeriale 6 gennaio 1962, sia compatibile con le norme del Trattato di Roma ed in particolare con gli artt . 52 e segg . sulla libertà di stabilimento ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, delle disposizioni comunitarie e nazionali di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Occorre rilevare anzitutto che sia la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera circolazione ( GU L 167, pag . 1 ), sia la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico ( GU L 167, pag . 14 ), contengono solamente disposizioni relative alla professione di "medico ". Non esiste peraltro nessuna disposizione comunitaria che disciplini l' esercizio delle professioni paramediche come, segnatamente, l' osteopatia . Occorre rilevare inoltre che le summenzionate direttive non contengono neppure una definizione comunitaria delle attività da considerarsi come attività di medico .
9 Il sig . Bouchoucha sostiene che l' applicabilità del diritto comunitario deriva dal fatto che, sebbene il diploma gli sia stato rilasciato in un altro Stato membro, gli viene impedito di esercitare nel suo Stato d' origine l' attività consentita da questo diploma . Fa valere, in primo luogo, che la sentenza 7 febbraio 1979, Knoors ( causa 115/78, Racc . pag . 399 ) è sufficiente per superare l' obiezione secondo cui la presente causa s' inserisce in un ambito puramente interno allo Stato membro interessato, e che, in secondo luogo, le norme del decreto francese 6 gennaio 1962 che classificano i trattamenti detti "di osteopatia" tra gli atti professionali per i quali è richiesta l' abilitazione alla professione medica trasgrediscono il principio comunitario di proporzionalità .
10 Il governo francese sostiene per contro che in materia medica l' attuazione del principio della libertà di stabilimento è fondato sul riconoscimento reciproco dei diplomi, caso per caso, nell' ambito delle direttive previste a questo scopo . Ritiene che in mancanza, tuttavia, di una precisa definizione comunitaria delle "attività di medico" lo Stato membro rimane libero di riservare ai medici l' osteopatia e le manipolazioni vertebrali . La sentenza 7 febbraio 1979 ( causa 115/78, già citata ) dev' essere presa in considerazione solo se la formazione professionale acquisita dall' interessato in un altro Stato membro sia stata "riconosciuta dal diritto comunitario ".
11 Occorre ricordare in primo luogo che, a differenza della situazione di cui al procedimento penale contro Eleonora Nino e a . ( sentenza odierna nelle cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89 ), il sig . Bouchoucha, cittadino francese che esercita in Francia, è in possesso di un diploma professionale conseguito in un altro Stato membro . Ne deriva che la fattispecie di cui alla causa principale non è limitata puramente all' ambito nazionale e che occorre esaminare se si possano applicare le disposizioni del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento .
12 Occorre in secondo luogo rilevare che, non esistendo una definizione comunitaria delle attività mediche, la determinazione degli atti che sono riservati alla professione medica è, in via di principio, di competenza degli Stati membri . Ne consegue che, mancando una regolamentazione comunitaria della professione di osteopata, ogni Stato membro è libero di disciplinare l' esercizio di questa attività sul proprio territorio, senza far sorgere discriminazioni tra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri .
13 Emerge dalla sentenza 7 febbraio 1979 ( causa 115/78, già citata ) che l' art . 52 del Trattato CEE non può essere interpretato in modo da escludere dai vantaggi del diritto comunitario i cittadini di un determinato Stato membro qualora questi, per il fatto d' aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro Stato membro e di avervi acquistato una qualifica professionale riconosciuta dal diritto comunitario, si trovino, rispetto al loro Stato d' origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal Trattato ( punto 24 della motivazione ).
14 Va tuttavia rilevato che, per un verso - come hanno giustamente osservato il governo francese, lo SNMOF e lo SNMSRRF - il diploma dell' EEO di cui è titolare il sig . Bouchoucha non è attualmente oggetto di alcun tipo di riconoscimento reciproco a livello comunitario . Questo diploma non può pertanto essere considerato come una qualifica professionale riconosciuta dalle disposizioni del diritto comunitario . Per l' altro, ai sensi della citata sentenza 7 febbraio 1979, non si può non tener conto dell' interesse legittimo che uno Stato membro può avere ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all' impero delle leggi nazionali in materia di preparazione professionale ( punto 25 della motivazione ).
15 Ciò si verificherebbe in particolare se il fatto, per un cittadino di uno Stato membro, di aver ottenuto in un altro Stato membro un diploma, la cui estensione e il cui valore non sono riconosciuti da alcuna disposizione comunitaria, potesse obbligare lo Stato membro d' origine a consentirgli di svolgere sul suo territorio le attività connesse a tale diploma, allorché lo svolgimento di siffatte attività è ivi riservato ai possessori di qualifica superiore reciprocamente riconosciuta a livello comunitario e che tale riserva non appare arbitraria .
16 La questione sollevata dalla Cour d' appel di Aix-en-Provence va quindi risolta nel senso che, mancando un' armonizzazione a livello comunitario delle attività inerenti esclusivamente l' esercizio della professione medica, l' art . 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro riservi un' attività paramedica, come in particolare l' osteopatia, unicamente ai titolari del diploma di laurea in medicina .



Sulle spese
17 Le spese sostenute dai governi francese ed italiano nonché dalla Commissione della Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente provvedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .



Per questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Aix-en-Provence con ordinanza 23 gennaio 1989, dichiara :
Mancando un' armonizzazione a livello comunitario delle attività inerenti esclusivamente l' esercizio della professione medica, l' art . 52 del Trattato CEE non osta a che uno Stato membro riservi un' attività paramedica, come in particolare l' osteopatia, unicamente ai titolari del diploma di laurea in medicina .

 
 
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