(Sergio Briguglio 14/11/2004)

 

MODIFICHE APPORTATE AL DPR 394/99 DALLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALLART. 34, CO. 1, L. 189/02, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3/9/2004

 

DPR 394/1999

MODIFICHE APPORTATE DALLO SCHEMA DI DPR APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3/9/2004

Nota: alcune delle modifiche sembrano frutto di errore (sono indicate in nota)

 

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

 

 

Art. 1

 

(Accertamento della condizione di reciprocit)

 

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano lesercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono laccertamento della condizione di reciprocit al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocit.

1.   Ai fini dellaccertamento della condizione di reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, il Ministero degli affari esteri, a richiesta,  comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dorigine dei suddetti stranieri.

2. Laccertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per lesercizio di unimpresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

2.   L'accertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno

 

 

Art. 2

 

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

 

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti.

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti.

2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dallautorit consolare italiana che ne attesta la conformit alloriginale, dopo aver avvisato linteressato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana.

2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati (...) mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, legalizzati ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,  dalle autorit consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lautorit consolare italiana attesta la conformit all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allarticolo 4, comma 2, del testo unico.

 

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorit straniere, in ragione della  mancanza di una autorit riconosciuta o della presunta inaffidabilita dei documenti rilasciati dallautorit locale,  rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi  dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,  effettuate a spese degli interessati.

 

 

Art. 3

 

(Comunicazioni allo straniero)

 

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando la persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo domicilio conosciuto.

 

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellatto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, pu essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (...)

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

Art. 4

 

(Comunicazioni allautorit consolare)

 

1. Linformazione prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene:

 

a) lindicazione dellautorit giudiziaria o amministrativa che effettua linformazione;

 

b) le generalit dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

 

c) lindicazione delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

 

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

 

2. La comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo straniero cittadino si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la rappresentanza competente.

 

3. Lobbligo di informazione allautorit diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorit. Per lo straniero di et inferiore ai quattordici anni, la rinuncia manifestata da chi esercita la potest sul minore.

 

4. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico, linformazione allautorit consolare non comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

 

 

 

 

 

CAPO II

 

INGRESSO E SOGGIORNO

 

 

 

Art. 5

 

(Rilascio dei visti di ingresso)

 

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ci abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessit.

 

2. Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

 

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidariet sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per lottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dellistruzione, dell universit e della ricerca, delle attivit produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dallItalia.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellAc-cordo di Schengen.

 

5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonch la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

 

a) la finalit del viaggio;

 

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

 

c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui allarticolo 23 del testo unico;

c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico (...);

 

c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui allarticolo 10, comma 3-bis;

d) le condizioni di alloggio.

 

7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

7. (...)

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono autenticati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali

 

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dellaccertamento della disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

 

8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.

 

8-bis.   Contestualmente al rilascio del visto dingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allarticolo 2 del testo unico, nonch lobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorit dopo il suo ingresso in Italia.

 

 

Art. 6

 

(Visti per ricongiungimento familiare)

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalit delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:

1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui allarticolo 29, comma 1,  del testo unico va presentata allo Sportello unico per limmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dellinteressato deve essere corredata dalla:

a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellUnione Europea;

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico (...);

b) la documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

c) la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

c) la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

 

d)  documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore et e lo stato di famiglia;

 

e) documentazione attestante linvalidit totale o i gravi motivi di salute previsti dallarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

 

f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da soggetti privati, valutata dallautorit consolare alla luce dei parametri locali.

 

2. Lautorit consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

 

3.   Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero pu avvalersi di un procuratore speciale.

2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dellautorit consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al lavoro e di convivenza.

4.  Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallarticolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per limmigrazione verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno, di cui allarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione allautorit consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

3. Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

5.  Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica,  allo Sportello unico

 

 

 

Art. 6-bis

 

(Diniego del visto dingresso)

 

1.   Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, lautorit diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente lindicazione delle modalit di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento consegnato a mani proprie dellinteressato.

 

 

Art. 7

 

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

 

2. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con lindicazione della data.

 

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono lattracco o latterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanit marittima o aerea.

 

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera effettuato dallufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalit stabilite dal questore.

 

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

 

 

Art. 8

 

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

 

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellindicazione del valico di frontiera e della data.

 

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validit.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validit.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del  coniuge,  fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perch smarrito o sottratto, tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso rilasciato previa verifica dellesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

 

5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.

5. (...)

 

 

 

Art. 8-bis

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unapposita dichiarazione,  inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonch nella proposta di contratto di soggiorno di cui allarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilit e idoneit igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2.         La documentazione necessaria  per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico, esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalit previste dallarticolo 35, comma 1.

 

 

Art. 9

 

(Richiesta del permesso di soggiorno)

 

1. La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dellinterno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dellinteressato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti dufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui allarticolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dellimmagine, in dotazione allufficio.

1. La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui allarticolo 6, comma 1 ed in caso dingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari, allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

 

1-bis.  Le modalit di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dellinterno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allarticolo 5, comma 8, del testo unico.

 

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

 

1-quater. Lo sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

 

a) le proprie generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista liscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

 

b) il luogo dove linteressato dichiara di voler soggiornare;

 

c) il motivo del soggiorno.

 

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

 

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita degli interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto;

 

b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

b) la documentazione, (...) attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.

4. Lufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, lesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

 

a) lesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

 

b) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

 

c) la disponibilit di altre risorse o dellalloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

 

5. Lesibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico, prestata con le modalit di cui allarticolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilit dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui allarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allarticolo 11, comma 1, lettera c).

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dellinteressato e del timbro datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di soggiorno, con lavvertenza che allatto del ritiro dovr essere esibita la documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico.

 

Art. 10

 

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

 

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, lesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

 

 

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch del programma del viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese dorigine pu essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

 

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dellufficio con data e sigla delloperatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallapposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente allatto del controllo di frontiera.

 

 

3bis. Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori pu essere presentata dal legale rappresentante dellente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu essere presentata in questura dallesercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

 

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui al comma 8 dellarticolo 6 del testo unico.

 

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti lingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 11

 

(Rilascio del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

 

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

 

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

 

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gi in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

 

 

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dellAutorit giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

 

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dallinteressato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono lallontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

 

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

 

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico;

 

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allarticolo 33 del testo unico.

 

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lindicazione del periodo di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allufficio di frontiera  esterna al termine della validit annuale e alla data prevista dal visto dingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto dingresso concesso sulla base del nulla-osta, rilasciato ai sensi dellarticolo 38-bis.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit allAzione Comune 97/11/GAI del Consiglio dellUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene lindicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione in via telematica dei dati per lattribuzione allo straniero del codice fiscale e per lutilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altres contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dellinterno sono stabilite le modalit di consegna del permesso di soggiorno.

 

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dellinteressato per la successiva consegna del permesso o delleventuale diniego, di cui allarticolo 12, comma 1.

3. La documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

Art. 12

 

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

 

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o lespulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato il questore avvisa linteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti per lapplicazione dellespulsione di cui allarticolo 13 del testo unico.

 

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma dellarticolo 13 del testo unico.

 

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivit di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 13

 

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allAccordo di Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

 

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo.

 

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla  sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonch alla consegna di autocertificazione attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dallarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico.

3. La richiesta di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalit di cui allarticolo 2, comma 6, del testo unico, lavvertenza che lesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale condizione per la continuit delliscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

4. Il permesso di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla met del periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

 

Art. 14

 

(Conversione del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validit dello stesso. In particolare:

 

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative;

 

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo inserimento nellelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente lesercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,  consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

 

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-quater).

2. Lufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

 

3. Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit effettivamente svolta.

 

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validit dello stesso, lesercizio di attivit lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

 

 

5. Fermi restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi  corsi di studio in Italia.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonch della documentazione comprovante il possesso delle disponibilit finanziarie occorrenti per lesercizio dellattivit.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellarticolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallarticolo 39, comma 9[1]. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

 

 

Art. 15

 

(Iscrizioni anagrafiche)

 

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

 

2. Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituito dal seguente:

 

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lobbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dalliscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."[2]

3. La lettera c) del comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente:

 

"c) per irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".

 

4. Al comma 2 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo:

 

" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata al questore.".

 

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate dufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

 

6. Al comma 2 dellarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo:

 

"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".

 

7. Con decreto del Ministro dellinterno, sentita lAssociazione nazionale dei comuni dItalia, lIstituto nazionale di statistica e lIstituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalit di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dellinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalit tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gi iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 16

 

(Richiesta della carta di soggiorno)

 

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, linteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellinterno.

 

2. Allatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

 

a) le proprie generalit complete;

 

b) il luogo o i luoghi in cui linteressato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

 

c) il luogo di residenza;

 

d) le fonti di reddito, specificandone lammontare.

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidit, specificandone lammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

 

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita, del richiedente;

 

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi allanno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

 

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 1;

 

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui allarticolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 (...) devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero devono essere autenticati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali;

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono legalizzati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali,  o sono validati dalla stessa  nei  casi  in cui gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b) la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio;

b) la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalit di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

 

5. Se la carta di soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellUnione europea residente in Italia, di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalit, deve indicare quelle dellaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta da chi esercita la potest sul minore.

 

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata (...) delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

 

 

Art. 17

 

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

 

1. La carta di soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

 

2. La carta di soggiorno a tempo indeterminato ma soggetta a vidimazione, su richiesta dellinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.

2. (...) La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.

 

 

 

 

CAPO III

 

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

 

 

Art. 18

 

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

 

1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dellarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano linoltro alla competente autorit giudiziaria del ricorso presentato allestero, inviandone copia anche all'autorit che ha adottato il provvedimento impugnato.

1. La sottoscrizione del ricorso di cui allart. 13, comma 8, del testo unico,  presentato dallo straniero ad una autorit diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allinoltro al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui siede lautorit che ha disposto lespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.

2. Lautorit che ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

 

 

 

Art. 19

 

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

 

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata dal timbro duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato.

 

 

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1,  lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lidentita del richiedente, allinoltro al Ministero dellinterno.

 

 

 

Art. 19-bis

 

(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi)

 

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede allinoltro della stessa al Ministero dellinterno, previa verifica dellidentit e autentica della firma del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

 

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare allinteressato il provvedimento del Ministero dellinterno.

 

 

Art. 20

 

(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico comunicato allinteressato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, in relazione alla disponibilit dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato all'interessato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, (...) unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Con la medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

 

4. Il trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non convalidato.

 

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

 

 

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione alludienza di convalida prevista dallarticolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

Art. 21

 

(Modalit del trattenimento)

 

1. Le modalit del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

 

2. Nellambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libert del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

 

3. Allo scopo di assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalit per lutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonch i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

 

4. Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per urgenti necessit di soccorso sanitario.

 

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza pubblica.

 

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone laccompagnamento.

 

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e allautorit di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidariet sociale, ammessi a svolgervi attivit di assistenza a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui istituito il centro.

 

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumit delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le modalit di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalit di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle modalit di trattenimento alle finalit di cui allarticolo 14, comma 2, del testo unico.

 

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e lordine pubblico nel centro, comprese quelle per lidentificazione delle persone e di sicurezza allingresso del centro, nonch quelle per impedire lindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

 

 

Art. 22

 

(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

1. Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede allattivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellarticolo 21, comma 8, in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellattivit di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidariet sociale.

 

2. Per le finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivit per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

 

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sullamministrazione e gestione del centro.

 

4. Nellambito del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per lespletamento delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allautorit consolare al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellinterno.

 

Art. 23

 

(Attivit di prima assistenza e soccorso)

 

1. Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allavvio dello stesso ai predetti centri o alladozione dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalit e con limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 24

 

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

 

1. I servizi di accoglienza previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

 

2. Le modalit per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidariet sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellinterno, dintesa con il Ministro per la solidariet sociale.

 

3. Nei casi di urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, immediatamente interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellarticolo 40 del testo unico.

 

 

 

Art. 25

 

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

 

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allassistenza. Il contributo dello Stato disposto dal Ministro per le pari opportunit previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilit indicanti i tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonch le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

 

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunit, istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunit, dintesa con gli altri Ministri interessati.

 

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

 

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c);

 

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26;

 

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalit stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunit, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale, dellinterno e di grazia e giustizia;

 

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

 

 

 

Art. 26

 

(Convenzioni con soggetti privati)

 

1. I soggetti privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed integrazione sociale per le finalit di cui allarticolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

 

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

 

a) liscrizione nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del testo unico;

 

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalit stabiliti con il decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallente locale;

 

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

 

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano pi adeguato agli obiettivi fissati.

 

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

 

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

 

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

 

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

 

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonch di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

 

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

 

 

Art. 27

 

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

1. Quando ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale effettuata:

 

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

 

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

 

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

 

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del pericolo;

 

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allarticolo 25;

 

c) ladesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso;

 

d) laccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

 

3. Quando la proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18, comma 5, del testo unico,  pu essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite per tale tipo di permesso. Le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

 

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura per motivi umanitari ed rilasciato con modalita che assicurano leventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e lagevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.

 

 

Art. 28

 

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il respingimento)

 

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

 

a) per minore et, salvo liscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dellaffidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a) per minore et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed valido per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine.  Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

 

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

 

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

 

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo unico.

 



 

CAPO V

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 29

 

(Definizione delle quote dingresso per motivi di lavoro)

 

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dellarticolo 21, comma 4ter  del testo unico,  indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

2. Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).

 

 

 

 

Art.30

 

(Sportello unico per limmigrazione)

 

1.   Lo Sportello unico per limmigrazione, di cui allarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello  unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dellarticolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per lorganizzazione e lesercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallarticolo 40, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

 

2.   Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui allarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante regolamento per la razionalizzazione e linterconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione, nonch di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

 

 

Art. 30

Art. 30-bis

(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

1. Lautorizzazione al lavoro dello straniero residente allestero rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui lattivit lavorativa dovr effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui allarticolo 29.

1.  Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale limpresa o quello della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa, con losservanza delle modalit previste dallarticolo 22, comma 2, del testo unico.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

2.  In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lacquisizione dei dati  su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) le complete generalit del titolare o legale rappresentante dellimpresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalit del datore di lavoro committente;

a) complete generalit del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro;

b) le complete generalit del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza allestero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c) limpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

d) la sede dellimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verr prevalentemente svolta lattivit inerente al rapporto di lavoro;

d) limpegno  di cui allarticolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e) lindicazione delle modalit di alloggio.

e) limpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi lattivit dimpresa;

a) autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione richiesta;

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allestero, sottoposto alla sola condizione delleffettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

b) autocertificazione della posizione  previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacit occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacit economica.

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lassegno sociale, ai sensi dellarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Lautorizzazione al lavoro rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui allarticolo 22, comma 3, del testo unico e della congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c).

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dellalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gi conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

 

5.   Il datore di lavoro specifica nella domanda se interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui allarticolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

 

6.  La documentazione di cui ai commi 2 e 3 presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

7.  Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta lattivit lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dellimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

 

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallarticolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarit, della completezza e dellidoneit della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dellosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

 

9. Nei casi di irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed allintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e  24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio dellautorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dellavvenuta regolarizzazione della documentazione.

 

 

 

Art. 30-ter

 

(Modulistica)

 

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata,  per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

Art.30-quater

 

(Archivio informatizzato dello sportello unico)

 

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui allarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per limpiego,  i Centri per limpiego, lautorit consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dellAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

 

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellarchivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti allarchivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dellarchivio rispetto a quelle contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti dattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

5. Lindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita tecniche e procedurali per la consultazione dellarchivio di cui al comma 1  e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti allarchivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante regolamento per la razionalizzazione e linterconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione in modo che, secondo le concrete possibilit tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

 

6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

 

 

 

Art. 30-quinquies

 

(Verifica delle disponibilit di offerta di lavoro presso i centri per limpiego)

 

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono  trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per limmigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per limpiego competente in relazione alla  provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui allarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

 

2. Il Centro per limpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

 

3. Qualora il centro per limpiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilit di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto  della valutazione delle predette offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al centro per limpiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

 

 

 

Art.30-sexies

 

(Rinuncia allassunzione)

 

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allarticolo 30-quinquies, comma 2, se sono[3] pervenute dichiarazioni di disponibilit allimpiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende confermare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.

 

 

Art. 31

Art. 31

(Nulla osta della questura e visto dingresso)

(Nulla-osta dello Sportello unico e visto dingresso)

1. Lautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dellarticolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso.

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per limpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

2. Il nulla osta provvisorio apposto in calce allautorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di  un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Il nulla osta pu essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di unimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dellorgano di amministrazione della societ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

 

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

 

5.  Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno  di cui allarticolo 11, comma 2.

4. Lautorizzazione di cui allarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 22, comma 5, del testo unico.

6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi  dellarticolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui allarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici consolari. Nellipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

7.   Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dellavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto dingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit del nulla-osta.

5. Il visto di ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5.

8.  La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e  rilascia, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5, il visto dingresso, comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da parte dellinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dellinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allINPS ed allINAIL. Lo straniero viene informato dellobbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dallingresso in Italia, ai sensi dellarticolo 35 .

 

 

Art. 32

 

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

 

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione.

 

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellinterno, contenente:

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui allarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

a) Paese dorigine;

 

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

 

c) complete generalit;

 

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

 

e) capacit professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

 

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

 

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dorigine o in altri Paesi;

 

h) leventuale diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

 

3. I dati di cui al comma 2, nellordine di priorit di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nellAnagrafe annuale informatizzata di cui allarticolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per lImpiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante linserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.

4. Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

4. Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

 

 

 

Art.32-bis

 

(Liste dei lavoratori di origine italiana)

 

1.   Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui allarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalit previste dallarticolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui allarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, lindicazione del grado di ascendenza.

 

2.   Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dallarticolo 32, comma 4.

 

3.   Ai fini dellinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

 

 

Art. 33

 

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

 

1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

2. Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.

 

2-bis. Nellipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellarticolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nellordine di priorit di iscrizione nella lista, a parit di requisiti professionali.

 

 

 

Art. 34

Art. 34

(Prestazione di garanzia)

(Titoli di prelazione)

1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacit economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3.

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni,  sono fissate le modalit di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dellarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e alleventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dellarticolo 21, comma 4 ter, del testo unico.

2. La garanzia pu essere prestata, per non pi di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:

2.         I lavoratori in possesso dellattestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellambito dei predetti programmi  sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

a) lassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

 

b) la disponibilit di un alloggio idoneo;

 

c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale, con i criteri di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

 

3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente allatto della presentazione della domanda di autorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo restituito:

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalit, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonch lindicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

a) immediatamente se lautorizzazione non concessa;

 

b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non stato concesso;

 

c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dellarticolo 36.

 

4. La prestazione relativa allalloggio pu essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilit, corredata delle certificazioni richieste dallarticolo 16, comma 4, lettera b).

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi dellarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nulla-osta di cui all articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico.

5. Sono altres ammesse a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:

5. I lavoratori inseriti nellelenco hanno un diritto di priorit, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo lordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all articolo 22, comma 3, del testo unico.

a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallarticolo 52 e seguenti;

 

b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societ in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3;

 

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.

 

6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunit montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Nel caso di richieste  numeriche di nulla-osta per lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallarticolo 24, comma 4, del testo unico. 

7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione allingresso corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilit delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie gi prestate. Nei casi di cui al comma 6, sufficiente la copia autentica della deliberazione.

7.   Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco che abbiano partecipato allattivit formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dellarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nellutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro subordinato.

 

7-bis. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveder alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

 

8.    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pu prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellarticolo 23 del testo unico.

 

9.    Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota  stabilita a livello nazionale.

 

 

Art. 35

Art. 35

(Autorizzazione allingresso per inserimento nel mercato del lavoro)

(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

1. La garanzia di cui allarticolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali richiesta lautorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, lindicazione nominativa fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nellordine di priorit ivi indicato, sulla base delle liste di cui allarticolo 23, comma 4, del testo unico.

1. Entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare leffettiva disponibilit dellalloggio, della richiesta di certificazione didoneit alloggiativa nonch della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

2. Lautorizzazione allingresso rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nellambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallarticolo 34. Copia dellautorizzazione trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per limpiego, allautorit consolare competente, nonch al datore di lavoro.

3. Per le finalit di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Lo Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta consegna, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

4. Lautorizzazione di cui al comma 2 fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico.

(...)

5. Nellambito della disponibilit delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nellarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalit stabilite dai decreti di cui allarticolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.

(...)

6. Il visto di ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5 del presente regolamento.

(...)

 

 

Art. 36

Art. 36

(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro)

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dellarticolo 35 tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dallarticolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato lautorizzazione di cui allarticolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, liscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.

1. Allatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dellarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2-bis..

2. Il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.

2. Lo Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico.

3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, pu richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellarticolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno :

(...)

a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 

b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.

 

4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

(...)

 

 

 

Art. 36-bis

 

(Variazioni del rapporto di lavoro)

 

1. Per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dallarticolo 37,  deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 13.

 

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni dallevento, la data dinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dellarticolo 37, nonch  il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

 

 

Art. 37

Art. 37

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

(Iscrizione nelle liste o nellelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, limpresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e lassistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altres alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento (...). Il Centro per limpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, alliscrizione dello straniero nelle liste di mobilit, anche ai fini della corresponsione della indennit di mobilit ove spettante,  nei limiti  del periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo alliscrizione nelle liste di mobilit si applica la disposizione del comma 2.

2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

2. Quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allarticolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per limpiego e rendere la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lattivit lavorativa precedentemente svolta, nonch limmediata disponibilit allo svolgimento di attivit lavorativa, esibendo il  proprio permesso di soggiorno.

 

3.         Il Centro per limpiego provvede allinserimento del lavoratore nellelenco anagrafico, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede allaggiornamento della posizione del lavoratore qualora gi inserito. Il lavoratore mantiene linserimento in tale elenco per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del  lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

 

4.          Il Centro per limpiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dellinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dellimmediata disponibilit del lavoratore nellelenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altres, le generalit del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36, commi 3 e 4.

5.   Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso subordinato allaccertamento, anche per via telematica, dellinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellelenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36-bis.

 

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale alliscrizione nelle liste di collocamento.

7.   Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale alliscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 38

 

(Accesso al lavoro stagionale)

 

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24, comma 4, del testo unico.

1. Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalit definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore,  2, 3, 4, 5, 6, 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

1-bis.   In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalit di cui allarticolo 30-bis, lo Sportello unico procede allimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per limpiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica leventuale disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della met.

 

1-ter.   In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego o di espressa conferma della richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per limpiego, lo Sportello unico d ulteriore corso alla procedura.

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative, nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

 

3. Per le attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

 

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purch nellambito del periodo massimo previsto.

 

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dellarticolo 31.

6. (...)

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

 

 

 

Art. 38- bis

 

(Permesso pluriennale per lavoro stagionale)

 

1.   Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, pu richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le modalit di cui allarticolo 38.

 

2.    Il nulla-osta triennale rilasciato con lindicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto dallarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

 

3.   Sulla base del nulla-osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualit successive alla prima sono concessi dallautorit consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellarticolo 35.

 

4.         Il rilascio dei nulla-osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono tenuti in conto in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

 

 

Art. 39

 

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

 

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o liscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono laccertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri.

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo leffettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

2. La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, leffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui lattivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, lattestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per lesercizio dellattivit.

3. Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo  o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivit. Tali parametri si fondano sulla disponibilit in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allassegno sociale.

 

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e lattestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori dopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch lattestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso.

5.   La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

5. Il nulla osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta rilasciata allinteressato o al suo procuratore.

6.   Il nulla-osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla-osta rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

6. La dichiarazione, lattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellarticolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7.  La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne d comunicazione al Ministero dell interno, allINPS e allINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

8.   La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

7. Oltre a quanto previsto dallarticolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente lesercizio di attivit lavorativa, pu chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta lattestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nellambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico.

9.   Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dellinteressato, previa verifica della disponibilit delle quote dingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 11, comma 2-bis.

 

 

Art. 40

 

(Casi particolari di ingresso per lavoro)

 

1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta, rilasciata con losservanza delle modalit previste dallarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalit previste dal presente articolo. Lautorizzazione al lavoro rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico.

1. Il nulla-osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit previste dallarticolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nulla-osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del  testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, lautorizzazione non pu essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non pu superare lo stesso termine. La validit dellautorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al lavoro non pu essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21[4],  il nulla-osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validit del nulla osta deve essere espressamente indicata  nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dellarticolo 27 del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto dingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, lautorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, 12, 14, 16 e 19[5] (...) e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla-osta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31, commi 1[6] limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5 , 6 , 7 e 8[7].

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dallarticolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto dingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nellautorizzazione al lavoro o, se questa non richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit.

5. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, lautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallAccordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,  il nulla-osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivit come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nellambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994. n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata alleffettiva esigenza dellazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo possibile lassunzione a tempo determinato o indeterminato presso lazienda distaccataria.

6. Per il personale di cui allarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, lautorizzazione subordinata alla richiesta dellUniversit o dellistituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per lespletamento delle relative attivit .

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nulla-osta al lavoro subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'Universit  o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per  l'espletamento delle relative attivit.

7. Per il personale di cui allarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dallinteressato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato.

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato,  nonche  del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete,  specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellorgano straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Lautorizzazione non pu essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non pu essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non pu superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato pu svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.

9. La lettera f) del comma 1 dellart. 27 si riferisce agli stranieri che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unit produttive del nostro Paese:

a) attivita nellambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero

b) attivita di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallorganizzazione dalla quale dipendono.

 

10. Per le attivit di cui alla lettera a) del comma 9 non e richiesto il nulla osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma  6 dellarticolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dellarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione.

 

 
Per le attivit di cui al comma 9, lettera  b), il nulla osta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su richiesta dellorganizzazione presso la quale si svolger lattivit lavorativa a finalita formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata delladdestramento, approvato dalla regione.

10. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, lautorizzazione al lavoro pu essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.

11.   Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite allesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. Limpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti  dallordinamento italiano.

11. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da societ straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui allarticolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non necessaria lautorizzazione al lavoro. I relativi visti dingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui allarticolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

12.   Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, (...) dipendenti da societ straniere appaltatrici dellarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto dingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio.

13.   Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, previsto l'impiego in Italia (...) di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di  lavoro, persone fisiche  o giuridiche, residenti o aventi sede allestero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura dellappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario (...) alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore interessato. Limpresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonch il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata dallUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

14.   Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o), del testo unico, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, rilasciato dalla Direzione generale per limpiego Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma (...) e dallUfficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), pu essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale limpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

15.   I visti dingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivit per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto stato rilasciato

14. Per gli sportivi stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico, lautorizzazione al lavoro sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.

16.   Per gli sportivi stranieri di cui allart. 27, comma 1, lettera p),  e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.  La dichiarazione nominativa di assenso richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa dassenso comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societ destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societ sportive nellambito della medesima Federazione.

 

17.   Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16[8], sono considerati  al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dellapplicazione dellarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote dingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari pu essere tesserato dal CONI, nellambito delle quote fissate dallarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico.

 

18   Nellipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della societ destinataria della prestazione sportiva.

15. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, lautorizzazione al lavoro non richiesta.

19.   Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nulla-osta al lavoro non richiesto.

16. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata nellambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilit di giovani, lautorizzazione al lavoro non pu avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per lItalia, lautorizzazione al lavoro pu essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente allingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

20.   Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nulla-osta al lavoro rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilit di giovani, il nulla-osta al lavoro non pu avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nulla-osta al lavoro pu essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

 

21.   Le disposizioni di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura Le societ di lavoro interinale possono richiedere il nulla-osta per lassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.

17. Lautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.

22.   Gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dopera professionale , preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

18. Lautorizzazione al lavoro, il visto dingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dallarticolo 14, comma 5.

23.   Il nulla osta al lavoro (...) e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allarticolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16[9],  previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori  di cui allarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui stato rilasciato loriginario nulla-osta. Si applicano nei loro confronti larticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37.  I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.

 

 

Art. 41

 

(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

 

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di unattivit di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono alliscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e allArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso lIstituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma dellarticolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dallarticolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dellarticolo 7 del medesimo testo unico.

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivit di lavoro autonomo, e i Centri per limpiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilit alla ricerca di unattivit lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma dell'articolo 14 (...), per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.

 

 

 

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

Art. 42

 

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

 

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste tenuto a richiedere liscrizione al Servizio sanitario nazionale ed iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unit sanitaria locale, dora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parit di condizioni con il cittadino italiano. Liscrizione altres dovuta, a parit di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parit sono assicurate anche lassistenza riabilitativa e protesica.

 

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. Liscrizione alla U.S.L. valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

 

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione effettuata, per tutta la durata dell'attivit lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

4. Liscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che linteressato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. Liscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. Liscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Liscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. Liscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. Liscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, non dovuta per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per lattivit ivi svolta, limposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando lobbligo, per s e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico. Liscrizione non dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

 

6. Fuori dai casi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa allassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternit prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

 

 

Art. 43

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

 

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dallarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unit sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

 

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative allingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico.

 

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parit di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

 

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza pu essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

 

5. La comunicazione al Ministero dellinterno per le finalit di cui al comma 4, effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con lindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

 

6. Salvo quanto previsto in attuazione dellarticolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

 

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, lU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanit in attuazione dei predetti accordi.

 

8. Le regioni individuano le modalit pi opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nellambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

 

 

Art. 44

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata delleventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, (...) in euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti per lintegrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

c) documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

 

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata allestero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

2. Con lautorizzazione di cui allarticolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalit per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellambito dei programmi di cui allarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 

 

 

 

Art.44-bis

 

(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca)

 

1.   E consentito lingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalit definite dallarticolo 39 del testo unico e dallarticolo 46.

 

2.   E ugualmente consentito lingresso in territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:

 

a) maggiori di et, che intendano seguire corsi  superiori di studio o distruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilit economiche di cui allarticolo 5, comma 6,  nonch la validit delliscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

 

b) minori di et, comunque maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allestero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, delluniversit e della  ricerca o dal Ministero per i beni e le attivit culturali. Al di fuori di tali fattispecie, lingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonch accertata lesistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

 

3.   E consentito lingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3.

 

4.   E consentito lingresso in Italia per attivit scientifica ai  cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivit di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallarticolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3.

 

5.   Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellarticolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, pu essere autorizzato allingresso nel territorio nazionale, nellambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al  comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui allarticolo 40, comma 9, lettera a).

 

 6.   Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi.  In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualit successive, si applicano le stesse modalit ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

 

 

Art. 45

 

(Iscrizione scolastica)

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

 

2. Liscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'et anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi liscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

 

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica;

 

b) dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione dellalunno;

 

c) del corso di studi eventualmente seguito dallalunno nel Paese di provenienza;

 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallalunno.

 

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

 

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana pu essere realizzata altres mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

 

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalit per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

 

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere pi diffuse a livello internazionale.

 

7. Per le finalit di cui allarticolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono allistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in et adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalit previste dalle disposizioni in vigore.

 

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realt nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunit degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunit locale.

 

 

 

Art. 46

 

(Accesso degli stranieri alle universit)

 

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sullaccesso di studenti stranieri allistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonch di accordi fra universit italiane e universit dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lintera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato lammissione , comunque, subordinata alla verifica delle capacit ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

 

2. Sulla base dei dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalit di cui allarticolo 34, le borse di studio, i prestiti donore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

 

3. Le universit italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonch gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi rilasciato un attestato di frequenza.

 

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno pu essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per pi di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno pu essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

 

5. Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformit con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dellarticolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le universit possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire laccesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformit alle disposizioni previste dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres, conto del rispetto dei tempi previsti dallordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (...) Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalit di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validit locale, ai fini dellaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nellordinamento scolastico italiano.

 

 

 

Art. 47

 

(Abilitazione allesercizio della professione)

 

1. Specifici visti dingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessit, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universit italiana, per lespletamento degli esami di abilitazione allesercizio professionale.

 

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente alladempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente liscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dellarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Laver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri.

 

 

 

Art. 48

 

(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero)

 

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allistruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, attribuita alle universit e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformit ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

 

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorit accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

 

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente pu presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per questultimo, pu presentare istanza al Ministero delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu invitare luniversit a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allinteressato. Luniversit si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellinvito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia delluniversit, ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalit diverse da quelle previste al comma 1, operato in attuazione dellarticolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonch delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

 

 

Art. 49

 

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

 

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

 

 

1-bis.   Il riconoscimento del titolo pu essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. Lingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

 

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per lapplicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui allarticolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalit di svolgimento della predetta prova nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalit di svolgimento della predetta misura compensativa,  nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu avvalere delle regioni e delle province autonome.

 

3-bis.   Nel caso in cui il riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova allestero, viene rilasciato un visto dingresso per studio, per il periodo necessario allespletamento della suddetta misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

 

 

 

Art. 50

 

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

 

1. Presso il Ministero della sanit sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

 

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonch gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

 

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalit stabilite dal Ministero della sanit. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanit, con oneri a carico degli interessati.

 

5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanit il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.

5. (...)

6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 49, il Ministero della sanit provvede altres, ai fini dellammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivit sanitarie nellambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti allesercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente allUnione europea.

 

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti allestero, nonch lammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dallarticolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanit; il parere negativo non consente liscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per lesercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dellUnione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonch l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo allesercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

 

8-bis.   Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora linteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

Art. 51

 

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

 

 

 

 

CAPO VIII

 

DISPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE

 

 

 

Art. 52

 

(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivit a favore degli immigrati)

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro diviso in tre sezioni:

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro diviso in tre sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivit per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

 

b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;

 

c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

 

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

 

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per lapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorch con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

 

 

Art. 53

 

(Condizioni per liscrizione nel Registro)

 

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attivit per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

 

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidariet desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dellordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

 

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonch le modalit di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

 

c) sede legale in Italia e possibilit di operativit in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

 

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

 

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

 

b) dettagliata relazione sull'attivit svolta negli ultimi due anni;

 

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivit;

 

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

 

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivit nel settore dell'integrazione degli stranieri;

 

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.

 

3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonch dei seguenti ulteriori requisiti:

 

a) disponibilit di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;

 

b) patrimonio e disponibilit economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e leventuale rimpatrio.

 

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dellarticolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altres indicare la disponibilit economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale aumentato a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui allarticolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilit di alloggio.

 

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto attivit di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

 

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

 

a) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuit, ancorch volontarie;

 

b) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettivit;

 

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

 

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalit, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalit di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivit di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

 

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

 

f) lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.

 

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivit di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

 

 

 

Art. 54

 

(Iscrizione nel Registro)

 

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allarticolo 25, comma 2, limitatamente alliscrizione alla sezione di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c).

 

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione da ritenersi avvenuta.

 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pu effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pu effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

 

 

Art. 55

 

(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

 

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

2. Il Presidente della Consulta pu invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

 

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

 

4. La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

4. La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficolt e disomogeneit a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

 

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, pu essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalit di raccordo e di collaborazione con l'attivit dell'organismo di cui all'articolo 56.

 

 

 

Art. 56

 

(Organismo nazionale di coordinamento)

 

1. LOrganismo nazionale di coordinamento di cui allarticolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per limmigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per limmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica,

 

2. La composizione dellOrganismo nazionale di cui al comma 1 stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (C.N.E.L.), dintesa con il Ministro per la solidariet sociale.

 

3. LOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

 

 

Art. 57

 

(Istituzione dei Consigli territoriali per limmigrazione)

 

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilit del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cos composti:

 

a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

 

b) dal Presidente della provincia;

 

c) da un rappresentante della regione;

 

d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonch dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

 

e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

 

f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

 

g) da almeno due rappresentanti delle associazioni pi rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;

 

h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

 

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonch degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

 

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivit, in collegamento con le Consulte regionali di cui allarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonch di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

 

4. Nelladozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalit, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

 

 

Art. 58

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

1. Il Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallarticolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

 

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonch dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dallafflusso di immigrati;

 

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

 

2. Le somme stanziate dallarticolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunit della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidariet sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dallarticolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dallarticolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

 

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altres essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

 

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

 

a) della presenza degli immigrati sul territorio;

 

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;

 

c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

 

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellinterno trasmette allISTAT, secondo modalit concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

 

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altres conto delle priorit di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attivit volte a:

 

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parit con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;

 

b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, allabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

 

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

 

d) tutelare l'identit culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

 

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese dorigine.

 

9. Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.

9. Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche socialiai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.

 

 

Art. 59

 

(Attivit delle regioni e delle province autonome)

 

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidariet sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

 

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalit e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

 

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidariet sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

 

7. Lobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello delliscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dallarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 60

 

(Attivit delle Amministrazioni statali)

 

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorit indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

2. Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

2. Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

 

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

 

 

 

Art. 61

 

(Disposizione transitoria)

 

1. La condizione delliscrizione al registro di cui allarticolo 52, comma 1, richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

Art. 61-bis

 

(Sistemi  informativi)

 

1. Per lattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 per la razionalizzazione e linterconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonch dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalit tecniche e procedurali per laccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

2.         Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dellarchivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

3.         I criteri e le modalit di funzionamento dellarchivio di cui al comma 2  sono stabilite con decreto del Ministro dellinterno.

 



[1] Il testo che appare nella versione del nuovo Regolamento approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri (comma 7 in luogo di comma 9) sembra frutto di un errore. Si e scelto qui di lasciare il testo che appariva nello schema approvato dal Consiglio nel 2003.

[2] Questa modifica e introdotta, in realta, direttamente dallart. 14, co. 1 del DPR di revisione del DPR 394/99, che non incide sulla formulazione dellart. 15, co. 2 del DPR 394/99, ma la supera.

[3] Il testo che appare nella versione del nuovo Regolamento approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri (se non sono in luogo di se sono) sembra frutto di un errore, che la rende incompatibile con lart. 30-quinquies, co. 3. Si e scelto qui di modificare la formulazione, rendendola compatibile con quella disposizione.

[4] Il testo che appare nella versione del nuovo Regolamento approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri (16-bis in luogo di 21) sembra frutto di un errore. Si e scelto qui di lasciare il testo che appariva nello schema approvato dal Consiglio nel 2003.

[5] Il testo che appare nella versione del nuovo Regolamento approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri (commi 9, 11, 13 e 15) sembra frutto di un errore. Si e scelto qui di lasciare il testo (commi 9, 12, 14, 16 e 19) che appariva nello schema approvato dal Consiglio nel 2003.

[6] Il testo che appare nella versione del nuovo Regolamento approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri (1-bis in luogo di 1) sembra frutto di un errore. Si e scelto qui di lasciare il testo che appariva nello schema approvato dal Consiglio nel 2003.

[7] Il testo che appare nella versione del nuovo Regolamento approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri (3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4 e 5 in luogo di 2, 4, 5 , 6 , 7 e 8) sembra frutto di un errore. Si e scelto qui di lasciare il testo che appariva nello schema approvato dal Consiglio nel 2003.

[8] Il testo che appare nella versione del nuovo Regolamento approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri (comma 14 in luogo di comma 16) sembra frutto di un errore. Si e scelto qui di lasciare il testo che appariva nello schema approvato dal Consiglio nel 2003.

[9] Il testo che appare nella versione del nuovo Regolamento approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri (comma 14 in luogo di comma 16) sembra frutto di un errore. Si e scelto qui di lasciare il testo che appariva nello schema approvato dal Consiglio nel 2003.